Pianificazione fiscale internazionale Principi di Finanza aziendale internazionale Capitolo III Pianificazione fiscale internazionale Prof. Andrea Nobili
Obiettivi della tassazione Gli obiettivi della tassazione sono due: Neutralità fiscale La tassazione è neutra se rispetta tre criteri: Neutralità del capitale in uscita la fiscalità non incentiva i cittadini a spostare il proprio capitale all’estero Neutralità internazionale il reddito prodotto è tassato allo stesso modo indipendentemente da dove è prodotto Neutralità del capitale in entrata la pressione fiscale della subsidiary di una multinazionale è la stessa indipendentemente da dove sia la casa madre Equità fiscale Il tax rate dovrebbe essere lo stesso indipendentemente dal Paese in cui l’affiliata di una multinazionale produce il reddito tassabile.
Ci sono tre tipologie di tassazione: Tipologia di tassazione -1/2- Ci sono tre tipologie di tassazione: 1) Imposta sul reddito E’ la tassazione del reddito personale e d’impresa. E’ una imposta diretta pagata dal soggetto passivo allo Stato. MEDIA ACCESSION COUNTRIES 20,3% Fonte: International Bureau of Fiscal Documentation
Tipologia di tassazione -2/2- 2) Ritenuta alla fonte Le ritenute alla fonte sono prelievi effettuati alla fonte sui pagamenti che il contribuente riceve. L’ imposta è applicata sul reddito passivo realizzato da una persona fisica o giuridica di un Paese nel territorio fiscale di un altro Paese. Il reddito passivo comprende i dividendi e interessi, i proventi da royalties, i brevetti e i diritti d'autore. 3) Imposta sul valore aggiunto (IVA) L’IVA è un'imposta indiretta che colpisce il valore aggiunto nella produzione di un bene o servizio. In molti paesi europei e latino-americani l'imposta è divenuta una delle principali fonti di tassazione.
Principi di tassazione e il fenomeno della doppia imposizione I redditi possono essere tassati secondo due principi: Principio della residenza: I redditi dei residenti vengono tassati indipendentemente da dove vengono prodotti; 2) Principio della Territorialità: I redditi vengono tassati nel Paese dove sono prodotti; 2) Principio di tassazione mondiale (Worldwide principle), sono tassati: per i soggetti residenti i redditi prodotti nel paese di residenza e all’estero; per i non residenti i redditi prodotti sul territorio nazionale.
Principi di tassazione e il fenomeno della doppia imposizione L’adozione non coordinata di questi principi genera il fenomeno della doppia imposizione: economica: stesso reddito tassato in capo a soggetti diversi due o più volte (es, dividendi); giuridica: stesso reddito tassato in capo allo stesso soggetto due o più volte (es reddito d’impresa) La doppia imposizione si può evitare attraverso accordi bila/multilaterali adottando tecniche di: Ripartizione del reddito (c.d. metodo dell’esenzione); Ripartizione dell’imposta (c.d. metodo del credito di imposta declinato nelle forme di credito di imposta pieno e limitato)
I metodi per limitare/evitare la doppia imposizione
Disciplina madre-figlia In linea di principio, i dividendi corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni sono tassati mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 27 per cento. La ritenuta viene applicata a prescindere dal fatto che gli utili siano relativi a partecipazioni qualificate e indipendentemente dalla circostanza che il soggetto percettore non residente sia una persona fisica o una società. La Direttiva “Madre–Figlia” (Direttiva 23 Luglio 1990, n. 90/435/CEE, modificata dalla Direttiva 22 dicembre 2003, n. 2003/123/CE), è stata emanata con il preciso intento di eliminare i fenomeni di doppia imposizione, sia giuridica che economica, in caso di distribuzione di dividendi fra società residenti in diversi Stati dell’UE, al ricorrere di determinate condizioni. La Direttiva prevede (a fronte di una determinata soglia di tassazione) un regime di esenzione dei dividendi distribuiti dalle filiali comunitarie alle rispettive società madri residenti in Stati membri diversi. 9
Disciplina madre-figlia L’art. 4 della Direttiva prevede che, in seguito al ricorrere di determinati requisiti, lo Stato della società madre e della sua stabile organizzazione si astengono dal sottoporre tali utili a tassazione, o li sottopongono a tassazione autorizzando però tali società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia nel limite dell’imposta nazionale corrispondente. Per “società madre” si intende ogni società di uno Stato Membro che abbia delle forme giuridiche elencate nell’allegato della Direttiva e che detenga nel capitale di una società residente in uno Stato Membro (società figlia) una partecipazione minima del 10% (inizialmente tale limite era pari al 25%). 10
Il processo di pianificazione fiscale internazionale Analisi del business Individuazione del paese iniziale Dove produrre la ricchezza Individuazione del paese finale Dove realizzare/ accumulare la ricchezza Scelta dei canali di trasferimento e dei paesi intermedi Come trasferire la ricchezza Quali strumenti/veicoli giuridici utilizzare per movimentare la ricchezza Implementazione della struttura Rendicontare il valore creato: analisi costi benefici per continuare/modificare la pianificazione fiscale Determinazione del valore creato
Il processo di pianificazione fiscale internazionale Compliance fiscale Convenzioni/sistemi contro doppia imposizione Pressione fiscale Analisi del business Individuazione del paese iniziale Scelta dei canali di trasferimento e dei paesi intermedi Implementazione della struttura Individuazione del paese finale Determinazione del valore creato Compatibilmente alle caratteristiche del business e alle esigenze produttive (es. vantaggi comparati nella localizzazione le imprese) le imprese si localizzeranno nei paesi in cui la variabile fiscale è più favorevole e/o consente l’utilizzo di normative di favore nei confronti di altri paesi: Treaty shopping Risparmio d’imposta: ricerca di modalità lecite di risparmio d’imposta; Elusione: azioni tese a evitare/macherare le fattispecie che portanno alla tassazione (confine tra lecito e illecito); Evasione fiscale: pratiche illecite di sottrazione di materia imponibile
Pianificazione strategica Conto economico Reddito operativo …….. Risultato della gestione finanziaria …… Utile lordo Imposte dell’esercizio Utile netto Area commerciale vendite: mercati di sbocco mercati di approvvigionamento attività di posizionamento e difesa del business Opportunità di investimento all’estero Area finanziaria reperimento delle risorse finanziarie (cap. di rischio - dividendi; cap. di credito - interessi) gestione della liquidità di gruppo Pianificazione fiscale Massimizzazione del flusso di reddito dopo il prelievo fiscale Opportunità di arbitraggio fiscale
Principali strutture giuridiche: - Branches vs subsidiaries; La scelta dei canali di trasferimento e delle strutture giuridiche Principali strutture giuridiche: - Branches vs subsidiaries; Interposizioni societarie (conduit/holding); Trading company Analisi del business Individuazione del paese iniziale Scelta dei canali di trasferimento e dei paesi intermedi Implementazione della struttura Individuazione del paese finale Determinazione del valore creato Principali canali di trasferimento: - transfer price; interessi (indebitamento); royalties (brevetti e diritti) cost share agreement
L’espansione estera tramite Branch e Subsidiary
Stepping stone structure Partecipazioni qualificate Le principali tecniche di Treaty Shopping Soc. A (paese A) Soc. C (paese C) Soc. B (paese B) Investimento Reddito Direct conduit method Paese che ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni Soc. A (paese A) Soc. C (paese C) Soc. B (paese B) Investimento Reddito Soc. D (paese D) Stepping stone structure Paesi che hanno stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni Paesi che hanno stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni Soc. A (paese A) Soc. B (paese B) Investimento Reddito Partecipazioni qualificate Holding structure Paese che ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni
Partecipazioni qualificate Holding pro Participation exemption (PEX) Strutture giuridiche Soc. A (paese A) Trading company C (paese C) Soc. B (paese B) Pagamento Merci Trading company Una o più trading company realizzano margini nella creazione di valore che vengono tassati ad aliquote ridotte e/o trattenuti nel paese a bassa fiscalità Soc. A (paese A) Soc. B (paese B) Investimento Dividendi Partecipazioni qualificate Holding pro Participation exemption (PEX) Paese che ha previsto esenzioni per plusvalenze su partecipzioni e/o sui dividendi
