I Modulo: L’Impresa Cooperativa

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I Modulo: L’Impresa Cooperativa BellaCoopia 2006- 2007 I Modulo: L’Impresa Cooperativa I principi, la storia, e le caratteristiche distintive… Christian Quintili christian.quintili@studio.unibo.it

INTRODUZIONE

Che senso ha la cooperazione? la sfida che ha animato fin dalle origini il movimento cooperativo consiste nel tentativo di coniugare fraternità ed efficienza e di contribuire, in questo modo, ad umanizzare la società e l’economia

Costituzione Italiana - art. 45: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità” “La cooperazione è la forma più alta di solidarietà realizzata a livello economico” S.Zamagni

La Storia… 1844 Un gruppo28 tessitori di Rochdale, in Inghilterra, fondò una società di mutuo soccorso, denominata la Rochdale Society of Equitable Pioneers 1854 In Italia, la prima cooperativa di consumo fu il Magazzino di provvidenza dell’Associazione generale degli operai di Torino

I principi cooperativi 1_ Una Testa, Un voto 2_ Governance 3_ Natura mutualistica 4_ Natura non speculativa 5_ Porta aperta 6_ Solidarietà Intergenerazionale 7_ Solidarietà Intercooperativa 8_ Mutualità verso l’esterno

Tre tipologie (in base al tipo di scambio mutualistico) Cooperative di Utenza: Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi Cooperative di Lavoro: Si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore”) Cooperative di Supporto: Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

Otto sezioni (in base al tipo di attività svolta) 1_COOPERATIVE di CONSUMO 2_ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO 3_ COOPERATIVE AGRICOLE 4_ COOPERATIVE DI EDILIZIA PER ABITAZIONI 5_ COOPERATIVE di TRASPORTO 6_ COOPERATIVE per la PESCA 7_ COOPERATIVE MISTE (culturali, servizio, terziario, ecc) 8_ COOPERATIVE SOCIALI - tipo A); (legge 381/91) - tipo B)

DEFINIZIONE

“Le cooperative sono società a capitale variabile Una definizione Art. 2511 c.c. “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico” Società: un’impresa formata da più persone fisiche e giuridiche Capitale Variabile: Non occorre un capitale determinato per creare una Cooperativa

con fini di pubblica utilità Lo scopo mutualistico Mutualità Interna Il fine di una cooperativa non è il profitto, ma è quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci, cioè in modo che in cooperativa si realizzino per i soci condizioni migliori (prezzo, remunerazione del lavoro, eccetera) di quelle ottenibili sul mercato da ogni singolo socio in forma individuale. Mutualità Esterna Scopo che trascende gli interessi immediati dei soci e si pone in diretta relazione con fini di pubblica utilità NB: Possono esistere Cooperative a Mutualità Prevalente o Non Prevalente

Le cooperative si definiscono prevalenti se Cooperative a Mutualità Prevalente (Hanno particolari benefici fiscali) Le cooperative si definiscono prevalenti se a) svolgono attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi b) si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci Devono iscriversi in un albo presso cui depositare annualmente i loro bilanci NB: Le cooperative sociali sono sempre considerate a mutualità prevalente

Requisiti per mutualità prevalente Da indicare in Statuto (art Requisiti per mutualità prevalente Da indicare in Statuto (art. 2514 cc) a) Divieto di distribuire dividendi in maniera superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2, 5 punti % rispetto la capitale effettivamente versato; b) Divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla coop) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori d) Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

COSTITUZIONE E GOVERNANCE

Costituzione La costituzione deve avvenire per atto pubblico redatto da un notaio E’ seguita dall’iscrizione nell’albo nazionale delle Imprese Cooperative, presso il MAP Deve essere predisposto uno Statuto, che fissa le regole di funzionamento della società I soci sottoscrivono delle azioni o quote di partecipazione (min 25€, max 100.000 € per persone fisiche)

I soci Il socio – coooperatore: è anche il gestore dell’impresa, partecipa attivamente alle decisioni. È il protagonista della vita cooperativa. Le cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dagli associati. Lo statuto (art 2527): Disciplina i requisiti per l’ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti con quella della cooperativa

Il Ristorno Rappresenta la redistribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato nello scambio con la cooperativa, effettuato sulla base di criteri qualitativi e quantitativi (risultato che caratterizza la relazione tra cooperativa e socio) Può consistere a) in una integrazione dei salari (max 30% dei trattamenti retributivi complessivi) b) in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell’attività svolta al socio Può essere erogato a) In forma liquida b) Mediante aumento del capitale sociale c) Mediante emissione di strumenti finanziari

La Struttura Societaria Le cooperative, oltre alle norme specifiche in materia, devono adottare un quadro normativo di riferimento che può essere quello delle società per azioni o quello delle società a responsabilità limitata a seconda dei seguenti casi Numero soci - Da 3 a 8 (persone fisiche) norme SRL - Da 9 a 19 (persone fisiche o giuridiche), norme SRL o SPA - > 19 soci (persone fisiche o giuridiche), fino a 1mln ATTIVO SP, norme SRL o SPA - > 19 soci (persone fisiche o giuridiche), >1mln norme SPA

Gli organi della cooperativa Assemblea formata da tutti i soci, decide col principio 1 testa 1 voto. Può essere ordinaria o straordinaria. Consiglio di Amministrazione organo di gestione, secondo l’indirizzo strategico deliberato dall’assemblea. Gli amministratori devono essere scelti in maggioranza tra i soci persone fisiche socie, o i rappresentanti di persone giuridiche socie e durano in carica 3 anni. Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi scelti tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili. Dura in carica 3 anni. Controlla lo svolgimento dell’attività sociale: effettua controllo amministrativo e contabile.

……anche gli asini capiscono la cooperazione!! Ricordate.......... ……anche gli asini capiscono la cooperazione!!