Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario.

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Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario SCHEMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AEC BROKER - LLOYD’S 2004 SOGGETTI ASSICURABILI DEFINIZIONE DI ASSICURATO RISCHIO ASSICURATO LA RESPONSABILITA’ DA FATTO ILLECITO DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI GLI ATTORI DELLE AZIONI DI RESPONSABILITA’ GARANZIE PRESTATE ASSISTENZA E GESTIONE NELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA QUOTAZIONE/ PREVENTIVO

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario SOGGETTI ASSICURABILI enti forniti di personalità giuridica; -   società di capitali; -   società cooperative; -   fondazioni; -   associazioni riconosciute; -   enti privati e pubblici economici; - enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo;

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario SOGGETTI ASSICURABILI enti privi di personalità giuridica; -         società di persone; -         consorzi; -         associazioni non riconosciute - G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario DEFINIZIONE DI ASSICURATO Il Contraente, gli Amministratori e/o altri esponenti aziendali, le Società del gruppo, comprese qualsiasi controllata e/o collegata (queste ultime su richiesta esplicita), comprese quelle società che possano essere create e/o acquisite dalla Contraente, durante il periodo di assicurazione (entro certi limiti di accettazione automatica). RISCHIO ASSICURATO Recependo le normative del Nuovo Diritto Societario la polizza copre: I danni pecuniari involontariamente causati a terzi/soci/creditori sociali a seguito di atto illecito commesso dagli Amministratori e/o altri Esponenti Aziendali, individualmente o collegialmente, nella loro qualità di Amministratori e/o altri Esponenti Aziendali secondo le responsabilità di legge, anche ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 Bis, 2394, 2394 Bis, 2395, 2396, 2476, e per i Sindaci dell’art. 2407 .

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario La Responsabilità da Fatto Illecito degli Amministratori E’ una responsabilità’ da negligenza e presuppone la coesistenza di: a) una violazione di un obbligo b) la creazione di un danno c) la presenza di un nesso di causalità fra violazione e danno Con la riforma del Diritto Societario, cambia il criterio di valutazione della diligenza. Da quello generico e astratto della “diligenza del mandatario” si passa al criterio di diligenza richiesta “dalla natura dell’incarico e dalla specifica competenza” ( art 2392 c.c.) La prescrizione quinquennale decorre dalla data di cessazione dall’incarico e non dalla data in cui il fatto si e’ verificato.

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario La responsabilità degli Amministratori nelle S.r.l. Gli Amministratori sono responsabili solidalmente per i danni conseguenti all’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo ( Art. 2476 C.C.) Sono esenti da responsabilità coloro che dimostrino essere immuni da colpa o che, venuti a conoscenza dei fatti, abbiano fatto constare il proprio dissenso La normativa attuale si distingue nettamente da quella previgente. Il nuovo modello di Srl prevede che il Socio non amministratore abbia diritto a ottenere notizie sull’andamento degli affari sociali e di procedere all’ispezione di tutta la documentazione degli Amministratori. Tale Socio ha quindi il potere di agire in giudizio per la declaratoria di responsabilità degli amministratori

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione purchè vi consenta una maggioranza dei soci (almeno 2/3 del capitale sociale) e non vi sia opposizione di soci rappresentanti ameno 1/10 del capitale sociale. Non viene pregiudicato il diritto al risarcimento dei danni subiti dal singolo socio o dal terzo chi sia stato direttamente danneggiato da un fatto colposo imputabile agli amministratori Altra novità di rilievo è la disposizione relativa alla responsabilità solidale dei soci non amministratori che abbiano deciso o autorizzato il compimento di atti rivelatisi dannosi per la società L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario La Responsabilità dei Sindaci I Sindaci debbono adempiere a doveri di: Vigilanza sul rispetto della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa’ e sul suo concreto funzionamento; Controllo contabile (art 2403 CC) I sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita’ agli obblighi della loro carica (art 2407 CC) Per l’azione di responsabilita’ valgono le stesse norme relative agli amministratori (art 2407 CC) La Responsabilità dei Direttori Generali I suddetti sono parificati agli Amministratori ex art 2396 CC, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Societa’

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario Gli Attori delle azioni di Responsabilità Le principali azioni di responsabilita’ contro gli Amministratori spettano a: A) Assemblea degli Azionisti (azione sociale ex art 2393 CC- azione deliberata in occasione della discussione del bilancio, anche se non indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio) B) Minoranza qualificata dei Soci (art 2393bis CC) C) Creditori Sociali (art 2394 CC), autonoma rispetto alle procedure concorsuali. D) Singoli Soci o Terzi, quando siano direttamente danneggiati (art 2395 CC) E) Consiglio di Sorveglianza (art 2409decies CC)

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario GARANZIE PRESTATE Claims made richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, durante il periodo di polizza Retroattività illimitata Responsabilità Amministrativa (dietro specifica richiesta dell’Assicurato) – a copertura della azione di rivalsa intentata dalla Corte dei Conti per il solo caso di Colpa Grave di uno o più Amministratori e/o altri esponenti Aziendali. Questa particolare estensione si rivolge agli Enti Pubblici economici e a quelle società partecipate da Enti Pubblici Spese legali civili e altri costi sostenuti dall’Assicurato in caso di danno per un 25% in aggiunta al massimale di polizza

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario Validità territoriale per l’intera Comunità Europea Copertura automatica per tutte le società controllate, comprese quelle che possano essere create e/o acquisite dalla Contraente, durante il periodo di assicurazione (entro determinati limiti) Massimale di garanzia fino a 5.000.000,00 di Euro Franchigia: Nessuna Possibilità di richiedere l’estensione del Periodo di Denuncia fino a 12 mesi dalla data di scadenza della polizza

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario Copertura per cause in ambito di lavoro (EPL) Richieste di risarcimento avanzate da dipendenti, ex dipendenti, esclusi gli Amministratori in conseguenza di licenziamenti ingiustificati/illegittimi discriminazioni sessuali/razziali/ambientali colpevole omissione di assunzione o promozione

Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario ASSISTENZA E GESTIONE NELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO Nell’ambito dei servizi di consulenza prestati, la AEC Broker Srl fornirà piena collaborazione per la gestione di tutte le circostanze che abbiano dato o possano dare seguito ad una richiesta risarcitoria, in collaborazione con lo studio legale prescelto dagli Assicuratori e dei periti internazionali eventualmente nominati. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA QUOTAZIONE - Questionario Lloyd’s/AEC Broker compilato in ogni sua parte, datato e firmato dalla Società non più di 30 giorni prima della data di ordine fermo     -    Ultimo bilancio della Società proponente         -    Statuto della Società proponente