Introduzione normativa

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Introduzione normativa Impianti di combustione a scarti di legno Introduzione normativa - Rifiuti - Dott.ssa Michela Milan

Definizione di rifiuto (art. 183,comma 1, lettera a D.Lgs. 152/2006) Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

art. 293 D.Lgs. 152/2006 – Combustibili consentiti (come modificato dal D.Lgs. 205/2010) I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. E’ soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 D. Lgs a) prevenzione b) preparazione per il riutilizzo c) riciclaggio d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e) smaltimento

Allegato C (Parte IV D. Lgs. 152/2006) - Operazioni di recupero R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia * R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) * Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: — 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, — 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = [Ep – (Ef + Ei)]/[0,97 x (Ew + Ef)] dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno) Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

16 + [potenza elettrica (espressa in MW)] / [5] art. 4 D.M. 05/02/1998 4. Recupero energetico. 1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la seguente formula: 16 + [potenza elettrica (espressa in MW)] / [5] 2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero è superiore al 27% su base annua. 3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore deve garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua.

Regione Attività R1 su rifiuti non pericolosi: Competenze Provincia Autorizzazione (art. 208 D. Lgs. 152/2006; art. 6 L.R. 3/2000) Regione Comunicazione (procedura semplificata) (artt. 214-216 D. Lgs. 152/2006) Provincia

Autorizzazione ordinaria Articolo 208 (D. Lgs. 152/2006) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale (comma 1). La Regione (o Provincia delgata) individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza (comma 3). Le conclusioni della Conferenza dei servizi vengono trasmesse alla Regione (o provincia delegata) che, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (comma 6). L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. (comma 8) I termini del procedimento sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato (comma 9). L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate (comma 12).

Procedura semplificata Articolo 214 (D. Lgs. 152/2006) Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate Norme tecniche (decreti ministeriali) attualmente stabilite dal D.M. 05/02/1998 (comma 2). La costruzione di impianti in procedura semplificata è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali (comma 7). Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 8).

Procedura semplificata Articolo 216 (D. Lgs. 152/2006) Operazioni di recupero A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente alla Provincia territorialmente competente (comma 1). La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attività di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero (comma 3). La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione (comma 4). La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (comma 5).

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ha introdotto nell’ordinamento nazionale una specifica disciplina sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative D.M. 10 settembre 2010 linee guida sul procedimento unico di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 («decreto Romani») in attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Definizione di BIOMASSA (art. 2, c. 1, lett. e) D.Lgs. 28/2011) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

AUTORIZZAZIONI IMPIANTI RIFIUTI BIOMASSA R1 CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA (D. Lgs. 387/2003, DM 10/09/2010, D. Lgs. 28/2011) SOGLIA 200 KW PAS COMUNE Oltre 200 KW AUTORIZZAZIONE REGIONE UNICA

Punto 4 - Allegato 2 Suballegato 1 DM 05/02/1998 4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030105] [150103] [170201] [200138]. 4.1 Provenienza: Industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.). 4.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

Punto 6 - Allegato 2 Suballegato 1 DM 05/02/1998 6 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [030105] [200138] 6.1 Provenienza: Industria del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.) 6.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche: — un contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello); — un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); — un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa — un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

Soglia di capacità per la verifica di assoggettabilità alla VIA ALLEGATO IV PARTE II D. Lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità) Punto 7 lett. z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Calcolo della capacità del processo di recupero La potenzialità deve essere riferita ai dati di targa della macchina utilizzata. Per processi di recupero che includono più macchine in serie, il dato va riferito alla macchina di potenzialità minore. Qualora l’attività di recupero sia svolta senza macchinari con potenzialità riferibile a dati di targa o solo con operazioni manuali, indicare un dato di potenzialità riferibile all'effettiva capacità di recupero. Per impianti di recupero energetico R1 il calcolo va effettuato avendo a riferimento la potenza termica nominale dell’impianto ed il potere calorifico del rifiuto che si intende trattare. Si riporta un esempio di calcolo per R1: POTENZA TERMICA NOMINALE = 1.9 MW; p.c.i. 4.400 Kcal/kg Il calcolo va eseguito nel seguente modo: Dati di progetto: 1KW = 860 Kcal/h 1.9 MW = 860 Kcal/h x 1.000 x 1.9 = 1.634.000 Kcal/h 1.634.000 Kcal/h : 4.400 Kcal/kg = 371.3 Kg/h = 0.37 t/h

SOTTOPRODOTTO (art. 184-bis D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D SOTTOPRODOTTO (art. 184-bis D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010) È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

SOTTOPRODOTTO In base alle pregresse norme ex Dlgs 152/2006 erano sottoprodotti le sostanze ed i materiali: In base alla NUOVA formulazione del Dlgs 152/2006 (modificato dal D. Lgs. 205/2010) sono sottoprodotti: • originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; • sostanze ed oggetti derivanti da un processo di produzione il cui scopo primario non e` la loro produzione; • il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; • è certo che le sostanze o gli oggetti saranno ulteriormente utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; • non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale (…) ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; • possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; • soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; • l’ulteriore utilizzo e` legale, ossia le sostanze o gli oggetti soddisfano, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. • abbiano un valore economico di mercato. • (non vi è analoga previsione)

Dislocazione degli impianti di recupero energetico da rifiuti legnosi nella Provincia di Treviso 55 impianti in procedura semplificata (1 iscritta al punto 4) 2 impianti in autorizzazione con una potenzialità complessiva di 148.360 t/a

EVOLUZIONE NORMATIVA

art. 185 D.Lgs. 152/2006 – Esclusioni dall’ambito di applicazione (come verrebbe modificato dalla legge di conversione del D.L. 2/2012) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura nella selvicoltura [o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.], ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all’art. 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

Prospettive introdotte dal D. L. 09/02/2012 n Prospettive introdotte dal D.L. 09/02/2012 n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» AUTORIZZAZIONE UNICA Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese, il Governo emanerà entro sei mesi un Regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. Fino all’emanazione del Regolamento, restano valide le norme oggi vigenti sulle autorizzazioni.

Prospettive introdotte dal D. L. 09/02/2012 n Prospettive introdotte dal D.L. 09/02/2012 n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» CONTROLLI SULLE IMPRESE (1) La disciplina dei controlli sulle imprese deve essere ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Prospettive introdotte dal D. L. 09/02/2012 n Prospettive introdotte dal D.L. 09/02/2012 n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» CONTROLLI SULLE IMPRESE (2) Entro sei mesi dovranno essere adottate apposite Linee guida, mediante intesa in sede di Conferenza unificata, in base alle quali le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, dovranno conformare le attività di controllo di loro competenza ai seguenti principi: a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale; f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea.