PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CONVENZIONI URBANISTICHE 19 OTTOBRE 2007
I MODULO LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DALLA L. 1150/42 ALLA NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
FONDAMENTI La pianificazione urbanistica disciplina la distribuzione spaziale degli interventi nel territorio e organizza i relativi strumenti strutturali per un ordinato sviluppo del territorio che si dimostri compatibile con lo sviluppo economico, infrastrutturale ed ambientale I piani urbanistici costituiscono, dunque, strumenti di controllo e di indirizzo dello sviluppo urbanistico L.1150/42 Le previsioni del Piano Regolatore si attuano attraverso: - i piani particolareggiati (P.P.) di iniziativa pubblica (logica urbana); - i piani di lottizzazione (P.L.) di iniziativa privata (logica fondiaria).
LOGICA FONDIARIA LOGICA URBANA
LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA – APPARATO NORMATIVO I PIANI ATTUATIVI LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA – APPARATO NORMATIVO L.1150/42 - Piani particolareggiati di esecuzione (P.P.E.) – iniziativa pubblica - Piani di lottizzazione (P.L.) – iniziativa privata L.167/62 - Piani edilizia economica popolare (P.E.E.P.) - iniziativa pubblica e privata L.765/67- modifica la L.1150/42 - Piani di lottizzazione – iniziativa privata L.865/71 - Piani insediamenti produttivi (P.I.P.) – iniziativa pubblica L.457/78 - Piani di recupero (P.R.) – iniziativa pubblica o privata URBANISTICA CORPORATIVISTA - STATALE URBANISTICA CONTRATTATA
- Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.) – iniziativa pubblica I PIANI ATTUATIVI L.179/92 (L.R. 9/99) - Programmi integrati di intervento (P.I.I.) – iniziativa pubblica o privata - Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.) – iniziativa pubblica (finanziamento) D.L. 398/93 convertito con L.493/93 - Piani di recupero urbano (P.R.U.) – concorso di risorse pubbliche e private – iniziativa pubblica o privata D.M. 22-10-1997 - Contratti di quartiere – interventi sperimentali residenziali D.M. 8-10-1998 n.1169 - Piano di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.) L. 267/2000 art.120 - Società di trasformazione urbana (S.T.U.) URBANISTICA NEGOZIATA – DEROGA AL PRG
I PIANI ATTUATIVI NON IN DEROGA AL PRG - DOCUMENTAZIONE MINIMA Elaborati tecnici: Indicazione delle reti stradali e dei principali dati altimetrici della zona; Determinazione delle masse e delle altezze delle costruzioni – Volumetrie e parametri edilizi in conformità con il PRG; Determinazione degli edifici destinati eventualmente a demolizione o ricostruzione, ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; Determinazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili, secondo la tipologia indicata nel piano; Determinazione degli spazi riservati ad opere o impianti d’interesse pubblico adeguati alle necessità della zona o del tipo di intervento (standard); Elaborati contrattuali: Convenzione urbanistica (contratto ad oggetto pubblico di tipo unilaterale, poiché essa non prevede prestazioni corrispettive ma comporta, di norma, l’assunzione di obbligazioni solo per la parte privata) Pertanto la convezione si distingue: - una parte “necessaria”, concernente la pianificazione attuativa, non negoziale, in quanto di stretta applicazione delle norme e delle previsioni del PRG una parte “disponibile”, concernente la determinazioni dei modi e dei tempi esecutivi, suscettibile di accordi ricollegabili ad elementi di opportunità e convenienza. La convenzione deve prevedere in particolare: la cessione gratuita delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; l’assunzione degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o versamento delle stesse; i termini per le esecuzione delle opere; congrue garanzie finanziarie. ai sensi dell’art.46 comma c) della L.R. 12/2005, altri accordi convenuti?????
I PIANI ATTUATIVI NON IN DEROGA AL PRG PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE Art.14 L.R. 12/2005 Sono adottati con deliberazione del consiglio comunale entro 90 gg. dalla presentazione al Comune del piano attuativo Il termine di 90 gg. può essere interrotto una sola volta dagli uffici tecnici comunali per integrazioni documentali con provvedimento espresso entro 30 gg. dalla data di presentazione dello stesso piano attuativo La deliberazione di adozione è depositata per 15 gg. consecutivi nella segreteria comunale e del deposito viene data ampia informazione Durante il deposito chiunque può prendere visione degli atti ed entro i successivi 15 gg. può presentare osservazioni Entro 60 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, pena gli inefficacia degli atti, il consiglio comunale approva in via definitiva il piano attuativo, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate.
II MODULO LA DESTRUTTURAZIONE DELLE LOGICHE PROGETTUALI DEL PGT I P.I.I. E IL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI BREVE DURATA DEL PGT VALIDITA’ QUINQUENNALE DEL DOCUMENTO DI PIANO – SEMPRE MODIFICABILE VALIDITA’ ILLIMITATA DEL PIANO DEI SERVIZI – SEMPRE MODIFICABILE VALIDITA’ ILLIMITATA DEL PIANO DELLE REGOLE – SEMPRE MODIFICABILE I PROGRAMMI INTEGRATI D’INTERVENTO COMPORTA VARIANTE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE (art.87 comma 1 e art. 92 commi 3 e 4 L.R. 12/2005) SI CARATTERIZZA DALLA PRESENZA DI ALMENO DUE DEI SEGUENTI ELEMENTI (art.87 comma 2 L.R. 12/2005) Pluralità di funzioni e destinazioni; Compresenza di tipologie e modalità d’intervento integrate Rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito urbano PERSEGUE L’OBIETTIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE (art.88 comma 2 L.R.12/2005) IN ASSENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO I P.I.I. SONO SUBORDINATI AL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO (definisce gli obiettivi generali e gli indirizzi urbanistici) – art. 25 comma 7 L.R.12/2005
DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO DELLE POLITICHE URBANISTICHE COMUNE DI MILANO Comune di Milano, Assessorato allo Sviluppo del territorio, La nuova dorsale urbana e la rete principale della mobilità, giugno 2000.
DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO DELLE POLITICHE URBANISTICHE COMUNE DI MILANO Comune di Milano, Assessorato allo Sviluppo del territorio, Il modello insediativo a “T “ rovesciata
DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO DELLE POLITICHE URBANISTICHE COMUNE DI MILANO Comune di Milano, Assessorato allo Sviluppo del territorio, La carta delle trasformazioni
L’URBANISTICA NEGOZIATA CAUSE Contemporaneità a partire dalla metà degli anni ottanta e primi anni novanta di: L’ESAURIMENTO DI UN CICLO PRODUTTIVO L’ESAURIMENTO DI UN MODELLO TERRITORIALE ENTRAMBI DISEGNATI SULLA SCIA DEL MODELLO FORDISTA E TAYLORISTA Pianificazione secondo il principio della zonizzazione (A – B – C – D) - Iperspecializzazione funzionale
III MODULO LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA NEGLI ATTI DEL PGT TRA DOCUMENTO DI PIANO E PIANO DEI SERVIZI
IL NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO REGIONALE L.R. 12/2005 – “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” CRITERI ISPIRATORI Attuazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione (Riforma del titolo V) Sussidiarietà, intesa sia in senso verticale che orizzontale. La nuova legge, pertanto, in applicazione del principio costituzionale della primaria spettanza ai Comuni delle attività amministrative, prevede l’attribuzione ad essi della generalità delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, fatta eccezione per quelle di rilevanza regionale e provinciale; inoltre vengono valorizzati ed ampliati gli spazi di libertà e di responsabilità dei cittadini rispetto al ruolo delle istituzioni. Sostenibilità delle scelte di pianificazione, intesa non solo sotto il profilo strettamente ambientale, ma anche sotto il profilo sociale ed economico. Ciò significa che ogni atto di programmazione o pianificazione territoriale deve poter contribuire a garantire una maggiore equità sociale, anche attraverso la diffusione di pari occasioni di sviluppo. Partecipazione, intesa come possibilità per i cittadini di concorrere alla definizione delle scelte di governo del territorio, garantita dalla legge con la previsione, in aggiunta alle forme e modalità già sperimentate, del potenziamento e dell’accessibilità al pubblico dei sistemi informativi e conoscitivi. - Flessibilità della pianificazione territoriale, intesa come confronto e verifica, continua e dinamica, fra i diversi strumenti di governo del territorio, superando l’eccessiva rigidità prodotta dal precedente modello di pianificazione gerarchico e a cascata.”
IL DOCUMENTO DI PIANO - art. 8 L.R. 12/2005; INQUADRAMENTO NORMATIVO - art. 8 L.R. 12/2005; validità temporale 5 anni; non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. OBIETTIVI Il Documento di Piano è uno strumento che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da valorizzare. Determina adeguate politiche di intervento per le varie funzioni del territorio. Verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo mediante lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio sono affidati al Piano delle Regole, l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale viene affidata al Piano dei Servizi. Questi ultimi due strumenti possiedono autonomia di elaborazione, previsione ed attuazione, devono interagire, tra loro e con il Documento di Piano, assicurando reciproche coerenze e sinergie, ma soprattutto debbono definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di Piano.
