PERSONE GIURIDICHE.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL SOCIO E LA COOPERATIVA
Advertisements

Codice della Privacy Il d. lgs. n°196 del 30 giugno 2003.
IL RAPPORTO GIURIDICO.
La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
Il rapporto giuridico Diritto Soggetto Soggetto Dovere
Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
Società in accomandita semplice
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
PERSONA GIURIDICA Sono ENTI che hanno soggettività e personalità giuridica acquisita attraverso il riconoscimento ASSOCIAZIONI FONDAZIONI COMITATI.
Welfare State “Sistema sociale basato sull’assunzione da parte di uno stato politico di responsabilità primarie per il benessere sociale e individuale.
IL RAPPORTO GIURIDICO.
N UOVE PRESENZE RELIGIOSE IN I TALIA. U N PERCORSO DI INTEGRAZIONE MAGGIO 2010 Associazioni non riconosciute, Onlus e enti di culto. Cristiana Cianitto.
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
Relatori: Margherita SPAINI Davide BARBERIS
Fondazione Emanuele Casale Le operazioni sulle proprie azioni
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Gestione collettiva del risparmio
Consiglio di amministrazione
La responsabilità degli amministratori di s.p.a
Corso di Diritto commerciale avanzato
Operazioni sulle proprie azioni
Istituzioni di diritto commerciale
La tutela dei dati personali
DETERMINAZIONE A CONTRARRE Art. 11 D. Lgs 163/2006 Art. 192 D
Controllo di Gestione negli Enti Pubblici
ARTICOLO 2188 Registro delle imprese [I]. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [ att.]. [II]. Il registro.
Valide Alternative per l’integrazione
…identità associativa
Art.1 - Definizione È costituita lAssociazione denominata Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee - Società Scientifica Italiana.
Diritto Privato e pubblico diritto privato aa 2013/2014 Lezione 30 settembre 2013 Diritti della personalità (parte seconda) Enti.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Il riconoscimento della Personalità Giuridica alle SMS
Le Fondazioni di Partecipazione Costruiamo insieme un nuovo futuro 19 Giugno 2009 VOLTERRA Avv. Massimo Bigoni.
Prof. Christian Cavazzoni
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni.
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA’
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
57. Considerazioni generali in materia di società di capitali. Le recenti riforme LA CATEGORIA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E’ PREDISPOSTA PER REGOLARE IL.
I Consorzi tra imprenditori
83. Il diritto di intervento ed il diritto di voto nelle assemblee  All’assemblea possono intervenire solo gli azionisti che siano titolari del diritto.
1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. D.lgs. 6/2003 Il quadro giuridico– societario della riforma.
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
Organizzazioni collettive formate per perseguire interessi comuni
Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione 6 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.
Le associazioni possono costituirsi:
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
1 Il regolamento di organizzazione A cura del dott. Arturo Bianco.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
FONDAZIONE Stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità (normative successive.
BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO.
Ennepiesse soc.cons. a r.l.1 ennepiesse Assistenza amministrativa, fiscale, legale, gestionale per soggetti No-profit.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 1 Gli enti di diritto privato (parte prima) 1. Le norme costituzionali.
Disciplina amministrativa e fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche Napoli, 31 ottobre 2015 Dott. Vincenzo Alliegro.
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.
Transcript della presentazione:

PERSONE GIURIDICHE

Sono complessi organizzati di persone e beni rivolti al conseguimento di uno scopo ai quali la legge riconosce la qualifica di soggetti di diritto La possibilità della loro costituzione trova fondamento nell’art. 18 della Costituzione in collegamento con l’art. 2.

Persone giuridiche e soggettività TEORIA della FINZIONE: enti che non sono uomini vengono a questi equiparati sotto il profilo della capacità giuridica. TEORIA della REALTA’ SOGGETTIVA: esistono già come organismi di cui lo Stato si limita a prendere atto mediante il riconoscimento. (art. 12 c.c. come modificato dal d.p.r. 361/2000).

Autonomia patrimoniale PERFETTA: i creditori di una persona giuridica possono contare solo sui beni e sui crediti compresi nel patrimonio della stessa persona giuridica. IMPERFETTA: ad es. associazione non riconosciuta, i creditori possono rivolgersi anche a coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Anche se dotati di autonomia patrimoniale imperfetta, non è esclusa la soggettività giuridica perché sono comunque loro attribuite situazioni giuridiche soggettive.

ENTI RICONOSCIUTI ed ENTI NON RICONOSCIUTI Solo gli enti riconosciuti fruiscono di un sistema di registrazione (art. 1 d.p.r. 361/2000) che rende di pubblica conoscenza la loro configurazione concreta. Una volta iscritte nel registro, situazioni e vicende dell’ente acquistano giuridica certezza, avendo piena efficacia verso l’esterno, senza l’onere di dare alcuna prova della loro effettiva conoscenza da parte dei terzi e senza che questi possano provare di non avere avuto tale conoscenza.

RICONOSCIMENTO Prima: era necessario un atto amministrativo costitutivo concesso dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto. Art. 1 d.p.r. 361/2000: le associazioni e le fondazioni di carattere privato “acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture”. L’iscrizione è disposta dal Prefetto o dal Presidente della Regione. E’ la prima manifestazione del controllo pubblico sulle persone giuridiche di diritto privato ed è costitutivo della loro personalità giuridica. Condizioni: scopo possibile e lecito /patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – ATTO COSTITUTIVO Devono essere costituite con ATTO PUBBLICO. La fondazione anche con TESTAMENTO. ASSOCIAZIONI: è contratto plurilaterale aperto. FONDAZIONI: è atto unilaterale.

ASSOCIAZIONI Le persone fisiche hanno un ruolo prevalente, tanto che gli associati possono influire sul rapporto tra patrimonio e scopo. CONTRATTO PLURILATERALE con COMUNIONE di SCOPO: stabilisce diritti ed obblighi degli associati e rimane aperto alle successive adesioni di nuovi associati secondo le condizioni della loro ammissione determinate dal medesimo contratto (art. 16 c.c.). La qualità di associato NON è trasmissibile, salvo che sia diversamente previsto dal contratto associativo.

Organi delle associazioni ASSEMBLEA: costituita da TUTTI gli associati. Per legge delibera su tutte le decisioni più importanti (artt. 20 -21). AMMINISTRATORI: funzione esecutiva e di manifestazione esterna della volontà dell’associazione.

Disciplina delle associazioni riconosciute Facoltà di recesso ad nutum (art. 24 comma 2). Esclusione solo per gravi motivi previa delibera dell’assemblea e con facoltà di ricorso all’autorità giudiziaria (art. 24 comma 3). Previsione di quorum costitutivi e deliberativi (art. 21). Annullabilità delle deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto (art. 23 comma 1 c.c.). Divieto di ripetizione dei contributi versati (art. 31 c.c.).

FONDAZIONI Prevalenza dell’elemento del patrimonio Il fondatore destina in modo permanente dei beni alla realizzazione di uno scopo (assistenza, beneficienza, ecc.) che si traduce nel vantaggio di categorie più o meno ampie di beneficiari preventivamente non determinati (es. studiosi, persone colpite da determinate malattie, ecc.). Nell’atto di fondazione sono fissate le regole che gli amministratori dovranno seguire perché sia realizzato lo scopo mediante un’utilizzazione dei beni destinati che ne consenta la conservazione (art. 16 c.c.)

ATTO di FONDAZIONE Atto INTER VIVOS o TESTAMENTO. E’ ATTO UNILATERALE revocabile fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento che attribuisce la personalità giuridica, a meno che il fondatore non abbia già fatto iniziare l’opera (art. 15 c.c.).

COMITATI E’ caratterizzato dalla richiesta all’esterno di fondi (art. 42 c.c.), la cui raccolta è programmata per il raggiungimento di scopi generalmente di pubblica utilità (es. organizzazione di gare sportive, soccorso e assistenza alle vittime di pubbliche calamità). La responsabilità per la conservazione e per la destinazione allo scopo annunciato ricade sugli organizzatori e su coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti. Delle obbligazioni assunte rispondono solidalmente tutti i componenti del comitato, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse (art. 41 c.c.).