Avv. Salvatore Providenti

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La regolamentazione dei mercati finanziari in Italia: il ruolo della Consob Avv. Salvatore Providenti Master Luiss “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari” 12.11.2010

La situazione italiana Sistema vigente STABILITA’ TRASPARENZA (Pubbl. ingann. AGCM) CONCORRENZA BANCHE Banca d’Italia Banca d’Italia/AGCM (Int. Mob.) CONSOB AGCM SIM ASSICURAZIONI VITA ISVAP AGCM/ISVAP OICR FONDI PENSIONE COVIP

Obiettivi della Consob Art. 47 Costituzione: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; inoltre, favorisce l’accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario. La tutela del risparmio è un obiettivo esplicito della nostra Carta costituzionale; La vocazione istituzionale della Consob trova ora nel Tuf una sua più precisa espressione

Obiettivi della Consob Art. 5, commi 1° e 3°, D.Lgs n. 58/1998 (Tuf) Nel quadro della tutela degli investitori, della stabilità, della competitività e del buon funzionamento dell’intero sistema finanziario, alla Consob specificamente compete il compito di vigilare sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari

Obiettivi della Consob Art. 74, comma 1°, D.Lgs n. 58/1998 (Tuf) “La Consob vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori”.

Obiettivi della Consob Art. 91, D.Lgs n. 58/1998 (Tuf) “La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte [disciplina degli emittenti] avendo riguardo alla tutela degli investitori, nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”

I poteri della Consob Regolamenta Autorizza Controlla Vigila Sanziona La potestà regolamentare della Consob si è andata evolvendo nel tempo, assumendo (come per le altre Autorità amministrative indipendenti) caratteristiche diverse, almeno in parte, da quelle tradizionalmente proprie della regolamentazione amministrativa. Infatti, la Commissione non si limita più solo a specificare in minuti dettagli tecnici il contenuto di regole comportamentali fissate in linea generale per legge. Al contrario, la normativa primaria (il Tuf) sempre più spesso (in un processo di delegificazione) affida alla Consob compiti di regolamentazione ampi da svolgersi, ovviamente, nel quadro dei principi generali stabiliti dalla stessa norma primaria, ma caratterizzati da ampi margini di discrezionalità. Il rapporto tra norma primaria e norma regolamentare assomiglia a quello intercorrente tra legge di delega parlamentare e decreto delegato redatto dal Governo e, al tempo stesso, lo “supera” poiché non si tratta di una “delega limitata nel tempo” [Rordorf (2000)]. Ecco quindi che le norme regolamentari escono dall’ambito degli ordinamenti di settore, perdendo il carattere di mere istruzioni impartite ad una serie (preordinata) di soggetti vigilati per divenire parte integrante dell’ordinamento generale. Ciò pone due problemi: a) la mancanza di responsabilità politica delle Autorità indipendenti; b) la necessità di identificare gli strumenti di controllo giuridico da cui l’esercizio del potere non può prescindere (poiché i regolamenti hanno natura formale di atti amministrativi, l’esercizio del potere di controllo è di competenza del giudice amministrativo la cui competenza può esplicarsi solo in presenza di un ricorso proposto da chi vi abbia interesse. Tuttavia il modello del ricorso al GA è pensato in relazione a atti amministrativi espressione della potestà della PA nei confronti di un privato per i quali si può predicare l’illegittimità in relazione agli effetti che generano sul singolo interessato. Al contrario, i regolamenti, a dispetto della loro natura formale di atti amministrativi, sono delle “leggi derivate”, contenenti norme generali ed astratte, destinate ad integrarsi con le norme primarie. In altre parole, non essendo in gioco la tutela del singolo contro le possibili prevaricazioni della PA ma, piuttosto, il modo in cui i privati compongono i loro contrastanti interessi, più che l’impugnazione innanzi al GA – da cui può derivare la sospensione cautelare e il successivo annullamento erga omnes – sarebbe forse più coerente rifarsi al modello del giudizio ordinario e al potere di disapplicazione, nel singolo caso, dell’atto amministrativo illegittimo. Il potere normativo della Consob si esprime attraverso la forma dei regolamenti solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, tale potere può essere esercitato anche attraverso altri atti (deliberazioni, comunicazioni e raccomandazioni) espressione di un generico potere ordinatorio non necessariamente espressamente previsto dalla legge e che si sostanzia in atti di natura sicuramente amministrativa. Le funzioni di controllo sono rappresentate dall’insieme di quelle attività svolte dalla Consob per assicurare il rispetto delle regole (da essa stessa dettate nell’esercizio della sua potestà regolamentare). Strumentali all’espletamento di tale funzione sono i poteri di vigilanza informativa ed ispettiva dei quali può avvalersi la Consob. La Consob svolge anche funzioni di amministrazione, contribuendo all’organizzazione del mercato mobiliare. In tale ambito, ad esempio, essa rilascia il nulla-osta necessario alla pubblicazione dei prospetti informativi per le sollecitazioni all’investimento, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento e approva il conferimento di incarichi (alle società di revisione).

I poteri della Consob Regolamenta: Prestazione servizi investimento Sim e banche Gestione Collettiva Redazione e pubblicazione prospetti Procedure per offerte pubbliche Obblighi informativi società quotate Alcune previsioni in materia di OPA obbligatoria Capitale minimo soc. gestione mercati e accen. Sistemi multilaterali di negoziazione La potestà regolamentare della Consob si è andata evolvendo nel tempo, assumendo (come per le altre Autorità amministrative indipendenti) caratteristiche diverse, almeno in parte, da quelle tradizionalmente proprie della regolamentazione amministrativa. Infatti, la Commissione non si limita più solo a specificare in minuti dettagli tecnici il contenuto di regole comportamentali fissate in linea generale per legge. Al contrario, la normativa primaria (il Tuf) sempre più spesso (in un processo di delegificazione) affida alla Consob compiti di regolamentazione ampi da svolgersi, ovviamente, nel quadro dei principi generali stabiliti dalla stessa norma primaria, ma caratterizzati da ampi margini di discrezionalità. Il rapporto tra norma primaria e norma regolamentare assomiglia a quello intercorrente tra legge di delega parlamentare e decreto delegato redatto dal Governo e, al tempo stesso, lo “supera” poiché non si tratta di una “delega limitata nel tempo” [Rordorf (2000)]. Ecco quindi che le norme regolamentari escono dall’ambito degli ordinamenti di settore, perdendo il carattere di mere istruzioni impartite ad una serie (preordinata) di soggetti vigilati per divenire parte integrante dell’ordinamento generale. Ciò pone due problemi: a) la mancanza di responsabilità politica delle Autorità indipendenti; b) la necessità di identificare gli strumenti di controllo giuridico da cui l’esercizio del potere non può prescindere (poiché i regolamenti hanno natura formale di atti amministrativi, l’esercizio del potere di controllo è di competenza del giudice amministrativo la cui competenza può esplicarsi solo in presenza di un ricorso proposto da chi vi abbia interesse. Tuttavia il modello del ricorso al GA è pensato in relazione a atti amministrativi espressione della potestà della PA nei confronti di un privato per i quali si può predicare l’illegittimità in relazione agli effetti che generano sul singolo interessato. Al contrario, i regolamenti, a dispetto della loro natura formale di atti amministrativi, sono delle “leggi derivate”, contenenti norme generali ed astratte, destinate ad integrarsi con le norme primarie. In altre parole, non essendo in gioco la tutela del singolo contro le possibili prevaricazioni della PA ma, piuttosto, il modo in cui i privati compongono i loro contrastanti interessi, più che l’impugnazione innanzi al GA – da cui può derivare la sospensione cautelare e il successivo annullamento erga omnes – sarebbe forse più coerente rifarsi al modello del giudizio ordinario e al potere di disapplicazione, nel singolo caso, dell’atto amministrativo illegittimo. Il potere normativo della Consob si esprime attraverso la forma dei regolamenti solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, tale potere può essere esercitato anche attraverso altri atti (deliberazioni, comunicazioni e raccomandazioni) espressione di un generico potere ordinatorio non necessariamente espressamente previsto dalla legge e che si sostanzia in atti di natura sicuramente amministrativa. Le funzioni di controllo sono rappresentate dall’insieme di quelle attività svolte dalla Consob per assicurare il rispetto delle regole (da essa stessa dettate nell’esercizio della sua potestà regolamentare). Strumentali all’espletamento di tale funzione sono i poteri di vigilanza informativa ed ispettiva dei quali può avvalersi la Consob. La Consob svolge anche funzioni di amministrazione, contribuendo all’organizzazione del mercato mobiliare. In tale ambito, ad esempio, essa rilascia il nulla-osta necessario alla pubblicazione dei prospetti informativi per le sollecitazioni all’investimento, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento e approva il conferimento di incarichi (alle società di revisione).

