Intermediari assicurativi e regole di comportamento Master in Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari Roma, 17.06.2011 dott.ssa Illa Sabbatelli – illasabbatelli@libero.it 338.3624307
Oggetto dell’analisi: informazioni nel mercato dei servizi assicurativi Tecnicalità dei settori finanziari Struttura dei prodotti Difficoltà di conoscibilità Cambio di prospettiva rispetto al codice civile 2 2
Superamento asimmetrie informative nel cod. ass. * need of protection * trasparenza * principio del know your customer 3
Obiettivo necessario del diritto dei contratti (art. 1337 c.c.) Agevole accesso alle informazioni Effettiva conoscibilità delle informazioni Facile comprensione delle informazioni Al fine della costruzione di un consenso consapevole 4
Obiettivi a livello di sistema: Conservare la fiducia degli utenti dei servizi finanziari Evitare la fuga dalle operazioni Assicurare il corretto funzionamento e la stabilità dei mercati finanziari 5
Strumento di risoluzione delle asimmetrie informative Regole di comportamento e obblighi di informazione in capo all’intermediario e all’impresa
FONTI Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa (capo III, artt.12 e 13) D.lgs 7 settembre 2005, n. 209, cod. ass. (art. 120, art. 183). Regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006 n. 5 sull’attività assicurativa e riassicurativa (Regolamento intermediari)(artt. 46-57). 7
Regole di comportamento Art. 183 cod. ass.(trasparenza delle operazioni) Regole per imprese ed intermediari nelle fasi dell’offerta e dell’esecuzione per contraenti ed assicurati: Comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza Assumere informazioni per valutare le esigenze assicurative del cliente Evitare i conflitti di interesse
Regole di comportamento Art. 120 cod. ass: Fase precontrattuale, modifiche o rinnovi contrattuali Soggetto: contraente Evitare conflitti di interesse Fornire una consulenza imparziale Assicurare l’adeguatezza del prodotto alle esigenze assicurative 9
DESTINATARI degli obblighi ex art. 120 cod ass. Intermediari assicurativi iscritti nei registri ex artt. 109 e 116 cod. ass. Categoria plurale Unità: svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa Art. 2 dir. 2002/92/CE Art.106 cod. ass.
Intermediari assicurativi iscritti negli albi ex artt. 109 e 116 cod Intermediari assicurativi iscritti negli albi ex artt. 109 e 116 cod. ass. Agenti /A Broker /B Produttori /C Banche/D Intermediari finanziari ex art. 107 TUB /D SIM/D Poste Italiane-Divisione Bancoposta /D Dipendenti, collaboratori, produttori che svolgono l’attività fuori dai locali commerciali /E 11
Destinatari degli obblighi ex art. 45 Reg. Intermediari ISVAP Addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano ESCLUSIONI ex art. 120 cod. ass.: Intermediari dei grandi rischi Intermediari riassicurativi
Informazioni sui conflitti di interesse Fonti Art. 21, comma 1 bis TUF Art. 18 direttiva MIFID 2004/39/CE D.lgs. 17.9.2007 n. 164 Reg. Consob Intermediari 29.10.2007, n. 16190 Art. 12 dir. 2002/92/CEE Art. 120 cod. ass., comma 2, lett. b) e c) 13
Conflitti di interesse nell’art. 120 cod. ass. Gli intermediari dichiarano al contraente Comma 2. lett. b) b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese; 14
Conflitto di interessi nel Reg.ISVAP intermediari Art. 48 (Conflitti di interesse) Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti. Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse) Nella dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a)(informativa precontrattuale), l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:.........
Assenza di conflitti Art. 120,comma 2, lett c) Cod. ass. Gli intermediari se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Art.12 direttiva: se manca un’analisi imparziale
La consulenza imparziale nell’art. 120 cod. ass. Comma 2, lett.a. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato.