- elusione disposizioni valutarie - rivendicazioni salariali Transfer Pricing (TP) Definizione: Procedura di determinazione del prezzo delle transazioni intercorrenti tra società di un medesimo gruppo che permette il trasferimento di reddito imponibile verso i paesi connotati da sistemi fiscali più favorevoli Ragioni sottostanti: - fiscali - elusione disposizioni valutarie - rivendicazioni salariali - eludere disposizioni anti dumping
Transfer pricing: principi di base L’art. 9 del “Modello di Convenzione” predisposto dall’OCSE per la conclusione di convenzioni internazionali bilaterali contro la doppia imposizione definisce il “principio di libera concorrenza” (arm’s length principle) come standard di riferimento per la regolamentazione fiscale internazionale dei prezzi di trasferimento nelle transazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. Scopo: evitare che le transazioni infragruppo, tra imprese residenti in Paesi diversi, siano utilizzate per ottenere una più vantaggiosa distribuzione dell’imponibile fiscale, mediante la pattuizione di prezzi difformi da quelli che sarebbero stati pattuiti in base a normali regole di mercato.
Principi e fonti normative Rapporto OCSE del 1979 Rapporto OCSE del 1995 Internazionali: D. Lgs 344/03 art. 110 comma 7 Circolari esplicative del Ministero delle Finanze Richiamo ai concetti di: - controllo (art. 2359 c.c.) - valore normale (art. 93 TUIR) Italiano:
La normativa TP in Italia L’art. 110 co. 7 e 2 del TUIR recita: <<I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collegamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.>> (co. 7) <<Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi […] si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’art.9 […].>> (co. 2)
L’impresa multinazionale Ai sensi delle indicazioni fornite dal rapporto OCSE del 1979 sono ricomprese in questa fattispecie: - le società e altre entità organizzative similari costituite con capitale privato, pubblico, misto stabilita in paesi diversi - le società collegate in modo tale che la casa madre sia in grado di esercitare un’“influenza importante” - le società esercenti attività notevolmente integrate e che condividono un rilevante flusso informativo (flussi commercali, flussi finanziari, dividendi, royalties, management fees…) - le società aventi stabile organizzazione e autonome sotto il profilo tributario
Gli elementi essenziali della norma Profilo politico - economico: impedire l’elusione delle norme tributarie ovvero la sottrazione di base imponibile attuabile mediante la sottofatturazione delle esportazioni e la sovrafatturazione delle importazioni adottate da imprese di diversa nazionalità riconducibili allo stesso soggetto economico Profilo giuridico: la nozione di controllo la conditiones iuris la nozione di valore normale
A) Il presupposto soggettivo: la nozione di controllo Il perimetro definito dalla nozione di controllo: Pur in assenza di un esplicito richiamo si deve ritenere che l’art. 110 faccia riferimento alla nozione civilistica di controllo così come indicata all’art. 2359 c.c. La norma prevede tre ipotesi di controllo: 1) maggioranza assoluta dei voti; 2) possesso di voti necessari ad esercitare un’influenza dominante; 3) capacità di esercitare un’influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali. …l’estensione del perimetro: L’art. 110 estende l’applicazione della norma ai casi di svolgimento di vendita e collocamento di materie prime, di fabbricazione da parte di imprese nazionali per conto di società non residenti
B) La conditiones iuris La valorizzazione al “valore normale” deve essere fatta solo “in pejus” per il contribuente. La simmetria della norma (minore base imponibile) è stata solo successivamente ammessa nel 1988 ma solo per evitare casi di doppie imposizioni e solo in presenza di convenzioni bilaterali tra Stati. Il problema non è facilmente risolvibile perché un eventuale accertamento dovrebbe essere svolto congiuntamente dai due Stati al fine di determinare il “quantum” dell’intervento correttivo
