Le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle macchine CNA Le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle macchine Luogo e Data Roma 18 marzo 2010 - CNA
Gli antecedenti Roma 18 marzo 2010 - CNA
Regolamentazione precedente Il fabbricante secondo l’Art. 7 del DPR 547/55 aveva l’obbligo di produrre macchine sicure => l’inadempienza rappresentava un reato istantaneo al momento della commercializzazione Successivamente allorché la macchina entrava nell’ambiente lavorativo, la responsabilità del costruttore era sempre più circoscritta e passava di fatto all’utilizzatore (reato ricorrente e continuativo) Le macchine per essere sicure dovevano rispondere all’articolato del DPR 547/55 e allo stato dell’arte dell’epoca (L. 186/68) => Il Datore di lavoro subentrava nell’assunzione integrale di responsabilità sulla sicurezza delle macchine
PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA Vecchio sistema (DPR 547/55 e DPR 303/56) : Macchine rivestite di Sicurezza: Le macchine sono rivestite di sicurezza con l’apposizione di dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni scarsa funzionalità su una macchina così abbondantemente protetta da potere perfino creare fastidio Nuovo sistema (Direttive Macchine): Macchine a sicurezza Integrata : La sicurezza si sposta a monte deve essere integrata nella fase stessa della Progettazione Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali,della norma,ecc. deve anche considerare anche la sicurezza
Il Nuovo Approccio Roma 18 marzo 2010 - CNA 5
Nuovo Regime Normativo È il sistema delle Direttive di Nuovo Approccio nate agli inizi degli anni 80 allo scopo di facilitare la realizzazione di un mercato interno e scoraggiare l’importazione di merci “di concorrenza” Le Direttive Europee sono obbligatorie ma devono essere inserite negli ordinamenti legislativi degli stati membri per acquisire valore giuridico con atti di RECEPIMENTO NAZIONALE I contenuti delle Direttive vengono esplicitati dalle Norme Armonizzate, non obbligatorie, ma atte a garantire ai costruttori che le applicano la PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ ai RES = REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (limitatamente alle norme di prodotto, però... cosiddette norme C).
Le Direttive di Nuovo Approccio 1) direttive concepite in termini di OBBIETTIVI GENERALI 2) rinvio a norme facoltative quale riferimento tecnico 3) responsabilizzazione del COSTRUTTORE 4) garanzie di una terza parte indipendente per i prodotti di maggiore pericolosità 5) nessun controllo preventivo delle autorità pubbliche sulla circolazione dei prodotti
Le Direttive Macchine Roma 18 marzo 2010 - CNA 8
La macchina sicura Una macchina secondo le Direttive Macchine è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione il fabbricante deve seguire tre fasi : 1) eliminazione dei rischi alla fonte progettando una macchina già sicura grazie alla scelta di norme e materiali affidabili 2) neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni e, in casi estremi, tramite segnaletica. 3) Qualora sulla macchina pensata e realizzata sicura, integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari, permangano dei RISCHI RESIDUI, questi devono essere segnalati all’utilizzatore nel Manuale d’Uso
I contenuti delle Direttive Macchine La circolazione , la messa in esercizio, l’impiego sono liberi e non assoggettabili a nessun controllo preventivo da parte di nessuno Stato Apposite procedure (di valutazione della conformità), di carattere amministrativo stabiliscono come dimostrare che i requisiti sono stati raggiunti La Direttiva Macchine elenca nell’ALLEGATO IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità e, in quanto tali,assoggettate a un controllo preventivo più stringente
I requisiti delle Macchine Le macchine devono essere: accettabilmente sicure costruite in base ad un progetto tecnico riconoscibili accompagnate da una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se maggiormente pericolose
Fascicolo Tecnico Per dimostrare la veridicità tecnica di quanto affermato, il costruttore deve conservare presso di sé il progetto della macchina e tutto ciò che è servito a dimostrare la sua sicurezza, a disposizione delle Autorità Per le macchine NON in Allegato IV FT può essere approntato al momento, dando così la possibilità al costruttore di adattarlo alle richieste delle Autorità Per le macchine in Allegato IV questa possibilità non è data in quanto FT deve essere redatto prima della messa in circolazione e depositato presso un Organismo Notificato che lo conserva
Fascicolo Tecnico - Finalità Prima della commercializzazione : 1) certificazione di esame CE di Tipo 2) Dichiarazione CE di Conformità e la marcatura CE Dopo la commercializzazione : 1) dimostrare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza 2) rispondere positivamente alle richieste delle Autorità competenti ed eventualmente impostare una linea di difesa in caso di provv. giudiziario
