INVALIDITA’ del contratto 2 specie: la forma più radicale NULLITA’ L’altra: ANNULLABILITA’ Se negozio nullo: paralizzato ab origine negli effetti Se annullabile: produce effetti sin dalla sua conclusione, ma sono precari-instabili potendo essere rimossi da sentenza del giudice Inesistenza: categoria dogmatica limitata ad ipotesi marginali (es. matrimonio celebrato fra persone stesso sesso) Inefficacia: più ampia dell’invalidità, sussiste quando il negozio è valido ma non è idoneo a produrre effetti tipici (es. vendita cosa altrui); inefficacia assoluta o relativa (inopponibilità).
nullità Totale e originaria inefficacia Può produrre effetti di ordine non negoziale Es. 1338 tipizzazione di ipotesi di responsabilità precontrattuale (1337)
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede: è generale, significati diversificati nell’interpretazione giurisprudenziale, ma rifarsi a valori e comportamenti ritenuti di buona fede secondo l’ESPERIENZA SOCIALE Nella prassi giurisprudenziale 2 requisiti per applicare 1337: 1) affidamento legittimo 2) ingiusto motivo di recesso Responsabilità : extracontrattuale, contrattuale o tertium genus? Interesse negativo risarcibile: spese sostenute, perdite per mancata conclusione ma mai lucro cessante.
NULLITA’ Art. 1418: contrarietà a norma imperativa (non sempre“salvo che la legge disponga diversamente”) Quando è imperativa? Espressioni “salvo diversa volontà delle parti Mancanza requisiti 1325…. Illiceità : di causa (1343), oggetto, condizione (1354) Ordine pubblico e buon costume sono clausole generali motivi comuni illeciti (1345) contratto in frode alla legge cioè contratto quale mezzo per eludere la legge forzando l’elemento causale di c. tipico(es. vendita con patto di riscatto c/o patto commissorio art.1500 e 2744) Altri casi previsti dalla legge: accanto alla nullità cd. Virtuale (la legge non dice i casi ma indica la contrarietà a norma imperativa) vi è la nullità Testuale (es.patti successori 458)
AZIONE DI NULLITA’ Legittimazione attiva: CHIUNQUE ne abbia interesse, anche D’UFFICIO (v. anche art.100cpc) Imprescrittibile salvi effetti dell’usucapione e azione di ripetizione Insanabilità: non si può convalidare (art. 1423) Il negozio nullo non produce effetti giuridici Opera di diritto: pertanto la sentenza è di mero accertamento con effetto dichiarativo e retroattivo Nullità parziale (art. 1419) nullità di 1 o più clausole: verifica dell’essenzialità della clausola attraverso la volontà delle parti (legittimo rinvio a 1339 c.c.); applicazione del più ampio principio di conservazione del contratto Rinnovabile depurato del quid che lo rendeva nullo Convertibile (art. 1424): può produrre gli effetti di un c. diverso se ne ha i requisiti di forma e sostanza con riguardo allo scopo perseguito dalle parti
AZIONE ANNULLABILITA’ Incapacità di contrattare legale o d’intendere e di volere/ se incapacità naturale v. sub art. 428 Vizi del consenso Legittimazione attiva: del soggetto cui è x legge riconosciuta Non è rilevabile d’ufficio Si prescrive in 5 anni/l’eccezione si può porre senza limiti Sentenza costitutiva con effetto retroattivo Convalidabile (art.1444) Effetti dell’ a. nei cfr. dei terzi