Il contratto ha forza di legge fra le parti. Art. 1372 c.c. Il contratto ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372 contiene 2 regole: modifiche possono essere introdotte solo se concordate; scioglimento va concordato, ma è possibile pattuire la facoltà di RECESSO oltre al fatto che la legge può attribuire tale facoltà.
Art. 1373 c.c. RECESSO: 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale recettizio non formale a meno che a) 1352; b) stessa forma del contratto da cui si intende recedere. Ha efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con necessario preavviso; solo fino a quando il contratto non abbia ancora avuto principio di esecuzione Caparra penitenziale in abbinata (art. 1386)
Stesso effetto del recesso convenzionale RECESSO LEGALE Stesso effetto del recesso convenzionale Nei contratti di durata a tempo indeterminato le parti possono recedere in ogni momento (eccezione lavoro subordinato x datore di lavoro) Necessita di congruo preavviso(art. 1569) Ammesso per giusta causa in taluni contratti tipici
Contratto con effetti reali È quello che si conclude in applicazione del principio consensualistico Da NON confondere con il contratto reale che è quello x il quale non basta il consenso (contratti consensuali) ma necessita la consegna (es. mutuo comodato deposito..)
EFFETTI NEI CFR. TERZI ART. 1372 COMMA 2 I diversi casi previsti dalla legge fanno riferimento solo agli effetti favorevoli, anche se sempre facoltà di rifiuto per terzo Principio di relatività degli effetti: non ci può essere valida imposizione di effetti nella sfera giuridica altrui (anche se favorevoli) Promessa del terzo (art. 1381) Patto di non alienare (art. 1379)
ART. 1411 C.C. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita). Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (titolare senza accettazione). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne profittare (accettazione). In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.