FONTE DEL DIRITTO NORME GIURIDICHE L’ORDINAMENTO = ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE NORME GIURIDICHE SECONDO L’ORDINAMENTO regole prescrittive sanzioni autorità DIRITTO OBBIETTIVO riconoscimento
pluralità degli ordinamenti ricorsività e completezza
“Preleggi” Art. 1 - Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; (abrogato) 4) gli usi.
LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE COSTITUZIONE LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE REGOLAMENTI USI (O CONSUETUDINI)
LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE altri ordinamenti… COSTITUZIONE LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE REGOLAMENTI USI (O CONSUETUDINI)
LA COMPLESSITA’ DELLE FONTI DEL DIRITTO “controlimiti” fonti costituzionali principi supremi COSTITUZIONE Fonti UE Norme self-executing LEGGI REVISIONE COST. LEGGI COSTITUZIONALI “fonti a copertura cost.”: Patti L., dir. internaz. generale fonti atipiche statuti reg. spec. Vincoli UE / internaz Cedu Regol. parlam. fonti primarie statuti reg. ord. LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE D.LGS. – D.L. – REFERENDUM A. LEGGI REGIONALI fonti secondarie Regolamenti autorità indip. REGOLAMENTI GOVERNO REGOLAMENTI REGIONI Regolamenti ministeriali – interm. STATUTI EE.LL. REGOLAMENTI EE.LL. CONSUETUDINE