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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto Privato Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Rapporto obbligatorio Struttura e caratteri dell'obbligazione

Il rapporto obbligatorio Definizione Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione c.d. debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione (comportamento) economicamente valutabile, al fine di soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, del titolare della situazione creditoria, il quale ha il potere di pretendere l'esecuzione di tale prestazione e può essere chiamato a cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente (artt. 1174 e 1175 c.c.).

Diritti reali e obbligazioni Criteri tradizionali di distinzione Assolutezza intesa quale potere del titolare di far valere la situazione nei confronti della generalità dei consociati. Immediatezza intesa quale potere del titolare di ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità desiderate, in base ad una relazione diretta ed immediata con la stessa. Diritti reali Inerenza intesa quale stretto legame o immanenza della situazione soggettiva con il bene che ne costituisce l'oggetto. Questo carattere si specifica nel diritto di séguito, nell'opponibilità ai terzi e nel diritto di preferenza.

Situazioni reali di credito Criteri tradizionali di distinzione Relatività per la quale la situazione è esercitabile soltanto nei confronti di una persona determinata, il debitore. Situazioni di credito Mediatezza intesa quale impossibilità del titolare del diritto di realizzare il suo interesse se non attraverso l’intermediazione dell’altrui (del debitore) prestazione.

Critica ai criteri tradizionali di distinzione La validità di tale distinzione è stata posta in dubbio da una parte della dottrina ( PERLINGIERI) la quale evidenzia come vi siano nel nostro ordinamento delle situazioni miste che, pur nascendo nell’ambito dei diritti personali, assumono caratteri di realità: è il caso dei c.d. diritti personali di godimento, quale, ad esempio, il diritto al godimento della cosa altrui che la locazione attribuisce al conduttore (art. 1571 c.c.).

Il superamento della distinzione tradizionale tra situazioni reali e creditorie conduce all'individuazione di un diritto comune delle situazioni patrimoniali, sintesi della disciplina di tutti i rapporti patrimoniali (sia reali sia di credito, nella criticata prospettiva). In questo senso, ad es., opererebbero relativamente a tutte le situazioni patrimoniali, sia reali sia creditorie, il divieto degli atti emulativi (art. 833 c.c.) e le clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza (art. 1176 c.c.). Rilevanza della critica alla tradizionale suddivisione delle situazioni patrimoniali in reali e di credito

Complessità delle situazioni creditorie e debitorie la situazione creditoria è qualificata attiva ed è costituita esclusivamente da poteri, poteri formativi, pretese, aspettative, ecc. la situazione debitoria è qualificata passiva ed è costituita esclusivamente da doveri, obblighi, oneri, soggezioni. Nella prospettiva tradizionale

La clausola generale (definita, clausola aperta) di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) quale espressione del principio di solidarietà (art. 2 cost.) determina nell'ambito del concreto rapporto, la nascita di particolari doveri e obblighi di comportamento i quali gravano o possono gravare sulla posizione debitoria e su quella creditoria, arricchendone il contenuto ed integrandone il nucleo centrale (costituito dal potere del creditore di esigere e dal dovere del debitore di eseguire la prestazione). Le situazioni soggettive, pertanto, sono caratterizzate da una notevole complessità la quale rende inconfigurabile una situazione esclusivamente attiva o passiva. Sono state elaborate, quali specificazioni concrete della correttezza e buona fede, due categorie di obblighi: Critica obblighi di avviso i quali impongono alle parti il dovere reciproco di informazione tempestiva circa l'esigenza di vicende e circostanze idonee a pregiudicare il buon esito dell'operazione sottesa al rapporto, o a rendere più onerosa la posizione di una di esse. doveri di protezione i quali tendono a preservare la sfera giuridica delle parti (intese in senso lato) da fatti lesivi potenzialmente connessi all'esecuzione della prestazione.

La prestazione

Oggetto del rapporto obbligatorio Teorie patrimoniali le quali, a causa della diffusa sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore, spostano l'attenzione sul patrimonio del debitore (2740 c.c.). Non la prestazione (comportamento del debitore), in quanto incoercibile costituirebbe il referente oggettivo del diritto del creditore, bensì il bene dovuto (2930, 2910 c.c.). La lettera dell'art. 1174 c.c. appare chiara ed univoca nello stabilire che la prestazione (comportamento al quale è tenuto il debitore) è l'oggetto dell'obbligazione. Nonostante ciò si contrappongono due orientamenti. Teoria personalistica la quale, nel tentativo di rivalutare il ruolo della prestazione nel rapporto obbligatorio, esaspera la contrapposizione con le teorie patrimoniali e finisce per asserire che è la stessa prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare l’interesse del creditore.

Oggetto del rapporto obbligatorio Altro è l'identificazione del "bene" che, nel concreto rapporto, attua l'interesse del creditore, altro è l'identificazione dello strumento messo a disposizione del creditore per conseguirlo. Il primo aspetto attiene al profilo teleologico, il secondo a quello della struttura del potere. Critica

L'attuazione del rapporto obbligatorio deve realizzare interessi giuridicamente rilevanti, meritevoli di tutela, del creditore (artt. 1174, 1322, 1411 e 1379 c.c.). L'interesse del creditore è indispensabile, quindi, per la stessa nascita del rapporto obbligatorio. Nella situazione soggettiva creditoria si richiede, a differenza di altre situazioni soggettive dove il titolare delle stesse può realizzare da sé il suo interesse, l'intermediazione dell'altrui prestazione, la cooperazione del debitore. Lo stesso art. 1174 c.c. esige una necessaria corrispondenza fra prestazione ed interesse del creditore. Interesse del creditore Può essere non patrimoniale Non bisogna confondere la necessaria patrimonialità della prestazione (art. 1174 c.c.) con la eventuale natura non patrimoniale dell'interesse che quella tende a realizzare. Vi sono prestazioni patrimoniali che attuano interessi morali, artistici, culturali. Può richiedere, quando il creditore nella fase costitutiva del rapporto abbia tenuto in particolare considerazione le qualità personali del debitore (rapporto c.d. intuitus personae), che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore.

Patrimonialità della prestazione La prestazione deve avere sempre e necessariamente natura patrimoniale (cioè essere suscettibile di valutazione economica) per essere idonea a costituire l'oggetto di un rapporto obbligatorio; sì che, senza patrimonialità, un rapporto non può qualificarsi obbligatorio (art. 1174 c.c.). Patrimonialità della prestazione a) valutazione soggettiva: la patrimonialità della prestazione non può essere determinata da un soggettivo apprezzamento operato dalle parti nel momento costitutivo del rapporto (sia pattuendo un corrispettivo in danaro sia apponendo una clausola penale ex art. 1382 c.c.) sì che anche la prestazione che non avesse in sé una propria intrinseca patrimonialità potrebbe acquisirla. b) valutazione oggettiva (preferibile): il concetto di patrimonialità ha natura oggettiva e va determinato nell'ambito di un contesto giuridico-sociale. Una prestazione è patrimoniale quando la coscienza comune di una data collettività, in un dato momento storico e in un dato territorio, le riconosce tale natura (cioè, quando è riscontrabile nella realtà sociale il diffuso apprezzamento in termini economici di quel comportamento). Criteri per l'individuazione

Classificazione delle obbligazioni in base alla prestazione Obbligazioni di dare: la prestazione può consistere nel pagamento di somme di danaro o nella consegna di beni. Obbligazioni di fare: il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività. - obbligazioni di mezzo: l’obbligo consiste nello svolgere un’attività, indipendentemente dal risultato che da essa scaturisce. - obbligazioni di risultato: l’obbligo comprende la realizzazione di un determinato risultato, della cui mancata realizzazione è responsabile. Obbligazioni di non fare (c.d. obbligazioni negative): il debitore è tenuto a non tenere un determinato comportamento.

Obbligazioni naturali Sono solitamente definite obbligazioni naturali quei rapporti obbligatori fondati esclusivamente su doveri morali e sociali per i quali, di conseguenza, è esclusa la coercibilità, in contrapposizione ai rapporti obbligatori civili. Il titolare della situazione naturale creditoria non può esigere l'esecuzione della prestazione dal titolare della situazione naturale debitoria e, per l'ipotesi di inadempimento, non è assistito da azioni giudiziarie. Definizione

Obbligazioni naturali Non è ammessa la ripetizione, attraverso la proposizione dell'azione di indebito, di quanto è stato spontaneamente prestato dal debitore naturale in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (c.d. soluti retentio). I doveri morali o sociali e ogni altro (es., artt. 2940, 1933, 627 c.c., art. 64 l. fall.) per i quali la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti. Disciplina (art. 2034 c.c.) Il sistema giuridico è interessato ad una concreta attuazione dei doveri morali e sociali sì che essi ricevono, ancor prima del loro adempimento, una valutazione positiva da parte dell'ordinamento (rilevanza giuridica) operata esclusivamente in funzione dell'eventuale, spontaneo adempimento e tale da non attribuire loro la rilevanza di un'obbligazione civile (esigibile e coercibile). La considerazione normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da valida ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale che con l'adempimento spontaneo si attua.

Presupposti per l'irripetibilità Spontaneità dell'adempimento: il debitore deve avere adempiuto senza costrizione. Risulta, quindi, ripetibile la prestazione frutto di violenza morale o dolo. Viceversa sembra esclusa la rilevanza dell'errore sulla coercibilità dell'obbligo. Capacità del solvens (debitore naturale): nel debitore che adempie bisogna ravvisare la capacità naturale (art. 428, comma 1, c.c.) piuttosto che quella di agire. La necessità di questo presupposto ai fini dell'irripetibilità sembra trovare una giustificazione nella natura negoziale dell'atto di adempimento di un'obbligazione naturale (diversamente, per l'adempimento delle obbligazioni civili, il quale, in quanto atto dovuto, di natura meramente esecutiva, non richiede la capacità del solvens e non avrebbe natura negoziale; art. 1191 c.c.) Presupposti per l'irripetibilità L'adempimento dell'obbligazione naturale va distinto dagli atti di liberalità. Il primo è atto giuridicamente libero, ma moralmente e socialmente dovuto (c.d. animus solvendi), mentre i secondi, caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus donandi, cfr. art. 769 c.c.), sono espressione della massima libertà negoziale.