DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELLACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE STUDI DI SETTORE LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2005
2 Art. 1, c. 399 / 401 – 408 / 411 Legge n. 311 del 2004 Revisione periodica Accertamento Adeguamento in dichiarazione
3 Revisione periodica Art. 1, c. 399 quattro anni E prevista la revisione degli studi, di norma, ogni quattro anni anticipata E possibile una revisione anticipata sulla base dei dati della contabilità nazionale La revisione è programmata con provvedimento del Direttore dellAgenzia da approvarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno (per lanno 2005, Provv. del 21/2/ studi)
4 Revisione straordinaria Art. 1, c straordinaria febbraio /12/2004 E disposta la revisione straordinaria degli studi già precedentemente individuati entro il mese di febbraio 2005 con effetto dal periodo dimposta in corso al 31/12/2004 Sarà destinata una maggiore capacità operativa per i controlli nei confronti di soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore
5 Nuove disposizioni per laccertamento Art. 1, c Le novità riguardano in particolare le imprese in contabilità ordinaria E disposto che prima della notifica dellavviso di accertamento lUfficio inviti il contribuente ai sensi dellart. 5 del D. Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione) E estesa lirrilevanza penale dei maggiori ricavi o compensi
6 Nuove disposizioni per laccertamento Art. 1, c opzioneobbligo duetre Per tutte le imprese in contabilità ordinaria - per opzione e per obbligo - è possibile accertare maggiori ricavi quando vi è uno scostamento per due periodi dimposta su tre consecutivi singolo periodo dimposta E possibile rettificare il singolo periodo dimposta quando si verifica una situazione dincoerenza rispetto a particolari indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale Gli indici sono individuati con provvedimento del Direttore dellAgenzia, sentita la Commissione degli esperti
7 Nuove disposizioni per laccertamento Art. 1, c /12/2004 Le novità indicate ai punti precedenti hanno effetto a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31/12/2004 per obbligo Esempio ( impresa in contabilità ordinaria per obbligo ): 2002 Anno 2002 : ricavi non congrui 2003 Anno 2003 : ricavi congrui 2004 Anno 2004 : ricavi non congrui solo2004 E possibile rettificare solo lanno 2004
8 Disposizioni per laccertamento fino al periodo dimposta in corso al 31/12/ Art. 10 della legge n. 146/ Imprese in contabilità semplificata Accertamento sempre possibile Imprese in contabilità ordinaria per opzione In caso di scostamento per 2 periodi dimposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996 Lavoratori autonomi (studi sperimentali) In caso di scostamento per 2 periodi dimposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996 Imprese in contabilità ordinaria per obbligo Solo se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996
9 Disposizioni per laccertamento dal periodo dimposta in corso al 31/12/ Art. 10 della legge n. 146/ Imprese in contabilità semplificata Accertamento sempre possibile Imprese in contabilità ordinaria per opzione, per obbligo e lavoratori autonomi In caso di scostamento per 2 periodi dimposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996 Imprese in contabilità ordinaria per opzione e per obbligo Se emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale individuati con provvedimento del Direttore dellAgenzia, sentita la Commissione degli esperti
10 Nuove disposizioni per laccertamento Art. 1, c. 408 Laccertamento basato sugli studi di settore è effettuato, senza pregiudizio dellulteriore azione accertatrice, relativamente alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché in riferimento alle ulteriori operazioni rilevanti ai fini IVA Analoga disposizione si applica anche agli accertamenti basati sui parametri (c. 407)
11 Nuove disposizioni per laccertamento Art. 1, c. 408 art. 2 e 15 del D. Lgs. n. 218/97 indipendentemente In caso di definizione dellaccertamento ai sensi degli art. 2 e 15 del D. Lgs. n. 218/97 non è precluso lesercizio dellulteriore azione accertatrice relativamente alle medesime categorie di reddito indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi La nuova disposizione si applica anche agli accertamenti basati su parametri (art. 70, c. 3, della legge 21/11/2000 n. 342)
12 Adeguamento in dichiarazione E sempre possibile ladeguamento in dichiarazione dei ricavi o compensi senza sanzioni ed interessi IRAP Ladeguamento ai maggiori ricavi o compensi rileva sempre ai fini IRAP
13 Adeguamento (segue) superiore10% maggiorazione 3% Se la differenza tra i ricavi o compensi determinati da Ge.Ri.Co. e quelli annotati nelle scritture contabili è superiore al 10% di questi ultimi è dovuta una maggiorazione pari al 3% di tale differenza Es. : Ricavi da Ge.Ri.Co. = Ricavi contabilizzati = Differenza = (> 10% di ) 600 Importo da versare = 600 (3% di )
14 Adeguamento (segue) La maggiorazione del 3% deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito Tale maggiorazione non è dovuta per il periodo dimposta in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore (anche a seguito di revisione)
15 Adeguamento (segue) dichiarazione annuale IVArigo VA42 mod. IVA 2005 I maggiori ricavi o compensi vanno annotati sui registri IVA (corrispettivi / fatture emesse) e riportati anche nella dichiarazione annuale IVA del relativo periodo dimposta (rigo VA42 mod. IVA 2005) Il versamento dellIVA dovuta va effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi