Il Franchising Corrisponde etimologicamente alla parola italiana “franchigia”, che esprime il concetto di libertà, di privilegio, di concessione.
Legge 6 Maggio 2004 n. 129 Regolamenta gli aspetti del franchising e definisce tale contratto come un accordo contrattuale in base al quale un’ impresa di grandi dimensioni (affiliante) e ben conosciuta sul mercato concede ad un’altra (affiliato) il diritto di usare i propri segni distintivi, tra i quali, in particolare l’insegna e il marchio, fornendole contemporaneamente i prodotti e i servizi che essa dovrà distribuire. Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e non deve avere una durata inferiore ai tre anni.
I soggetti del contratto L’impresa produttrice, affiliante, detta franchisor, che concede il franchising; L’impresa concessionaria, affiliata, detta franchisee, che ha la facoltà di strutturare il franchising a determinate condizioni e dietro un compenso.
Obblighi delle parti: Il franchisor deve: Concedere l’uso dei segni distintivi per tutta la durata del contratto; Prestare i necessari servizi di assistenza tecnica, commerciale e di consulenza, sia in fase di apertura dell’esercizio, sia dopo l’avvio dell’attività; Controllare l’attività dell’impresa affiliata; Consegnare copia del bilancio relativo agli ultimi tre esercizi; Consegnare la lista degli affiliati. Il franchisee deve: Attrezzare e allestire l’unità di vendita nel modo stabilito dal franchisor; Rispettare determinati standard di qualità; Attenersi alle modalità di vendita determinate nel manuale operativo del franchisor; Utilizzare tutti i segni distintivi entro i limiti contrattuali; Sottostare a ispezioni e controlli da parte del franchisor; Pagare un corrispettivo se previsto.
Il franchisor, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto, deve consegnarne copia completa al franchisee, corredandola con i principali dati del franchisor, l’indicazione dei marchi utilizzati, l’illustrazione sintetica degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del contratto, la lista di tutti i franchisee. Il franchisee non può trasferire la sede senza il consenso del franchisor, se non per causa di forza maggiore.
Obblighi reciproci Le parti del contratto devono tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e fornire ogni dato o notizia la cui conoscenza sia utile ai fini della stipulazione del contratto. Se una parte fornisce notizie false, l’altra parte può chiederne l’annullamento e il risarcimento del danno, se dovuto. Si possono prevedere anche esclusive territoriali di vendita dei prodotti, come patti di non concorrenza, diritti di prelazione, clausola di esclusiva. Tutti obblighi accessori che vanno espressamente inseriti e pattuiti nel contratto.
Tipi di franchising Di produzione: Produttore distributore (franchisor) -rete di venditori affiliati (franchisee) Di distribuzione dei prodotti Di distribuzione dei prodotti Di distribuzione: -Grossista distributore (dei prodotti del franchisor) -Catena di rivenditori affiliati (franchisee) Franchising Il franchisee offre il servizio sotto l’insegna, la ditta o il marchio del franchisor. Di servizi Di servizi Il franchisor perfeziona un procedimento di produzione/ commercializzazione di un prodotto. Il franchisee acquista il diritto a fabbricarlo. Industriale
IL FRANCHISING ALBERGHIERO Nato come formula commerciale agli inizi del XX secolo negli Stati Uniti, il franchising si è sviluppato nell’industria dell’ospitalità soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Le formule del franchising: Business format franchising; Referral franchising; Conversion franchising. Business format fanchising è la più diffusa tra le catene alberghiere, prevede l’identificazione dell’affiliato con l’affiliante attraverso segni distintivi dell’azienda e il supporto promozionale e pubblicitario del franchisor. Nel referral franchising è previsto l’uso dei segni distintivi della casa madre e il franchisee mantiene l’autonomia gestionale. Il conversion franchising viene scelto quando il franchisor si riserva di valutare la capacità dell’affiliato alla fine di un periodo di prova generalmente di 2 anni.
Realizzato Da Federica Pibia E Denise Scalas