Corso di Diritto Amministrativo L’amministrazione digitale

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Corso di Diritto Amministrativo L’amministrazione digitale Università di Cagliari Corso di Diritto Amministrativo L’amministrazione digitale Programma e documenti ftp://spol.unica.it/didattica/DUNI/EPAS Livello del suono mixer tutto al medio; salvo toni alti ad 1/4

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INDICE DELLA SEZIONE IV Informatica e diritto Le forme di comunicazione umana ed il diritto: problema antico ed attuale Terminologie L’informazione automatica (infor-matique): le banche dati pubbliche L’accesso e la sua disciplina L’interfaccia verso il cittadino (front office). I siti web delle PP.AA. La dematerializzazione della documentazione e dell’attività La gestione telematica delle attività (teleamministrazione; back office) Il coordinamento informatico L’automazione

Rapporti tra diritto ed informatica: l’informatica giuridica Informatica giuridica come espressione generica ed onnicomprensiva Informatica giuridica come informatica documentale (significato originario) Anche i toni alti sono a metà4

Rapporti tra diritto ed informatica Diritto dell’informatica (la disciplina giuridica del fenomeno informatica di tutti i campi) Informatica del diritto (l’uso dell’informatica come strumento delle attività giuridiche)

Rapporti tra diritto ed informatica Diritto dell’informatica (la disciplina giuridica del fenomeno informatica) Reati informatici Diritti di autore sui software e sui prodotti informatici La disciplina delle banche dati e la tutela della privacy nel mondo informatizzato

Rapporti tra diritto ed informatica Informatica del diritto (l’uso dell’informatica come strumento delle attività giuridiche) Le banche dati (di nuovo) come strumento dell’attività I contratti informatici (nel diritto commerciale - commercio elettronico - e nel diritto amministrativo. La Consip; gli appalti telematici). Rinvio all’art. 15 della “Bassanini 1”: riguarda la forma elettronica di tutti gli atti giuridici. L’attività amministrativa: come dematerializzazione e come elaborazione

Terminologie equivalenti In merito alla forma degli atti: Digitale Forma elettronica Dematerializzazione Paperless

Terminologie non equivalenti Atto elettronico: potrebbe significare: Ad elaborazione elettronica In forma elettronica Documento informatico: è meno equivoco: normalmente si fa riferimento alla forma e non alla elaborazione

Preistoria, storia e attualità L’impatto della novità informatica nella società umana e nel diritto Precedenti impatti di innovazioni: La parola La scrittura La stampa La dattilografia

Preistoria, storia e attualità Precedenti impatti di innovazioni (segue): La scrittura Da documentazione successiva a documentazione contemporanea; da facoltativa a requisito di validità di prova dell’atto (ad probationem necessaria: oggi solo per i contratti di assicurazione) … a requisito di esistenza dell’atto: quali atti erano considerati solenni. Quali atti sono oggi necessariamente scritti (su carta o in forma elettronica). Il caso unico del testamento olografo

Preistoria, storia e attualità Precedenti impatti di innovazioni: segue La scrittura a penna, dattilografica ed a stampa Il concetto fisico e giuridico di “sottoscrizione. Gli atti notarili: esempio di lentezza nell’acquisizione delle innovazioni: la n. 4900 del 1879: scritturazione di pugno di originali e copie L. 16-2-1913 n. 89: originale a mano; copie “a stampa o con altri mezzi meccanici L. 14 aprile 1957, n. 251: ammessa la dattilografia dell’originale. art. 12 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, accomunando la disciplina degli atti notarili a quelli degli enti pubblici, ammise gli originali a stampa, a mano, a macchina o promiscuamente Art. 7 del DPR 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa) stabilisce per gli atti pubblici: “I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo”

La forma elettronica come nuovo mezzo di comunicazione Rapporti con il diritto I problemi di sempre già visti nelle altre innovazioni La velocità dello sviluppo della società umana poteva accettare la nuova forma in tempi più brevi (oltre mezzo secolo dalla nascita dei computers; quasi 30 anni dalla ideazione del documento informatico). Storia della dematerializzazione degli atti e dei procedimenti (rinvio).

I grandi temi dell’informatica amministrativa L’informazione automatica (infor-matique): le banche dati pubbliche L’interfaccia verso il cittadino (front office). I siti web delle PP.AA. La dematerializzazione della documentazione La gestione telematica delle attività (teleamministrazione) La contabilità L’automazione

L’informazione automatica (infor-matique): le banche dati pubbliche Dai computer come calcolatori ai computer come gestione delle attività umane I computer come gestione delle informazioni La società dell’informazione L’importanza della informazione L’informazione è solo un aspetto del mondo dell’informatica

le banche dati pubbliche Le banche dati organizzate (strutturate per la ricerca dei dati). La ricerca pluricanale. Le banche dati non organizzate per la ricerca (rinfusa; raggruppamenti monocriteri). Comparazione agli archivi cartacei. I sistemi di ricerca nelle banche dati non organizzate (google e simili. I finder nei computer di ultima generazione).

