Informatica giuridica Informatica e attività della Pubblica Amministrazione Nicola Palazzolo Anno Accademico 2006/2007.

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Informatica giuridica Informatica e attività della Pubblica Amministrazione Nicola Palazzolo Anno Accademico 2006/2007

Applicazioni informatiche nella P.A. 1) applicazioni gestionali trattamento del personale contabilità e bilancio archivi anagrafici e documentari archivi di dati sanitari archivi sullassetto del territorio

Applicazioni informatiche nella P.A. 2) applicazioni di processo produzione dellatto amministrativo creazione di patrimoni informativi da utilizzare in sede di programmazione o di valutazione

Fino alla fine degli anni 80 frammentazione e disomogeneità (mancanza di coordinamento) arretratezza rispetto ai sistemi di altri paesi europei (mancanza di cultura informatica)

La svolta degli anni 90 1) patrimonio informativo pubblico organico e affidabile a fini di programmazione e gestione –interoperabilità degli archivi –incrocio dei dati tra amministrazioni diverse –servizi informativi telematici pubblici –Rete Unitaria della P.A. Obiettivi della riforma e iniziative connesse

La svolta degli anni 90 2) rafforzare lassetto istituzionale della P.A. nel settore dellinformatica –AIPA (D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 4) poteri regolamentari indirizzo, coordinamento e controllo piano triennale dellinformatica –Ministro per lInnovazione e le Tecnologie (DPCM. 9 agosto 2001) –CNIPA (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

La svolta degli anni 90 3) riforma complessiva del modo di operare della P.A. –semplificazione e razionalizzazione delle procedure (L. 241/90: determinazione delle fasi del procedimento, definizione dei tempi, unificazione dei processi ripetitivi) –responsabilizzazione della dirigenza e controllo successivo dei risultati (D. Lgs. 29/93) –leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa –norme in materia di atti e di documenti elettronici

Linformatica per il cittadino Diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241) Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 12) Utilizzo di strumenti informatici e telematici per la diffusione delle informazioni pubbliche (L 7 giugno 2000, n. 150)

Documento amministrativo elettronico (1) L. 7 agosto 1990, n. 241 Art. 2, 2° co. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica ed elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa

Due significati diversi: a) atto amministrativo elaborato dal computer b) atto amministrativo in forma elettronica D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 3, 1° co. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Documento amministrativo elettronico (2)

L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare... Documento amministrativo elettronico (3)

DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 2 Il documento informatico da chiunque formato, larchiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Art. 4, 1° co. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta. Documento amministrativo elettronico (4)

D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale (CAD)

Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, si compone di oltre 70 articoli. Contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A. anche on-line e lobbligo per la P.A. di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica. Il Codice dellAmministrazione Digitale

Il CAD ha ordinato e riunito norme già esistenti (in parte già accorpate dal legislatore nel DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ne ha introdotte di nuove per nuovi servizi e nuove opportunità. Integrazioni al CAD D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

Il Codice dellAmministrazione Digitale Nella P.A. digitale le amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità: - la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12) - il federalismo efficiente (art. 14) - la cooperazione (artt. 17, 63, 68) - la gestione informatica dei procedimenti (art. 41) - la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.) - la disponibilità dei dati (artt. 50, 58) - le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

Il Codice dellAmministrazione Digitale Nuovi diritti: - diritto alluso delle tecnologie (art. 3) - diritto allaccesso e allinvio di documenti digitali (art. 4) - diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) - diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per (art. 6) - diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) - diritto allalfabetizzazione informatica (art. 8) - diritto alla partecipazione (art. 9) - diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 57)

Il Codice dellAmministrazione Digitale I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi: - i documenti informatici (artt. 1, 20 ss., 39, 40) e le firme elettroniche (artt. 1, 20, 21, 24 ss.) - larchiviazione ottica (artt. 42, 43) - la posta elettronica certificata (artt. 6, 48) - i siti Internet delle P.A. (artt. 53, 54) - le carte elettroniche (artt. 1, 66)

Documenti informatici e firme elettroniche Normativa precedente DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, larchiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dellarticolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dellarticolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 1 (Definizioni) p. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 1 (Definizioni) q. firma elettronica: linsieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; r. firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma...; s. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e lintegrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 20 (Documento informatico) 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche...