Il Documento di Piano contiene: CONTENUTI Il Documento di Piano contiene: IL QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO indagine, analisi delle caratteristiche del territorio 2) LO SCENARIO STRATEGICO DEL PIANO obiettivi di sviluppo ed strategie sul territorio 3) LE DETERMINAZIONI DI PIANO obiettivi quantitativi, criteri d’intervento, compensazione, perequazione
Indagine sul sistema socio economico; IL QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO Indagine sul sistema socio economico; Indagine atti di programmazione sovracomunale; Indagine regime vincolistico presente; Raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini; Indagine sul sistema dell’assetto urbano e insediativo; Indagine sul sistema ambientale e agricolo; Indagine sul sistema paesistico; Indagine sul sistema della mobilità ed infrastrutturale; Indagine sui sistemi (aree e fabbricati) di particolare rilevanza dal punto di vista ambientale e paesistico; Indagine geologica, idrogeologica e sismica. Il quadro conoscitivo e orientativo costituiscono il presupposto per arrivare a delineare un’interpretazione della realtà territoriale (lo scenario di riferimento) che deve mettere in luce: - le dinamiche in atto; - le criticità (socio-economiche, ambientali, paesaggistiche e territoriali); - le potenzialità del territorio; - le opportunità che si intendono sviluppare.
Obiettivi di sostenibilità territoriale (limiti e condizioni); 2 ) LO SCENARIO STRATEGICO DEL PIANO Obiettivi di sviluppo in coerenza con gli obiettivi sovracomunali (Provincia e Regione); Obiettivi di sostenibilità territoriale (limiti e condizioni); Obiettivi di miglioramento e conservazione dell’assetto urbano e territoriale (condizioni dell’edificato, assetto dei servizi, della mobilità, delle infrastrutture e del paesaggio). Lo scenario strategico del piano si sviluppa in coerenza con il Piano delle Regole e con il Piano dei Servizi al fine di raggiungere gli obiettivi definiti per l’appunto dallo stesso Documento di Piano.
Recepisce le previsioni dei piani di livello sovracomunale. 3) LE DETERMINAZIONI DI PIANO Determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo (con valutazioni di tipo qualitativo, di riqualificazione del territorio, uso ottimale delle risorse e minimizzazione del consumo del suolo). La pianificazione attuativa - Ambiti soggetti a trasformazione urbanistica Definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità locale e sovracomunale. Determina le politiche per la residenza, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie nonché quelle della distribuzione commerciale. Individua gli ambiti di trasformazione urbanistica e relativi criteri d’intervento. Recepisce le previsioni dei piani di livello sovracomunale. Definisce i criteri di compensazione, perequazione e di incentivazione.
IL SISTEMA PEREQUATIVO Il fondamento della perequazione è che non si debba realizzare alcuna trasformazione urbana o valorizzazione immobiliare senza che esista un adeguato e proporzionale beneficio per la collettività, rappresentato in termini di incremento di servizi pubblici. Tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe in gioco dallo strumento urbanistico e tutti i proprietari di tali aree partecipano pro - quota, agli “onori” del piano (quote di edificabilità), nonché agli “oneri” (cessione gratuita di aree pubbliche e contributo proporzionale alla volumetria realizzabile per le opere di urbanizzazione). Nel P.G.T. e più specificamente nel Piano dei Servizi, l’utilizzo del modello perequativo presuppone l’individuazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale soggette al criterio perequativo suddivisi in due grandi categorie: - una prima individuata all’interno degli ambiti di trasformazione urbanistica (aree edificabili sottoposti a pianificazione attuativa); - una seconda all’esterno degli ambiti di trasformazione urbanistica, in modo da verificare non solo il fabbisogno interno all’area di trasformazione, ma anche quota parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi.
IL PIANO DEI SERVIZI INQUADRAMENTO NORMATIVO E’ stato introdotto nella legislazione lombarda con la L.R.1/2001 e riconfermato nella nuova legge regionale per il Governo del Territorio L.R. 12/2005. OBIETTIVI Il Piano dei Servizi costituisce lo strumento gestionale di tutti i servizi pubblici per soddisfare le esigenze dell’utenza che gravitano sul territorio comunale. Le scelte relative alla politica dei servizi pubblici sono quelle di realizzare: Un idoneo livello qualitativo; Un adeguato livello di accessibilità e fruibilità.
Formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio. CRITERI ORIENTATIVI Inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la fruizione dei servizi. Determinare lo stato delle esigenze, bisogni e della domanda dei servizi. Formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio. Confrontare l’offerta e la domanda dei servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed individuare eventuali carenze per determinate il progetto e le priorità di azioni.
IL CAMPO DI INDAGINE
UTENTI
Il Piano dei Servizi: Deve intervenire direttamente sul disegno urbanistico vigente affrontando allo stesso tempo la questione degli “standard” non attuati e della loro difficile reiterazione (sentenza C.C. 179/99) nonché le difficoltà attuative connesse con modalità di tipo espropriativi, garantendo il perseguimento degli obiettivi di interesse generale e le condizioni di equità delle trasformazioni.
IL PIANO DELLE REGOLE RIFERIMENTO NORMATIVO (L.R. 12/2005) Il Piano delle Regole costituisce lo strumento gestionale degli ambiti (aree e fabbricati) del tessuto urbano consolidato. Tessuto urbano consolidato: insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. Si connota come lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale. Disciplina cartograficamente con norme l’intero territorio comunale, secondo criteri insediativi e morfologici, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano. Il Piano delle Regole assieme al Documento di Piano e al Piano dei Servizi conformano il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio).
definisce l’ambito del tessuto urbano consolidato; OBIETTIVI concorre al perseguimento degli obiettivi del Documento di Piano per un coerente disegno della città e per un miglioramento della qualità paesaggistica del territorio; definisce l’ambito del tessuto urbano consolidato; indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale (vincoli edilizi e vincoli ambientali); recepisce le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti, contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Provinciali, nei Piani di Settore sovraordinati individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; individua le aree agricole; individua le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche.
Il Piano delle Regole si connota come lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale. Considera e disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio comunale, secondo criteri insediativi e morfologici. Concorre al miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del territorio. Riguarda sia le parti del territorio urbanizzato, dove il tessuto urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento. Riguarda le parti del territorio non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all'agricoltura o perché non suscettibili di trasformazione urbanistica.
IL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.G.T. Art.13 L.R. 12/2005 - Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal consiglio comunale. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, possa presentare suggerimenti e proposte. - Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche. - Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento (PTCP) per la valutazione compatibilità del PGT con il proprio piano territoriale di coordinamento (120 giorni) dal ricevimento della relativa documentazione. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione agli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione.
- Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, (120 giorni) dal ricevimento della relativa documentazione. - Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti del PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilita` con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo. La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali non è soggetta a nuova pubblicazione.
- Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività , che risultino in contrasto con le previsioni degli atti del PGT. Le sopra indicate disposizioni si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.
LA DISCIPLINA TRANSITORIA Art. 25 L.R. 12/2005 Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre 4 anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 12/2005. Fino all’adeguamento dei PRG vigenti (redazione degli atti del PGT), e comunque non oltre i 4 anni, i comuni, ad eccezione di quelli il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente alla L.R.51/75 (Monza e Campione d’Italia) possono procedere unicamente: - all’approvazione di atti di programmazione negoziata (PII, PRU, PRUSST, ecc.) - di progetti in variante ai sensi dell’articolo 5 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il PTCP - all’approvazione di varianti di cui all’articolo 2, comma 2, della L.R. 23/97 - all’approvazione di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all’articolo 3 della L.R. 23/1997
I comuni, il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente alla L.R. 51/75, sino all’approvazione del PGT non possono dar corso: - all’approvazione di varianti di qualsiasi tipo - all’approvazione del piano dei servizi - all’approvazine di piani attuativi in variante - all’approvazione di atti di programmazione negoziata. Con esclusione delle varianti dirette alla localizzazione di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all’articolo 3 della L.R. 23/1997. Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all’atto della loro adozione. In assenza del documento di piano, la presentazione dei programmi integrati di intervento subordinata all’approvazione da parte del consiglio comunale, di un documento di inquadramento Fino all’adeguamento degli atti del PGT, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati dalla giunta comunale
Fino all’adeguamento degli atti del PGT, i piani di zona redatti ai sensi della L.167/62 (Aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 3, comma 52, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati dal consiglio comunale. Fino all’adeguamento degli atti del PGT, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi