Dallo Statuto Albertino alla Costituzione –

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Dallo Statuto Albertino alla Costituzione – Dallo Statuto Albertino alla Costituzione – evoluzione del concetto di tributo L’art.25 dello Statuto Albertino. Fino alla fine del ‘700 nei testi costituzionali e nella Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo, non vi era alcuna norma che richiamasse espressamente l’interesse fiscale o i diritti fondamentali del contribuente. Solo verso la metà del XIX secolo cominciano ad apparire nelle costituzioni spunti significativi riguardanti la materia tributaria. Un esempio è contenuto nell’art.25 dello Statuto Albertino che disponeva: ”i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.” Tale norma costituisce l’antecedente storico dell’art.53 Cost.. Infatti in tale disposizione sono indicati: - l’esistenza di un obbligo di contribuire alle spese pubbliche a carico dei consociati - la fissazione di un limite al potere impositivo consistente nella proporzionalità con i beni posseduti. La norma dell’art.25, introdusse nell’ordinamento statale il principio di uguaglianza tra individui nella partecipazione alle spese dello Stato.

L’art.53:pietra angolare dell’ordinamento tributario. L’art.53 1°co. Cost. costituisce una pietra angolare dell’ordinamento tributario in quanto contiene due valori in materia fiscale: - l’esistenza di un dovere tributario estendibile a “tutti”. A tal riguardo entra in gioco l’interesse della comunità generale di ottenere le risorse finanziarie occorrenti per realizzare le finalità pubbliche denominato “interesse fiscale”. - La suddivisione dei carichi fiscali tra gli appartenenti alla comunità deve essere individuato nella “capacità contributiva” di ciascun contribuente.

quello della collettività al concorso di tutti alle spese pubbliche; Nell’ art. 53 Cost. sono tutelati due interessi: quello della collettività al concorso di tutti alle spese pubbliche; quello del singolo al rispetto della sua capacità contributiva. La tutela dei due interessi corrisponde ad una duplice funzione dell’art. 53 Cost.: funzione solidaristica ogni soggetto che è in grado di concorrere “all’azione comune” deve perciò stesso concorrere ad essa; funzione garantistica è tenuto a concorrere alle spese pubbliche solo chi abbia capacità contributiva, nella misura e nei limiti della stessa.

Le regole riguardanti il rapporto tributario nelle Costituzioni europee. In tutte le Costituzioni è disciplinato espressamente il principio del consenso alle imposte. In alcune Costituzioni, soprattutto quelle risalenti ai tempi della Rivoluzione Francese, viene formulata il divieto all’adozione di privilegi nella materia tributaria, quasi a ribadire in forma specifica l’applicazione del principio di eguaglianza all’ordinamento tributario. In maniera più incisiva nelle Costituzioni dei Paesi latini è formulata la norma che si ispira al criterio di capacità contributiva quale redistribuzione dei carichi fiscali tra i contribuenti, da porre in contrapposizione con l’interesse fiscale.