C) Il valore normale La nozione di Valore normale è fornita ai fini tributari dall’art. 93 TUIR: <<Per valore normale ... si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo … più prossimi...>>. Ai fini dell’effettiva determinazione del valore normale il rapporto OCSE del 1979 ha individuato alcuni criteri poi adottati dall’ordinamento italiano. Tali criteri si possono essenzialmente suddividere in: - Criteri base: basati sulla sostanziale equivalenza dei prezzi applicati (lettura dall’alto del C.Economico) - Criteri alternativi: basati sulla sostanziale equivalenza dei profitti conseguiti (lettura dal basso del C.Economico)
Il valore normale (segue) I criteri base: - metodo del confronto del prezzo - metodo del prezzo di rivendita - metodo del costo maggiorato I criteri alternativi: - comparazione dei profitti e ripartizione (attiene ai profitti totali) - margini lordi del settore economico (attiene esclusivamente ai margini della transazione) - redditività del capitale investito Si tratta tuttavia di metodi ai quali ricorrere nei seguenti casi: in via sussidiaria, qualora vi siano incertezze in relazione al corretto uso dei tre criteri di base; in via alternativa, solo in caso di assoluta impossibilità di impiegare uno dei tre criteri di base.
Valore normale: metodo del confronto del prezzo Il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method o C.U.P.) è il metodo da applicare in via preferenziale, sia per la C.M. n. 32/1980 che per l’OCSE, essendo la diretta applicazione del prezzo di libera concorrenza. Tale metodo si basa sul confronto fra il corrispettivo effettivamente pattuito per le operazioni infragruppo e quello che sarebbe stato pagato per analoghe transazioni intercorse: • tra imprese esterne al gruppo, indipendenti tra loro (confronto esterno) o • tra un’impresa del gruppo ed un’impresa indipendente (confronto interno). Sebbene i confronti esterni siano preferibili, si tende ad attribuire rilievo ad essi solo nel caso in cui esistano listini ufficiali da cui desumere il valore normale, rilevabili su mercati regolamentati o da autorità indipendenti (ad esempio, le Camere di commercio) per specifiche tipologie di beni. Per giudicare se una transazione sul libero mercato sia comparabile a quella oggetto di verifica, occorre fare riferimento, oltre al tipo di bene o servizio scambiato, anche ad un’ulteriore serie di elementi, quali, ad esempio il mercato, la qualità dei prodotti, condizioni contrattuali.
Valore normale: metodo del costo maggiorato Il metodo del costo maggiorato (cost plus method) prevede la determinazione del prezzo normale di trasferimento di un bene o di un servizio partendo dal costo di produzione sostenuto dalla società produttiva, aumentato di un “margine di utile lordo”, c.d. mark-up, ritenuto congruo. Tale margine “normale” di utile lordo potrà essere stabilito attraverso la comparazione del margine di utile della transazione da verificare con quello ricavato da terzi indipendenti in transazioni similari (confronto esterno) ovvero con quello ricavato dalla stessa impresa in transazioni similari con soggetti indipendenti (confronto interno).
Valore normale: metodo del prezzo di rivendita Il metodo del prezzo di rivendita (resale price method) si basa sull'analisi del prezzo a cui il bene acquistato dal rivenditore viene poi da questo ceduto a un soggetto indipendente, diminuito del margine di utile lordo necessario a coprire i costi commerciali sostenuti dal rivenditore ed una quota dei costi generali dello stesso, idoneo a garantirgli un margine di utile. Tale metodologia si presta quindi ad essere impiegata con efficacia nel caso di transazioni che avvengono tra casa madre produttrice e controllate che provvedono quasi esclusivamente alla sola commercializzazione dei beni acquistati. Il criterio del prezzo di rivendita muove quindi dall’esame della cessione effettuata dal rivenditore al cliente “finale”. Dal prezzo di rivendita si detrae un margine di utile lordo, espresso in percentuale, giungendo in tal modo al prezzo di trasferimento “normale”.
