A CURA DI :Maria Giovanna Briganti- Conservatore Registro delle Imprese di Forlì- Cesena La Presentazione dei bilanci desercizio e consolidati al registro delle imprese anno 2010 Forlì, 29 aprile 2010
SPECIFICHE TECNICHE DEI DOCUMENTI INFORMATICI -D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 – codice dellamministrazione digitale: artt. 20, 22, 23 e 71- -Art. 3 D.P.C.M. 13 gennaio 2004 sostituito a gennaio 2010 dal DPCM 30 marzo ISO (sito pubblicato il 1° ottobre Art. 37 comma 21 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006, n D.P.C.M. 10 DICEMBRE 2008 (G.U. N. 304 DEL 31 DICEMBRE 2008)
D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 – codice dellamministrazione digitale: artt. 20, 22, 23 e 71- Il documento informatico ha piena validità giuridica, e fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte del sottoscrittore, se: Sottoscritto con firma digitale; Formato in conformità alle regole tecniche di cui allart. 71 Alle predette condizioni vengono garantite identificabilità dellautore, integrità ed immodificabilità del documento
D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 – codice dellamministrazione digitale: artt. 20, 22, 23 e 71- Le regole tecniche sono stabilite in prima battuta dal codice dellamministrazione digitale, fino alla entrata in vigore di apposite disposizioni adottate con decreti del PCM o del Ministro delegato per lInnovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e le amministrazioni di volta in volta indicate nel codice, sentiti la Conferenza Stato Regioni ed il garante per la Privacy, previa acquisizione del parere dellex CNIPA.
D.P.C.M. 30 marzo 2009 (GU 6/6/09, n. 129) regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici Art. 3- comma 3 Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui allart. 21 comma 2 del Codice*, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati * Efficacia di scrittura privata, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza (art c.c.)
ISO Lorganizzazione Internazionale per la Normazione (ISO), ovvero la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione delle norme tecniche, ha definito il 28 settembre 2005 le specifiche per usare il formato PDF dei documenti elettronici per la conservazione a lungo termine. In particolare ha definito lo standard PDF/A Il PDF/A è un sottoinsieme dello standard PDF, Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Solo il PDF/A-1 è approvato, questo è suddiviso in due livelli: - PDF/A-1a= massimo richiesto dallo standard - PDF/A-1b= minimo richiesto dallo standard Ai fini della conservazione dei documenti elettronici, è possibile utilizzare entrambi i livelli indistintamente
PDF/A Le caratteristiche del formato PDF/A Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo ed a prescindere dal tipo di software utilizzato; Nel documento sono incorporate tutte le informazioni necessarie per la visualizzazione dello stesso, siano esse testo, immagini, vettori grafici, colori o qualsiasi altra informazione; Non contiene macroistruzioni, ovvero porzioni di codice eseguibile nascoste allinterno del documento che possano modificarne in modo automatico il contenuto
PDF/A STRUMENTI DI CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A Gratuiti (es. OpenOffice, PDFCreator) A pagamento (es. Adobe Acrobat 9, Miscrosoft Office 2007) NB: Verificare sempre che nelle specifiche tecniche del software sia espressamente indicata la funzionalità di creazione di file PDF/A-1 conformi allo standard ISO Sul sito Telemaco è disponibile unapposita funzione di verifica del formato PDF/A utilizzabile dallutenza prima dellinoltro al registro delle imprese.