Obiettivo della consulenza imparziale: Art. 120 comma 2, lett. a) cod. ass. “consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente”. Art. 12, par. 2 direttiva 2002/92/CE “Individuazione di un contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore”. Soluzione art. 52, comma 5 Reg. intermediari Isvap Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
Adeguatezza del prodotto nell’art. 120 cod. ass. Comma 3 In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze. Punto di sintesi degli obblighi previsti dall’art. 120 cod. ass. Clausola generale elastica 19
Adeguatezza nel Reg. Isvap Intermediari Art. 48, comma 4 Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. 20
Contenuto degli obblighi informativi: Obblighi informativi passivi Art. 52 reg. Isvap int. (Adeguatezza dei contratti offerti) Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare: a) l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, b) la propensione al rischio del contraente medesimo. 21
Obblighi informativi attivi Gli intermediari illustrano al contraente: Art. 120, comma 3, cod. ass. 1) caratteristiche contratto; 2) prestazioni dell’impresa. Art. 49, comma 4, Reg. Isvap 1) caratteristiche; 2) la durata; 3) i costi, 4)i limiti della copertura; 5) gli eventuali rischi finanziari; 6)ogni altro elemento utile per un’informazione completa e corretta Obiettivo: scelta consapevole del contraente. 22
Regole di presentazione delle informazioni Art.120 comma 4 cod. ass. (art. 13 dir.). Delega l’Isvap alla regolamentazione Fissa i principi della delega Differenti esigenze dell’assicurato Diversa tipologia di rischi Capacità professionali degli intermediari 23
Modalità di presentazione delle informazioni art. 120, comma 4, cod. ass. Uso della lingua italiana Comunicazione su supporto accessibile e durevole subito dopo la conclusione del contratto Art. 51 Reg. Isvap Int. Comunicazione Corretta Esauriente Facilmente comprensibile Anche verbalmente, se necessita la copertura immediata del rischio o se richiesto dal cliente 24
Conseguenze della violazione delle regole di comportamento Quali rimedi? Violazione norme imperative e nullità virtuale? Inadempimento e risoluzione del contratto? Violazione obblighi di condotta e risarcimento del danno? 25
Prodotti finanziari assicurativi Art. 1, lett. W bis TUF: Polizze e operazioni di cui ai rami III e V art. 2, comma 1, cod. ass.: Polizze unit linked e index linked Contratti di capitalizzazione Art. 25 bis TUF (art. 11 l.risparmio, 262/05) Sottoposizione alla normativa di matrice finanziaria: * art. 21 TUF * art. 83 reg. Consob intermediari
Coordinamento con la disciplina di matrice finanziaria Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE Adeguamento: d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164 TUF Nuovo Regolamento Intermediari del 29 ottobre 2007, n. 16190 27
Profilatura del cliente: Adeguatezza e appropriatezza Art. 21 TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; Art. 39 Reg. Consob Intermediari Nello svolgimento di attività di consulenza in materia di investimento e gestione di portafogli l’intermediario deve individuare strumenti e servizi adeguati al cliente Appropriatezza: art. 41 Reg. Consob Intermediari Nello svolgimento di attività diverse dalla consulenza l’intermediario deve verificare se l’investitore ha esperienza e conoscenza tali da comprendere il rischio del prodotto o del servizio CONSULENZA Art. 1 TUF, comma 5 septies Prestazioni di raccomandazioni personalizzate riguardo ad uno o più strumenti finanziari
Giudizio di adeguatezza Art. 39, comma Reg. Consob Intermediari si richiedono informazioni relative a: Conoscenza ed esperienza nel settore di investimento; Situazione finanziaria; Obiettivi di investimento. Art. 52,comma 3, Reg. Isvap Intermediari In riferimento ai contratti vita: caratteristiche personali del contraente: età; attività lavorativa; nucleo familiare; situazione finanziaria ed assicurativa; propensione al rischio; aspettative in relazione al contratto. 29
Ambito di operatività Chiave interpretativa: Documenti CONSOB del 1 giugno 2007 e del 30 ottobre 2007. La regolamentazione di cui all’art. 25 bis TUF non è sede idonea a ricondurre ad unità un quadro di riferimento non coordinato. Attività di agenti produttori e broker assicurativi è disciplinata dal cod. ass. Conseguenze: doppio registro. Applicazione delle norme a seconda della rete distributiva. La normativa di matrice finanziaria si applica se i prodotti assicurativi a natura finanziaria sono collocati da soggetti abilitati 1) SIM 2) imprese di investimento comunitarie 3) banche italiane e comunitarie 3) intermediari finanziari scritto nell’elenco dell’art. 107 TUB 4) Società poste italiane - divisione bancoposta 30