Consolidato nazionale: operatività della norma transitoria Bruno Izzo Dipartimento per le politiche fiscali Roma, 21 ottobre 2004.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Montecarlo 25 novembre 2006 Avv. Paolo de’Capitani
Advertisements

La Finanziaria 2008 OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE Dott. Giuseppe Borra.
La Finanziaria 2008 LA FISCALITA ANTICIPATA E DIFFERITA LA FISCALITA ANTICIPATA E DIFFERITAE IL BILANCIO DESERCIZIO IL BILANCIO DESERCIZIO LA FISCALITA.
PRO-RATA PATRIMONIALE SCHEDE DI SINTESI
IL REGIME DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
REDDITI D’IMPRESA.
OPERAZIONI STRAORDINARIE. FUSIONE Soc. A che detiene il 100% in B: costo della partecipazione iscritta da A (200) maggiore del Patrimonio netto di B (100)
DIVIDENDI AA 2012/2013.
Le scritture di chiusura dei conti
Il reddito d’impresa I componenti negativi Silvia Mencarelli.
Economia dei gruppi delle imprese turistiche
Eutekne – Tutti i diritti riservati La Finanziaria 2008 Le novità in materia di cessione di partecipazioni.
LE NOVITA FISCALI IN MATERIA DI TRUST FABIO ZUCCHETTI DOTTORE COMMERCIALISTA 29 Novembre 2007 ORE – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Circoscrizioni.
LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONSOLIDATO FISCALE
La contabilizzazione della trasparenza fiscale
La tassazione delle banche LEZIONE 7
Il modello Unico 2007 La fiscalità differita A cura di Roberto Protani.
Riforma della previdenza complementare Delega: legge 23 agosto 2004, n Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare i.
I REDDITI DI CAPITALE DISCIPLINA VIGENTE IN SEGUITO ALLEMANAZIONE DEL D.LGS. 344/2003.
A) determinazione in capo alla società o ente controllante di ununica base imponibile per il gruppo dimprese su opzione facoltativa delle singole società
UNICO 2004.
Il regime dei dividendi
Treviso - 12 febbraio 2004 Treviso, 12 febbraio 2004
DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELLACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE La pianificazione fiscale concordata art. 1, comma 387 e seg.,
1Direzione Regionale dell'Emilia Romagna DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA IL MODELLO UNICO 2004 BOLOGNA MAGGIO 2004.
FINANZIARIA 2008 TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE IRPEF E ALTRO dott. GINO MANFRIANI Siena, 27 FEBBRAIO 2008.
Stefania Zivelonghi dottore commercialista revisore contabile.
Dott. Gian Marco Sgherri
I marchi :disciplina civilistica, fiscale e contabile
LA RAPPRESENTAZIONE DEL LEASING IN BILANCIO
Riduzione aliquota IRES e IRAP
IL NUOVO CONTRATTO DI RETE Profili tributari
1 Le operazioni in valuta estera Commissione di Studio Fiscalità Interna 5 Aprile 2005 Patrizia Gorini.
LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE IL NUOVO REGIME DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
Imposte Università Roma Tre Facoltà di Economia Federico Caffè
Prof. Marco Fava Art.1 comma 104 L.244 del (finanziaria 2008)
Le imposte Lezione 13 Lezione 13- Le imposte.
Il consolidato nazionale (gruppo RoBi) prof.avv. Giuseppe Zizzo.
AMMORTAMENTI IMMOBILI Immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 Sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti dal.
LA FISCALITÀ DIFFERITA
IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZA
Le scritture di chiusura dei conti
Dott. Claudio Ferone Nola, 30 Gennaio 2015
Trasparenza fiscale e consolidato Articoli 115/116 e 117/142del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dal D.lgs. n. 344 del 2003)
Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria.
Imposte dirette società di capitali. PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) Art. 55: Redditi d’impresa  derivano dall’esercizio di.
Le perdite su crediti Ratio: I crediti soggiacciono a rischio inesigibilità del debitore e ciò ne influenza la valutazione ai fini del bilancio che.
1 La fiscalità differita Rimini, 20 ottobre 2009 Alessandro Ricci.
La tassazione delle successioni e delle donazioni internazionali
Corso di Tecnica Industriale (Teoria del Valore)
Principi di determinazione del reddito d’impresa
ART. 63 d.lgs. 446/97 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Testo: in vigore dal 18/08/2002 modificato da: L del 01/08/2002 n. 166 art. 10.
“IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO”
Le regole di determinazione del reddito d’impresa - 2 Avezzano 2015.
Le regole di determinazione del reddito d’impresa
Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi.
Decreto Legge 185/2008 articolo 15 RIVALUTAZIONE D.L. 185 Nasce come rivalutazione anche solo civilistica > obiettivi PECULIARITÀ Può essere riconosciuto.
Titolo presentazione Riallineamento immateriali - Decreto Legge 185 AMBITO SOGGETTIVO viene prevista una deroga al comma 2 ter dell’articolo 176 del tuir,
Immobilizzazioni materiali Casi particolari. Art.102 TUIR In caso di eliminazione dei beni non completamente ammortizzati, la sopravvenienza passiva o.
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO FINALITA’ DEL PRINCIPIO Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la.
Il Bilancio d’esercizio
Convegno Nazionale La riforma fiscale: una svolta del sistema o un’occasione perduta? Roma, 11/12 dicembre 2003 Sheraton Golf Parco De’ Medici Hotel.
Nota integrativa: contenuto minimo (art c.c.) (1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella.
OIC 18 RATEI E RISCONTI. OIC 18 – RATEI E RISCONTI AMBITO DI APPLICAZIONE Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi a: disaggi e.
Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA’ E BILANCIO Esercitazione n.7.
Le scritture di chiusura dei conti
Galizia & Pinna Associati Novità sulla tassazione delle compravendite immobiliari.
Calcolo del Reddito Imponibile di una SRL
STATO PATRIMONIALE: art. 2424
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO B2 “Fondi per imposte, anche differite” accoglie: le passività per imposte probabili, aventi.
Transcript della presentazione:

Consolidato nazionale: operatività della norma transitoria Bruno Izzo Dipartimento per le politiche fiscali Roma, 21 ottobre 2004

2 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: Partecipazioni detenute in una società consolidata oggetto di SVALUTAZIONI operate: -dal soggetto consolidante (o da soggetti che lo controllano in via diretta o indiretta); -da società consolidate; -da società controllate dal consolidante che non hanno esercitato lopzione, pur avendone i requisiti. Casi di trasferimenti intragruppo Concetto di controllo (art. 117 del Tuir)

3 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI RILEVANTI 1.dedotte nei dieci periodi dimposta che precedono quello di avvio della tassazione di gruppo; 2.dedotte per un ammontare superiore ad eventuali rivalutazioni assoggettate a tassazione nel medesimo intervallo temporale; 3.determinate da rettifiche di valore ed accantonamenti contabilizzati dalla consolidata, ma dalla stessa non dedotti fiscalmente.

4 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI RILEVANTI (articolo 16, commi 1 e 2, lett. a), decreto attuativo): 1.relative ad azioni non negoziate in mercati regolamentati (di cui al previgente art. 61, comma 3, lett. b), del Tuir), ivi comprese quelle che si considerano interamente dedotte ai sensi dellart. 4, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 344 del 2003 (deducibili per quinti ai sensi del D.L. n. 209 del 2002); per coerenza, queste ultime non dovrebbero qualificarsi rettifiche di valore fiscalmente non riconosciute;

5 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI RILEVANTI (articolo 16, comma 2, lett. a), decreto attuativo): 2.che non sarebbero state effettuate in assenza dei predetti accantonamenti e rettifiche di valore fiscalmente non riconosciuti (diretto rapporto causa/effetto).

6 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: RIVALUTAZIONI RILEVANTI 1.anche se assoggettate ad imposta sostitutiva per effetto di leggi di rivalutazione; 2.in caso di svalutazioni con causa mista, la rivalutazione riduce interamente la svalutazione cattiva.

7 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) NON RILEVANO le svalutazioni: -operate su azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati; -non originatesi in conseguenza di perdite di esercizio della consolidata determinatesi a causa dellimputazione dei predetti acc.ti e rettifiche; -conseguenti ad acc.ti e rettifiche operati dalla consolidata in epoca anteriore al decennio dallavvio del consolidato.

8 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE RILEVANTI (articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo): 1.diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva (deve, dunque, trattarsi di oneri che originano le cd. differenze temporanee);

9 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE RILEVANTI (articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo): 2. operati negli esercizi in perdita ricompresi nel periodo decennale in precedenza menzionato e che hanno determinato la svalutazione (rapporto causa-effetto); 3.operati fino a concorrenza della predetta perdita (minore dei due importi).

10 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 3, decreto attuativo) SOGGETTO CONSOLIDANTE: -INDIVIDUA limporto delle svalutazioni rilevanti e quello degli accantonamenti e rettifiche di valore rilevanti che le hanno determinate; -COMUNICA alla consolidata interessata il minore di detti importi.

11 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: La necessità di rettificare sussiste quando il valore fiscale degli elementi dellattivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo risulta, rispettivamente, superiore o inferiore al corrispondente valore contabile (disallineamenti)

12 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) Se nel bilancio relativo allesercizio che precede quello da cui decorre la tassazione di gruppo detti disallineamenti: mancano del tutto, la consolidata non procede ad alcuna rettifica; sono presenti in misura inferiore allimporto comunicato dalla capogruppo, la consolidata opera il riallineamento nei limiti dei disallineamenti esistenti in detto bilancio.

13 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: -RETTIFICA i valori fiscali degli elementi dellattivo e dei fondi di accantonamento presenti nel bilancio dellesercizio precedente a quello da cui ha inizio lefficacia dellopzione, su base proporzionale (criterio per masse); -DA INDICAZIONE delle rettifiche compiute in apposito prospetto della dichiarazione.

14 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: Lammontare che forma oggetto del riallineamento deve essere RIPARTITO tra gli elementi dellattivo ed i fondi di acc.to del passivo (riducendo il valore fiscale dei primi ed aumentando quello dei secondi) in base al rapporto tra: -la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento; e -lammontare complessivo di dette differenze relative a tutti gli elementi dellattivo e ai fondi di accantonamento.

15 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: Una volta eseguito il riallineamento, il reddito di ciascun esercizio dovrà essere determinato sulla base dei nuovi valori fiscali (non costituisce una rettifica di consolidamento). Limponibile rettificato verrà, pertanto, a manifestarsi nellesercizio in cui in assenza del riallineamento si sarebbe verificata la doppia deduzione che la norma intende impedire (non cè tassazione immediata del riallineamento). Il riallineamento opera con riferimento al periodo di efficacia dellopzione