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha lefficacia prevista dallarticolo 2702 del codice civile [efficacia della scrittura privata]. Lutilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 40 (Formazione di documenti informatici) 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice... sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

Archiviazione ottica Per poter realizzare la riforma elettronica della pubblica amministrazione senza carta, è necessario consentire il trasferimento degli archivi cartacei su supporti informatici, garantendo lefficacia legale sia dei documenti originali che degli archivi digitali. La conservazione e la classificazione dei documenti digitali diventano fondamentali per garantirne nel tempo integrità, identità e provenienza, reperibilità, sia come unità singola che in relazione ad altri documenti.

Archiviazione ottica Normativa precedente L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di finanza pubblica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Archiviazione ottica Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

Posta elettronica certificata L è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante linvio e la consegna di documenti informatici. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.

Posta elettronica certificata DPR. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per lutilizzo della posta elettronica certificata, a norma dellarticolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 1 (Oggetto e definizioni) g. posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante linvio e la consegna di documenti informatici; Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. La posta elettronica certificata consente linvio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

Posta elettronica certificata DPR. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per lutilizzo della posta elettronica certificata, a norma dellarticolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, allindirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto allindirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dallavvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

Posta elettronica certificata Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata... per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 48 (Posta elettronica certificata) 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Siti Internet delle P.A. Lo sviluppo dei siti web istituzionali rappresenta lo strumento più immediato a disposizione delle amministrazioni per lo sviluppo dei servizi in rete. Un sito web istituzionale svolge un ruolo molto importante nella complessa dinamica dei rapporti tra P.A., cittadini e soggetti economici, essendo, infatti, lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può presentarsi allutente con una veste uniforme, facilmente riconoscibile e in qualche modo garantita, razionalizzando i contenuti informativi e uniformando le interfacce nei confronti degli utenti.

Siti Internet delle P.A. Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni) 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a. lorganigramma, larticolazione degli uffici, le attribuzioni e lorganizzazione di ciascun ufficio...; b.... il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e lunità organizzativa responsabile dellistruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché delladozione del provvedimento finale…; c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti...; d. lelenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive...; e. le pubblicazioni di cui allarticolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f. lelenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g. lelenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per lattivazione medesima.

Carte elettroniche Le carte elettroniche (carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi) diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare lazione amministrativa e sono regolate dal CAD per essere uno strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in rete della P.A. che sia universalmente valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità che ciascuna amministrazione territoriale giudichi utili per i propri cittadini.

Carte elettroniche Normativa precedente L. 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo L. 16 giugno 1998, n. 191: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Art. 1 (Definizioni) c. carta didentità elettronica: il documento didentità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare lidentità anagrafica del suo titolare; d. carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire laccesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; Carte elettroniche

È una smart card ibrida, in quanto integra nel supporto in policarbonato una banda ottica e un processore. I dati del titolare (compresa la foto) sono impressi in modo visibile sia sul supporto fisico sia sulla banda ottica e memorizzati informaticamente sul microchip e anche sulla banda ottica. Sul microchip è inoltre possibile ospitare dei dati immessi dalle P.A. per accedere a servizi particolari e per luso della firma digitale. La Legge 31 marzo 2005, n. 43 (art. 7-vicies-ter, comma 2) stabilisce che dal 1° gennaio 2006 i Comuni provvedano al rilascio della carta didentità elettronica in sostituzione di quella cartacea. Carta didentità elettronica (CIE)

fronteretro Facsimile della CIE rilasciata dal Comune di Prato

Si tratta di una smart card che non ha funzione di documento di riconoscimento a vista; perciò non contiene la foto del titolare ed è provvista esclusivamente di un microchip. Le Amministrazioni che emetteranno la CNS (potenzialmente tutte) dovranno individuare i servizi da rendere disponibili in rete mediante CNS e, stipulando accordi con le Regioni, potranno stabilire la predisposizione di carte con le funzionalità di tessera sanitaria. La CNS potrà essere utilizzata anche per i pagamenti on-line del cittadino alla Pubblica Amministrazione. Carta nazionale dei servizi (CNS)

CNS emessa dalla Regione Lombardia con funzioni di tessera sanitaria Carta nazionale dei servizi (CNS)

Extra CAD...

Protocollo informatico Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali si pongono come fine quello di migliorare lefficienza interna degli uffici attraverso leliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. Lobiettivo primario delle norme in materia di protocollo informatico è quello di promuovere in tutte le P.A. la realizzazione di sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali. Ciò allo scopo di assicurare il più rapido e proficuo utilizzo del documento informatico e della firma elettronica negli scambi di documenti e di atti tra amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali e con gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

DPR. 20 ottobre 1998, n. 428 Art. 2 (ora art. 50, DPR. 28 dicembre 2000, n. 445) 1. La gestione dei documenti è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati. 2. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse. 3. In sede di prima applicazione le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto. Protocollo informatico

DPR. 20 ottobre 1998, n. 428 Art. 3 (ora art. 52, DPR. 28 dicembre 2000, n. 445) Il sistema di protocollo informatico deve: a) garantire la sicurezza e lintegrità dei dati; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dallamministrazione e i documenti dalla stessa formati nelladozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, laccesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione darchivio adottato. Protocollo informatico

DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 Art. 50 (Attuazione dei sistemi) 3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dellarticolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione. DM. 14 ottobre 2003: Linee guida per ladozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi Protocollo informatico

e-Procurement Il termine e-Procurement indica quellinsieme di tecnologie, procedure, operazioni, e modalità organizzative che consentono lacquisizione di beni e servizi on-line, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio elettronico. Si tratta di una nuova modalità di gestione di tutto il processo di acquisto (non solo dellatto di compravendita) già molto diffusa nel settore privato, che sta riscuotendo una notevole attenzione anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Ladozione delle-Procurement da parte delle P.A. italiane rientra tra gli obiettivi fondamentali del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A., formulato a seguito della Finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488)

L. 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 26): attribuisce al Ministero dellEconomia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte delle P.A. con condizioni e prezzi stabiliti, fino a un predeterminato quantitativo complessivo. D.M. 24 febbraio 2000: il Ministero dellEconomia e delle Finanze affida a CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) il compito di progettare, realizzare e gestire le convenzioni con i fornitori. L. 24 novembre 2000, n. 340 (art. 24): introduce per le P.A. lobbligo di pubblicare on- line i bandi e gli avvisi di gara per lacquisto di beni e servizi. DPR. 4 aprile 2002, n. 101: promuove due nuovi strumenti di approvvigionamento che offrono numerosi vantaggi alle P.A. ed ai fornitori in termini di efficienza e trasparenza: il Mercato Elettronico della P.A. e le Gare Telematiche. L. 24 dicembre 2003, n. 350: le P.A. non hanno più lobbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ma solo la facoltà di ricorrervi ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per lacquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione. e-Procurement

D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 Art. 13 (ora art. 37 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) Dopo larticolo 36-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente: Art. 36-ter. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per laccesso alle pubbliche amministrazioni … prevedono laccertamento della conoscenza delluso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui allarticolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato... su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per laccertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica. Conoscenze informatiche e pubblici concorsi

Recenti iniziative del Governo italiano I 10 obiettivi di legislatura (febbraio 2002) Linee Guida del Governo per lo Sviluppo della Società dellInformazione nella legislatura (giugno 2002) Linee Guida per la Pubblica Amministrazione digitale (novembre 2005): fissano i criteri e le azioni che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno attuare per realizzare concretamente i principi contenuti nel Codice dellAmministrazione digitale.

Le iniziative della P.A. centrale in materia di informatizzazione dei servizi

Il modello di e-government della P.A.

I 10 obiettivi di legislatura Comitato dei Ministri per la Società dellInformazione - 13 febbraio 2002 SERVIZI ON-LINE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE 1. Tutti i servizi prioritari disponibili on-line milioni di Carte dIdentità Elettroniche e Carte Nazionali dei Servizi distribuite milione di firme digitali diffuse (entro il 2003). EFFICIENZA 4. 50% della spesa per beni e servizi tramite e-procurement. 5. Tutta la posta interna alla Pubblica Amministrazione via Tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line. VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 7. Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici eleggibili. 8. 1/3 della formazione erogata via e-learning. TRASPARENZA 9. 2/3 degli uffici della Pubblica Amministrazione con accesso on-line alliter delle pratiche da parte dei cittadini. QUALITA 10. Tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un sistema di customer satisfaction.