Art. 37 comma 21 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006, n Le Camere di Commercio comunicano allanagrafe tributaria in formato elettronico elaborabile i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione al registro delle imprese ed allalbo delle imprese artigiane, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati; - si rinvia ad apposito D.P.C.M. la definizione delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ( GU n. 304 del 31/12/08)- DEPOSITO BILANCI Prevede una fase di prima applicazione ed una norma a regime per la decorrenza dellobbligo di adottare il nuovo formato elettronico elaborabile Obbligatorio il formato XBRL per Bilanci con chiusura successiva al 16 febbraio 2009 (data di pubblicazione sul sito XBRL indicato dal CNIPA- ora DigitPA- delle tassonomie, sentito il parere dellOIC ) NB: La tassonomia ufficiale di riferimento è pubblicata su HREF= HtmlResAnchor Le tassonomie sono disponibili per i seguenti prospetti contabili: -conto economico -Stato patrimoniale (inclusi conti dordine) Gli altri atti soggetti a deposito, compresa la nota integrativa, vanno prodotti in formato PDF/A (in attesa della definizione delle specifiche tecniche XML, come previsto dallart. 6 del DPCM)
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08) DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO PDF/A -Documenti soggetti a deposito o iscrizione nel registro delle imprese, sezioni ordinaria e speciali (atti notarili ed altri documenti definibili atti) es: verbale approvazione bilancio,nota integrativa,relazione sulla gestione, relazione collegio sindacale.. -I bilanci presentati in aggiunta a quelli in formato XBRL (art. 5 comma 5 del DPCM). In tale caso non è ammessa la presentazione in forma di immagini scansionate di documenti cartacei -I bilanci presentati dai soggetti non tenuti alla presentazione nel formato XBRL
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08) DOCUMENTI ESCLUSI DALLOBBLIGO DEL FORMATO PDF/A -documenti presentati ad probationem (es verbali rinnovo cariche) -Documenti relativi alla iscrizione di dati nel R.E.A. -In genere tutti gli atti non destinati alla pubblicazione NB: il Modello C-17 per società cooperative va presentato in formato PDF – non va convertito in formato PDF/A (Sul sito sono disponibili il nuovo software per la compilazione del modello C17 - versione , il manuale operativo ed il manuale di compilazione. E obbligatorio per ComUnica. Mentre è facoltativo per la comunicazione dei dati di bilancio (modulo in pdf da allegare al bilancio, disponibile fino al 31 luglio 2010). Attenzione:il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante – trattandosi di originale informatico -, anche se presentato dal professionista incaricato.
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)- interpretata con Nota Unioncamere del 21 aprile Se conto economico e stato patrimoniale sono resi in formato XBRL, non occorre allegare i predetti documenti anche in formato PDF/A Eccezione: solo se la tassonomia non è sufficiente a rappresentare la situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità, ex art c.c., va depositato anche il prospetto contabile in PDF/A. In tale caso, poiché lassemblea ha approvato il bilancio in formato difforme alla tassonomia XBRL, è necessario che, il depositante – in calce alla nota integrativa - inserisca la dicituralo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dallart del codice civile. La dichiarazione va quindi firmata digitalmente dal depositante.
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)- Circolare Unioncamere- CNDCEC del 21 aprile 2010 BILANCI IN FORMATO XBRL: -BILANCI ORDINARI codice atto 711 -BILANCI ABBREVIATIcodice atto 712 -BILANCI CONSOLIDATI DESERCIZIOcodice atto 713 -BILANCI PATRIMONIALI DI CONSORZIcodice atto 720 Tipo documento: B06 –bilancio XBRL; vanno indicate convenzionalmente pagina iniziale: 1 e pagina finale:1 Negli altri casi occorre allegare il documento in formato PDF/A. es: -Per le società in liquidazione: bilancio finale di liquidazione e Rendiconto sulla gestione amministratori ex art bis comma 3 c.c.da allegare al 1° bilancio successivo alla nomina dei liquidatori -Situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione; -Bilancio sociale, anche in forma consolidata (DM 24/01/2008) -patrimoni destinati ad uno specifico affare : rendiconto ex art. 2447septies c.c. da allegare al bilancio desercizio ovvero rendiconto finale ex art. 2447novies c.c.; -Bilancio di società estere con sede secondaria in Italia -Rendiconti consolidati redatti allestero per società ex art. 27 c.5 D.Lgs. N.127/1991
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08) interpretata con Nota Unioncamere del 21 aprile 2010 Prevede una fase di prima applicazione ed una norma a regime anche per lindividuazione dei soggetti tenuti allobbligo di presentazione del bilancio nel nuovo formato elettronico elaborabile (art. 3 comma 2) In fase di prima applicazione non sono obbligati allXBRL: -società di capitali quotate in mercati regolamentati (azioni o altri strumenti finanziari) -Società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato secondo gli IAS/IFRS (applicazione di tutti i principi); -Le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione ex art. 1 D.Lgs. N.209/05; -Le società tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. N. 87/1992(banche ed altri istituti finanziari) -Le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate ai punti precedenti
