La RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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La RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

...in generale Scioglie il vincolo contrattuale estinguendone gli effetti a causa di un evento (inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità sopravvenuta) che ne impedisce l’attuazione, pur essendo geneticamente valido. Campo di applicazione: CONTRATTI a PRESTAZIONI CORRISPETTIVE. L’evento che causa la risoluzione colpisce una delle prestazioni, incidendo così sul rapporto sinallagmatico>>>la risoluzione consente alla parte pregiudicata di liberarsi dal vincolo contrattuale (c.d. impostazione classica). Costituisce, secondo un’ulteriore impostazione, rimedio per l’ipotesi di mancata funzionalità: nel caso, cioè, di mancata reali.

… gli EFFETTI Non esiste una norma generale >>> v. art. 1458 solo per ris. per inadempimento >>>si deve ritenere abbia portata generale. Gli effetti si producono dal momento del verificarsi del fatto risolutorio. EFFETTI TRA LE PARTI: Contratti ad esecuzione istantanea (es. contratti ad effetti reali): effetto retroattivo (ex tunc) > le prestazioni già eseguite devono essere restituite. (se non è possibile, si restituisce l’equivalente in danaro). Contratti di durata: la risoluzione opera per il futuro.

… EFFETTI RISPETTO AI TERZI: non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Si tratta, quindi, di retroattività obbligatoria (nel caso di condizione risolutiva, invece, la retroattività è reale). E’ indifferente la buona o la mala fede (conoscenza dell’inadempimento del dante causa). LIMITE: Contratti aventi ad oggetto beni immobili >>> sono salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione

… Oltre alle RESTITUZIONI (se la restituzione è impossibile [obbligo di facere]>>>azione di arricchimento senza causa; negli altri casi >>>ripetizione dell’indebito) la risoluzione può dar luogo al RISARCIMENTO del DANNO quando essa dipende da un fatto del quale la controparte debba rispondere (interesse positivo).

La Risoluzione per inadempimento. Condizioni INADEMPIMENTO (adempimento ritardato/adempimento inesatto/inadempimento definitivo) INGIUSTIFICATO. Deve trattarsi di inadempimento IMPUTABILE (segna la differenza con gli altri due tipi di risoluzione che, invece, rilevano sul piano meramente oggettivo).

La Risoluzione per inadempimento. Condizioni IMPORTANZA dell’INADEMPIMENTO avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455): deve essere valutata nel quadro dell’economia complessiva del contratto e tale da non rendere più giustificata la controprestazione (sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo). In alcuni casi è la stessa legge che precisa (>>> art. 1525), altrimenti la valutazione spetta al giudice. Rileva solo per la risoluzione. Ex art. 1218 cod. civ., infatti, tutti gli inadempimenti, purché imputabili, danno luogo a risarcimento del danno.

Non si applica ai contratti gratuiti v. art. 793 comma 4 v. art. 1796

Forme della risoluzione GIUDIZIALE: pronunciata dal giudice che valuta la non scarsa importanza dell’inadempimento. Cosa accade se entrambe le parti propongono domanda di risoluzione e, tuttavia, per entrambi i casi non sussistono le condizioni? La sentenza ha natura COSTITUTIVA Proposta domanda di risoluzione si hanno 2 preclusioni: 1) l’attore non potrà mutarla in domanda di adempimento (a meno che, secondo la giurisprudenza, non sia previsto nello stesso atto di citazione); 2) il convenuto non potrà più adempiere.

INADEMPIMENTO PARZIALE: la parte che subisce l’inadempimento può chiedere la risoluzione dell’intero contratto oppure la risoluzione parziale in dipendenza dell’interesse soddisfatto. INADEMPIMENTO TARDIVO: secondo la G maggioritaria, quando non è di scarsa importanza, può essere rifiutato dalla controparte anche prima della proposizione della domanda di risoluzione . In ogni caso v. 1453 comma 3.

