La struttura della Busta paga

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La struttura della Busta paga TESTA CORPO PIEDE

La struttura della busta paga: la testa Nella testa della busta paga sono riportati tutti gli elementi (istituti) che compongono la retribuzione lorda mensile: Minimo contrattuale (paga base) – in questa voce sono stati conglobati, nel tempo, altri istituti. Contingenza introdotta nel 1944 per consentire il recupero della perdita del potere di acquisto, è stata congelata con l’accordo interconfederale del 31 luglio 1992 (spesso conglobata nel minimo) E.D.R. elemento distinto della retribuzione pari a 10,33 euro da corrispondere per 13 mensilità (introdotto dall’accordo interconfederale del 31 luglio 1992) erogato per 13 mensilità (in alcuni CCNL accorpato nella contingenza o nel minimo) Scatti di Anzianità (solitamente “pluriennali” fino al raggiungimento di un tetto massimo); possono essere legati all’anzianità di “livello” o “aziendale”. Superminimo (eventuale) – può essere assorbibile o meno. Altri elementi (a carattere continuativo e fisso)

retribuzione lorda mensile È la somma di tutti gli elementi definiti dalla contrattazione collettiva (anche di secondo livello) + individuale (fissa). Si definisce lorda in quanto comprende i contributi INPS e la tassazione (IRPEF) a carico del lavoratore

La struttura della busta paga: il corpo Il corpo della busta paga “fotografa” la concreta situazione lavorativa del mese. Per comprendere il funzionamento di questa parte della busta è innanzitutto necessario capire il meccanismo dei c.d. divisori (mensile e orario) o coefficienti. I divisori vengono fissati dalla contrattazione collettiva e nel nostro caso sono: divisore orario (esempi): 165; 168; 169; 172; 173 (cioè si suppone che ogni mese sia composto mediamente da quel numero ore); divisore giornaliero (esempi): 26 o 22 (cioè si suppone che in ogni mese ci siano quei gg. lavorativi). Il divisore 26 è così strutturato quando nel settore i gg. teoricamente lavorabili per ogni settimana sono 6.

La struttura della busta paga: il corpo Per ricavare la paga oraria devo dividere la retribuzione lorda mensile (cioè di tutti gli elementi presenti nella testa della busta paga) per il divisore orario (165;168;173 ecc); analogamente se devo trovare la paga giornaliera devo dividere la retribuzione lorda mensile (cioè di tutti gli elementi presenti nella testa della busta paga) per il divisore giornaliero (22 o 26 ecc).

La struttura della busta paga: il corpo Il primo elemento indicato nel corpo è la retribuzione mensile: normalmente, se il lavoratore non ha fatto assenze non retribuite nel mese, troverà riportata la paga mensile lorda (della testa) e/o verrà evidenziata la seguente moltiplicazione: 26 gg. X paga giornaliera = retribuzione lorda mese. Tradizionalmente gli operai sono/erano retribuiti ad ore e su una settimana lavorativa di 5 gg: 160 (20 gg); 168 (21 gg); 176 (22 gg); 184 (23 gg) ore.

Maggiorazioni e straordinari: il corpo Ogni CCNL prevede delle maggiorazioni e per il lavoro straordinario e per compensare una prestazione lavorativa “disagevole”; nelle buste paga tali maggiorazioni vengono “visualizzate” (e pagate) secondo il seguente schema: Straordinari: 26gg. X paga giornaliera (o ore mese x paga oraria) + Numero ore straordinarie X paga oraria maggiorata = Retribuzione lorda “effettiva” mensile Maggiorazioni: 26 gg X paga giornaliera (o ore mese x paga oraria)+ Numero ore X pura maggiorazione (le ore sono già comprese nella retribuzione mensile)

Il calcolo della malattia: il corpo Solitamente i CCNL garantiscono una integrazione rispetto a quanto erogato dall’INPS fino al raggiungimento di una certa quota percentuale della retribuzione “teorica” (solitamente il 100% ma ci sono CCNL con una disciplina più articolata). I primi 3 gg. sono interamente a carico dell’azienda (c.d. carenza). L’INPS riconosce per ogni anno solare: Il 50% della retribuzione dal 4 al 20 gg (calendario) di malattia Il 66,66% dal 21 al 180 gg. (calendario)

La c.d. integrazione è un istituto previsto dalla contrattazione collettiva e prevede, in caso di assenza per malattia, che l’azienda si faccia carico della differenza tra quanto erogato dall’INPS e la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato. Sulla “malattia INPS” il lavoratore non paga i contributi pertanto nel calcolare l’integrazione dovuta dall’azienda occorre tenere presente questo aspetto operando una lordizzazione della quota a carico INPS.

Il calcolo della malattia: il corpo Per calcolare l’integrazione dovuta dall’azienda occorre procedere, quindi, in questo modo (c.d. lordizzazione): Malattia INPS (importo) X 100/(100 – 9,19*) = Malattia INPS lordizzata Retribuzione lorda mensile – malattia INPS lordizzata = integrazione azienda. * percentuale di contributi a carico del lavoratore; nelle aziende con CIGS la percentuale di contributi è pari al 9,49%.

Altre voci previste dal CCNL: il corpo I contratti collettivi possono prevedere numerose altre indennità/voci indicate nel corpo della busta paga. Si rinvia pertanto alla lettura dei singoli CCNL.

Mensilità supplementari Tredicesima: una mensilità da corrispondere entro il 20/12 (con retribuzione in vigore nel mese). Periodo di maturazione 1/1 – 31/12 Quattordicesima (non tutti i CCNL la prevedono): una mensilità da corrispondere normalmente entro giugno (con esclusione EDR). Per ogni mese intero lavorato (o per una frazione almeno pari a 15 gg.) matura un rateo (1/12) delle mensilità supplementari.

Ferie, Rol ed ex festività Come per le mensilità supplementari anche per ferie, rol/PAR ed ex festività matura un rateo (1/12) del monte ore (o giorni) annuo per ogni mese intero lavorato (o per una frazione almeno pari a 15 gg.) Ferie annue: numero ‘x’ di gg./anno o numero x di ore anno; Rol o PAR (o altra voce) n. ‘x’ ore / anno (liquidati a dicembre se non goduti) Ex festività: pagate nel mese in cui cadono o spostate alla prima domenica (4 novembre)

IL TFR Il trattamento di fine rapporto è una voce della retribuzione che spetta a tutti i lavoratori subordinati, matura nel corso del rapporto di lavoro in funzione (e proporzione) della retribuzione percepita e viene erogata al momento della cessazione del rapporto stesso (sia in caso di licenziamento che di dimissioni). Sono elementi utili per il calcolo del TFR tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale. Il TFR si calcola sommando per ciascun anno una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 (divisore fisso) + rivalutazione . I CCNL hanno introdotto una normativa specifica in particolare per quanto riguarda le voci computabili.

Imponibile contributivo e imponibile fiscale; dal lordo al netto: il piede (cenni) Determinata nel corpo della busta paga la retribuzione lorda mensile (effettiva e non “teorica” come quella evidenziata nella testa; tale importo coincide con l’imponibile previdenziale - INPS) detta somma va assoggettata a tassazione: dapprima vengono trattenuti i contributi (9,19% o 9,49%); Sulla parte “restante” (imponibile IRPEF) si paga l’IRPEF sulla base degli scaglioni previsti dalla legge (dedotte detrazioni spettanti) e si arriva, finalmente, al netto.