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08) Soggetti obbligati allutilizzo dellXBRL -Tutti gli altri soggetti tenuti al deposito al registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato -I consorzi con attività esterna relativamente alla situazione patrimoniale (Nota Unioncamere del 23 dicembre 2009) Il sistema camerale ha messo a disposizione dellutenza uno strumento gratuito per la compilazione (in formato Excel ovvero OpenOffice.org), sul proprio PC, del file XBRL ed un servizio on line di validazione del file XBRL (Tebe Plus: segnala eventuali errori bloccanti e consente la visualizzazione del bilancio in formato Html o PDF per la stampa) accessibili dal sito HREF= MACROBUTTON HtmlResAnchor I programmi consentono anche si stampare i prospetti contabili secondo il cosiddetto foglio di stile ufficiale (Può essere portato in approvazione dellassemblea) Esistono comunque sul mercato appositi software offerti da software house
SPECIFICHE TECNICHE DELLE DOMANDE DI DEPOSITO DEI BILANCI -DI sulla modulistica del RI : attualmente il DM 14 agosto 2009: modello B, secondo istruzioni Circolare MSE n. 3628/C del 9 settembre Sono stati inseriti nuovi campi per: - bilancio sociale; - situazione patrimoniale imprese sociali; - dichiarazione distribuzione utili ai soci; - mancato rispetto del limite del 70% per imprese sociali. modello S limitatamente ad elenco soci di s.p.a., s.c.p.a, s.a.p.a.(no per s.r.l. e s.c.a.r.l., società con azioni quotate in mercati regolamentati), allegato al modello B, allegazione dei file previsti dalle norme vigenti a seconda del tipo di soggetto obbligato al deposito. -NB: la presentazione della pratica avviene al di fuori della procedura di Comunicazione Unica
DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI Per il 2010 il D.M. 21 dicembre 2009 ha previsto che i diritti di segreteria dovuti per il deposito dei bilanci sono maggiorati di 2,70 anziché 3 come per gli anni scorsi Diritti segreteriaimposta bollomodalità deposito 62,7065,00via telematica 92,7065,00supporto informatico Per le cooperative sociali 32,70esentevia telematica 47,70esentesupporto informatico
TERMINI DEPOSITO BILANCI 2010 Entro 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo del termine il sabato è considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il 1° giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999) Termini massimi per bilanci chiusi il 31/12/09 adempimentoApprovazione termine ordinario (120gg) Approvazione termine prorogato (180gg) Approvazione in 1° convocazione 30 aprile29 giugno Deposito Registro Imprese31 maggio29 luglio Approvazione in 2° convocazione 31 maggio29 luglio Deposito Registro Imprese30 giugno28 agosto
TERMINI DEPOSITO BILANCI 2010 BILANCIO CONSOLIDATO Sono tenuti a redigere il bilancio consolidato: - s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. che controllano unimpresa; -Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità limitata; -Società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio desercizio dellimpresa controllante Termine di presentazione : il bilancio consolidato va depositato contestualmente al bilancio di esercizio, ovvero nella medesima giornata NB: il bilancio consolidato deve essere depositato con una pratica distinta da quella di deposito del bilancio desercizio
DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA La domanda di deposito va firmata da : - un amministratore o liquidatore della società; -Dal professionista incaricato ai sensi dellart. 31 comm2 quater e 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000, n. 340: in tale caso il professionista, qualora non in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo, deve dichiarare: IL sottoscritto…, iscritto allAlbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di… al n……, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle conseguenze penali previste dal predetto decreto in caso di dichiarazione mendace o non veritiera, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dellesercizio dellattività professionale. La dichiarazione va inserita nel Modulo Note da allegare al modello B NB: non è prevista la possibilità di utilizzare intermediari diversi tramite procura speciale
DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA Dichiarazioni e firme da apporre sui documenti allegati alla pratica Regole generali : Le dichiarazioni di conformità dei documenti infomatici allegati alla pratica agli originali conservati presso la società sono apposte in calce ai singoli documenti e sono firmate digitalmente dal dichiarante; Tutti i documenti che compongono la pratica devono essere contenuti in file distinti ed ogni file deve essere firmato digitalmente dal depositante
DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA Casi particolari Nel caso in cui la società abbia approvato i prospetti contabili nella versione cartacea del bilancio XBRL attraverso la stampa tramite dei fogli di stile predefiniti associati alla Tassonomia, va inserita in calce alla nota integrativa, a cura del depositante, la seguente dicitura: Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società Nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL allegato alla pratica rappresenti il file informatico originale conservato presso la società non occorre alcuna dichiarazione di conformità; è sufficiente la firma digitale del legale rappresentate In caso di società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali è obbligatorio, ai fini dellesonero dallobbligo di presentazione in formato XBRL, che gli amministratori inseriscano la dicitura in modo chiaro nella nota integrativa in piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio desercizio.
STRUMENTI PER LA COMPOSIZIONE DELLA PRATICA BILANCI ON LINE per società con riconferma elenco soci ovvero per soggetti che non presentano lelenco soci (srl., Soc. coop, bilanci consolidati) FEDRA PLUS O PROGRAMMI COMPATIBILI
Controlli dellufficio Registro delle Imprese E previsto un controllo automatizzato di validità del file XBRL Possibili errori rilevabili -errore nella validazione della firma digitale apposta al file XBRL -Errore nellallegato XBRL, ovvero il file non è in formato XBRL, oppure non è conforme alla tassonomia ufficiale di riferimento; -Il codice fiscale della società è errato nel file XBRL -Il file XBRL non contiene alcun dato significativo per lesercizio -Errore di quadratura del prospetto contabile: totale attivo e totale passivo dello SP non sono congruenti; alcune voci del patrimonio netto non sono congruenti con le corrispondenti voci del CE; -Impossibilità di identificare le colonne dannualità desercizio; -Altri errori: errore nel calcolo delle voci principali del prospetto contabile
Controlli dellufficio Registro delle Imprese La mancata conformità dei documenti elettronici elaborabili alle regole tecniche Gli errori contenuti nella precedente scheda non comportano lirricevibilità della pratica, ma lattivazione della procedura prevista allart. 7 del DPCM 10 dicembre 2010: -protocollazione; -Sospensione e richiesta di correzione; -In caso di inadempimento nei termini prefissati, rigetto dellistanza NB: In caso di reinvio di bilancio su richiesta di rettifica, occorre presentare nuovamente tutta la documentazione a corredo della pratica, con lindicazione nel Modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di protocollo assegnato al 1° deposito
ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL DEPOSITANTE NON è ammesso lANNULLAMENTO di una pratica già depositata ed evasa dallufficio Si può richiedere un NUOVO DEPOSITO Casi pratici: a)E errata o incompleta la copia depositata al RI, ma è corretto il bilancio approvato nuovo deposito, senza elenco soci, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenziano le parti aggiunte, modificate o soppresse. Bolli 65, diritti 30 b)E errato il bilancio approvato nuovo deposito, con elenco soci, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenzia che trattasi di nuova approvazione del bilancio a rettifica della precedente (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli 65, diritti 62,70 ovvero 92,70.
ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL DEPOSITANTE c) E errato o incompleto lelenco soci depositato nuovo deposito elenco soci, senza bilancio, unitamente a dichiarazione amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenzia che trattasi di rettifica di precedente elenco depositato (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli 65, diritti 30 d) Viene rettificato il verbale di approvazione del bilancio nuovo deposito dellintera pratica di bilancio – compreso elenco soci nel caso in cui si rettifichi la data di approvazione del bilancio-, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione degli amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenzia che trattasi di rettifica della precedente delibera (riferimento n. prot. 1° pratica). Nel caso in cui la rettifica riguardi la data di approvazione del bilancio occorre altresì allegare documentazione probatoria ovvero rendere apposta dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 con assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace o non veritiera (saranno predisposte verifiche dufficio). Bolli 65, diritti 30.