Le prospettive future per le rinnovabili in Romania Normativa applicabile e quadro regolatorio Avv. Pasquale Silvestro Partner – Tonucci&Partners psilvestro@tonucci.com
Quadro normativo di riferimento Come cambia la Legge n. 220/2008 sul sistema di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: Numero di certificati verdi ed arco temporale di riferimento Procedimento di accreditamento degli impianti presso ANRE Destinazione d’uso agricolo dei terreni Cessione dei certificati verdi sul mercato bilaterale Garanzia finanziaria nel procedimento di connessione alla rete Overcompensation e competenze ANRE/Governo
A. Numero di certificati verdi ed arco temporale di riferimento A partire dal 1 luglio 2013 e sino al 31 marzo 2017, la legge prevede un meccanismo di sospensione dei certificati verdi: per gli impianti fotovoltaici sarà sospesa l’emissione di 2 certificati verdi che possono essere recuperati e restituiti a favore dei beneficiari a far data dal 1 aprile 2017; per gli impianti idroelettrici nuovi, con potenza installata max 10 MWh, sarà sospesa l’emissione di 1 certificato verde che potrà essere recuperato e restituito a favore dei beneficiari a far data dal 1 aprile 2017; per gli impianti eolici, sarà sospesa l’emissione di 1 certificato verde che potrà essere recuperato e restituito a favore dei beneficiari a far data dal 1 gennaio 2018.
Biomasse e Biogas: nessuna sospensione dei CV I produttori di energia da biomasse e biogas beneficiano di 2 CV per ogni 1 MWh di energia prodotta e consegnata. A ciò si aggiunga che: (i) per l’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alta efficienza che usano energia prodotta da biomasse e biogas, i CV sono 3; (ii) per l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano biomassa derivante da attività di coltivazione o da rifiuti, i CV sono 3.
B. Procedimento di accreditamento degli impianti presso ANRE E’ stato introdotto un meccanismo complesso che consente all’ANRE di non accreditare nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile laddove la quota annuale nazionale di produzione di energia da fonte rinnovabile prevista nel Piano Nazionale di Azione nel Settore delle Energie Rinnovabili (PNAER) sia stata raggiunta.
B. Destinazione d’uso agricolo dei terreni E’ stata introdotto una regola urbanistica che ha un impatto rilevante sulle possibilità di realizzazione degli impianti fotovoltaici: (i) non sarà infatti più consentita la rimozione di un terreno dal circuito agricolo per realizzare impianti fotovoltaici laddove non si proceda ad effettuare la rimozione dal circuito agricolo entro il 31 dicembre 2013; (ii) la limitazione suddetta non dovrebbe applicarsi ai terreni con regime di pascolo.
D. Cessione dei certificati verdi sul mercato bilaterale D. Cessione dei certificati verdi sul mercato bilaterale E’ stata introdotta una limitazione alle transazioni dei CV. Dispone infatti la norma che le cessioni di CV devono essere realizzate in modo trasparente, centralizzato e non discriminatorio sui mercati centralizzati amministrati dell'operatore commerciale del mercato della energia elettrica (OPCOM).
E. Garanzia finanziaria nel procedimento di connessione alla rete Una degli aspetti sicuramente più interessanti in relazione all’intenzione del legislatore di “frenare” lo sviluppo di progetti per meri fini speculativi è data dall’obbligo posto in capo ai titolari degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di prestare una specifica garanzia finanziaria, il cui valore sarà stabilito da un Regolamento ANRE, ai fini del rilascio da parte dei distributori di rete dell’ATR (i.e. permesso tecnico di allacciamento alla rete).
F. Overcompensation e competenze ANRE/Governo Il meccanismo dell’overcompensation si regge sulle seguenti regole ai cui l’ANRE deve uniformare il proprio operato: obbligo di redigere semestralmente un “report di monitoraggio” del settore entro 90 giorni dal periodo di riferimento; in caso di “overcompensation”, ANRE propone al Governo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del report suddetto, misure correttive per la riduzione del numero dei certificati verdi per i nuovi beneficiari; il Governo deve adottare le suddette misure entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle stesse da parte dell’ANRE; le misure si applicano solo agli impianti accreditati ANRE post decisione Governo.
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