1 Comitato tecnico-scientifico nazionale per lattuazione del D.M. 9 maggio 2001 Seduta del 7 marzo 2005 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II Note introduttive alla discussione
2 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Le modifiche introdotte allarticolo 12 della direttiva 96/82/CE dalla direttiva 2003/105/CE indicano agli Stati membri di: provvedere nella […] loro politica in materia di assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, nonché nelle relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dallaltro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dellarticolo 5, per non accrescere i rischi delle persone. collaborare con la Commissione affinché, entro il 31 dicembre 2006 siano emanati, da parte della medesima […] orientamenti che definiscano una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate presso i gestori e di tutte le informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.
3 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Materie interessatePotestàFunzioni dello Stato Governo del territorioLegislazione concorrente (art.117, comma 2 Cost.) Determinazione dei principi fondamentali – vedi sentenza 303/2003 e 362/2003 Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 1, lettera s) Cost.) Potestà regolamentare – sistema normativo complesso e differenziato - vedi sentenza 407/2002 Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 1, lettera m) Cost.) Potestà regolamentare Beni Culturali e paesistico-ambientali Tutela – Legislazione esclusiva dello Stato Valorizzazione – Legislazione concorrente Con Legge statale sono disciplinate le forme di coordinamento tra Stato e Regioni (T.U. Beni Culturali D.lgs. n.42/2004, …)
4 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Il PDL AC 153 e altri Governo del territorio definisce tale materia come […] linsieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio.
5 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Secondo il PDL AC 153 e altri, Il Governo del territorio comprende […] lurbanistica, ledilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo nonché la cura degli interessi funzionalmente collegati a tali materie […] La potestà legislativa in tale materia […] spetta alle regioni, ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sullordinamento civile e penale, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dellambiente e dellecosistema.
6 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Il governo del territorio, quindi, comprende: lurbanistica (edilizia ed espropriazione); parte qua dei lavori pubblici e della difesa del suolo (Cost. 303/03 e 362/03); il sistema di coordinamento con le materie pertinenti e correlate (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, …)
7 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Alla luce della nuova Costituzione il governo del territorio esprime contenuti che implicano lazione politica e decisionale sul territorio, attraverso lideazione e la scelta di un determinato assetto di interessi legali al territorio stesso. Il territorio, sotto questo profilo lega a se: lo sviluppo economico; le problematiche ambientali (tutela e valorizzazione di risorse naturali, prevenzione dei rischi, profili igienico- sanitari, paesaggio, …); la connessione dellambiente e del paesaggio (non come materie, ma come valore) con aspetti relativi alla stessa materia del governo del territorio
8 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Il governo del territorio […] risponde allesigenza di una sintesi politica: coordinare, portare a sintesi, assumere decisioni circa la necessaria parzialità delle proposte tecniche e dei provvedimenti di natura settoriale[…] per passare […] da una tecnologia istituzionale di governo (Government) alla tecnologia istituzionale del governare (Governance) (Delli Santi, 2004) anche con strumenti strategici che prevedono una visione futura della città e del territorio e il loro posizionamento rispetto ai diversi territori e sistemi socio-economici, tramite lesplicitazione di obiettivi e strategie da conseguire mediante politiche e interventi pubblici e sistemi di regolazione degli interventi privati.
9 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Obiettivi condivisibili tra i diversi strumenti (politiche) riguardanti le aree a RIR garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso sociale; garantire la tutela e la valorizzazione dellambiente e dei beni culturali, paesistico-ambientali presenti nel contesto potenzialmente interessato dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza dei contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità ecologica delle imprese.
10 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Osservazioni sintetiche circa lo stato di attuazione del D.M. 9 maggio 2001 A tre anni dallentrata in vigore, il DM 9 maggio 2001 ha dimostrato di poter essere attuato in particolare nelle regioni ove esiste una legislazione sul governo del territorio di recente formazione, anche con significative implementazioni della normativa minima tramite gli strumenti di pianificazione. In alcune regioni, in base a quanto suggerito dallo stesso DM, il controllo dellurbanizzazione è stato incardinato nellambito delle procedure di pianificazione ordinaria anche indipendentemente dallambito oggettivo della direttiva Seveso II.
11 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Punti da mantenere: -livello minimo prescrittivo omogeneo sul territorio nazionale; -funzione e struttura di guida per la pianificazione nelle aree RIR; -flessibilità di utilizzazione allinterno delle diverse LU.R. e nel processo ordinario di pianificazione; -forma di pianificazione strategica, integrabile dagli strumenti tipici del governo del territorio (PRG, PTCP); -[…] AGGIUNGERE PUNTI
12 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Punti da migliorare, sulla base dellesperienza pregressa: generalizzazione del metodo di verifica della compatibilità territoriale, tenendo conto della classificazione delle destinazioni duso della disciplina urbanistica; metodo di verifica della compatibilità ambientale, tenendo conto delle declaratorie di tutela già definite dagli strumenti di pianificazione e dai vincoli esistenti, nonché della pericolosità degli stabilimenti; semplificazione e unificazione dello scambio e archiviazione delle informazioni; definizione di processi, anche economici, per lattuazione delle previsioni di pianificazione e dei programmi integrati di intervento, con il coinvolgimento del gestore nelle forme di perequazione e di compensazione fondiaria laddove previste dalle LUR; definizione delle aree intorno agli stabilimenti ove agisce la normativa; incentivazione del processo di pianificazione in sostituzione del regime transitorio, definizione dei criteri di miglioramento edilizio degli immobili potenzialmente interessati da scenari di danno; […] AGGIUNGERE PUNTI
13 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Punti da innovare, in base allesperienza pregressa: inserimento del rischio tecnologico nella struttura normativa regionale sul governo del territorio, e differenziazione dei livelli di pianificazione urbanistica anche per il RIR (strutturale / operativo-conformativo); definizione di livelli di messa in sicurezza da raggiungere tramite lattuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e conseguente applicazione dei principi di perequazione e compensazione a tutti i soggetti privati, inclusi i gestori; verifica degli effetti e della sostenibilità socio-economica delle misure di pianificazione delle aree a rischio di incidente rilevante (ritenendo applicabile la direttiva sulla VAS per la verifica della sostenibilità ambientale e assorbita tale verifica nelle VAS / VALSAT derivanti da legislazioni regionali (Emilia e Romagna, Veneto, Basilicata, Calabria, …) ; […] AGGIUNGERE PUNTI
14 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Obiettivo della discussione: Definizione nel D.Lgs. di recepimento della direttiva 2003/105/CE degli obiettivi e dei criteri generali per lemanazione di una norma (DPCM?) relativa a linee guida per il governo del territorio nelle aree a rischio di incidente rilevante, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti […] ad ampia base concertativa istituzionale e non, … e dintesa con la Conferenza Unificata per:
15 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 1. stabilire gli indirizzi nellambito della politica in materia di assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed allutilizzazione dei suoli, tenendo conto dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal D.M. 9 maggio 2001, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per luomo e per lambiente e in relazione alla necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per: –insediamenti di stabilimenti nuovi; –modifiche degli stabilimenti di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; –trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché realizzazione di reti e nodi delle infrastrutture tecnologiche e della mobilità, nelle aree potenzialmente interessate dagli effetti di incidente rilevante quali, ad esempio, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale.
16 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 2. stabilire i criteri generali per la pianificazione territoriale e urbanistica relativa agli immobili interessati dal rischio di incidente rilevante per: –garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso sociale; –garantire la tutela e la valorizzazione dellambiente e dei beni culturali, paesistico-ambientali presenti nel contesto potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; –garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza dei contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità ecologica delle imprese.
17 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 3. determinare, in base al principio di precauzione, i criteri generali con i quali, le regioni, nellambito del governo del territorio disciplinano gli elementi aggiuntivi di sicurezza e di tutela delle persone e dellambiente, ad esempio per quanto attiene gli stabilimenti di cui allarticolo 5 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334 o per leventuale adozione di misure di sicurezza aggiuntive, nonché delle migliori tecnologie disponibili e per gli stabilimenti esistenti ladozione delle misure tecniche complementari a norma dellarticolo […]., tenendo conto dei vantaggi dei socioeconomici dello sviluppo;
18 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 4. definire gli elementi che devono essere tenuti in considerazione dalle regioni e dalle istituzioni competenti nel quadro conoscitivo (descrizione fondativa, statuto del territorio, …) relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni paesaggistico-ambientali interessati da potenziali scenari di incidente rilevante e che possono essere utilizzati dai soggetti preposti alla pianificazione territoriale e urbanistica anche ai fini della definizione della base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e il contesto antropico e ambientale circostante, anche ai fini del rispetto del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale delle trasformazioni territoriali;
19 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 5. Introdurre eventuali previsioni di limitazioni interinali alledificazione, in aree predefinite, nelle more delladozione degli strumenti urbanistici (solo manutenzione ordinaria e straordinaria) e definire i criteri generali per la tutela della sicurezza delle persone, della preservazione del capitale fisso sociale, nonché per la tutela dellambiente e dei beni culturali, ambientali- paesistici, per la disciplina da parte delle regioni di: - limitati interventi di trasformazione edilizia realizzabili negli immobili potenzialmente interessati da scenari di incidente rilevante, nelle more dellapprovazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; - misure di incentivazione o sostitutive in caso di inerzia da parte dei soggetti competenti, per la formazione di tali strumenti. - definizione della valenza delle misure di salvaguardia per effetto di tale adozione;
20 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 6. individuare gli elementi di semplificazione, sinergia e unificazione delle informazioni e dei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per la verifica delle condizioni di sicurezza del territorio e dellambiente ai fini del controllo dellurbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante, tenendo conto, in particolare, di quanto contenuto nella legislazione regionale in materia di governo del territorio e degli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.
21 RECEPIMENTO MODIFICHE ALLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 7 […] - AGGIUNGERE/TOGLIERE/MODIFICARE PUNTI I requisiti minimi previsti dal D.M. 9 maggio 2001 restano validi integralmente fino allentrata in vigore delle normative regionali di attuazione dei principi generali […] oppure sono assorbiti nel nuovo provvedimento delegato come norma interinale fino alla legislazione regionale