La tutela delle situazioni giuridiche Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica 10 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco
Le situazioni giuridiche non restano immobili nel tempo, ma mutano continuamente. Di continuo nascono nuove situazioni giuridiche che prima non esistevano e quelle già esistenti si modificano e si estinguono. Lordinamento giuridico ha previsto lesistenza di diversi strumenti di protezione ed attuazione delle situazioni giuridiche soggettive. Vi sono infatti numerosi istituti che mirano a prevenire quanto più possibile le liti o a rendere più facile e prevedibile la loro soluzione
GLI STRUMENTI DI PUBBLICITA Per il buono svolgimento delle attività e delle relazioni giuridiche, è utile che determinati fatti, i quali hanno conseguenze giuridiche rilevanti, siano conosciuti, o almeno facilmente conoscibili, da chi vi è interessato. Questa esigenza viene soddisfatta dalla legge con la previsione di appositi mezzi di pubblicità. La legge stabilisce che determinati fatti o atti giuridici siano resi pubblici; stabilisce il modo in cui devono esserlo e stabilisce quali conseguenze derivano dal mancato rispetto di tali regole sulla pubblicità.
Attraverso il regime della pubblicità si cerca di ottenere una circolazione dei beni semplice e veloce. Informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei beni che si vuole acquistare. Sicurezza sugli acquisti fatti.
Esistono tanti e diversi mezzi di pubblicità che possono classificarsi in relazione a vari criteri Pubblicità notizia Pubblicità dichiarativa Pubblicità costitutiva
Pubblicità notizia: Si ha pubblicità notizia quando la legge impone formalità pubblicitarie per determinati fatti o atti, ma la mancanza della pubblicità non impedisce al fatto o allatto di esistere o di produrre regolarmente i suoi effetti. Esempi: le pubblicazioni matrimoniali, se vengono omesse vi sono delle sanzioni, ma il matrimonio è valido; la sentenza di interdizione deve essere annotata a margine dellatto di nascita, ma tale annotazione non condizione la sua efficacia.
Pubblicità dichiarativa: La pubblicità dichiarativa serve a far sì che latto sia opponibile a chiunque, o sia efficace verso chiunque. La mancanza di pubblicità dichiarativa non impedisce lesistenza dellatto: latto esiste ed è valido, ma questa volta subisce una diminuzione dei suoi effetti. Dunque determinati effetti dellatto non si producono nei confronti dei terzi o di determinati terzi, cioè si dice non SONO OPPONIBILI AI TERZI (esempio, lacquisto di immobili)
Pubblicità costitutiva: Essa è necessaria per la stessa esistenza dellatto e della situazione giuridica. In mancanza della pubblicità costitutiva latto è come se giuridicamente non esistesse e non producesse alcun effetto nei confronti di nessuno. Esempio: liscrizione di ipoteca, liscrizione della società nel registro delle imprese.
Nella pubblicità immobiliare (e sui beni mobili registrati), lo strumento adottato è la TRASCRIZIONE. Essa consiste nel riportare il contenuto nellatto in appositi registri rendendoli così legalmente conoscibili.
La trascrizione tende a ridurre i rischi dellincertezza delle situazioni giuridiche garantendo la certezza dellacquisto a chi utilizza lo strumento della pubblicità
Tizio vende a Caio la propria casa in data 15 dicembre 2005; Tizio alla data del 15 dicembre 2005 non è più proprietario; Caio perde tempo e non trascrive subito latto nei registri immobiliari; Tizio, pur non essendo più proprietario, vende ancora a Sempronio la casa in data 15 gennaio 2006; Sempronio il 15 gennaio 2006 trascrive latto; Caio non può far valere a Sempronio il suo precedente acquisto; Sempronio può opporre il suo acquisto a Caio ed è di fatto proprietario della casa. ESEMPIO:
La trascrizione non può essere eseguita se non in forza di: una sentenza; di un atto pubblico; di un scrittura privata autenticata di una scrittura privata accertata dal giudice Perché è richiesto che sia legalmente certa la provenienza dellatto dai soggetti che figurano come parti
LE PROVE Per essere riconosciuti nel processo e quindi attuati, i diritti vanno provati: bisogna provare che i fatti e la loro modalità esistano davvero. Solo davanti alle prove, il giudice può riconoscere e affermare lesistenza del diritto. Le prove sono i mezzi che servono a dare la conoscenza di un fatto giuridicamente rilevante, e quindi a formare la convinzione della verità di esso.
Nel processo civile il giudice non può andare da solo alla ricerca delle prove necessarie a formare il suo convincimento. Vige il cosiddetto PRINCIPIO DISPOSITIVO: Spetta alle parti interessate fornire al giudice le prove idonee a convincerlo delle loro ragioni ed il giudice decide la lite esclusivamente in base alle prove a lui portate.