Valore normale: metodi reddituali METODO DELLA COMPARAZIONE DEI PROFITTI (Comparable Profit Method): i profitti netti generati da un’operazione infragruppo (utili espressi in relazione al fatturato) vengono messi a confronto con quelli realizzati da imprese indipendenti che svolgono attività analoghe. METODO DELLA RIPARTIZIONE DEI PROFITTI GLOBALI (Profit SplitMethod): questo metodo si basa sulla ripartizione dell’utile derivante da un’operazione infragruppo, sulla base dei fattori produttivi e dei costi sostenuti dalle imprese del gruppo coinvolte nell’operazione stessa. Si tratta di un metodo caratterizzato da un elevato grado di incertezza ed arbitrarietà, che non tiene conto delle condizioni del mercato né della situazione economica dell’impresa. METODO DEL RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO (Return on Investment Method - ROI): il rendimento del capitale investito generato da un’operazione infragruppo viene messo a confronto con quelli realizzati da imprese indipendenti che svolgono attività analoghe. METODO DEI MARGINI LORDI DI SETTORE (Gross Margin Method): questo metodo si esplica attraverso la comparazione dei margini lordi di profitto dello specifico settore economico in cui operano le imprese che effettuano operazioni infragruppo.
Il valore normale: intangible asset Per gli intangible asset (Diritti, Brevetti, Know How) occorre tener conto di una serie di elementi tipici: - Elementi tecnici: appartenenza a specifici settori economici (livelli tecnologici), durata tecnica dell’invenzione (obsolescenza), complessità della conoscenza, capacità di creazione del valore per il licenziante e il licenziatario... - Elementi giuridici: diritto di esclusiva, limitazioni territoriali, protezioni legali nella Stato del licenziatario (chi goderà dei benefici), divieti di esportazione dei prodotti originati con il brevetto…. Il Ministero delle Finanze per cercare di dare certezza alla norma ha fissato in un’apposita circolare alcuni soglie minimali di canoni dipendenti dal settore, dalle caratteristiche tecniche e giuridiche del brevetto e dagli elementi probatori dell’effettiva inerenza del costo nel processo produttivo
copertura rischi di cambio Servizi intercompany Transazioni infragruppo sono anche quelle relative al riaddebito di servizi da parte di una società in capo alle altre società del gruppo. Alcuni servizi tipicamente centralizzati sono: copertura rischi di cambio fatturazione produzione su commessa ricerca e sviluppo gestione e tutela di marchi e brevetti La determinazione del transfer pricing per i sevizi intercompany richiede una prima analisi volta a stabilire se il servizio sia stato effettivamente prestato fornendo un qualche vantaggio economico alla consociata. Metodi per la determinazione del “valore normale” di prestazioni di servizi (in ordine di preferenza): confronto di prezzo costo maggiorato imputazione indiretta: nel caso di oggettive difficoltà nell’imputazione diretta dei costi dei servizi ai singoli beneficiari, i costi totali sostenuti dalla società prestatrice del servizio possono essere ripartiti in base a chiavi di allocazione tra tutti i beneficiari, aumentati o meno di un congruo markup.