STRAGIUDIZIALE o di diritto: non è necessario un provvedimento giudiziale (nel caso di ricorso al giudice, la sentenza sarà di accertamento). DIFFIDA AD ADEMPIERE (art. 1454): intimazione ad adempiere in un congruo termine + dichiarazione di intenzione risolutoria. Rimette il debitore in termini fino alla data fissata. E’ un negozio unilaterale recettizio (il termine decorre quindi dall’avvenuta conoscenza) e formale. Sono richiesti l’imputabilità e la non scarsa importanza dell’inadempimento. v. art. 1662 comma 2 Si differenzia dall’intimazione all’adempimento ex 1219 c.c. da cui scaturisce la costituzione in mora.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (art. 1456) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (art. 1456). Esonera dalla necessità di valutare l’importanza dell’inadempimento (importanza dell’obbligazione ma non sua entità). Non richiede forme (non è nemmeno vessatoria) ma deve risultare espressamente l’effetto risolutorio. E’ necessaria la dichiarazione di volontà della parte non inadempiente perché si produca l’effetto risolutorio >>>E’ negozio unilaterale ricettizio. Le obbligazioni devono essere indicate in modo specifico, altrimenti si tratta di una clausola di stile. Può essere oggetto di rinuncia espressa oppure tacita.

3. TERMINE ESSENZIALE. Art. 1457 3. TERMINE ESSENZIALE. Art. 1457. Il termine è essenziale quando, dopo la sua scadenza, la prestazione non ha più alcuna utilità per il creditore. In alcuni casi è la legge a definire l’essenzialità del termine. (v. art. 1722 c. 1). L’effetto risolutorio si determina allo scadere del terzo giorno. V. art. 1901 comma 3. Di fronte alla volontà della parte legittimata di avvalersi della risoluzione stragiudiziale, l’altra parte può assumere l’iniziativa di un giudizio al termine del quale, se dovesse soccombere, dovrà risarcire il danno.

ECCEZIONE di INADEMPIMENTO (inadimplenti non est adimplendum) art. 1460 c.c.: la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento se il proponente non ha, a sua volta, adempiuto la propria obbligazione. È eccezione di parte, non rilevabile d’ufficio Non ha effetto liberatorio né risolutorio Ha effetto preclusivo della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla controparte. È legittima anche se l’inadempimento non è dovuto ad una causa imputabile all’altra parte. Opera anche per i contratti collegati In caso di adempimento tardivo la possibilità di proporre l’eccezione viene meno.

Art. 1460 comma 2 La prestazione non può essere rifiutata se il rifiuto è contrario a buona fede. Secondo la giurisprudenza ciò ricorre quando: Non c’è proporzione tra la prestazione inadempiuta e quella rifiutata (v. ancora importanza dell’inadempimento); La mancata esecuzione della prestazione è scusabile; se è prestata acquiescenza all’inadempimento (dibattuto: sì Galgano/ no Roppo).

Eccezione ex art. 1461: mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte. E’ basata sul mutamento delle condizioni contrattuali dell’altro contraente. Si distingue dalla eccezione di inadempimento per la sua funzione cautelare: può essere utilizzata anche quando la prestazione non è ancora esigibile. Il pericolo deve essere EVIDENTE. Il mutamento delle condizioni patrimoniali rileva dal punto di vista oggettivo (è indifferente la sua imputabilità alla parte).

Art. 1462 Clausola solve et repete La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione.

Art. 1462 Clausola solve et repete “prima paga, poi chiedi indietro” 2 limiti: Non ha effetto per le eccezioni di NULLITA’, ANNULLABILITA’, RESCISSIONE e per le eccezioni contenute direttamente nel testo contrattuale. Per gravi motivi, il giudice può disapplicare la clausola. Nei contratti con i consumatori è considerata clausola vessatoria.

La RISOLUZIONE per IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA della PRESTAZIONE Artt. 1463 ss. – art. 1256 cod. civ. (obbligazioni) Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti). L’impossibilità deriva da una causa NON IMPUTABILE al debitore che priva di giustificazione la controprestazione.

La RISOLUZIONE per IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA della PRESTAZIONE Caratteri dell’impossibilità: Oggettiva e assoluta (per un’altra opinione: inesigibilità secondo buona fede). Sopravvenuta e definitiva. Se è temporanea, la parte tenuta all’adempimento non è responsabile per il ritardo ma il contratto non si risolve. Se diventa definitiva, il contratto si risolve. Non deve essere imputabile al debitore (altrimenti risoluzione per inadempimento)

Art. 1463 Impossibilità totale Art. 1463 Impossibilità totale. La risoluzione opera di diritto dal momento in cui si verifica l’impossibilità >>> sentenza di accertamento. La parte tenuta alla prestazione è liberata ma non può chiedere la controprestazione e qualora l’avesse già ricevuta è tenuta a restituirla. Art. 1464 Impossibilità parziale. Il contratto NON si risolve ma la controparte ha diritto ad una corrispondente diminuzione della propria prestazione oppure può recedere dal contratto se non ha interesse all’adempimento parziale.

1465. Contratto con effetti traslativi o costitutivi. — 1 1465. Contratto con effetti traslativi o costitutivi. — 1. Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata (RES PERIT DOMINO). 2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. 3. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. 4. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva (o risolutiva) e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (c. 13602 , 1523).

La RISOLUZIONE per ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA Contratti con prestazioni corrispettive. Secondo > D e G non si applica ai contratti gratuiti ed ai contratti associativi.

La RISOLUZIONE per ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA CONDIZIONI: Contratti ad esecuzione continuata o periodica o contratti ad esecuzione differita. (si presuppone un lasso di tempo tra la fase genetica e la fase di esecuzione del contratto).

La RISOLUZIONE per ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA Si ritiene che essa possa operare solo se il contratto non sia stato ancora completamente eseguito. Nel momento intercorrente tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione sopravviene un AVVENIMENTO STRAORDINARIO ed IMPREVEDIBILE (es. guerra, eccezionale inflazione monetaria) per effetto del quale una prestazione diventa eccessivamente onerosa rispetto al valore dell’altra. L’onerosità deriva, quindi, da fattori OGGETTIVI ed estranei alla sfera di controllo del debitore. Non deve essere riconducibile al comportamento della parte che la invoca (anche il lungo spazio di tempo in cui si verifica l’evento).

IMPREVEDIBILITÀ: prevedibilità media in considerazione del contesto economico entro il quale viene concluso il contratto. G: progressiva apertura. L’onerosità non deve essere conseguenza della condotta del contraente. Non rilevano se gli eventi incidono in maniera non definitiva sull’equilibrio contrattuale. Sì se evento è ordinario e prevedibile, purché eccezionale ed imprevedibile si manifesti la misura della sua incidenza (inflazione).

Rileva sia l’onerosità DIRETTA (colpisce la prestazione del debitore che diventa più costosa) che quella INDIRETTA (viene svilita la controprestazione). Si deve operare una VALUTAZIONE COMPARATIVA (prima e dopo la sopravvenienza) del rapporto di valore fra le prestazioni.

Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive. — 1 Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive. — 1. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. 2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. 3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto

Alea normale del contratto È elemento di congiunzione dell’affare con il contratto = rischio contrattuale tipico È rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Secondo la G, rientrano nel rischio contrattuale tipico: Oscillazioni del valore delle prestazioni da prevedibili fluttuazioni del mercato (inflazione). Cass. 9 marzo 1985, n. 1913. Oscillazioni dei cambi Andamento delle quotazioni Variazioni nei prezzi delle merci.

Riduzione ad equità Diritto potestativo del convenuto in risoluzione. Deve essere tale da ricondurre lo squilibrio entro l’alea normale del contratto. Non è riallineamento delle prestazioni. 1468. Contratto con obbligazioni di una sola parte. — 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità. SOLO RICHIESTA DI MODIFICAZIONE E NON ANCHE RISOLUZIONE (altrimenti troppo vantaggio).

1469. Contratto aleatorio. — 1. Le norme degli articoli precedenti (c 1469. Contratto aleatorio. — 1. Le norme degli articoli precedenti (c. 1467 ss.) non si applicano ai contratti aleatori per loro natura (es. contratto di assicurazione) o per volontà delle parti (es. vendita di cosa futura ex 1472 c.c.) [può essere sia espressa che tacita].