Fascicolo Tecnico - Contenuti Disegno complessivo della macchina completo degli schemi dei Circuiti di Comando Disegni dettagliati accompagnati dai Calcoli elenco dei RES, delle Norme, e delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione e nella fabbricazione descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi qualsiasi certificazione o relazione tecnica rilasciata da un organismo o laboratorio competente una copia del Manuale d’Uso e Manutenzione e Dichiarazione CE di Conformità
Procedura di Certificazione per macchine e Componenti di Sicurezza NON in Allegato IV Roma 18 marzo 2010 - CNA
Componenti di Sicurezza
Procedura di Certificazione per macchine e Componenti di Sicurezza in Allegato IV AAA Roma 18 marzo 2010 - CNA
I POTERI DELLE AUTORITA’ STATALI IN ITALIA La Direttiva Macchine è una direttiva di prodotto e riguarda l’intera vita lavorativa di una macchina, tuttavia si applica nella sola fase di commercializzazione Il Ministero dello Sviluppo Economico può provvedere al RITIRO DAL MERCATO ma non può sequestrare una macchina in uso Dal momento in cui la macchina inizia il suo impiego ricade sotto la responsabilità del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute Tali ministeri hanno l’obbligo di accertare e neutralizzare il rischio sul luogo di lavoro, quindi possono vietare l’impiego della macchina ma non possono ritirarla dal mercato Il Ministero dell’Interno segnalerà la potenziale pericolosità alla U.E.
La nuova Direttiva macchine Roma 18 marzo 2010 - CNA 19
La Nuova Direttiva Macchine
La Nuova Direttiva Macchine 29 giugno 2006 entra in vigore senza alcun effetto immediato e diretto per le imprese Nell’intervallo di tempo compreso tra il 29/06/2006 e il 29/12/2009 ( data a partire dalla quale si applica la Nuova Direttiva Macchine ) non esiste un vuoto normativo La Direttiva 98/37/CE resta applicabile fino al momento in cui diviene applicabile la Direttiva 2006/42/CE cioè il 29/12/2009, dopo tale data la Direttiva 98/37/CE viene ABROGATA Il campo di applicazione è stato riscritto per chiarire una serie di punti che erano stati oggetto di interpretazioni controverse
Campo di applicazione della DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE macchine : un insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile insiemi di macchine (linee automatizzate) attrezzature intercambiabili che modificano la funzione della macchina componenti di sicurezza interblocchi per ripari, comandi a due mani, fine corsa immessi separatamente sul mercato 2006/42/CE macchine insiemi di macchine attrezzature Intercambiabili che, assemblate alla M, ne modificano la funzione accessori di sollevamento, catene funi e cinghie dispositivi amovibili di trasmissione Meccanica Quasi Macchine componenti di sicurezza espletano funzioni di sic. e sono immessi separatamente sul mercato
Campo di applicazione della DIRETTIVA MACCHINE La Direttiva specifica che per Macchine si intende tutto ciò che è stato indicato nei punti precedenti ad esclusione delle Quasi Macchine Il campo di applicazione è stato inoltre esteso a ASCENSORI DA CANTIERE APPARECCHI PORTATILI A CARICA ESPLOSIVA (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare) APPARECCHI di SOLLEVAMENTO per PERSONE con velocità di spostamento NON superiore a 0,15 metri/secondo
ESCLUSIONI Gli Interruttori e i sezionatori in alta tensione I prodotti elettrici ed elettronici purché siano oggetto della Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione ) : Elettrodomestici, apparecchiature audio e video, macchine ordinarie da ufficio, quadri elettrici , motori elettrici
Quasi Macchine Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata => un sistema di azionamento è una Quasi Macchina Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre Quasi Macchine per costituire una Macchina Per queste QM non complete e quindi non in grado di essere utilizzate per una applicazione specifica i RES non si applicano nel loro insieme
Immissione sul mercato e Messa in Servizio Immissione sul mercato : prima messa a disposizione, all’interno della UE, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi macchina a fini di utilizzazione o distribuzione Messa in Servizio : primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della UE, di una macchina
accertare che la macchina soddisfi i RES dell’Allegato I Obblighi per il Fabbricante o suo Mandatario per l’Immissione sul Mercato di Macchine accertare che la macchina soddisfi i RES dell’Allegato I accertare che il Fascicolo Tecnico sia disponibile fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell’Articolo 12 redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II apporre la Marcatura CE ai sensi dell’Art. 16 Roma 18 marzo 2010 - CNA
Sorveglianza del Mercato Gli Stati membri devono istituire o nominare le Autorità Competenti per il Controllo del Mercato e cioè per il controllo della Conformità delle macchine informando la Commissione e gli altri Stati membri La sorveglianza del mercato garantisce l’applicazione corretta ed uniforme della Direttiva
Le Istruzioni per l’Uso Anche nel nuovo testo della Direttiva Macchine le istruzioni per l’uso sono trattate al punto 1.7.4 Devono essere redatte nella lingua comunitaria ufficiale dello stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato e/o messa in servizio Devono essere Istruzioni originali o una traduzione delle istruzioni originali Nel caso venga consegnata una traduzione, deve essere allegata anche una copia delle istruzioni originali
Il Fascicolo Tecnico delle macchine Le disposizioni relative al fascicolo tecnico sono contenute nell’Allegato VII A per le macchine, nell’Allegato VII B per le quasi macchine La nuova direttiva ribadisce l’obbligo della disponibilità di FT per dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva FT deve riguardare : la valutazione di Conformità, la Progettazione, la Fabbricazione, ed il Funzionamento della macchina La modifica più significativa introdotta nella nuova direttiva riguarda l’obbligo di inserire in FT la documentazione relativa alla Valutazione del Rischio che deve dimostrare la procedura seguita
Il Fascicolo Tecnico delle macchine Devono essere inclusi anche un elenco dei RES applicabili alla macchina Le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati Il fascicolo tecnico deve contenere una copia della Dichiarazione di Conformità e del Manuale d’Uso Se vengono incorporate delle quasi macchine in FT deve essere inclusa la Dichiarazione di Incorporazione e le Istruzioni di Assemblaggio FT non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile, deve però poter essere reso disponibile da parte della persona nominata nella Dichiarazione CE di Conformità
La documentazione per le Quasi Macchine La Marcatura CE non si applica alle Quasi Macchine QM possono essere immesse sul mercato con: Istruzioni per l’assemblaggio Allegato VI Dichiarazione di Incorporazione Allegato II, parte 1 sezione B Tale documentazione deve accompagnare la quasi macchina fino all’incorporazione e deve poi far parte del Fascicolo Tecnico della macchina finale Essa deve riguardare la Valutazione di Conformità, la progettazione, la fabbricazione, ed il funzionamento della quasi macchina
Procedure per la marcatura CE La procedura si applica non solo alle macchine vere e proprie ma si estende a tutti i punti del campo di applicazione equiparati a macchine. Ne consegue che i componenti di sicurezza devono essere marcati CE e accompagnati da Dichiarazione CE di Conformità => non esiste più la dichiarazione di cui all’Allegato II C Le novità più importanti riguardano le procedure di marcatura delle macchine in Allegato IV
Macchine NON in Allegato IV , procedura di Valutazione della Conformità
Macchine in Allegato IV Se tali macchine sono costruite seguendo norme Armonizzate il costruttore può decidere di applicare a sua scelta la procedura di valutazione della conformità prevista per le altre macchine = 1)controllo interno sulla fabbricazione, oppure assoggettare la macchina alla 2)Certificazione CE di Tipo o infine applicare la 3)Procedura di garanzia di qualità Non è più previsto il deposito del Fascicolo Tecnico presso un Organismo Notificato Se la macchina non è costruita seguendo Norme Armonizzate il costruttore deve ottenere la Certificazione di Tipo da un O.N. oppure, applicare la Procedura di Garanzia Qualità Totale
Macchine in Allegato IV
Macchine in Allegato IV
Esame CE del Tipo Nell’Allegato IX si descrive la procedura con cui l’ON verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i RES della Direttiva La novità più importante è costituita dall’introduzione di un periodo di 5 anni per la validità dell’esame CE di Tipo, trascorso tale periodo il fabbricante deve chiedere all’ON di riesaminare la validità dell’attestato
Garanzia Qualità Totale Una delle maggiori novità della Nuova Direttiva Macchine è l’introduzione per le macchine in Allegato IV in alternativa all’Esame CE di Tipo, del Sistema Garanzia Qualità Totale L’Allegato X descrive la procedura in base alla quale un ON valuta e approva il Sistema Qualità e ne controlla l’applicazione Il fabbricante deve applicare un Sistema Qualità per la Progettazione, la Fabbricazione, l’Ispezione Finale e il Collaudo
Dichiarazione ai sensi della Nuova Direttiva Macchine ( Allegato II ) 1) Dichiarazione CE di Conformità ( dichiarazione di tipo A ) attesta la conformità delle macchine comprese le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica 2) Dichiarazione di Incorporazione di Quasi Macchine ( dichiarazione di tipo B ) È obbligatorio fornire nome e cognome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella comunità europea
Il decreto attuativo Roma 18 marzo 2010 - CNA 41
Ambiti nazionali Il recepimento delle Direttive comunitarie consente agli Stati Membri di decidere: le modalità di sorveglianza del mercato; le modalità di regolazione degli organismi Notificati; l’entità delle sanzioni per gli inadempienti; le disposizioni di coordinamento con l’ordinamento normativo nazionale e con la normativa previgente. In tal senso, rispetto a quanto già stabilito dalla Direttiva recepita, le disposizioni più importanti del Decreto in commento sono quelle contenute negli articoli 6, 11, 15 18 e 19.
Sorveglianza del mercato Autorità competente il Ministero dello sviluppo economico in coordinamento permanente col Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per gli accertamenti di carattere tecnico, le Autorità competenti potranno continuare ad avvalersi dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). Sono espressamente previste opportune interazioni tra gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e le Autorità competenti. Anche le quasi macchine saranno assoggettate a vigilanza e, se non conformi alla nuova regolamentazione, potranno essere escluse dall’immissione sul mercato con provvedimento motivato e notificato all’interessato, adottato dal Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
Sorveglianza del mercato (seguito) Nel caso in cui una macchina sottoposta a controllo, pur se formalmente conforme alla nuova disciplina, dovesse risultare, per le sue caratteristiche suscettibile di arrecare pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di persone e animali, sarà facoltà del Ministero dello sviluppo economico adottare provvedimenti atti a limitarne la circolazione, fino al ritiro dal mercato, con oneri a carico esclusivo del soggetto obbligato responsabile dell’immissione sul mercato. Il Ministero dello sviluppo economico comunicherà i provvedimenti adottati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, gli eventuali provvedimenti emessi nell’ambito delle attività di vigilanza saranno comunicati anche al Coordinamento Regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato Regioni. Il Ministero dello sviluppo economico coopererà, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.
Organismi notificati L’articolo 11 disciplina gli Organismi notificati, la cui operatività è subordinata al possesso dei requisiti minimi stabiliti all'allegato XI, e dei requisiti integrativi che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le sanzioni L’articolo 15 stabilisce le sanzioni a carico degli inadempienti. Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o il suo mandatario che immetta sul mercato ovvero metta in servizio macchine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporti modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportino la non conformità ai medesimi requisiti. il fabbricante di una quasi - macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni specifiche a suo carico, di cui all'articolo 10 del decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
Sanzioni aggiuntive il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, ometta di esibire la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del decreto è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. il fabbricante o il suo mandatario che immetta sul mercato ovvero metta in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, siano sprovviste della prevista dichiarazione di conformità è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. chiunque apponga o faccia apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. chiunque promuova pubblicità per macchine che non rispettino le prescrizioni del decreto legislativo in commento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Note sulle sanzioni Per rendere le sanzioni effettive e proporzionate all’interesse economico sotteso alla violazione, è previsto che i predetti importi minimi e massimi siano rideterminabili in relazione al fatturato connesso alla macchina per cui è rilevata la violazione. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro. Al fine di incrementare e potenziare le attività di vigilanza, è previsto un onere economico aggiuntivo per il sanzionato, costituito dall’obbligo di rifusione delle spese amministrative sostenute dalle Autorità vigilanti che saranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Norme di collegamento Le disposizioni di coordinamento sono contenute negli articoli 18 e 19 e stabiliscono l’abrogazione contestuale del DPR 459 del 1996, facendo salve le norme che disciplinavano le macchine immesse sul mercato precedentemente all’entrata in vigore della normativa comunitaria, e prevedono una delega al Ministero dello sviluppo economico per apportare eventuali variazioni da apportare all’elenco dei componenti di sicurezza particolarmente pericolosi e per definire le procedure di riconferma degli Organismi precedentemente notificati.