I poteri della Consob Autorizza: Iscrizione Albi (SIM, promotori, soc. revisione) Pubblicazione prospetti e documenti d’offerta Esercizio società gestione mercati (+mercati) e gestione accentrata La potestà regolamentare della Consob si è andata evolvendo nel tempo, assumendo (come per le altre Autorità amministrative indipendenti) caratteristiche diverse, almeno in parte, da quelle tradizionalmente proprie della regolamentazione amministrativa. Infatti, la Commissione non si limita più solo a specificare in minuti dettagli tecnici il contenuto di regole comportamentali fissate in linea generale per legge. Al contrario, la normativa primaria (il Tuf) sempre più spesso (in un processo di delegificazione) affida alla Consob compiti di regolamentazione ampi da svolgersi, ovviamente, nel quadro dei principi generali stabiliti dalla stessa norma primaria, ma caratterizzati da ampi margini di discrezionalità. Il rapporto tra norma primaria e norma regolamentare assomiglia a quello intercorrente tra legge di delega parlamentare e decreto delegato redatto dal Governo e, al tempo stesso, lo “supera” poiché non si tratta di una “delega limitata nel tempo” [Rordorf (2000)]. Ecco quindi che le norme regolamentari escono dall’ambito degli ordinamenti di settore, perdendo il carattere di mere istruzioni impartite ad una serie (preordinata) di soggetti vigilati per divenire parte integrante dell’ordinamento generale. Ciò pone due problemi: a) la mancanza di responsabilità politica delle Autorità indipendenti; b) la necessità di identificare gli strumenti di controllo giuridico da cui l’esercizio del potere non può prescindere (poiché i regolamenti hanno natura formale di atti amministrativi, l’esercizio del potere di controllo è di competenza del giudice amministrativo la cui competenza può esplicarsi solo in presenza di un ricorso proposto da chi vi abbia interesse. Tuttavia il modello del ricorso al GA è pensato in relazione a atti amministrativi espressione della potestà della PA nei confronti di un privato per i quali si può predicare l’illegittimità in relazione agli effetti che generano sul singolo interessato. Al contrario, i regolamenti, a dispetto della loro natura formale di atti amministrativi, sono delle “leggi derivate”, contenenti norme generali ed astratte, destinate ad integrarsi con le norme primarie. In altre parole, non essendo in gioco la tutela del singolo contro le possibili prevaricazioni della PA ma, piuttosto, il modo in cui i privati compongono i loro contrastanti interessi, più che l’impugnazione innanzi al GA – da cui può derivare la sospensione cautelare e il successivo annullamento erga omnes – sarebbe forse più coerente rifarsi al modello del giudizio ordinario e al potere di disapplicazione, nel singolo caso, dell’atto amministrativo illegittimo. Il potere normativo della Consob si esprime attraverso la forma dei regolamenti solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, tale potere può essere esercitato anche attraverso altri atti (deliberazioni, comunicazioni e raccomandazioni) espressione di un generico potere ordinatorio non necessariamente espressamente previsto dalla legge e che si sostanzia in atti di natura sicuramente amministrativa. Le funzioni di controllo sono rappresentate dall’insieme di quelle attività svolte dalla Consob per assicurare il rispetto delle regole (da essa stessa dettate nell’esercizio della sua potestà regolamentare). Strumentali all’espletamento di tale funzione sono i poteri di vigilanza informativa ed ispettiva dei quali può avvalersi la Consob. La Consob svolge anche funzioni di amministrazione, contribuendo all’organizzazione del mercato mobiliare. In tale ambito, ad esempio, essa rilascia il nulla-osta necessario alla pubblicazione dei prospetti informativi per le sollecitazioni all’investimento, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento e approva il conferimento di incarichi (alle società di revisione).

I poteri della Consob Controlla: Informativa che società quotate forniscono al mercato Documenti contabili società quotate Operazioni appello pubblico risparmio (offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione e di acquisto e di e scambio) La potestà regolamentare della Consob si è andata evolvendo nel tempo, assumendo (come per le altre Autorità amministrative indipendenti) caratteristiche diverse, almeno in parte, da quelle tradizionalmente proprie della regolamentazione amministrativa. Infatti, la Commissione non si limita più solo a specificare in minuti dettagli tecnici il contenuto di regole comportamentali fissate in linea generale per legge. Al contrario, la normativa primaria (il Tuf) sempre più spesso (in un processo di delegificazione) affida alla Consob compiti di regolamentazione ampi da svolgersi, ovviamente, nel quadro dei principi generali stabiliti dalla stessa norma primaria, ma caratterizzati da ampi margini di discrezionalità. Il rapporto tra norma primaria e norma regolamentare assomiglia a quello intercorrente tra legge di delega parlamentare e decreto delegato redatto dal Governo e, al tempo stesso, lo “supera” poiché non si tratta di una “delega limitata nel tempo” [Rordorf (2000)]. Ecco quindi che le norme regolamentari escono dall’ambito degli ordinamenti di settore, perdendo il carattere di mere istruzioni impartite ad una serie (preordinata) di soggetti vigilati per divenire parte integrante dell’ordinamento generale. Ciò pone due problemi: a) la mancanza di responsabilità politica delle Autorità indipendenti; b) la necessità di identificare gli strumenti di controllo giuridico da cui l’esercizio del potere non può prescindere (poiché i regolamenti hanno natura formale di atti amministrativi, l’esercizio del potere di controllo è di competenza del giudice amministrativo la cui competenza può esplicarsi solo in presenza di un ricorso proposto da chi vi abbia interesse. Tuttavia il modello del ricorso al GA è pensato in relazione a atti amministrativi espressione della potestà della PA nei confronti di un privato per i quali si può predicare l’illegittimità in relazione agli effetti che generano sul singolo interessato. Al contrario, i regolamenti, a dispetto della loro natura formale di atti amministrativi, sono delle “leggi derivate”, contenenti norme generali ed astratte, destinate ad integrarsi con le norme primarie. In altre parole, non essendo in gioco la tutela del singolo contro le possibili prevaricazioni della PA ma, piuttosto, il modo in cui i privati compongono i loro contrastanti interessi, più che l’impugnazione innanzi al GA – da cui può derivare la sospensione cautelare e il successivo annullamento erga omnes – sarebbe forse più coerente rifarsi al modello del giudizio ordinario e al potere di disapplicazione, nel singolo caso, dell’atto amministrativo illegittimo. Il potere normativo della Consob si esprime attraverso la forma dei regolamenti solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, tale potere può essere esercitato anche attraverso altri atti (deliberazioni, comunicazioni e raccomandazioni) espressione di un generico potere ordinatorio non necessariamente espressamente previsto dalla legge e che si sostanzia in atti di natura sicuramente amministrativa. Le funzioni di controllo sono rappresentate dall’insieme di quelle attività svolte dalla Consob per assicurare il rispetto delle regole (da essa stessa dettate nell’esercizio della sua potestà regolamentare). Strumentali all’espletamento di tale funzione sono i poteri di vigilanza informativa ed ispettiva dei quali può avvalersi la Consob. La Consob svolge anche funzioni di amministrazione, contribuendo all’organizzazione del mercato mobiliare. In tale ambito, ad esempio, essa rilascia il nulla-osta necessario alla pubblicazione dei prospetti informativi per le sollecitazioni all’investimento, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento e approva il conferimento di incarichi (alle società di revisione).

