Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Il sistema dei laboratori di prevenzione a tutela della salute pubblica Silvano Severini L’integrazione delle norme cogenti e volontarie a supporto della sicurezza nelle imprese agroalimentari Perugia 5 novembre 2010
La rete dei laboratori ufficiali di controllo degli alimenti Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali Laboratori dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Provincie Autonome Laboratori di Sanità Pubblica Ministero della Salute ISS Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale Istituti Zooprofilattici Sperimentali Regioni
Alcune competenze dei singoli laboratori ufficiali… I Laboratori dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ai sensi della Legge 462/1986 sono incaricati dell’espletamento dei controlli ufficiali sul territorio nazionale della qualità merceologica dei prodotti agro-alimentari e sostanze per uso agricolo e forestale. Tale attività è disposta sulla base di programmi annuali, anche in concorso con altri organi di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali il Comando Carabinieri per la Sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, il Comando dei Carabinieri Politiche Agricole, ai sensi dell’art. 6 della Legge 462/1986.
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Sicurezza Alimentare Laboratorio Contaminanti Ambientali Laboratorio Residui Modulo Ormoni Laboratorio Organismi Geneticamente Modificati Laboratorio Bromatologia Sicurezza Alimentare Laboratorio Contaminanti Biologici Laboratorio Controllo Produzioni Lattiero-Casearie Centro Riferimento Regionale Enterobatteri patogeni Unità Operativa Specialistica Autocontrollo
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nella Sicurezza Alimentare Supporto analitico Funzione di Centri di Referenza/Laboratori Nazionali di Riferimento Collaborazione all’attività di pianificazione con Enti decisori (Ministeri e Regioni) Funzione di Osservatorio Epidemiologico Centri Enteropatogeni (piani di controllo agenti di zoonosi) Produzione, raccolta ed analisi dati (Analisi del rischio) Attività di ricerca Sviluppo di metodi analitici avanzati Indagini di tipo epidemiologico Valorizzazione prodotti tradizionali (SIVARS)
Ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nella Sicurezza Alimentare Supporto alle aziende Sviluppo di piani di autocontrollo Esecuzione di prove su prodotti Formazione verso operatori pubblici e privati. Esecuzione di prove di laboratorio
Il sistema qualità nei laboratori pubblici Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156 "Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo dei prodotti alimentari" I laboratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 Articolo 12 Laboratori ufficiali 1. L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali. 2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee: a) EN ISO/IEC 17025 su "Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura"; b) EN 45002 su "Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova"; c) EN 45003 su "Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova – requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento", tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti. 3. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2 possono riguardare singole prove o gruppi di prove. 4. L'autorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più rispettate.
Accreditamento in Italia REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010 il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 "Designazione di ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato” Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010 il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”. Il 22 dicembre 2009 è stato pubblicato il provvedimento che descrive le modalità di funzionamento dell'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA). Il decreto è stato sottoscritto da tutti i nove Ministri interessati: Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Interno, Infrastrutture, Istruzione Università e Ricerca, Lavoro, Politiche Agricole, Salute. A partire dal 2010, ACCREDIA rappresenta l’Italia in seno a EA (European co-operation for Accreditation), l'Infrastruttura Europea di accreditamento, così da garantire il mutuo riconoscimento dei certificati tra tutti i Paesi.