Il contratto di rete: disciplina e fiscalità Thomas Tassani Università degli Studi di Urbino
Oggetto contratto Le parti si obbligano, sulla base del programma, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese Ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni Ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa
Articolo 3, comma 4 ter e sgg D.L. 5/2009 (modifica dal Dl 78/2010) Può essere stipulato solo da imprenditori (individuali o società) Obiettivi del contratto di rete: accrescere la capacità innovativa e di competitività nel mercato Forma : Atto pubblico o scrittura privata autenticata (oggi necessaria per le formalità pubblicitarie, iscrizione registro imprese)
Elementi del contratto Programma comune e regole di funzionamento Iscritto nel registro imprese di ciascun partecipante, efficacia a decorrere dall’ultima iscrizione Può prevedere fondo patrimoniale comune (anche mediante patrimonio desinato art. 2447bis c.c.) Può prevedere un organo comune Durata del contratto, modalità di adesione, cause ed esercizio del recesso
Esperienze concrete Contratti di rete leggeri (scambio di informazioni tecniche, messa in comune di procedure e protocolli) Contratti di rete semi-leggeri (anche attività marketing esterna comune e ottenimento di brevetti o certificazioni comuni) Contratti di rete-filiera Contratti di rete-joint venture Contratti di rete-società (?)
Quale natura Prevale l’idea che non si tratti di un “autonomo” soggetto giuridico E’ però essenziale verificare i contenuti del contratto di rete, vista la estrema eterogeneità dei possibili modelli, dovendosi parlare di contratti di rete
Non è un soggetto autonomo A differenza dei consorzi E ad alcune forme di ATI con attività comune esterna
Dal punto di vista fiscale La soggettività o meno della rete cambia notevolmente la prospettiva Se fosse soggetto (tassazione Ires ed Iva autonoma, propria contabilità, ecc.)
Non è soggetto fiscale La prevalente dottrina di diritto commerciale e tributario lo sostiene La normativa parla infatti di organo comune come “mandato con rappresentanza”, che è incompatibile con l’idea di soggetto Così chiaramente Circolare n. 4/E/2011 Assenza di soggettività compatibile con attribuzione codice fiscale (ris. 30 giugno 2011 n. 70/E) Comunicazione della Commissione europea (del 26/01/11, C-8939)
Ma potrebbe esserlo... Modifiche dl 179/2012 prevedono la “facoltà di acquisire la soggettività giuridica”..... Con obbligo di scrittura privata autenticata o atto pubblico Problema interpretativo
Tassazione contratto rete Se non previsto un fondo patrimoniale, imposizione fissa di registro, data la natura programmatica e non patrimoniale Se previsto un fondo e apporti in denaro: 3% registro
Attività della rete e rilevanza fiscale L’organo comune non agisce verso i terzi Non pone problemi fiscali, perchè non genera operazioni Iva (attive o passive) e nemmeno redditi Eventuali costi sostenuti dalle singole imprese sono deducibili se inerenti secondo quanto indicato nel contratto di rete
Attività esterna della rete L’organo agisce quale mandatario con rappresentanza, quindi imputazione degli atti posti in essere direttamente alle imprese partecipanti, pro quota Costi sostenuti deducibili direttamente dalle singole imprese Iva assolta tendenzialmente detraibile pro quota dalle singole imprese
Attività esterna: altre soluzioni Possibile la pratica di fatturare direttamente ed interamente a (e da) una sola impresa partecipante (es. la “capo-rete”) La detrazione Iva e la deduzione IR da parte delle altre imprese potrebbe essere messa in discussione dall’AF Così come la “rifatturazione” o genera altri momenti rilevanti fiscalmente oppure potrebbe essere disconosciuta dall’AF (vedi problematica ATI)
Segue.. In base alle previsioni del contratto di rete, è possibile assegnare specifici compiti alle singole imprese che quindi porranno in essere autonomamente acquisti e vendite Questi possono anche essere compiuti dall’organo comune in rappresentanza delle singole imprese, che anche coordina Tali operazioni saranno rilevanti ai fini Iva e IR solo in capo alle singole imprese che li hanno effettuati A ciò può seguire poi un successivo apporto al fondo comune dei risultati/valori di dette attività singole
Agevolazione fiscale ART. 42 d.l. 78/2010 sospensione di imposta, ai fini delle imposte sui redditi per gli investimenti effettuati dalle imprese aderenti al programma di rete
Beneficiari Possono godere della agevolazione le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete o che vi hanno successivamente aderito, siano esse imprese residenti o stabili organizzazioni di imprese non residenti
Beneficiari Sono interessate tutte le imprese, comprese quelle in contabilità semplificata, ma in tal caso occorre integrare le scritture contabili con un apposito prospetto che evidenzi la destinazione contabile degli utili in apposita riserva Per imprese in contabilità ordinaria è necessario che la riserva sia specificamente citata nel bilancio
Presupposti Le imprese devono destinare gli utili al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, vincolandoli alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Di tale destinazione deve essere dato conto in bilancio, tramite una corrispondente riserva, di cui deve essere data informazione nella nota integrativa. Il programma di rete deve essere asseverato da parte degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale individuati dal D.l. del Ministero delle Finanze del 25/2/2011
segue Gli investimenti devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui vi è stata la delibera di accantonamento degli utili. La realizzazione implica l’effettivo utilizzo degli apporti nell’acquisto di servizi e beni funzionali alla esecuzione del programma di rete.
Beneficio Gli utili accantonati a riserva potranno concorrere alla formazione del reddito e quindi essere tassati nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio oppure in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
Beneficio Si tratta di una riserva in sospensione moderata, nel senso che non può essere esternalizzata (distribuita ai soci pena l’assoggettamento a tassazione), mentre se usata per copertura di perdite non si hanno riflessi tributari, ne’ obbligo di ricostituire la riserva stessa. La riserva viene tassata anche nel caso del venir meno dell’adesione alla rete (ma se si completa il programma il regime di sospensione non viene meno)
Beneficio L’accantonamento degli utili può beneficiare del regime di sospensione d’imposta per utili destinati al fondo fino al 31.12.2012, per un importo max di € 1.000.000 ( tetto per ogni singola impresa aderente) Ciascun anno l’Agenzia delle Entrate pubblica la percentuale massima di fruibilità dell’agevolazione fiscale che per il 2010 è del 75% (provvedimento del 13.6.2011)
Risparmio 2010 Ai fini del calcolo occorre valutare quale è il risparmio effettivo e considerare tetto max il 75%. Es. SRL Alfa, utile € 1.000.000, quota accantonata € 50.000. Risparmio d’imposta 13.750> risparmio d’imposta effettivo spettante per il 2010 = 10.312 2011: 86,5% 2012:?
tempistica 1) accantonamento degli utile (o parte di essi) al fondo comune 2) Detassazione delle imposte relative all’esercizio i cui utile sono stati accantonati (solo al momento del saldo, non dell’acconto) 3) realizzazione dell’investimento deve avvenire entro l’esercizio successivo a quello in cui sono stati accantonati gli utili Esempio: destinazione dell’utile avvenuta il 30 aprile 2011 relativa all’esercizio 2010, investimento deve essere eseguito entro il 31.12.2012
Adempimenti Tra il 2 e il 23 maggio di ciascun anno inviare telematicamente all’Agenzia Entrate modello per comunicare nel quadro A 1) quota utile destinata al fondo 2) risparmio d’imposta previsto