Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 20 aprile 2011
Lezione su… Effetti del fallimento: sul fallito, sui creditori, sui rapporti giuridici preesistenti. Norme: artt. 51-63, 72-83-bis l.f. Assegnamenti: Stanghellini, 249-264, 294-302. La procedura. Accertamento e formazione dello stato passivo (confronto con la l.c.a.). Il programma di liquidazione dell'attivo, la liquidazione (le cessioni in blocco) e la ripartizione. L’esercizio diretto o indiretto dell’impresa del fallito. Norme: 92-117 l.f. Assegnamenti: Stanghellini, 289-294.
Effetti del fallimento per il fallito 42. Beni del fallito. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (93). Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (94).
Effetti del fallimento per il fallito 44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.
Effetti del fallimento per il fallito Altri effetti: Rapporti processuali; Beni di uso personale; Alimenti al fallito e alla famiglia; Corrispondenza; Domicilio e dimora.
Effetti del fallimento: sui creditori 51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
Effetti del fallimento: sui creditori 52. Concorso dei creditori. “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
Effetti del fallimento: sui creditori 54. Diritto dei creditori privilegiati. “I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo”.
Effetti del fallimento: sui creditori 55. Debiti pecuniari. “La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio…”
Effetti del fallimento: sui creditori 56. Compensazione in sede di fallimento. “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.
Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistenti 72. Rapporti pendenti. “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. (…) Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”.
Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistenti 73. Vendita a termine o a rate. “In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto”.
Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistenti E il leasing….? 72-quater. Locazione finanziaria. “Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene”.
Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistenti 78. Conto corrente, mandato, commissione. “I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento”.
Liquidazione dell’attivo Una volta ricostruito tutto l’attivo, anche a mezzo di azioni revocatorie, lo stesso va liquidato al fine del riparto tra i creditori concorrenti, quelli cioè che risultano dallo stato passivo approvato con decreto dal giudice delegato e non più soggetto ad impugnazioni.
Liquidazione dell’attivo la liquidazione va effettuata sulla base del programma che, ai sensi dell’art. 104-ter il curatore provvede a redigere entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e che sottopone all’approvazione del comitato dei creditori. Nel programma di liquidazione, oltre ad altri punti molto importanti, quali l’esercizio provvisorio dell’impresa e la previsione di esercitare azioni revocatorie, va indicato in particolare se il curatore stima di effettuare vendite in blocco dell’azienda o di rami di essa (o comunque di rapporti individuabili in blocco), ovvero se intenda procedere per cespiti (art. 104-ter, comma 2 lett. d e e).
Liquidazione dell’attivo l’art. 105 disciplina le condizioni alle quali può essere effettuata la vendita in blocco; altrimenti va effettuata per cespiti. Questa disposizione prevede infatti che la vendita per cespiti è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. Le vendite, in blocco o per cespiti, e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (art. 107).
Liquidazione dell’attivo Si evitano così i meccanismi d’asta tipici dell’esecuzione che non sono in grado di assicurare il maggior valore alla procedura. Queste procedure sono accessibili su richiesta del curatore, ai sensi del secondo comma, che dice che : “Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.” L’unico criterio delle aste rimasto è quello del comma 3, che prevede che “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”
Liquidazione dell’attivo la cessione dell’azienda segue solo in parte la disciplina generale di cui all’art. 2555 ss. c.c., anche se non tutti gli aspetti sono disciplinati nella legge fallimentare. In particolare: a) la cessione va effettuata secondo le regole di forma previste dall’art. 2556 c.c. e produce gli effetti che la presuppongono; b) la successione nei rapporti sembra automatica e non sembra escludere l’applicazione della disciplina dei contratti (2558) e cioè che il contraente ceduto continua il rapporto col cessionario salvo che non possa sciogliersi dal contratto per giusta causa entro tre mesi dalla iscrizione nel registro delle imprese. È però improbabile che la giusta causa sussista visto che la procedura di selezione del cessionario è disciplinata per legge: v. art. 107 l.fall. Inoltre continuano a valere nei confronti del cessionario le garanzie prestate e i privilegi costituiti a favore del cedente
Liquidazione dell’attivo c) i crediti aziendali sono ceduti unitamente al complesso e vi è una disposizione espressa (v. art. 105, comma 6) che riproduce pari pari quella codicistica (è quindi una disposizione ambigua e fuorviante: se si applica il codice che bisogno c’è di riprodurla?): d) i debiti aziendali non trapassano al cessionario in nessun caso, né con la cessione dell’azienda né con la cessione di rapporti in blocco: è ammessa la disposizione contraria, cioè l’assunzione espressa di certi debiti – accollo – ma nulla è specificato per debiti di lavoro; e) per i rapporti di lavoro, in deroga all’art. 2112 è previsto che possa disporsi un trasferimento solo parziale, da valutare nelle consultazioni sindacali per il trasferimento dell’azienda; f) infine, per il caso di affitto di azienda, è previsto che in caso di retrocessione alla procedura restino in capo all’affittuario tutti i debiti, ordinari e di lavoro, contratti durante l’esercizio dell’impresa.
Ripartizione La ripartizione, al pari della liquidazione avviene sulla base di un progetto. È sempre redatto dal curatore ma il termine è ben più avanzato: entro 4 mesi dopo la esecutività dello stato passivo. Non va approvato da nessuno, né creditori né comitato ne giudice delegato: è semplicemente ammesso reclamo da parte dei creditori. Ciò in quanto è alquanto modesta la libertà del curatore. L’art. 111 dispone per legge l’ordine di priorità: per il pagamento dei crediti prededucibili (227); 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Ripartizione Possono essere effettuate ripartizioni parziali ma per un ammontare non eccedente l’80% della massa attiva. L’attività del curatore si conclude con il rendiconto e quindi con la ripartizione finale Crediti abbandonati. È possibile che dei creditori si rendano irreperibili: in questo caso le somme vengono depositate fino a prescrizione (5 anni). Le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti