La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

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La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Andrea Mariani - Mefop Fondapi - Reggio Emilia 22 giugno 2006

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Agenda Premessa Ruolo chiave dell’informazione Adesione esplicita e tacita Nuove regole per le prestazioni Nuovi incentivi fiscali Effetto sulle aziende La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Premessa Volontarietà del sistema di previdenza complementare Adesione ad un fondo pensione = Decisione libera e autonoma di ciascun individuo Scelta fondamentale di ogni individuo Impegno di lungo periodo (in termini di oneri contributivi e vincoli di permanenza) Consapevolezza nella scelta Commento A differenza della previdenza “obbligatoria”, la scelta di aderire o meno a un fondo pensione è volontaria. Dunque un lavoratore in totale libertà e autonomia può decidere come far fronte alle proprie necessità previdenziali. Qualunque scelta compia, è chiaro che si tratta di una questione fondamentale che comunque lo impegnerà per numerosi anni. Dunque è necessario è opportuno che tale decisione sia assunta con grande consapevolezza e responsabilità, dal momento che “gli errori si pagano sulla propria pelle” La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Premessa Principi fondamentali del D.Lgs. 124/93 validi prima e dopo la riforma complementare al I pilastro adesione libera e volontaria contribuzione definita per dipendenti capitalizzazione individuale Commento È fondamentale, in via preliminare, sottolineare come la riforma non abbia cambiato le caratteristiche essenziali del sistema così come era stato concepito nel 1993 è complementare al I pilastro (e non sostitutivo dello stesso): il fondo pensione è necessario per mantenere un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento ma non sufficiente; nella maggior parte dei casi il reddito più rilevante dopo il ritiro dall’attività lavorativa sarà assicurato ancora dalla previdenza obbligatoria; l’adesione alla previdenza complementare era, è e rimarrà libera e volontaria; tale aspetto deve essere sempre rimarcato con forza, dal momento che non esiste alcuna obbligatorietà o azione forzosa nei confronti dei lavoratori dipendenti (il meccanismo del silenzio-assenso non pregiudica in alcun modo la libertà e la volontarietà di tale scelta); per i lavoratori dipendenti è definita l’entità della contribuzione ma non l’ammontare delle prestazioni che dipende da diversi fattori, fra i quali gli anni di contribuzione, i rendimenti, la speranza di vita attesa,… le posizioni sono finanziate secondo il principio della capitalizzazione individuale, ossia le singole posizioni sono effettivamente accantonate e investite. Si ricorda che nella previdenza obbligatoria i contributi versati possono essere utilizzati per pagare le prestazioni in essere (sistema a ripartizione). La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 L’informazione Centralità dell’informazione per scelta consapevole Campagna di informazione, a diversi livelli e in diverse sedi, per una adeguata conoscenza Immagini con i diversi canali di informazione (persone che parlano, giornali, tv, radio, internet, cd-rom,...) Commento L’informazione sui temi previdenziali diventa assolutamente un fattore cruciale in vista di scelte consapevoli. Saranno necessari quindi diversi strumenti di supporto in questo particolare processo decisionale. La riforma prevede che vi sia una campagna di informazione, a diversi livelli e in diverse sedi, per una adeguata conoscenza dei problemi, delle aspettative previdenziali, del valore sociale della previdenza complementare e del suo raccordo con la previdenza obbligatoria. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Informazione e riforma Forme pens. compl. Covip Organi Istituzionali (Governo, Min. Welfare, ...) Lavoratore Azienda Mass media (tv, giornali, internet, ...) Associazioni (Abi, Assofondipensione, Assogestioni, Assoprevidenza, Ania) Parti istitutive (sindacati, associazioni datoriali) Altri (consulente del lavoro, commercialista, ...) La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Ruolo informativo delle aziende Inizio semestre Distribuzione modello informativo standard in cui si illustrino le alternative a disposizione mantenimento del Tfr presso l’azienda devoluzione del Tfr a forma prescelta possibili destinazioni del contributo datoriale in base agli accordi contrattuali di riferimento Avvertimento che, nel caso di silenzio oltre un dato lasso temporale (i 6 mesi), si verificherà l’adesione al FP di riferimento del lavoratore, individuato secondo la gerarchia stabilita per il tacito conferimento e comunicato 30 giorni prima della scadenza 30 giorni prima scadenza semestre Informativa ai “silenti” circa la possibile destinazione del Tfr La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 … segue “ … l’impiego del TFR porta in evidenza il ruolo che gli stessi datori di lavoro sono chiamati a svolgere nella fase preliminare al conferimento. Ad essi è infatti demandata la essenziale funzione di informare il lavoratore circa le diverse alternative possibili e l’illustrazione delle modalità con cui procedere alle opzioni. È chiaro che alla adeguatezza ed efficacia di tali adempimenti informativi è rimessa larga parte del ‘successo’ del meccanismo. È allora auspicabile che i soggetti interessati, anche attraverso le organizzazioni di rappresentanza e il coinvolgimento degli stessi fondi, valutino l’opportunità di definire fin da subito le modalità applicative, ad esempio ricorrendo a soluzioni di standardizzazione delle comunicazioni. Una gestione ottimale della fase informativa in sede aziendale dovrebbe conseguire il risultato di suscitare quanto più possibile la manifestazione della volontà dei lavoratori.” (Covip, Relazione del presidente 2005, pp. 9-10) La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Un messaggio chiaro da comunicare … Domani pensione obbligatoria ridotta Utilizzo del Tfr come fonte di finanziamento della previdenza complementare Disponibilità di una prestazione pensionistica aggiuntiva a fronte della rinuncia al Tfr in azienda Porre a confronto la scelta fra il Tfr, con le sue caratteristiche di maggiore disponibilità e liquidità, con il fondo pensione che maggiormente permette di integrare il reddito dopo il ritiro dell’attività lavorativa (Immagine del bivio) Commento Le pensioni di domani saranno di importo molto più contenuto rispetto a quelle oggi erogate ai pensionati attuali L’adesione comporta un impegno a contribuire per un lungo periodo e, soprattutto, la rinuncia al Trattamento di fine rapporto (la “vecchia buonuscita”) Questo sacrificio è compensato dalla disponibilità di un trattamento pensionistico aggiuntivo La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Modalità di adesione La riforma prevede due modalità per aderire a una forma pensionistica complementare Adesione esplicita Adesione tacita La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Adesione esplicita … Il soggetto che ancora non ha aderito ad alcuna forma di previdenza complementare ha sei mesi di tempo per manifestare la propria volontà di adesione - ed eventualmente il proprio dissenso – (art. 8, co. 7, lett a) Decorrenza dei 6 mesi: Norma generale: data di assunzione (art. 8, co. 7 lett. a) Norma transitoria: 1° gennaio 2008 (art. 23, co. 7)* Per coloro assunti prima dell’entrata in vigore del decreto Rilievi su art. 8, co. 7 lett. a) A regime, i 6 mesi di tempo per effettuare la scelta devolutiva decorreranno dalla data di prima assunzione Perché prima assunzione? Art. 8, comma 7, lett. a) Non convince il persistente riferimento alla data di prima assunzione del lavoratore ai fini della decorrenza dei 6 mesi. Perché prima assunzione? Caso limite: un lavoratore, dopo l’entrata in vigore del decreto, potrebbe avviare più di un rapporto di lavoro. In questo caso far decorrere i sei mesi dalla data di prima assunzione crea problemi. Il legislatore, probabilmente, non si è rappresentato queste criticità e dunque non desidera che si producano gli effetti che questa disposizione comunque è idonea a determinare. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 … segue: il dissenso! Entro gli stessi termini Effetti del dissenso Mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro “Non partecipazione” alla previdenza complementare Scelta reversibile In qualsiasi momento, il lavoratore può conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Lasciare il TFR nell’impresa Devolvere il TFR ai fondi Quali opzioni? A B Lasciare il TFR nell’impresa Devolvere il TFR ai fondi C1 C2 Scelta esplicita Tacito conferimento Si illustrano brevemente le tre strade che possono percorrere i lavoratori. Mantenere il Tfr in azienda (scelta reversibile dal momento che potranno decidere di devolverlo successivamente, in qualsiasi momento) Devolvere il Tfr ad una forma pensionistica complementare (collettiva o individuale). Nel caso di coloro che sono stati assunti prima del 29 aprile del 1993 la devoluzione del Tfr potrà essere parziale, ma non inferiore al 50%. Tacere (è una scelta? O l’espressione di un’incapacità di scegliere?) Gerarchia* FPc Pip FPa * Il Tfr è conferito al fondo individuato in base ai criteri indicati dalla legge (Cfr. “Gerarchia nel silenzio-assenso”) La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Devoluzione del TFR: scelta/silenzio In caso di silenzio al termine dei 6 mesi il TFR viene devoluto: Alla forma collettiva di riferimento (fondo pensione contrattuale, preesistente o aperto ad adesione collettiva), oppure se c’è più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale; in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell’azienda, oppure in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di FP collettivi di riferimento, al Fondo INPS Commento In caso di silenzio-assenso si determinano tre scenari: esiste un’unica forma collettiva di riferimento – in questo caso il Tfr sarà versato a tale forma dal datore di lavoro; esistono più forme collettive di riferimento – in questo caso le parti sociali possono attraverso un accordo individuare quale sia la forma di destinazione e, in mancanza di accordo, sarà la forma che raccoglie il maggior numero di iscritti in azienda a ricevere il Tfr non esistono FP collettivi di riferimento e allora il Tfr sarà conferito invia residuale ad un fondo gestito dall’INPS. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Gerarchia Silenzio nei 6 mesi Sì Sì No Sì No Sì No No Esiste una forma pensionistica collettiva ? Sì Sì Il Tfr è devoluto alla forma Esiste solo una forma collettiva di riferimento (Fpc, Fpp, Fpa ad adesione collettiva)? No Il Tfr è devoluto alla forma prescelta Esiste un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione? Sì No Sì Il Tfr è devoluto alla forma con più iscritti Esiste una forma con più iscritti in azienda? No No Il Tfr è devoluto al fondo INPS La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Lavoratori senza fondo pensione, di prima occupazione ante 28 aprile 1993 I lavoratori non iscritti a un fondo pensione, di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 28 aprile 1993 possono mantenere tutto il Tfr maturando in azienda, oppure devolvere una parte* del Tfr maturando a un FP a scelta tacere (il Tfr maturando viene devoluto integralmente al fondo pensione individuato in base alle normali regole del silenzio assenso) * La parte prevista dai contratti o accordi collettivi. In mancanza di previsioni, almeno il 50% Commento I lavoratori che già lavoravano alla data del 28 aprile 1993 hanno una possibilità in più: versare soltanto una parte del Tfr al fondo pensione, lasciando una parte del Tfr in azienda. Quanta parte del Tfr deve essere versata al fondo pensione? Almeno quanto è già previsto dai contratti collettivi (generalmente fra il 30% e il 40%) o, in assenza di altre previsioni, almeno il 50% Tuttavia in caso di silenzio il Tfr viene versato integralmente al fondo pensione. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Lavoratori con un fondo pensione Lavoratori già iscritti a un fondo pensione con devoluzione del Tfr: se di prima occupazione successiva al 28/4/1993 non cambia nulla rispetto al passato se di prima occupazione precedente al 28/4/1993 possono entro i 6 mesi: mantenere il Tfr residuo maturando in azienda, oppure tacere (il Tfr residuo maturando viene devoluto al fondo pensione al quale sono iscritti) Commento Situazione più semplice per coloro che sono già iscritti ad un fondo pensione con devoluzione del TFR. Qualora già versino tutto il Tfr (lavoratori di I occupazione dopo il 28/4/1993) il meccanismo non opera, dal momento che il problema è già stato superato, mentre nel caso di coloro che versano soltanto una parte del Tfr è possibile mantenere il Tfr in azienda o tacere e passare a un versamento integrale del Tfr al fondo pensione. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

In sintesi che cosa si può fare con il Tfr? Riassumendo… che cosa posso fare (in costanza del rapporto di lavoro)? Verso già il Tfr alla previdenza complementare? No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all’INPS prima del 29/4/1993) Posso lasciare Tfr in azienda, versarlo, tutto o in parte, a previdenza complementare No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all’INPS dopo il 29/4/1993) Posso lasciare Tfr in azienda o versarlo integralmente a previdenza complementare Sì in parte Posso lasciare Tfr residuo in azienda o versarlo, tutto o in parte, a previdenza complementare Sì tutto Non devo fare nulla! Ho già scelto di versare tutto il Tfr alla previdenza complementare La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Quali le aspettative dell’iscritto? Agli aderenti a Fondi pensione e forme di previdenza complementare vengono riconosciuti: Diritti ante pensionamento Facoltà esercitabili prima della pensione complementare Anticipazione Riscatto Trasferimento Prestazioni al pensionamento L’obiettivo finale dell’aderente è la disponibilità di un trattamento pensionistico aggiuntivo rispetto alla pensione offerta dal sistema pubblico La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Anticipazione Effetto Acquisizione anticipata di una quota del montante maturato nel Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell’iscritto Causali Spese sanitarie Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione Ulteriori esigenze dell’iscritto Quanto Dipende dalla causale La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Ricapitolando le anticipazioni … Tipologia Quando Importo Spese sanitarie Sempre Fino al 75% Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione Dopo 8 anni Ulteriori esigenze dell’iscritto Fino al 30% CONTROLLARE CORRETTEZZA SLIDE 0k NB: In grassetto le principali novità La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Riscatto Nozione di riscatto Diritto esercitabile in presenza di determinate condizioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di partecipazione “Perdita o cessazione dei requisiti di partecipazione” Le situazioni da cui origina questa condizione sono di ordine diverso (licenziamento, dimissioni, mobilità, cambio di attività, …) Il dato comune è rappresentato dal fatto che in tutte queste ipotesi l’iscritto ad una forma previdenziale collettiva non ha più i requisiti previsti per la partecipazione a quella forma individuati nell’ambito della disciplina dei destinatari Effetto “Recupero” totale o parziale del montante accumulato nel Fondo pensione La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Ricapitolando i riscatti … Tipologia Importo stato di invalidità permanente 100% cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica cessazione dell’attività di lavoro con conseguente in occupazione > 12 e < 48 mesi 50% procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria NB: In grassetto le principali novità CONTROLLARE CORRETTEZZA SLIDE cessazione dell’attività di lavoro con conseguente in occupazione per un periodo di tempo compreso fra 12 e 48 mesi; procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ok La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Trasferimento Le fattispecie Trasferimento occasionato e “vincolato” (nella destinazione) Trasferimento non occasionato: condizioni di esercizio e tutele I vantaggi Il trasferimento è un’operazione “fiscalmente” neutrale, cioè non viene tassato Continuità nel rapporto di previdenza complementare e dunque nella costruzione della prestazione pensionistica Nel caso in cui si perdano i requisiti di partecipazione, l’iscritto ha la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica operante nel settore in cui il soggetto presti la sua nuova attività di lavoro Un esempio: se l’iscritto cambia lavoro e intraprende un’attività in un ambito in cui opera una diversa forma pensionistica complementare, può trasferire la posizione a detta forma Accolte le richieste delle parti sociali nel senso di una portabilità governata anche in fase di trasferimento. “In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando nonché delle contribuzioni a carico del datore di lavoro o del committente in precedenza godute nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi collettivi o sindacali aziendali”. Trasferimento occasionato (art. 14, co. 2) Non è prevista la possibilità di trasferimento a forme individuali (“trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività”) QUANDO SI DICE AREA DI IMPATTO DEL VINCOLO SI INTENDE QUALI EFFETTI SCATURISCONO DA QUESTA PREVISIONE (OVVERO TRASFERIMENTO “DIREZIONALMENTE VINCOLATO”… CON LE IMPROVVIDE CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO IN CASO DI INESISTENZA DI QUESTA FORMA DI DESTINAZIONE …) Questa disposizione convince purché si consenta di continuare a contribuire volontariamente alla forma collettiva cui si resta iscritti in mancanza dei requisiti di partecipazione; In caso contrario, il trasferimento dovrebbe essere consentito Trasferimento non occasionato (art. 14, co. 6) Riconoscimento, in fase di trasferimento e dopo due anni di partecipazione nella forma a quo, della portabilità dell’intera posizione individuale e degli emolumenti contributivi precedentemente goduti. Inefficacia delle clausole statutarie e regolamentari limitative del diritto alla portabilità nonché delle clausole altrimenti limitative del diritto (“… applicazioni di voci di costo significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto …”). La disposizione in commento introduce una novità sostanziale rispetto all’attuale disciplina del trasferimento non occasionato, in vista di una effettiva equiparazione tra tutte le forme di previdenza complementare. Ad ogni modo, occorre tenere in debito conto i profili di rischio connessi ad regime di incondizionata portabilità della contribuzione datoriale (in particolare, questioni di politica sindacale: una portabilità troppo libera potrebbe costituire un disincentivo per le organizzazioni sindacali di categoria a destinare, in sede di contrattazione collettiva, ulteriori risorse per il finanziamento della previdenza complementare). Resta ferma la necessità di chiarire meglio il riferimento alle "voci di costo significativamente più elevate", al fine di rendere più chiaro il precetto ed agevole l’interpretazione. 2 mesi sono pochi… La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Le prestazioni in forma di rendita o in capitale Ricorrendo questi presupposti che tipo di prestazione riceve in concreto l’iscritto? La prestazione è erogata: in forma rendita (assegno pensionistico periodico) in forma di capitale (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato lungo tutto il periodo di partecipazione al Fondo pensione). La scelta tra rendita o in capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La prestazione in forma di rendita Almeno il 50% del montante è erogato in forma di rendita (con alcune eccezioni!) L’aderente che opta, in tutto o in parte, per la prestazione in forma di rendita ha a disposizione varie opzioni di scelta Tipologia La rendita vitalizia viene erogata fino alla morte del beneficiario della rendita medesima. La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita e alla sua morte al beneficiario superstite (reversionario). La rendita “certa per k anni”, poi vitalizia, viene erogata per un numero di anni prestabilito decorso il quale la rendita diventa vitalizia. L’importo della rendita è funzione di: montante maturato a fine periodo ètà e sesso del beneficiario ètà e sesso del beneficiario reversionario, nel caso della rendita reversibile altri fattori: coefficiente di reversibilità (rendita reversibile); numero “k “di anni (rendita certa); coefficiente di rivalutazione della rendita … La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La prestazione in capitale L’aderente, in ogni caso, ha diritto al capitale fino al 50% del montante maturato e la restante parte è convertita in rendita L’aderente riceve il 100% in capitale se convertendo il 70% (fino alla fine del 2007 il 50%) del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale Art. 11 comma 3. Sostituisce la norma di cui al vigente art. 7, co. 6, lett. a), confermando il primo periodo della disposizione – prestazione in capitale fino al 50% del montante – e riformando la regola di cui al secondo periodo (introdotta dall’art. 3, co. 1, lett. a), D. Lgs. 47/2000). Con maggiore grado di dettaglio, le nuove modalità di calcolo (possibilità di erogare tutto in capitale nel caso in cui “la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale”) dovrebbero circoscrivere l’area di impatto del capitale, contenendo e razionalizzando queste forme di uscita, in favore di prestazioni in forma di rendita, naturale completamento di un piano di accumulo con finalità pensionistiche. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Principio della tassazione del risparmio previdenziale Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali (MODELLO E T T) Esenzione da imposizione ordinaria dei contributi e del TFR tassazione dei contributi non dedotti che eccedono il limite di deducibilità Tassazione dei rendimenti maturati dalla FPC esenzione dei contributi dedotti, non dedotti e del TFR gestiti dalla Forma Pensionistica Complementare (FPC) Tassazione con imposizione sostitutiva delle prestazioni tassazione dei contributi dedotti e del TFR, esenzione dei contributi non dedotti e dei rendimenti Il regime fiscale della previdenza complementare si basa essenzialmente sul principio in base al quale i contributi versati alla FPC non sono soggetti ad imposizione nell’anno del versamento ma sconteranno l’imposizione (sotto diverse forme in base al tipo di prestazione) al momento dell’erogazione delle prestazioni. Bisogna esser consapevoli, pertanto, che la deduzione dei contributi rappresenta un’esenzione d’imposta solo temporanea e non permanente. Aspetto peculiare del sistema italiano, che rimarrà anche dopo la riforma, è la tassazione dei rendimenti anno per anno ad opera del fondo pensione. Dopo la riforma lo schema ETT rimarrà, anche se cambierà per qualche aspetto la E e la seconda T. Infatti saranno ampliati i limiti di deducibilità (sostanzialmente rimarrà soltanto il limite assoluto). Inoltre, nel nuovo regime, la tassazione delle prestazioni cambierà in modo significativo: da imposizione separata/ordinaria a imposizione sostitutiva. Infine, ricordiamo che in Italia i rendimenti maturati annualmente dalla FPC continueranno a subire l’imposizione con un’aliquota dell’11%. Nella maggior parte degli Stati membri dell’U.E., però, vige il modello di tassazione EET implicante la tassazione dei rendimenti della FPC in capo al beneficiario al momento dell’erogazione della prestazione. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Deduzione dei contributi A partire dal 2008 i contributi versati ad una forma pensionistica complementare saranno deducibili dal reddito complessivo entro: € 5.164,57 ovvero un importo più alto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2008 ed entro un limite temporale Dal 1 gennaio 2006 i contributi versati ad una FPC sono deducibili entro il limite di 5.164,57 euro (pari a 10 milioni delle vecchie lire). Nelle prossime slides si vedrà che è riconosciuta la possibilità, per i neooccupati dopo il 1 gennaio 2006, di poter dedurre contributi per un importo superiore al predetto limite ma solo relativamente ad un periodo limitato di anni. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Come cambierà il plafond? Caso 1 Plafond immutato 5.164,57 43.038,08 Esempio dove non opera il limite di due volte il Tfr. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Come cambierà il plafond? Caso 2 5.164,57 Esempio dove opera il limite di due volte il Tfr (ipotizzando una devoluzione del 40% dello stesso). Per coloro che versano soltanto una parte del Tfr (anche caratterizzati da redditi superiori ai 40.000 euro) il nuovo limite di deducibilità comporta un qualche miglioramento. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Le prestazioni pensionistiche Dal 2008 le prestazioni pensionistiche, erogate sia in capitale che in rendita, saranno soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta relativamente all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati (contributi dedotti e TFR) L’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti Dunque, l’aliquota della ritenuta potrà arrivare fino al 9% nei casi in cui gli iscritti abbiano partecipato alla forma per almeno 36 anni Dal 1 gennaio 2006, le prestazioni pensionistiche erogate da una FPC (sia in forma di capitale che di rendita) sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta relativamente all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati con aliquota che va dal 15 al 9% in relazione al periodo di partecipazione alla FPC. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

imposta sostitutiva del 12,5% Rendita (dal 2008) Divisa idealmente in tre parti: RENDITA BASE: Parte che non ha ancora subito imposizione (Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro) Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti PARTE FINANZIARIA: Rivalutazione annuale della rendita Ritenuta 15  9% esente imposta sostitutiva del 12,5% La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Prestazione in capitale (dal 2008) Divisa idealmente in due parti: PARTE IMPONIBILE: Parte che non ha ancora subito imposizione (Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro) PARTE ESENTE: Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti Ritenuta 15  9% esente La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Le anticipazioni (1) Dal 2008 le anticipazioni per spese sanitarie saranno soggette allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche ritenuta a titolo d’imposta relativamente all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati aliquota pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con una riduzione massima di 6 punti Dunque, l’aliquota della ritenuta potrà arrivare fino al 9% nei casi in cui gli iscritti abbiano partecipato alla forma pensionistica complementare per almeno 36 anni Le anticipazioni erogate dalle FPC sono soggette ad un regime fiscale differenziato in base al tipo di anticipazione fruita. Le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette alla stessa imposizione prevista per le prestazioni pensionistiche: Aliquota dal 15 al 9% in base al periodo di partecipazione alla FPC; Imponibile pari all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Le anticipazioni (2) Dal 2008 le anticipazioni per acquisto di prima casa e per ristrutturazione della stessa e per ulteriori esigenze saranno soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta relativamente all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati con aliquota fissa pari al 23% Le anticipazioni per acquisto di prima casa per sé o per i figli (o per ristrutturazioni della stessa) sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta, relativamente all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati, con aliquota fissa pari al 23%. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Riscatto Verrà meno l’artificiosa e incerta distinzione tra riscatto volontario e involontario Tutti i riscatti saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche in capitale ritenuta a titolo d’imposta relativamente all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati aliquota dal 15% al 9% In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione alla FPC l’iscritto ha la possibilità di riscattare la posizione individuale per intero o nella misura del 50%, in base al motivo della cessazione dei requisiti di partecipazione alla FPC. Inoltre, in caso di morte dell’iscritto ad una FPC prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. Nelle predette ipotesi, i riscatti sono soggetti alla stessa imposizione prevista per le prestazioni pensionistiche: ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, sulla parte corrispondente ai redditi non ancora tassati, con aliquote dal 15 al 9% in relazione al periodo di partecipazione alla FPC. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Trasferimento Si conferma il regime di neutralità fiscale del trasferimento Il trasferimento non è mai soggetto ad imposizione purché avvenga a favore di forma pensionistica complementare disciplinate dal nuovo D. Lgs. (quindi con esclusione delle forme pensionistiche complementari di altri Stati membri dell’UE) L’iscritto conserva, anche ai fini fiscali, la stessa anzianità contributiva Il trasferimento della posizione individuale da una FPC ad un’altra sono esenti da ogni onere fiscale. La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Imposizione sostitutiva In sintesi (dal 2008)… Fattispecie Imposizione sostitutiva Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, Riscatti parziali/totali/premorienza 15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo fino al 9% Anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa (eventuali altri tipi di anticipazione e di riscatti) 23% La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Esempio sulla convenienza fiscale della deduzione (1° gennaio 2008) … Sig. Rossi si iscrive a un Fondo comune di investimento (FCI) Reddito comp. Lordo (0%oneri previd.obbl.) 30.000,00 Contributi alla FPC Base imponibile 28.990,38 Imposta netta 6.966,82 Reddito netto 23.033,18 Versamento al FCI 3.308,07 Red. per consumi 19.725,11 Sig. Bianchi si iscrive a una Forma pensionistica complementare (FPC) Reddito comp. Lordo (0% oneri previd. obbl.) 30.000,00 Contributi alla FPC 5.164,57 Base imponibile 22.218,83 Imposta netta 5.110,32 Reddito netto 19.725,11 Versamento al FCI Red. per consumi Si può immaginare che il reddito sia di natura tale da non dar luogo ad oneri previdenziali (o che questi siano stati dedotti dal reddito lordo). L’esempio è il più generale e può essere riferito ad un lavoratore senza Tfr. Come si evince dall’esempio riportato sulla slide, il meccanismo della deduzione fiscale dei contributi versati ad una FPC consente, a parità di reddito destinato ai consumi, di poter destinare maggiori risorse al risparmio previdenziale complementare rispetto alle somme destinate da un altro soggetto ad un risparmio meramente finanziario (nell’esempio si può investire il 56% in più delle risorse). A parità di reddito per consumi, si può investire il 56% in più di contributi La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

… continua A parità di rendimento Dopo un anno il FCI ha un rendimento del 10% Montante lordo = 3.638,88 (3.308,08 + 330,80) Imposta del 12,5% = 41,35 Montante netto = 3.597,53 Liquidazione quota = 3.597,53 Dopo un anno la FPC ha un rendimento del 10% Montante lordo = 5.681,03 (5.164,57+516,46) Imposta dell’11% = 56,81 Montante netto = 5.624,22 Prestazione netta = 4.849,53 (5.624,22 – 15%*5.164,57)* Benché la deduzione dei contributi rappresenti solo un rinvio dell’imposizione (e non un’esenzione permanente), il soggetto che si iscrive ad una FPC beneficerà anche della minor imposizione dei rendimenti del risparmio previdenziale e, a parità di rendimento rispetto ad un fondo comune, l’iscritto alla FPC riceverà una prestazione al netto delle imposte maggiore rispetto alla liquidazione delle quote del fondo comune. Tale vantaggio aumenta se si considera che dal 1 gennaio 2006 molte prestazioni erogate dalle FPC saranno soggette ad imposizione sostitutiva con aliquote che vanno dal 15 al 9%. Nell’esempio in questione l’importo finale netto nel caso della previdenza complementare è superiore del 35% (circa un terzo). A parità di reddito per consumi, si può ottenere una prestazione netta finale più elevata del 35% * N. B. Una prestazione pari al 100% del montante può essere ottenuta dopo un solo anno soltanto in casi particolari (es. riscatto per premorienza) La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Vantaggi qualitativi È possibile ridurre tutto a una questione “monetaria”? Gestione delle risorse umane più “previdente” (la riduzione della tutela pensionistica nel tempo diventerà un fattore di instabilità del capitale umano in azienda) Gestione dei flussi di cassa più efficiente nel caso di adesione alla previdenza complementare (riduzione del rischio di “esborsi improvvisi”) È possibile ridurre tutto ad una questione “monetaria”? A fronte anche di un costo ridotto potrebbe convenire all’impresa liberarsi dalla gestione del Tfr? La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

TFR in azienda o adesione al fondo pensione? La risposta dipende dal tipo di impresa e da alcune sue caratteristiche La quantificazione “monetaria” è in ogni caso propedeutica ad un ragionamento più ampio!!! L’entità delle misure compensative può rappresentare un utile incentivo a promuovere la previdenza complementare in azienda Appare però rischioso adottarla come unico argomento a favore della previdenza complementare La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Quantificare i benefici fiscali Il beneficio fiscale opera se e solo se l’impresa è in utile Rispetto al passato incremento del beneficio fiscale (ipotesi 100% Tfr versato al fondo pensione): Impresa > 50 addetti: da 0,07% a 0,09% del costo del lavoro Impresa < 50 addetti: da 0,07% a 0,14% del costo del lavoro La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Quantificare i benefici non fiscali Misure compensative stabili nel tempo Eliminazione del contributo al fondo di garanzia dell’INPS: riduzione del costo del lavoro pari allo 0,15% (proporzionalmente al Tfr versato) Taglio degli oneri impropri: Riduzione del costo del lavoro crescente nel tempo dallo 0,12% al 0,28% (proporzionalmente al Tfr versato) La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

In sintesi Anno Beneficio fiscale (>50) Beneficio fiscale (<=50) Eliminaz. fondo garanzia Riduz. oneri impropri Impresa in utile (>50) Impresa in utile (<=50) Impresa non in utile (>50) Impresa non in utile (<=50) 2006 0,077% 0,000% 0,009% 2007 2008 0,103% 0,154% 0,150% 0,190% 0,316% 0,368% 0,352% 0,358% 2009 0,210% 0,329% 0,380% 0,372% 0,378% 2010 0,230% 0,341% 0,393% 0,392% 0,398% 2011 0,250% 0,354% 0,405% 0,412% 0,418% 2012 0,260% 0,360% 0,422% 0,428% 2013 0,270% 0,367% 0,432% 0,438% Dal 2014 0,280% 0,373% 0,424% 0,442% 0,448% Integrale devoluzione del Tfr alla previdenza complementare In caso di utile effetti al netto del prelievo IRES >50 (impresa con più di 50 addetti) <= 50 (impresa con non più di 50 addetti) La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Come dovrebbe funzionare il Fondo di Garanzia? Garanzia a tempo (per i flussi di finanziamento erogati negli anni 2008-2012) Criteri di accesso (cfr. slide successiva) Modalità di richiesta della garanzia Caratteristiche del finanziamento (durata del finanziamento da 3 a 10 anni, tasso di finanziamento non superiore a Euribor o IRS + 2%) Accordo attualmente disdettato e da risiglare La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Criteri di accesso al Fondo di Garanzia Sono ammessi i finanziamenti concessi alle imprese nei cui confronti non risultino procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti ovvero siano rilevate, presso le centrali rischi, posizioni irregolari o anomale in termini di sofferenze e/o debiti scaduti da più di 180 giorni. Tali imprese devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti economico-finanziari: imprese in contabilità ordinaria: l’ammontare del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda non potrà essere inferiore al 5% del totale del passivo; negli ultimi due bilanci approvati rispetto alla data di presentazione della domanda, l’ammontare degli oneri finanziari non potrà superare la misura del 5% rispetto al fatturato imprese in contabilità semplificata: l’impresa presenta un utile o un pareggio nei due esercizi chiusi antecedentemente alla data di presentazione della domanda, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi. Per le imprese che non hanno due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia è sufficiente il possesso dei requisiti citati al primo punto La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Quantificare i benefici derivanti dall’accesso al Fondo di Garanzia Beneficio a tempo determinato relativo ai flussi di Tfr nel periodo 2008-2012 Di segno positivo per le imprese che non utilizzano Tfr come fonte di auto-finanziamento (dipende da spread tasso di finanziamento usuale - tasso di finanziamento “straordinario”* e durata media del Tfr in azienda rispetto alla durata del finanziamento “straordinario”) Di segno incerto per le imprese che utilizzano Tfr come fonte di auto-finanziamento (dipende da spread Tfr - tasso di finanziamento “straordinario” e durata media del Tfr in azienda rispetto alla durata del finanziamento “straordinario”) In ogni caso almeno una contrazione del costo nel caso in cui non opera il Fondo di Garanzia * Tasso di finanziamento “straordinario” è il tasso che sarà contrattato sotto il limite di Euribor/IRS + 2% La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

L’impatto della contribuzione datoriale La contribuzione datoriale può essere configurata come un costo? In termini strettamente contabili la contribuzione datoriale incide sul costo del lavoro in misura diversa nel caso in cui l’impresa sia o meno in utile (es. ctb datore 1%): No utile – costo del lavoro 1,1% Utile – costo del lavoro 0,73% La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

In definitiva, per le aziende… Se l’azienda non usa il Tfr per autofinanziarsi Non avrà problemi a rinunciare al Tfr Beneficerà delle misure compensative Vantaggio nel favorire l’adesione Se l’azienda usa il Tfr per autofinanziarsi Avrà bisogno di ricorrere al prestito bancario per rimpiazzare il Tfr Dal 2008 al 2012 avrà diritto a un tasso di interesse agevolato (che comunque potrebbe essere superiore alla rivalutazione del Tfr) Questi maggiori costi di finanziamento saranno in parte coperti dalle misure compensative Da non dimenticare l’effetto positivo delle variabili non monetarie che potrebbero compensare i maggiori costi! La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Alcuni esempi – ipotesi base Monte retributivo: € 30.000 × Numero Dipendenti ROA (Return On Assets): 3,00% Percentuale di Tfr maturando versato al FP per l’anno in corso: 10% Irs: 3,55% Inflazione annua e crescita delle retribuzioni: 2,00% Rivalutazione annua lorda Tfr: 3,00% Impresa da 100 dipendenti L’anzianità media del TFR: 7 anni Tasso applicato dalla banca: 6,00% Percentuale massima di Tfr maturando versato al fondo pensione raggiunta nel 2015: 50% Spread contrattato con la banca: 0,75% Tasso di finanziamento fondo di garanzia ABI-Welfare: 4,3% Impresa da 20 dipendenti L’anzianità media del TFR: 5 anni Tasso applicato dalla banca: 7,00% Percentuale massima di Tfr maturando versato al fondo pensione raggiunta nel 2015: 30% Spread contrattato con la banca: 1,25% Tasso di finanziamento fondo di garanzia ABI-Welfare: 4,8% La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Caso 1: Tfr  Auto-finanziamento 100 dipendenti La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

Caso 2: Tfr  Auto-finanziamento 20 dipendenti La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Caso 3: Tfr  Gestito 100 dipendenti / Non accesso al prestito La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05

La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05 Caso 4: Tfr  Gestito 20 dipendenti / Non accesso al prestito La riforma della previdenza complementare: D. Lgs. 252/05