Il contrasto dell’amministrazoine finanziaria Le amministrazioni finanziarie tentano di contrastare le tecniche di pianificazione fiscale che determinano anche ingenti riduzioni di gettito. Il contrasto può avvenire attraverso: norme generali che disconoscono l’operazione quando l’operatore non è in grado di dimostrare il “business purpose” , l’obiettivo di realizzare profitti /economie via business e non il solo risparmio fiscale In Italia , esiste una norma antielusiva c.d. generale: l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, secondo la quale sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra di loro, che siano contemporaneamente: privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare norme tributarie e volti ad ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita. L'elusione è, quindi, un fenomeno che deve necessariamente e contestualmente contenere le tre componenti previste dalla norma: l'assenza di valide ragioni economiche l'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento il conseguimento di un risparmio fiscale altrimenti indebito. Al verificarsi di tali condizioni, l'amministrazione finanziaria può disconoscere l'effetto fiscale riveniente da tali operazioni richiedendo al contribuente le maggiori imposte che avrebbe pagato compiendo l'operazione direttamente senza l'aggiramento elusivo. L'operazione, riqualificata fiscalmente, conserva però, tra le parti la sua valenza contrattuale originaria. norme specifiche di contrasto: paesi inseriti nelle c.d. black list; normativa sul transfer price; normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC), indeducibilità di costi verso paesi a bassa fiscalità; thin capitalization, etc
Controlled Foreign Companies ESEMPIO 1 La società italiana controlla indirettamente la società di Hong Kong. Nelle vendite alla controparte cinese, questa si interfaccia con la società di Hong Kong che fatturerà e pagherà le imposte per i redditi prodotti. La società italiana non viene tassata per i redditi prodotti a Hong Kong fin quando non riceverà il dividendo. controlla controlla vende Paga le imposte ERARIO 35
Controlled Foreign Companies La normativa in materia di CFC (controlled foreign companies) si applica alle operazioni infragruppo poste in essere tra imprese residenti e le proprie partecipate, situate in Paesi o territori a bassa fiscalità. In base all'articolo 167 del Tuir, un soggetto residente in Italia che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di un altro ente, residente o localizzato in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato, si vedrà imputato automaticamente, per trasparenza e in proporzione alla sua quota di partecipazione, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato. I redditi saranno tassati all’aliquota media di tassazione sperimentata nel paese di residenza con un minimo del 27% La regola non trova applicazione qualora il contribuente "italiano" dimostri l'assenza di intenti elusivi. Tassare per trasparenza vuol dire che i redditi prodotti dalla controllata vengono imputati, quindi tassati, alla società italiana come se fossero stati prodotti da essa.
Controlled Foreign Companies ESEMPIO 1 La società italiana controlla indirettamente la società di Hong Kong. Nelle vendite alla controparte cinese, questa si interfaccia con la società di Hong Kong che fatturerà e pagherà le imposte per i redditi prodotti. La società italiana non viene tassata per i redditi prodotti a Hong Kong fin quando non riceverà il dividendo. Applicando la disciplina CFC il reddito prodotto ad Hong Kong sarà tassato per trasparenza in capo alla società italiana anche in assenza di dividendo. ERARIO Paga le imposte controlla controlla vende 37
Controlled Foreign Companies La disciplina in esame è stata recentemente modificata: a partire dal 2010, sono entrate in vigore due modifiche. Una delle circostanze che il soggetto residente italiano può provare, per disapplicare la Cfc rule, consiste, infatti, non più nel radicamento geografico dell'impresa estera, bensì in quello "economico" (le disposizioni…non si applicano se il soggetto residente dimostra…che…la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento"; articolo 167, comma 5, lettera a), del Tuir).
Controlled Foreign Companies La novità più grande, però, consiste nell‘ estensione della normativa anche ai casi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o Territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato. Ciò si verifica, in particolare, quando l'impresa estera, congiuntamente: • è assoggettata a un tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stata sottoposta se residente in Italia; • ha conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, sostanzialmente, fanno capo allo stesso soggetto economico , ivi compresi i servizi finanziari. Nella circostanza appena illustrata, il soggetto residente in Italia può, comunque, dimostrare che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. 39
Avviso di accertamento L’onere della prova per la deduzione dei costi art. 110 Tuir Amministrazione Richiesta delle prove L’impresa estera deve svolgere principalmente attività industriale o commerciale effettiva nel paese di residenza Non fornisce prove Contribuente (entro 90 giorni) Fornisce prove Fornisce prove Prove ritenute idonee dall’Amministrazione Prove non ritenute idonee dall’Amministrazione Costi deducibili Avviso di accertamento
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