Il “pacchetto igiene” : aspetti applicativi del Reg. 852/2004

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Il “pacchetto igiene” : aspetti applicativi del Reg. 852/2004 Dott. ssa Laura Lantero U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione ASL 1 Imperiese

178/2002 “ FOOD LAW” IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE R.853/2004 IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI R. 852/2004   Nuova legislazione D.Lgs.193/2007 CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE R.854/2004 CONTROLLI UFFICIALI ALIMENTI E MANGIMI SALUTE E BENESSERE ANIMALE – R882/2004

Innovazioni Responsabilità operatori Semplificazione e flessibilità Produzione primaria e attività connesse

Responsabilità degli operatori “Spetta agli operatori del settore alimentare garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti la loro attività” (Reg. 178/2002)

Separazione delle responsabilità “La responsabilità principale per la sicurezza incombe sull’operatore del settore alimentare” (Reg. 852/2004) “L’esecuzione dei controlli ufficiali lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei prodotti alimentari” (reg. 854/2004)

Significato “responsabilità” Normativa UE stabilisce gli obiettivi da raggiungere, ma non specifica procedure e strumenti da utilizzare Responsabilità delle procedure da adottare è dell’operatore del settore alimentare (Reg 852/04 art. 1, comma 1 a) Responsabilità di dimostrare che le procedure raggiungono l’obiettivo è dell’operatore (Reg 852/04 art. 4, comma 3 b)

Semplificazione Non sono necessarie prescrizioni tecniche dettagliate Importante è raggiungere gli obiettivi di sicurezza, non come si raggiungono

Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari IL REGOLAMENTO SI APPLICA ALLA PRODUZIONE PRIMARIA COMPRESE LE ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO E DI MANIPOLAZIONE SVOLTE IN AZIENDA E LE OPERAZIONI DI TRASPORTO DALL’AZIENDA AD UNO STABILIMENTO O A UN MERCATO

Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari ART. 4 Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria …… rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui alla parte A dell’Allegato I Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva alla produzione primaria rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’Allegato II

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” COSTITUITO DA XII CAPITOLI Il cap. I si applica a tutte le strutture salvo quelle indicate nel cap. III Il cap. II si applica a tutti i locali dove gli alimenti vengono preparati, lavorati o trasformati(salvo mense e strutture del cap. III cioè strutture mobili o temporanee) Il cap. IV si applica a tutti i tipi di trasporto I cap. da V a XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” Requisiti di Igiene applicabili a tutti operatori del settore alimentare: Requisiti generali applicabili a tutte le strutture (capitolo I); Requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati lavorati o trasformati (Capitolo II); Requisiti per strutture mobili e distributori automatici (Capitolo III); Trasporto (Capitolo IV)

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” Requisiti per le attrezzature (capitolo V) Rifiuti alimentari (capitolo VI) Rifornimento idrico (capitolo VII) Igiene personale (capitolo VII) Requisiti applicabili ai prodotti alimentari (capitolo IX) Requisiti confezionamento e imballaggio (capitolo X) Trattamento termico (capitolo XI) Formazione (capitolo XII)

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo I REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI (DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL CAPITOLO III) 1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni. 2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo I a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene; b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo I c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti; d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata.

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo I 3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti. 4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo I 5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite. 6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico. 7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo I 8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona contaminata verso o in un'area pulita, in particolare un'area dove vengano manipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo I 9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale. 10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti.

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL'INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI ALIMENTARI VENGONO PREPARATI, LAVORATI O TRASFORMATI (ESCLUSI I LOCALI ADIBITI A MENSA E QUELLI SPECIFICATI NEL CAPITOLO III) 1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III, ma compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto) devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio;

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II 2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.

Reg. 852/04 “ALLEGATO II” capitolo II 3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato.

Quando negli allegati sono utilizzati i termini “ove necessario”, “ove opportuno”, “adeguato”, o “sufficiente”, spetta in primo luogo all’operatore del settore alimentare stabilire se una prescrizione e’ necessaria, opportuna, adeguata o sufficiente per raggiungere gli obiettivi del Regolamento. Occorre tenere conto della natura del prodotto alimentare e dell’uso a cui e’ destinato. L’operatore puo’ fondare la sua scelta sulle procedure basate sui principi HACCP, sulle procedure operative della sua impresa e sui manuali di corretta prassi igienica

Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari HACCP: a) identificazione del rischio b) identificare punti critici di controllo c) stabilire limiti critici d) applicare procedure di sorveglianza (monitorare) e) stabilire azioni correttive f) procedure atte a verificare il funzionamento g) prova rispetto Haccp (documentazione) L’impresa attua una verifica ogni volta che modifiche incidano negativamente sulla sicurezza prodotti alimentari

Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA Sono strumenti di aiuto per: Definire i pericoli e i mezzi piu’ adeguati per tenerli sotto controllo; Suggerire le misure igieniche piu’ adeguate; Mantenere sotto controllo i pericoli e dimostrare la conformita’ alla regolamentazione; Individuare la documentazione essenziale;

Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari MANUALI PRASSI IGIENICA Nazionali o comunitari; Sono facoltativi; Sono realizzati in consultazione; Tengono conto regole Codex Alimentarius; Sono valutati dagli Stati membri; Sono registrati presso la UE (Dir. SANCO)

Nuova e vecchia normativa QUALE COMPATIBILITA’ ? Nuova e vecchia normativa

PRINCIPI GENERALI I REGOLAMENTI COMUNITARI PREVALGONO SULLE NORME NAZIONALI LE NORME NAZIONALI IN CONTRASTO SONO DISAPPLICABILI (CADUCAZIONE) LE NORME NAZIONALI NON POSSONO PREVEDERE REQUISITI PIU’ RESTRITTIVI (PRINCIPIO DI ECCESSO DI RESTRIZIONE)

CONSEGUENZE CADE OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PREVISTA DA ART. 2 Legge 283/62 e DA ART. 44 D.P.R. 327/80 SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE I REQUISITI GENERALI PREVISTI DA REG. 852/2004 e QUELLI SPECIFICI PREVISTI DA REG. 853/2004

CONSEGUENZE CADE OBBLIGO DEL LIBRETTO DI IDONEITA’ SANITARIA PREVISTO DA ART. 14 LEGGE 283/1962 I REGOLAMENTI COMUNALI DI IGIENE NON POSSONO STABILIRE OBBLIGHI PIU’ RESTRITTIVI

CONSEGUENZE RESTANO IN VIGORE I SISTEMI SANZIONATORI NAZIONALI PER LE FATTISPECIE NON IN CONTRASTO SI APPLICANO ART. 17 L. 283/1962, ART. 8 D.Lgs. 155/1997 e SANZIONI PREVISTE DA NORMATIVE VERTICALI

REGISTRAZIONE O RICONOSCIMENTO ? Si applica: A tutta la produzione primaria Al commercio al dettaglio Alle attivita’ di somministrazione Alla produzione/trasformazione di alimenti di origine vegetale Alla produzione/trasformazine di alimenti composti (misti di or.veg. e di o.a.) che impiegano materie prime di o.a. già trasformate

Riconoscimento Prevede una verifica preventiva dell’autorita’ sanitaria per accertare la presenza dei requisiti si applica esclusivamente agli alimenti di origine animale prevede l’attribuzione di un numero identificativo che deve essere riportato sui prodotti (Marchio di identificazione)

REGISTRAZIONE quale significato ? Ha lo scopo di permettere alle autorità competenti di sapere dove sono situate le loro imprese alimentari e quali sono le loro attività affinchè possano effettuare, quando lo ritengono necessario, i controlli ufficiali secondo procedure definite ai sensi del reg. 882/2004 La registrazione deve consistere in una procedura semplice

Registrazione mediante procedura DIA Non e’ un semplice atto di notifica all’autorità competente E’ un’assunzione di responsabilita’ pesante Si autocertifica il possesso dei requisiti minimi in funzione dell’attività svolta In caso di false dichiarazioni si rischia denuncia penale ai sensi D.P.R 445/2000

Registrazione mediante procedura DIA Alcuni requisiti minimi sono sufficientemente espliciti (es. disponibilita’ di servizi igienici non comunicanti con i locali di manipolazione) Altri dipendono dalla valutazione dei pericoli effettuata dall’operatore ( es. installazioni adeguate a spogliatoio del personale)

DIA : quale documentazione ? PLANIMETRIA Firmata dall’interessato Dettagliata solo per stabilimenti industriali Esercizi commerciali e trasformazione artigianale solo destinazione d’uso dei locali Non richiesta per produzione primaria

DIA : quale documentazione ? RELAZIONE TECNICA Firmata dall’interessato Dettagliata solo per stabilimenti industriali Descrive locali, impianti, attrezzature, ciclo di lavorazione, destinazione d’uso dei prodotti, approvviigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi (requisiti Allegato II) Automezzi per trasporto: marca, tipo, targa, indirizzo di rimessaggio e tipologia ATP per produzione primaria che non effettua trasformazione e non alleva animali semplice elencazione delle produzioni

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193  "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione … omissis E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Art. 2. Autorità competenti 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Art. 3. Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: …omissis i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3; lo) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156; s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Art.6: Sanzioni:………. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque….non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo