Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, anche in ragione del numero rilevante di soggetti (privati, pubblici) che possono esservi coinvolti
Il tentativo operato dal legislatore nell’ambito della c. d Il tentativo operato dal legislatore nell’ambito della c.d. “Riforma Biagi” Art. 75 d. lgs. n. 276 del 2003 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo
Organi di certificazione (art. 76) Gli enti bilaterali nell’ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale Le direzioni provinciali del lavoro e le province Le università pubbliche e private (previa procedura di registrazione in apposito albo)
Procedimento di certificazione e sua natura giuridica (art. 78) Istanza scritta delle parti del contratto di lavoro; Certificazione da parte di uno degli organi prima indicati; Si tratta di un atto di certazione amministrativa che esprime un parere valutativo da parte di un organo “terzo” circa la qualificazione del regolamento contrattuale posto in essere dalle parti
Le fasi del procedimento certificatorio (ancora l’art. 78) Inizio del procedimento Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza L’atto di certificazione è motivato e contiene termine e autorità innanzi alla quale si può proporre ricorso L’atto di certificazione contiene esplicita menzione degli effetti (civili, amministrativi, previdenziali, fiscali) in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione I contratti di lavoro “certificati” devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni a fare data dalla scadenza del contratto medesimo
Efficacia giuridica dell’atto di certificazione (art. 79) Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
Le speciali regole processuali in caso di impugnazione dell’atto di certificazione (ancora l’art. 80) Il ricorso giurisdizionale va preceduto da un tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi obbligatoriamente dinanzi alla stessa commissione che ha adottato la certificazione; Il giudice “può valutare” il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro; Inoltre, l’eventuale ricorso per violazione del procedimento va inoltrato al tribunale amministrativo regionale e non al giudice del lavoro (cambia la giurisdizione)
La certificazione ha raggiunto l’obiettivo di “deflazionare” il contenzioso? In verità, sembra che la normativa sia più orientata a rendere complessa per i lavoratori la strada della tutela giurisdizionale del proprio diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in caso di certificazione. Forse per questo, nonostante in Italia si sia proceduto all’istituzione di un notevole numero di commissioni di certificazione, non emergono dati significativi circa l’effettività della certificazione.
Altra ipotesi di certificazione E’ legata alla disciplina dell’art. 2113 cod. civ., in materia di rinunzie e transazioni concernenti diritti derivanti da norme inderogabili di legge o contratto collettivo: “gli enti bilaterali sono competenti a certificare le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”