I poteri della Consob Vigila su: Intermediari autorizzati e promotori Società quotate (e soc. revisione) Soggetti che promuovono offerte di strumenti finanziari Mercati regolamentati e società gestione Regolare svolgimento delle contrattazioni nei mercati regolamentati Sistemi multilaterali di negoziazione Sistemi gestione accentrata e di compensazione, liquidazione e garanzia La potestà regolamentare della Consob si è andata evolvendo nel tempo, assumendo (come per le altre Autorità amministrative indipendenti) caratteristiche diverse, almeno in parte, da quelle tradizionalmente proprie della regolamentazione amministrativa. Infatti, la Commissione non si limita più solo a specificare in minuti dettagli tecnici il contenuto di regole comportamentali fissate in linea generale per legge. Al contrario, la normativa primaria (il Tuf) sempre più spesso (in un processo di delegificazione) affida alla Consob compiti di regolamentazione ampi da svolgersi, ovviamente, nel quadro dei principi generali stabiliti dalla stessa norma primaria, ma caratterizzati da ampi margini di discrezionalità. Il rapporto tra norma primaria e norma regolamentare assomiglia a quello intercorrente tra legge di delega parlamentare e decreto delegato redatto dal Governo e, al tempo stesso, lo “supera” poiché non si tratta di una “delega limitata nel tempo” [Rordorf (2000)]. Ecco quindi che le norme regolamentari escono dall’ambito degli ordinamenti di settore, perdendo il carattere di mere istruzioni impartite ad una serie (preordinata) di soggetti vigilati per divenire parte integrante dell’ordinamento generale. Ciò pone due problemi: a) la mancanza di responsabilità politica delle Autorità indipendenti; b) la necessità di identificare gli strumenti di controllo giuridico da cui l’esercizio del potere non può prescindere (poiché i regolamenti hanno natura formale di atti amministrativi, l’esercizio del potere di controllo è di competenza del giudice amministrativo la cui competenza può esplicarsi solo in presenza di un ricorso proposto da chi vi abbia interesse. Tuttavia il modello del ricorso al GA è pensato in relazione a atti amministrativi espressione della potestà della PA nei confronti di un privato per i quali si può predicare l’illegittimità in relazione agli effetti che generano sul singolo interessato. Al contrario, i regolamenti, a dispetto della loro natura formale di atti amministrativi, sono delle “leggi derivate”, contenenti norme generali ed astratte, destinate ad integrarsi con le norme primarie. In altre parole, non essendo in gioco la tutela del singolo contro le possibili prevaricazioni della PA ma, piuttosto, il modo in cui i privati compongono i loro contrastanti interessi, più che l’impugnazione innanzi al GA – da cui può derivare la sospensione cautelare e il successivo annullamento erga omnes – sarebbe forse più coerente rifarsi al modello del giudizio ordinario e al potere di disapplicazione, nel singolo caso, dell’atto amministrativo illegittimo. Il potere normativo della Consob si esprime attraverso la forma dei regolamenti solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, tale potere può essere esercitato anche attraverso altri atti (deliberazioni, comunicazioni e raccomandazioni) espressione di un generico potere ordinatorio non necessariamente espressamente previsto dalla legge e che si sostanzia in atti di natura sicuramente amministrativa. Le funzioni di controllo sono rappresentate dall’insieme di quelle attività svolte dalla Consob per assicurare il rispetto delle regole (da essa stessa dettate nell’esercizio della sua potestà regolamentare). Strumentali all’espletamento di tale funzione sono i poteri di vigilanza informativa ed ispettiva dei quali può avvalersi la Consob. La Consob svolge anche funzioni di amministrazione, contribuendo all’organizzazione del mercato mobiliare. In tale ambito, ad esempio, essa rilascia il nulla-osta necessario alla pubblicazione dei prospetti informativi per le sollecitazioni all’investimento, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento e approva il conferimento di incarichi (alle società di revisione).

I poteri della Consob Sanziona: Soggetti vigilati Soggetti che commettano abusi di mercato Soggetti che non rispettino le regole sulle offerte La potestà regolamentare della Consob si è andata evolvendo nel tempo, assumendo (come per le altre Autorità amministrative indipendenti) caratteristiche diverse, almeno in parte, da quelle tradizionalmente proprie della regolamentazione amministrativa. Infatti, la Commissione non si limita più solo a specificare in minuti dettagli tecnici il contenuto di regole comportamentali fissate in linea generale per legge. Al contrario, la normativa primaria (il Tuf) sempre più spesso (in un processo di delegificazione) affida alla Consob compiti di regolamentazione ampi da svolgersi, ovviamente, nel quadro dei principi generali stabiliti dalla stessa norma primaria, ma caratterizzati da ampi margini di discrezionalità. Il rapporto tra norma primaria e norma regolamentare assomiglia a quello intercorrente tra legge di delega parlamentare e decreto delegato redatto dal Governo e, al tempo stesso, lo “supera” poiché non si tratta di una “delega limitata nel tempo” [Rordorf (2000)]. Ecco quindi che le norme regolamentari escono dall’ambito degli ordinamenti di settore, perdendo il carattere di mere istruzioni impartite ad una serie (preordinata) di soggetti vigilati per divenire parte integrante dell’ordinamento generale. Ciò pone due problemi: a) la mancanza di responsabilità politica delle Autorità indipendenti; b) la necessità di identificare gli strumenti di controllo giuridico da cui l’esercizio del potere non può prescindere (poiché i regolamenti hanno natura formale di atti amministrativi, l’esercizio del potere di controllo è di competenza del giudice amministrativo la cui competenza può esplicarsi solo in presenza di un ricorso proposto da chi vi abbia interesse. Tuttavia il modello del ricorso al GA è pensato in relazione a atti amministrativi espressione della potestà della PA nei confronti di un privato per i quali si può predicare l’illegittimità in relazione agli effetti che generano sul singolo interessato. Al contrario, i regolamenti, a dispetto della loro natura formale di atti amministrativi, sono delle “leggi derivate”, contenenti norme generali ed astratte, destinate ad integrarsi con le norme primarie. In altre parole, non essendo in gioco la tutela del singolo contro le possibili prevaricazioni della PA ma, piuttosto, il modo in cui i privati compongono i loro contrastanti interessi, più che l’impugnazione innanzi al GA – da cui può derivare la sospensione cautelare e il successivo annullamento erga omnes – sarebbe forse più coerente rifarsi al modello del giudizio ordinario e al potere di disapplicazione, nel singolo caso, dell’atto amministrativo illegittimo. Il potere normativo della Consob si esprime attraverso la forma dei regolamenti solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, tale potere può essere esercitato anche attraverso altri atti (deliberazioni, comunicazioni e raccomandazioni) espressione di un generico potere ordinatorio non necessariamente espressamente previsto dalla legge e che si sostanzia in atti di natura sicuramente amministrativa. Le funzioni di controllo sono rappresentate dall’insieme di quelle attività svolte dalla Consob per assicurare il rispetto delle regole (da essa stessa dettate nell’esercizio della sua potestà regolamentare). Strumentali all’espletamento di tale funzione sono i poteri di vigilanza informativa ed ispettiva dei quali può avvalersi la Consob. La Consob svolge anche funzioni di amministrazione, contribuendo all’organizzazione del mercato mobiliare. In tale ambito, ad esempio, essa rilascia il nulla-osta necessario alla pubblicazione dei prospetti informativi per le sollecitazioni all’investimento, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento e approva il conferimento di incarichi (alle società di revisione).

Controllo giudiziario sugli atti della Consob Giudice amministrativo Giudice ordinario sulle sanzioni fino al 16.9.2010 Responsabilità civile

Nozione di strumento finanziario Valori mobiliari Strumenti del mercato monetario Quote di organismi d’investimento collettivo Strumenti derivati ( es. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse, contratti a termine forward, contratti differenziali, strumenti per il trasferimento del rischio di credito - CDS)

Valori mobiliari a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure

Strumenti del mercato monetario Strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Fondi aperti Fondi chiusi Fondi pensione (disciplina distinta) Sicav La gestione collettiva del risparmio è la promozione ed organizzazione di tali organismi (compresi i rapporti con i partecipanti) ovvero (insieme o autonomamente) la loro gestione attraverso investimenti

I prodotti finanziari Gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari