Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Seminari professionalizzante sulla Legislazione Ambientale Coordinatore Prof. Franco Cotana La normativa vigente.

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Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Seminari professionalizzante sulla Legislazione Ambientale Coordinatore Prof. Franco Cotana La normativa vigente relativa alla riduzione di gas climalteranti derivanti dalla produzione di energia elettrica Dr. Simone Togni Responsabile IVPC – Segretario Generale ANEV Via Piemonte, 39 – ROMA Tel – Fax – – Università degli studi di Perugia

Università degli studi di Perugia LEVOLUZIONE DEI SISTEMI INCENTIVANTI Le fonti pulite di energia, che scontano un più alto prezzo di produzione dovuto alla relativa giovinezza delle tecnologie utilizzate e pertanto in taluni casi assolutamente non competitive con quelle fossili, hanno iniziato a ricevere incentivi per la produzione nel nostro paese con il sistema introdotto dalla delibera CIP6/92.

Università degli studi di Perugia fonte a seconda della maturità raggiunta dalla stessa ed in grado di assicurarne il ritorno economico dellinvestimento da parte dellinvestitore privato. Il sistema era basato sul principio della remunerazione dellenergia effettivamente prodotta e limitava laccesso a tali incentivi alle fonti rinnovabili pure, alle quali si affiancarono purtroppo anche quelle assimilate per le quali si ritenne di premiare la diminuzione

Università degli studi di Perugia di inquinamento emesso, superando in tal modo il principio posto alla base del provvedimento stesso che doveva invece essere rivolto solo allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tale commistione tra fonti pure ed assimilate creò una distorsione clamorosa del sistema, i cui oneri incentivanti che venivano posti a carico del sistema per il tramite della tariffa A3, servirono in larghissima parte, oltre l80%,

Università degli studi di Perugia a sviluppare tecnologie che nulla hanno a che fare con le fonti energetiche rinnovabili. Questo quadro incentivante aveva tuttavia alcuni aspetti di notevole importanza ed ha consentito, grazie alla affidabilità del contesto creato, lo sviluppo delle fonti ancora più giovani ma che erano già tecnologie pronte ed efficienti come le biomasse e leolico. Il CIP6/92 infatti garantiva una remunerazione

Università degli studi di Perugia praticamente certa per tutto il periodo della durata prevista, otto anni, differenziando la remunerazione a seconda della tecnologia utilizzata, questo sistema, nonostante i primi scetticismi, ha poi portato alla realizzazione di numerosi impianti ed ha certamente contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli attuali valori di produzione di energia verde dellItalia.

Università degli studi di Perugia Tale normativa è stata modificata con il Decreto 79/99 che ha di fatto introdotto un nuovo principio stravolgendo completamente lassetto delle incentivazioni riconosciute per tali fonti. Il passaggio di sistema radicalmente opposto a quello ad allora attuato, prevedeva infatti una sostanziale equiparazione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile a quelli tradizionali, prevedendo un eguale

Università degli studi di Perugia trattamento per quello che riguardava la remunerazione dellenergia prodotta, e scindendo la parte della tariffa incentivante, identificata nel Certificato Verde corrisposto a fronte di un quantitativo di energia prodotta ed immessa nella rete di trasmissione nazionale e proveniente da fonti pulite. Il primo aspetto che tale nuova concezione porta è quello di eliminare le fonti assimilate dal beneficio di ricevere il

Università degli studi di Perugia Certificato Verde, che viene invece concesso solo alle fonti pure di energia rinnovabile; un secondo aspetto di novità, almeno apparente, è riguardante il fatto il costo dellincentivo viene posto a carico dei produttori da fonti tradizionali e non più dellintero sistema elettrico. Tale previsione che nellidea del legislatore avrebbe dovuto innescare un processo virtuoso portando gli stessi produttori da fonti fossili ad investire nella realizzazione

Università degli studi di Perugia di nuova potenza da fonti rinnovabili invece di trovarsi costretti ad acquistare i certificati da terzi, portò tuttavia da un lato al ribaltamento dei costi sostenuti dai grossi produttori sui clienti finali, e dallaltro non ha comportato quellatteggiamento virtuoso auspicato. Il nuovo sistema oltretutto ha dovuto scontare un lungo periodo di rodaggio poiché laleatorietà del prezzo del Certificato Verde, non garantiva, come

Università degli studi di Perugia ancora non garantisce, gli investitori riguardo il ritorno economico dellinvestimento effettuato. Infatti la durata prevista per il riconoscimento dellincentivo per gli impianti di nuova realizzazione ed alimentati da fonti rinnovabili è rimasta di otto anni ma con un primo grave handicap determinato dallindividuazione del prezzo dellincentivo solo anno per anno oltretutto con modalità che non vengono rese note

Università degli studi di Perugia dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e quindi senza la possibilità di effettuare delle proiezioni realistiche sul prezzo per gli anni futuri. Questa situazione, aggravata dal fatto che il nuovo sistema non tiene conto delle enormi differenze esistenti tra le diverse tecnologie alla base delle diverse fonti rinnovabili, e quindi delle necessarie differenziazioni nei corrispettivi riconosciuti che invece erano uguali per tutte, ha

Università degli studi di Perugia portato ad un lungo periodo di blocco pressoché assoluto di nuovi impianti. Tale frenata è durata circa due anni e solo lemanazione di nuovi provvedimenti normativi, peraltro su impulso comunitario, hanno permesso di far ripartire seppur parzialmente il settore, che sconta tuttavia ancora notevoli ritardi dovuti al perdurare dellincertezza del quadro normativo attuale e paradossalmente di una mancanza di aspettative positive per il

Università degli studi di Perugia futuro. Il paradosso sta nel fatto che la Comunità Europea ha ormai su tale tema preso una direzione univoca e certamente molto decisa di sviluppo di tali fonti pulite di energia, diventando a livello mondiale guida indiscussa in tutte le fonti rinnovabili, sia per potenza installata, sia per energia prodotta sia infine per sviluppo delle industrie del settore. LItalia tuttavia, nonostante partisse da una situazione largamente positiva in quanto a

Università degli studi di Perugia produzione di quelle che vengono chiamate vecchie rinnovabili (grande idroelettrico e geotermia), non ha potuto fino ad oggi sfruttare il contesto comunitario per concorrere a tali lusinghieri tassi di crescita proprio a causa della carenza di una normativa organica, coerente e di lungo periodo. Inoltre il passaggio da un sistema incentivante allaltro ha destabilizzato il sistema dei finanziatori limitando notevolmente la possibilità di

Università degli studi di Perugia accesso alla finanza di progetto, senza la quale tali infrastrutture non possono diffondersi in larga scala.

Università degli studi di Perugia LA SITUAZIONE PRE-FINANZIARIA Il recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE con il D. Lgs. 387/03 del relativo alla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità, ha introdotto nel sistema normativo nazionale una rilevante novità caratterizzata dalla chiara indicazione che tale Direttiva mostra ai paesi membri, circa la necessità di una specifica normativa

Università degli studi di Perugia che regoli il settore delle fonti energetiche rinnovabili. Tale Decreto ha consentito al legislatore, seppur con colpevole ritardo, di predisporre un testo che è certamente da considerare molto specifico e meritoriamente finalizzato alla risoluzione delle principali problematiche evidenziatesi come ostative, del nuovo sistema di incentivazione. Primo passo fondamentale è stato quello di fare chiarezza riguardo alle fonti che possono accedere a tali incentivi,

Università degli studi di Perugia ribadendo allart. 2 con fermezza come le fonti assimilate non potessero in alcun modo rientrare tra quelle destinatarie degli incentivi. Quindi statuisce allarticolo successivo una necessaria individuazione degli obiettivi nazionali e delle misure di promozione necessarie al loro raggiungimento; tale prioritaria opera doveva essere trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno 2005, a causa dei ritardi nel recepimento infatti è

Università degli studi di Perugia venuta a mancare la precedente pubblicazione. Oggi tale obbligo è stato riproposto nella legge Finanziaria appena approvata. Tale relazione è particolarmente importante poiché dovrà indicare tutti i provvedimenti adottati e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, eventualmente individuando i fattori che ostano al loro raggiungimento; è ragionevole pensare che tale prima relazione dovrà fortemente denunciare il gravissimo ritardo in cui oggi il settore delle rinnovabili si trova, a causa

Università degli studi di Perugia del ritardo nellapplicazione delle previsioni dello stesso decreto 387/03. Lart. 4 prevede che la quota di obbligo di produzione di energia da fonte rinnovabile posta in capo ai produttori tradizionali, inizialmente fissata nel 2% della produzione od importazione di energia, sia incrementata dello 0,35% allanno per il triennio Veniva previsto inoltre che tale quota venisse aggiornata per i due trienni successivi entro il 31 dicembre

Università degli studi di Perugia , cosa che non si è tuttora verificata. Altro argomento fortemente necessario al corretto funzionamento dellimpalcatura normativa costruita per lo sviluppo di tutte le fonti energetiche rinnovabili passava poi dal riconoscimento delle diverse maturità delle fonti utilizzate e delle specificità di ognuna di esse, pertanto gli articoli 5, 6, 7 ed 8 individuano disposizioni specifiche rispettivamente per lenergia prodotta a partire da biomasse (che dovranno essere

Università degli studi di Perugia studiate da una apposita commissione), per i piccoli impianti di taglia inferiore ai 20 kW (per i quali lAutorità per lEnergia Elettrica ed il Gas dovrà emanare delle norme specifiche per permetterne lo scambio sul posto), per il solare fotovoltaico e per le centrali ibride. Il successivo articolo 9 prevede quindi una interessante attività da svolgere nellambito di un accordo quinquennale da stipulare con lENEA (anche questo

Università degli studi di Perugia ancora in alto mare), finalizzato allo sviluppo di misure di sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dellefficienza negli usi finali dellenergia. Uno degli articoli focali di tale provvedimento, alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione che ha determinato lo spostamento la competenza normativa in materia di energia da esclusiva dello Stato a concorrente tra Stato e Regioni, è quello

Università degli studi di Perugia della ripartizione, assolutamente necessaria ed urgentissima, degli obiettivi nazionali tra le regioni. La ratio di questa norma sulla quale si deve necessariamente svolgere una riflessione più approfondita, è determinata dalla chiara visione del legislatore il quale, proprio alla luce dellautonomia regionale in questa materia, ha inteso garantire che gli obiettivi internazionali assunti a livello nazionale, venissero rispettati comunque e

Università degli studi di Perugia pertanto ha imposto una ripartizione degli stessi tra i soggetti titolari della potestà legislativa specifica affinché si facessero carico delle quote di rispettiva spettanza e ponessero in essere le misure anche normative necessarie per il loro raggiungimento. Tale ripartizione peraltro è indicata come minima, lasciando alle Regioni maggiormente virtuose la possibilità di superarle individuandone di maggiori. La

Università degli studi di Perugia mancata attuazione di questa ripartizione è probabilmente oggi una delle principali cause delle continue iniziative che le Regioni stanno prendendo in materia di fonti rinnovabili, individuando in maniera autonoma e senza alcun raccordo a livello centrale, metodologie, obiettivi e regole. Finché non interverrà il Governo centrale con una decisa azione volta a spiegare alle amministrazioni regionali che gli obiettivi nazionali non sono scollegati da

Università degli studi di Perugia quelli regionali e che la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia possono essere realizzati solo dove tali fonti sono presenti, non sarà possibile avere un sistema di sviluppo delle fonti pulite coerente con gli obiettivi assunti ed equamente distribuito nelle zone dove è possibile effettuarlo. Dopo larticolo che introduce un nuovo sistema di garanzia dorigine dellelettricità prodotta, una sorta di certificazione, per la

Università degli studi di Perugia quale sarà opportuno valutare la reale incidenza sulla produzione di nuova energia da FR, vi è laltro articolo focale che coglie un altro dei problemi centrali nello sviluppo delle rinnovabili, liter amministrativo finalizzato allacquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. Questa previsione, che è esplicitamente richiesta dalla norma comunitaria e che

Università degli studi di Perugia oltretutto si inserisce nellambito della semplificazione amministrativa in atto da tempo anche nel nostro sistema, istituisce unautorizzazione unica che ha come responsabile del procedimento la Regione, o un soggetto da essa delegato, e che nel termine di centottanta giorni e con il coinvolgimento di tutti i soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni deve concedere, o negare, lautorizzazione unica che costituisce titolo alla costruzione ed

Università degli studi di Perugia allesercizio dellimpianto e di tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Purtroppo anche tale provvedimento non ha visto la luce con la conseguenza assolutamente negativa di avere procedure notevolmente difformi tra Regioni e conseguente aggravio per i soggetti proponenti che, invece di una semplificazione si trovano oggi di fronte a richieste di ogni tipo prese sulla scorta di procedure improvvisate e miranti più al

Università degli studi di Perugia blocco che alla regolamentazione di realtà che non sono conosciute. Altro punto focale che il D. Lgs. 387/03 tenta di risolvere è attinente alla partecipazione di tali tipologie di impianti al mercato elettrico, punto che richiedeva un intervento deciso da parte dellAutorità per lEnergia Elettrica ed il Gas data la peculiarità degli impianti di piccola taglia e di quelli non programmabili.

Università degli studi di Perugia A differenza di altri provvedimenti ancora non emanati dalle competenti autorità, in questo caso il provvedimento è stato seppur con grave ritardo, emanato ma è addirittura peggiorativo rispetto alla situazione antecedente. LAEEG ha infatti emanato una Deliberazione, la 34/05 del , poi modificata con la Deliberazione 49/05 del , con le quali peraltro viene chiaramente disattesa la norma dalla

Università degli studi di Perugia quale derivano e che era finalizzata a concedere una ulteriore possibilità ai produttori di energia da fonte rinnovabile di partecipare al mercato elettrico, partendo dalla incontrovertibile constatazione della peculiarità tecnica di questi impianti. Invece il provvedimento emanato introduce degli oneri, peraltro incomprensibilmente elevati, a carico dei produttori di energia da tali fonti senza oltretutto porli a carico della specifica

Università degli studi di Perugia tariffa A3 per la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili seppur limitati dalla successiva Deliberazione di modifica. Continuando la disamina puntuale del provvedimento in esame si può notare come anche il provvedimento attinente il collegamento degli impianti alla rete non sia ancora stato predisposto, seppure il documento in consultazione ha mostrato gravi lacune, mentre la importantissima

Università degli studi di Perugia compagna di informazione prevista dallarticolo 15, sebbene attivata con decreto concertato tra i ministeri competenti, non è ancora partita. Anche per quanto attiene la previsione dellarticolo 17 ancora nessun risultato si è avuto e questo è un altro articolo di notevole rilevanza in quanto linclusione di ulteriori categorie di rifiuti ammessi a beneficiare del regime previsto, potrà consentire o meno il raggiungimento degli

Università degli studi di Perugia obiettivi indicativi; tutto ovviamente nellauspicato rispetto delle definizioni a livello comunitario effettuate onde evitare eventuali aperture di procedure di infrazione in una materia tanto delicata. Vi sono quindi delle previsioni di carattere puramente di rapporti con gli altri sistemi incentivanti e le conclusive disposizioni specifiche, transitorie e finali. Analisi a parte riguarda lOsservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e

Università degli studi di Perugia lefficienza negli usi finali dellenergia, che è stato nominato ed ha cominciato il suo lavoro. Tale organo è di primaria importanza per il funzionamento di tutto quanto attiene la promozione della produzione di energia dalle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità. Rientrano infatti nei compiti dellOsservatorio la verifica della coerenza tra le misure incentivanti e la normativa esistente, il monitoraggio delle iniziative, la

Università degli studi di Perugia verifica della validità delle misure di sostegno nellambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, lanalisi delle tecnologie esistenti, lopera di consultazione con gli operatori e, a seguito delle risultanze di queste azioni, la proposta delle eventuali iniziative necessarie per migliorare il sistema nel suo complesso. La riuscita di tale complesso compito sarà

Università degli studi di Perugia determinata in larga parte dalla capacità che tale organismo avrà di portare le istanze necessarie allattenzione dei soggetti tenuti ad intervenire, e se gli stessi le sapranno e le vorranno recepire trasformandole in azioni concrete, tale è lauspicio e lunica possibilità che la normativa possa spiegare in tutto e per tutto la sua efficacia. Per tali motivazioni credo che sia anche essenziale che non si rimetta in

Università degli studi di Perugia discussione nuovamente tutto il sistema di incentivazione che, seppur non il migliore possibile, necessita solo di alcuni correttivi. Tali modifiche potrebbero permettere di aggiustare limpatto normativo in maniera sufficiente a far partire il complesso meccanismo normativo ideato producendo un benefico effetto che indurrebbe lavvio di quel tanto auspicato effetto a catena che virtuosamente ci potrebbe portare a rispettare gli impegnativi obiettivi presi.

Capo IX MISSIONE 10 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Art. 136 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili) Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento allarticolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Art. 137 La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dellarticolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, e` completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 138 Larticolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dellenergia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito. Università degli studi di Perugia

Art. 139 Per lanno 2009, la quota minima di cui allarticolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dallarticolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nellanno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Art. 140 Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 141 (Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica) Ai sensi dellarticolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dellaggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, e` determinato dallAutorità per lenergia elettrica e il gas, tenendo conto delleffettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale. Università degli studi di Perugia

Art. 142 Allarticolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dellAutorità per lenergia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie». Art. 143 (Norme per lincentivazione dellenergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e` incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita` e` incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita` di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 144 La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), e` incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dellarticolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere allobbligo della quota minima di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Limmissione dellenergia elettrica prodotta nel sistema elettrico e` regolata sulla base dellarticolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Università degli studi di Perugia

Art. 145 La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita` variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nellambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, lenergia elettrica e` remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dallarticolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dellincentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Art. 146 Allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attivita` produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo la medesima quota e` incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012». Università degli studi di Perugia

Università degli studi di Perugia Art. 147 A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dobbligo di cui allarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nellambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Art. 148 A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dellarticolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dellenergia elettrica definito dallAutorità per lenergia elettrica e il gas in attuazione dellarticolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nellanno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dellincentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Art. 149 A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dellobiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dellUnione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nellanno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere allobbligo della quota minima dellanno precedente di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nellanno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Art. 150 Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per lattuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre: a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per lestensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica; b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui allallegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici; Università degli studi di Perugia

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dellapplicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3; d) sono aggiornate le direttive di cui allarticolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dellarticolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Art. 151 Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui allarticolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31 dicembre Art. 152 La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Art.153 LAutorita` per lenergia elettrica e il gas definisce: a) le modalita` di erogazione delle tariffe di cui al comma 145; )le modalita` con le quali le risorse per lerogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonche´ per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dellenergia elettrica. Università degli studi di Perugia

Art. 154 A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati: a) il comma 6 dellarticolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n Art. 155 Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere allobbligo della quota minima di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144. Art. 156 Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica. Art. 157 Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni. Università degli studi di Perugia

Art. 157 Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni. TABELLA 2 Coefficiente 1 Eolica 1,00 1bis Eolica offshore1,10 2 Solare ** ** 3 Geotermica 0,90 4 Moto ondoso e maremotrice 1,80 5 Idraulica 1,00 6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,10 7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * * 7-bis Biomasse e biogas dI cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * * 8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 0.80 Università degli studi di Perugia

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n TABELLA 3 Fonte Entità della tariffa ( cent/kWh) 1Eolica per impianti di taglia inferiore a 200kW 30 2 Solare ** ** 3 Geotermica 20 4 Moto ondoso e maremotrice 34 5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22 6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 22 7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * * 8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 18 Università degli studi di Perugia

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Art. 158 (Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) Allarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»; b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»; c) al comma 3, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore lautorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione duso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»; d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purchè non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e` rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»; Università degli studi di Perugia

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dellimpianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, lobbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»; f)al comma 5, le parole: «di cui allarticolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo 2, comma 1, lettere b) e c)»; g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita` di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita` di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita`»; h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali». Art. 159 Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione delliniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori e` fornita anche con la prova di avere svolto le attivita` previste dal terzo periodo del comma 1 dellarticolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dallarticolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n Università degli studi di Perugia

Art. 160 Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dellarticolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n Art. 161 Al decreto legislativo n. 387 del 2003 e`allegata la seguente tabella: «Tabella A (Articolo 12) Fonte Soglie 1 Eolica 60 kW 2 Solare fotovoltaica 20 kW 3 Idraulica 100 kW 4 Biomasse 200 kW 5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW Università degli studi di Perugia

Art. 162 Al fine di incentivare il risparmio e lefficienza energetica e` istituto, a decorrere dallanno 2008, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e lefficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e` finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare lefficienza energetica, con particolare riguardo allavvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per lavvio di misure atte al miglioramento dellefficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e` vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche allinterno di apparati. Il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princípi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma. Art. 163 A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale limportazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché limportazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica. Università degli studi di Perugia

Art. 164 (Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dellelettricità da fonti rinnovabili) Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dallAutorità per lenergia elettrica e il gas. Art. 165 Al comma 2 dellarticolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere: «f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dellarticolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dellarticolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dallAutorita` per lenergia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; f-quater).prevedono lobbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere lenergia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui; f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dellenergia elettrica prodotta; Università degli studi di Perugia

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete; f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite Società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili». Art. 166 Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dellenergia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili. Art. 167 (Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili) Il Ministro dello sviluppo economico, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dellenergia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere lobiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dallUnione europea. Università degli studi di Perugia

Art. 168 Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dellefficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dellobiettivo minimo fissato di cui al comma 167. Art. 169 Ogni due anni, dopo lentrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da` comunicazione con relazione al Parlamento. Art. 170 Nel caso di inadempienza dellimpegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dellobiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi allinvio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalita` di cui allarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n Art. 171 Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dellobiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori. Università degli studi di Perugia

Art. 172 Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e lefficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo Art. 173 (Impianti fotovoltaici) Nellambito delle disponibilità di cui allarticolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dellapplicazione dellarticolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dellimpianto, di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto. 174 Lautorizzazione di cui al comma 3 dellarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e lesercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dellimpianto, e` rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti. Università degli studi di Perugia

175 Allarticolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e` sostituito dal seguente: «3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per laffidamento del servizio di distribuzione di gas e` bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dallindividuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»; c) e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui allarticolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui allarticolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete». 176 Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sullidrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per lambiente, a livello locale e globale, e` istituito, presso il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dellidrogeno e delle celle a combustibile, Università degli studi di Perugia

con una dotazione di 10 milioni di euro per lanno Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sullidrogeno prodotto con limpiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dellidrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/ idrogeno, ovvero in celle a combustibile per lautotrazione. 177 A decorrere dallanno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sullemissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, e` istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorita` nazionale competente in materia. Il Fondo puo` essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dellinnovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo e` prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per lanno Università degli studi di Perugia

CONCLUSIONI Innanzitutto è necessario chiarire quali siano i principi che, anche da un punto di vista economico oltre che ambientale, giustificano un sistema di incentivazione delle tecnologie più pulite per la produzione di energia e che hanno prodotto sia a livello internazionale, sia comunitario ed infine nazionale ad una serie di normative che prevedono una graduale riduzione delle attività antropiche Università degli studi di Perugia e

che influenzano in modo irreversibile lambiente in cui viviamo. Bisogna premettere inoltre che il nostro paese ha un sistema energetico che è sostanzialmente rimasto fermo, per quanto riguarda il parco di generazione poi è certamente molto indietro, basti pensare che circa il 18% dellenergia che il nostro paese consuma proviene dallestero. In questo contesto è stata approntata recentemente una normativa specifica finalizzata a risolvere Università degli studi di Perugia e

le problematiche di carattere autorizzativo connesse alla realizzazione di nuove centrali termoelettriche che ha permesso lapprovazione con procedura semplificata unica di circa MW di nuova potenza. La realizzazione di tali impianti, peraltro non ancora avviata nonostante le autorizzazioni siano state da tempo concesse, permetterà di colmare questa anomala dipendenza dallestero per il fabbisogno interno di energia elettrica, ma Università degli studi di Perugia e

certamente non modificherà la situazione di dipendenza per quanto attiene alle fonti utilizzate che sono in larghissima parte importate dallestero. Ancor di più in questottica, e anche alla luce della recente entrata in vigore del Protocollo di Kyoto a seguito della ratifica da parte della Russia, e che rende oneroso per i paesi firmatari il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per i differenti comparti industriali, tra cui quello Università degli studi di Perugia e

energetico è uno dei più importanti, è prioritaria la scelta di andare verso una sempre maggiore indipendenza dallestero per le forniture di energia e fonti primarie. Da queste considerazioni e dalle susseguenti analisi fatte risulta chiaro che una politica di incentivazione allutilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, che non immettendo in atmosfera gas inquinanti aiutano a raggiungere gli obiettivi di diminuzione di CO2 assegnati, non è solo Università degli studi di Perugia e

necessaria seguendo un approccio teso al rispetto dellambiente, ma è anche economicamente conveniente. Il principio del trattato internazionale sottoscritto a Kyoto è basato fondamentalmente sulla riduzione percentuale delle emissioni inquinanti dei singoli stati rispetto ai livelli del 1990; lItalia ha lobbligo di ridurre tali emissioni del 6,5%, considerando che oggi rispetto al 1997, anno di redazione di tale documento, le Università degli studi di Perugia e

nostre emissioni sono aumentate di circa l8,5% ci troviamo a dover ridurre di circa il 15% tali emissioni nocive. Tale dato ci porta quindi ad ipotizzare, considerando ferma la situazione ai dati odierni, un costo complessivo per il sistema paese derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti, di circa 500 milioni di /anno. Inoltre bisogna considerare che il prezzo di produzione dellenergia da fonte Università degli studi di Perugia e

rinnovabile non può essere considerata se non comprendendo i costi esterni, e facendo questo, cosa che nellottica di sistema non sembra possa essere ragionevolmente disattesa, il costo delle fonti rinnovabili sono certamente comparabili a quelli delle fonti fossili, per non parlare del nucleare. Infine vi è laspetto politico riguardante la necessità di rendere il paese energeticamente indipendente, per quanto Università degli studi di Perugia e

possibile, dallestero, sia per motivi economici sia per motivi strategici, ed a tal riguardo giova considerare che le fonti rinnovabili sono non solo ad emissioni zero, ma anche pienamente presenti sul nostro territorio a differenza di quelle fossili, e soprattutto infinite. Queste considerazioni, chiarissime a livello comunitario ma forse ancora non pienamente comprese nel nostro paese, hanno pertanto portato i paesi più Università degli studi di Perugia e

innovativi a considerare i vantaggi di investire parte di quanto gli sarebbe stato comminato come sanzione in incentivazioni che avrebbero, come in effetti hanno, portato nuova occupazione, sviluppo di nuove tecnologie, innovazione e indipendenza energetica. Una volta che queste considerazioni saranno assimilate definitivamente sarà possibile procedere in maniera certa alla regolamentazione delle necessarie strutture normative incentivanti che permetterebbero un Università degli studi di Perugia e

deciso sviluppo delle FR. La storia dei paesi che maggiormente stanno incrementando la percentuale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile, ci dimostra che lunico strumento valido è quello della normativa che ne regola lo sviluppo. Non basta un incentivo remunerativo, come è oggi in Italia per le fonti rinnovabili più mature, ma serve un quadro di riferimento certo che garantisca una durata ed una volontà politica chiara di seguire la strada intrapresa a parole ma Università degli studi di Perugia e

che ancora nel nostro paese resta non applicata a seguito della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi del D. Lgs. 387/03 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE. Università degli studi di Perugia e

BIBLIOGRAFIA: Decreto Legislativo 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità. Direttiva Comunitaria 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità. Decreto Legislativo 79/99 del 16 marzo 1999 recante attuazione della Direttiva Università degli studi di Perugia e

Comunitaria 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica. Decreto MICA 11/99 recanti direttive per lattuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dellarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Legge 120/02 recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11 dicembre Delibera CIPE 123/02 recante revisione delle linee guida per le politiche e Università degli studi di Perugia e

misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili Legge 9/91 recante norme per lattuazione del nuovo Piano energetico nazionale. Legge 10/91 recante norme per lattuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dellenergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili delle fonti rinnovabili di energia. Università degli studi di Perugia e