ONERE DELLA PROVA Lart cod. civ. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha lonere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi oppone che il diritto è modificato o estinto deve provare i fatti su cui leccezione si fonda.
I MEZZI DI PROVA I mezzi di prova, cioè gli strumenti atti a dimostrare che un fatto è accaduto, si possono dividere in 2 categorie. Prove documentali (documenti scritti) Prove non documentali (fatti, atti o attività di vario genere)
PROVE DOCUMENTALI (dette anche precostituite) Atto pubblico; Scrittura privata; Scritture contabili delle imprese. PROVE NON DOCUMENTALI Confessione; Giuramento; Prova testimoniale; Consulenza Tecnica; Ispezione.
ATTO PUBBLICO È il documento redatto, con le prescritte formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art cod. civ.) Esso fa piena prova su tre fatti: la data della sua formazione la sua provenienza i fatti che il pubblico ufficiale afferma essere avvenuti in sua presenza e in particolare le dichiarazioni rese davanti a lui
La particolare forza probatoria dellatto pubblico è data dal fatto che per smentire quanto esso prova, non è sufficiente una normale prova contraria. Per smentire quanto è in esso dichiarato e dunque per far accertare la falsità del documento, occorre attivare un procedimento appositamente dedicato a questo accertamento tramite un atto chiamato QUERELA DI FALSO.
SCRITTURA PRIVATA È ogni documento sottoscritto dal suo autore. lautenticazione (notaio o altro p.u.) il riconoscimento (lautore la riconosce in giudizio) la verificazione giudiziale (il giudice ne accerta lautenticità) Il problema fondamentale è accertare la verità della sua sottoscrizione. Ciò può farsi in 3 modi: Si ha dunque la scrittura privata autenticata, riconosciuta o verificata
LA CONFESSIONE È la dichiarazione con cui una parte riconosce la verità di fatti sfavorevoli a sé e favorevoli allaltra parte GIUDIZIALE È resa nel processo o spontaneamente o a seguito di interrogatorio: fa piena prova contro chi lha fatta. STRAGIUDIZIALE È fatta fuori dal processo e ha efficacia diversa a seconda del suo destinatario: se è fatta allaltra parte fa piena prova, se è fatta a un terzo, è liberamente apprezzabile dal giudice
LA PROVA TESTIMONIALE È la dichiarazione fatta dinanzi al giudice da persone estranee alla controversia intorno a fatti rilevanti per il giudizio. In linea di principio, tale prova non è ammessa: per i contratti di valore superiore a Lire per patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento La legge guarda con sospetto questa prova, e dunque sorge il problema della sua ammissibilità
IL GIURAMENTO È la dichiarazione con cui una parte, davanti al giudice, afferma come vero o non vero un fatto, nella sua forma solenne e impegnativa prevista dalla legge giuramento decisorio giuramento suppletorio È di 2 tipi:
IL GIURAMENTO DECISORIO: È quello che una parte deferisce allaltra per farne dipendere la decisione totale o parziale della lite Ad esempio, Tizio agisce per il recupero di una somma che afferma di aver prestato a Caio; in mancanza di altra prova del prestito, sfida Caio a giurare di non aver ricevuto il prestito. IL GIURAMENTO SUPPLETORIO: È deferito dal giudice, dufficio, ad una delle parti quando un fatto non è pienamente provato
LA CERTEZZA DEL DIRITTO NEL TEMPO: PRESCRIZIONE DECADENZA
PRESCRIZIONE: Secondo lart cod. civ. ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. E un modo di estinzione del diritto fondato sullinerzia del suo titolare. Alcuni diritti sono imprescrittibili: diritti indisponibili = di carattere personale relativi allo stato personale e familiare, al mantenimento.
LA PRESCRIZIONE: Comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. TERMINE ORDINARIO 10 anni TERMINI SPECIALI: più lunghi, 20 anni per i diritti reali; Più brevi, 5 anni (ad esempio, il risarcimento del danno)
Il decorso della prescrizione può arrestarsi per determinate cause, che hanno leffetto di allontanare nel tempo la possibile estinzione del diritto: SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE: Quando in presenza di particolari circostanze, il decorso della prescrizione si arresta e riprende solo quando esse siano venute meno ad esempio, nel rapporto di lavoro tra imprenditore e lavoratore; militari in tempo di guerra
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE: Quando viene compiuto un atto che smentisce il doppio presupposto su cui si fonda il meccanismo della prescrizione: linerzia del titolare del diritto e laffidamento della controparte circa la cancellazione del diritto. Dal momento dellinterruzione la prescrizione ricomincia a decorrere, ma comincia da zero.