L’ente pubblico Con questo termine indichiamo enti e persone giuridiche qualificati tali (cioè pubblici) dall’ordinamento. Ciò implica determinate conseguenze in ordine alla disciplina ad essi applicabile. Non interessano qui gli enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni, stato) che sono enti esponenziali delle comunità di riferimento e sono pubblici per definizione.
All’epoca del centralismo statale vi era un solo modello di ente pubblico tutti i soggetti della pa erano collegato allo Stato e tenuti ad uniformarsi ai suoi indirizzi così da dover essere considerati in posizione di soggezione e servizio rispetto allo Stato stesso
All’epoca del centralismo statale Vi era identità tra pubblico e statuale Vi era identità tra ente pubblico ed ente statale
All’epoca del centralismo statale È pubblico l’interesse collettivo che rientra nei fini dello Stato È ente pubblico l’ente che assolve a fini statali Ente pubblico era concetto unitario saldamente eretto intorno alla personalità dello Stato.
Dissolvimento di questa unità per il proliferare di interessi frazionali che si impongono all’interesse nazionale
Dall’ente pubblico agli enti pubblici Attualmente NON esiste un solo modello di ENTE PUBBLICO Dal punto di vista funzionale gli enti pubblici sono adibiti alle più diverse funzioni e svolgono compiti e perseguono fini del tutto disomogenei. Dal punto di vista strutturale possono assumere le forme organizzative più diverse.
Vi è una pluralità di enti pubblici Non tutti soggetti ad indirizzi fissati dallo Stato. Non più ordinati in un sistema unitario e unipolare. Che tendono al perseguimento di varie finalità, non sempre collimanti, ma alle quali l’ordinamento attribuisce comunque particolare rilievo.
Il problema dell’individuazione degli enti pubblici è stato risolto dalla giurisprudenza utilizzando una serie di indici esteriori, rivelatori della pubblicità
Indici o sintomi della pubblicità 1) Qualificazione normativa 2) Natura dell’interesse perseguito dall’ente (ma i fini della pa non sempre sono fini propri ed esclusivi di essa) 3) Relazioni organizzative con gli apparati politici 4) Controlli pubblici 5) Finanziamenti pubblici stabili
Indici o sintomi della pubblicità Nessuno di questi indici è ritenuto di per sé sufficiente Sono tutti indici significativi, ma non decisivi, per l’individuazione del carattere pubblico di un ente
Servizi pubblici ed enti pubblici Per quanto riguarda i servizi pubblici rilevano una serie di enti pubblici molto diversi tra loro. Al riguardo distinguiamo: Enti pubblici economici (rilevano nei servizi pubblici economici, ma v. privatizzazioni) Altri Enti pubblici non economici (rilevano nei servizi sociali) Autorità amministrative indipendenti (svolgono funzioni di regolazione)
Gli enti pubblici economici Per quanto riguarda l’ambito dei servizi pubblici economici rilevano specialmente gli enti pubblici economici. Questi si caratterizzano per essere un particolare tipo di impresa pubblica (soggetto pubblico imprenditore) la cui attività è interamente sottoposta al diritto privato (il soggetto è pubblico, ma l’attività è privata). Solo alcuni atti (es. il bilancio che è sottoposto ad approvazione ministeriale) sono giuridicamente pubblici.
Gli enti pubblici economici A loro volta gli enti pubblici economici si divide(va) in 2 categorie: Ente pubblico economico “operativo” che produce direttamente per il mercato (es. INA, ENEL). Ente pubblico holding (o di gestione) che detiene le partecipazioni di altre società che operano per il mercato (es. ENI che controllava AGIP e Ente nazionale metano) È un modello in via di superamento (v. privatizzazioni).
Enti pubblici non economici Nell’ambito dei servizi pubblici sociali rilevano altri enti pubblici (non economici). Ad esempio: Nell’ambito dell’istruzione: le scuole e le università Nell’ambito della sanità le ASL (aziende che operano in un ambito territoriale determinato dalle regioni in base a gruppi di popolazione con funzioni di prevenzione, cura in materia sanitaria profilassi e polizia veterinaria). Nell’ambito dell’assistenza le IPAB (ormai soppresse con trasferimento delle funzioni e dei beni ai Comuni).