Il contratto ha forza di legge fra le parti.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Successioni d’impresa in un patto
Advertisements

Fondazione Emanuele Casale
Il contratto.
Nozione art c.c. Accordo di due o più parti
Società nome collettivo
Il contratto di società
1 P A R T E C I P A Z I O N I caratteri delle quote non incorporabilità della quota in un titolo es., diversamente dalla s.p.a., le partecipazioni di s.r.l.
CLAUSOLA PENALE ARTT – 1384 c.c.
Governance e patti di sindacato Lorenzo Benatti Parma, 5 marzo 2012.
Il contratto Art.1321 c.c..
Art.1387 c.c. Titolo II ‘Dei contratti in generale’
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto commerciale avanzato
INVALIDITA’ del contratto
LA RAPPRESENTANZA ARTT C.C..
LA COMPRAVENDITA art c.c.
LA RAPPRESENTAN ZA ARTT C.C.. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo.
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
ACCORDI PREPARATORI E INTESE
PERSONE GIURIDICHE.
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE:
Validità ed Invalidità del Contratto Ingegneria Informatica 20 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
24 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Promesse unilaterali.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Corso di abilità informatiche
Il contratto individuale di lavoro
La prova del contratto di lavoro
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
IL CONTRATTO DI AGENZIA
LIBRO IV – CAPO V Articoli dal 1559 al 1570 del Codice Civile
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
CONTRATTO D’APPALTO.
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
MUTUO ( ) Il MUTUO è un contratto di prestito (configurato come prestito di consumo), che si realizza con la consegna del bene fungibile al MUTUATARIO.
INVALIDITA’ del contratto
I AUTONOMIA CONTRATTUALE
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
IL CONTRATTO DI AGENZIA
ATTI UNILATERALI.
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
IL SINGOLO SOCIO PUO’ CESSARE DI FARE PARTE DELLA SOCIETA’ PER:
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
Skander Gadaleta - Daniela Vaghi
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
IL CONTRATTO D’ALBERGO
LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato.
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni
Circolazione del contratto di lavoro sportivo
Il CONTRATTO.
L’art consente il recesso alle parti imponendo loro l’unico obbligo del preavviso. Licenziamento e dimissioni sono disciplinate allo stesso modo.
Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Fonti obbligazioni art.1173 Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Area Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
Diritto privato Le modalità di formazione del contratto.
Diritto privato Gli effetti del contratto. Effetti e contenuto del contratto Gli effetti del contratto sono determinati in primis dall’autonomia delle.
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
Prestazione di fatto La signora Dolores ha prestato per 6 mesi la propria attività come badante alle dipendenze della anziana signora Parodi, con orario.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
Transcript della presentazione:

Il contratto ha forza di legge fra le parti. Art. 1372 c.c. Il contratto ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372 contiene 2 regole: modifiche possono essere introdotte solo se concordate; scioglimento va concordato, ma è possibile pattuire la facoltà di RECESSO oltre al fatto che la legge può attribuire tale facoltà.

Art. 1373 c.c. RECESSO: 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale recettizio non formale a meno che a) 1352; b) stessa forma del contratto da cui si intende recedere. Ha efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con necessario preavviso; solo fino a quando il contratto non abbia ancora avuto principio di esecuzione Caparra penitenziale in abbinata (art. 1386)

Stesso effetto del recesso convenzionale RECESSO LEGALE Stesso effetto del recesso convenzionale Nei contratti di durata a tempo indeterminato le parti possono recedere in ogni momento (eccezione lavoro subordinato x datore di lavoro) Necessita di congruo preavviso(art. 1569) Ammesso per giusta causa in taluni contratti tipici

Contratto con effetti reali È quello che si conclude in applicazione del principio consensualistico Da NON confondere con il contratto reale che è quello x il quale non basta il consenso (contratti consensuali) ma necessita la consegna (es. mutuo comodato deposito..)

EFFETTI NEI CFR. TERZI ART. 1372 COMMA 2 I diversi casi previsti dalla legge fanno riferimento solo agli effetti favorevoli, anche se sempre facoltà di rifiuto per terzo Principio di relatività degli effetti: non ci può essere valida imposizione di effetti nella sfera giuridica altrui (anche se favorevoli) Promessa del terzo (art. 1381) Patto di non alienare (art. 1379)

ART. 1411 C.C. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita). Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (titolare senza accettazione). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne profittare (accettazione). In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.