Le banche dati di utilità giuridica ed amministrativa Il C.E.D. della Cassazione I dischi ottici delle case editrici I siti web a pagamento Norme, dottrina, giurisprudenza selezionata. Normeinrete.it Altre banche dati di informazione giuridica Giustizia amministrativa.it; studiocelentano.it; i siti web governativi e di altre pp.aa. (rinvio). Banche dati di informazione amministrativa. Le anagrafi

Le Banche dati nel codice P.A. digitale Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni Artt. Da 50 a 62. 60. Base di dati di interesse nazionale. (anche se ripartite tra più PP.AA. Costituiscono un sistema unitario).

I livelli ed i limiti di accesso alle informazioni Accessi conoscitivi Accessi creativi, modificativi, integrativi Connessi all’esercizio di specifiche funzioni pubbliche

Accessi conoscitivi Ad opera di uffici pubblici o di privati Di pubblico dominio e di conoscibilità limitata Conoscibilità limitata per categorie di informazioni e per categorie di utenti Uffici pubblici ed uffici privati Il segreto d’ufficio e la riservatezza Problema generale e specificità nell’informatica

La disciplina dell’accesso, del segreto e della riservatezza Direttive CE: 1995/46/CE; 2002/58/CE L.31 dic. 1996, n. 675, assorbita nel Codice della Privacy: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Articoli nella L. 241/90 Articoli nel Codice P.A. digitale Il concetto di riservatezza

I principi nella L. 241/90 Art. 22 modif. da L I principi nella L. 241/90 Art. 22 modif. da L. 15/2005 LETTURA COMMENTATA Capo V
Accesso ai documenti amministrativi Articolo 22. (1)
(Definizioni e princípi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

I principi nella L. 241/90 Art. 22 modif. da L. 15/2005 - SEGUE 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Articolo 24. (1) (Esclusione dal diritto di accesso) I principi nella L. 241/90 Art. 24 modif. da L. 15/2005 LETTURA COMMENTATA Articolo 24. (1)
(Esclusione dal diritto di accesso) 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, …; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, …; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

I principi nella L. 241/90 Art. 24 modif. da L. 15/2005 - SEGUE 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Front office e back office Il front office informatico Il front office degli albori: notizie generali. Mancanza di una disciplina organica. La rilevanza politica del front office La supervalutazione del front office Il front office nel “codice della P.A. digitale”.

Il front office nel “codice della P. A Il front office nel “codice della P.A. digitale” (selezione di norme; lettura commentata) Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese 3. Diritto all'uso delle tecnologie. 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini. 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Moduli e formulari 57. Moduli e formulari. 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Il front office nel “codice della P. A Il front office nel “codice della P.A. digitale” (selezione di norme); segue 9. Partecipazione democratica elettronica. 10. Sportelli per le attività produttive. (rinvio al tema del procedimento) Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti 45. Valore giuridico della trasmissione. (rinvio al tema delle firme elettroniche) Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. (rinvio alla normativa sull’accesso; riguarda anche i rapporti tra le PP.AA., quindi il back office) 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. (idem)

Trasmissione documenti, accessi ai servizi, presentazioni di istanze Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti (Rinvio al tema delle firme) 45. Valore giuridico della trasmissione. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

“Servizi in rete” Secondo il concetto ristretto (tradizionale) di servizio pubblico: utilità che si realizza e si conclude in rete. Nel linguaggio oggi corrente: concetto ampio di servizio, come agevolazione nel contatto con la funzione pubblica. Es.: Pagare le tasse è una utilità che il cittadino apporta alla P.A. Pagare le tasse on line è considerato un servizio che la P.A. fornisce al cittadino.

Il front office nel “codice della P. A. digitale” Il front office nel “codice della P.A. digitale”. Caratteristiche dei siti 53. Caratteristiche dei siti. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Il front office nel “codice della P.A. digitale”. I siti web 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. 1. I siti delle pubbliche amministrazioni «centrali»* contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; *l’aggettivo centrali, apparso per errore nei primi testi coordinati non esiste.

Il front office nel “codice della P. A. digitale” Il front office nel “codice della P.A. digitale”. Il contenuto dei siti (segue) e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. 2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.