Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli

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Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 15 Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung der Curricula 1. Unter Beachtung der Lehrfreiheit, der didaktischen und organisatorischen Autonomie der Schulen laut Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, und der kulturellen Identität der Schulen der drei Sprachgruppen, genehmigt die Landesregierung - nach Anhören des Landesschulrates - für die Schulen der drei Sprachgruppen die jeweiligen Rahmenrichtlinien für die Festlegung der Curricula für die Grundschule und die Mittelschule. Diese Rahmenrichtlinien des Landes legen Folgendes fest: Art. 15 Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli 1. Nel rispetto della libertà di insegnamento, dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e delle identità culturali delle scuole dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale - sentito il Consiglio scolastico provinciale - approva distintamente per le scuole dei tre gruppi linguistici le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Tali indicazioni provinciali definiscono: © 2009 HUBERT KAINZ

LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 15 … die Unterrichtszeit in den Schulen der drei Sprachgruppen, einschließlich der Jahresstundenkontingente der einzelnen Fächer und Tätigkeiten der verpflichtenden Grundquote und des Jahresmindeststundenkontingentes der der Schule vorbehaltenen Pflichtquote, das zeitliche Ausmaß der Flexibilität für die Verwirklichung von Verschiebungen zwischen den Fächern und Tätigkeiten der verpflichtenden Unterrichtszeit und die Durchführung innovativer didaktischer Vorhaben im Sprachenlernen. Art. 15 … l’orario delle lezioni nelle scuole dei tre gruppi linguistici, compreso il monte ore annuale delle singole discipline ed attività per la quota obbligatoria di base e il monte ore annuale minimo per la quota riservata all’istituzione scolastica; i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra le discipline ed attività nell’orario di insegnamento obbligatorio, nonché per l’adozione di percorsi didattici innovativi nell’insegnamento delle lingue. © 2009 HUBERT KAINZ

Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 15 Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung der Curricula 4. Die Gliederung und die Flexibilität des Curriculums können auch durch die Bildung von Gruppen von Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Klassen verwirklicht werden. Sie dienen der Vertiefung des verpflichtenden curricularen Unterrichts, dem Aufholen von Lernrückständen, der Begabungs-förderung, sowie, durch die Wahlmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, der Individualisierung und Personalisierung des Lernens. Art. 15 Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli 4. L’articolazione e la flessibilità del curricolo possono esplicitarsi anche attraverso la costituzione di gruppi di alunne e alunni provenienti da classi diverse, per realizzare i necessari approfondimenti dell’insegnamento curricolare obbligatorio, il recupero dei ritardi nell’apprendimento e lo sviluppo dell’eccellenza, come pure attraverso la possibilità di scelta da parte degli stessi alunne e alunni, volta all’individualizzazione e alla personalizzazione del processo formativo. © 2009 HUBERT KAINZ

Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 15 Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung der Curricula 5. Die Rahmenrichtlinien des Landes können in Ergänzung zum Pflichtcurriculum der Schule einen Wahlbereich vorsehen, um unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse des Umfeldes den Interessen, Neigungen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen. Art. 15 Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli 5. Le indicazioni provinciali possono prevedere, in aggiunta al curricolo obbligatorio dell’istituzione scolastica, una quota facoltativa opzionale, finalizzata a soddisfare gli interessi, le inclinazioni e i bisogni delle alunne e degli alunni, in considerazione delle esigenze particolari del relativo contesto. © 2009 HUBERT KAINZ

LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 17 Organisation der Bildungs- und Unterrichtstätigkeiten 2. ... Die Auswahl sämtlicher Tätigkeiten mit Wahlmöglichkeiten wird durch das Lehrpersonal begleitet und erfolgt unter Einbeziehung der Familien. Die Teilnahme an diesen Tätigkeiten ist unentgeltlich. ... Art. 17 Organizzazione delle attività educative e didattiche 2. ... La scelta delle attività opzionali è seguita dal personale docente e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie. La frequenza di queste attività è gratuita. ... © 2009 HUBERT KAINZ

LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 17 Organisation der Bildungs- und Unterrichtstätigkeiten 3. ... Die Schulen unterstützen die Beteiligung und Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler und gewährleisten im Rahmen ihrer didaktischen und organisatorischen Autonomie der einzelnen Schülerin und dem einzelnen Schüler eine individuelle Lernberatung und Orientierung sowie eine Dokumentation der Kenntnisse und Kompetenzen. Das Lehrerkollegium legt Kriterien und Maßnahmen für die konkrete Umsetzung der Lernberatung und der Dokumentation der Lernentwicklung fest. Art. 17 Organizzazione delle attività educative e didattiche 3. ... Le istituzioni scolastiche favoriscono la partecipazione e la riflessione delle alunne e degli alunni e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, assicurano alla singola alunna e al singolo alunno una consulenza individualizzata per l’apprendimento e per l’orientamento nonché una documentazione delle conoscenze e competenze. Il collegio dei docenti definisce criteri e misure per l’attuazione concreta della consulenza nell’apprendimento e per la documentazione dello sviluppo nell’apprendimento. © 2009 HUBERT KAINZ

LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 17 Organisation der Bildungs- und Unterrichtstätigkeiten 4. ... In der Grundschule unterrichten die einzelnen Lehrpersonen in der Regel mehrere Fächer und in mehreren Klassen einer Organisationseinheit, auch in Form von Teamunterricht, und sie werden nach Möglichkeit an einer einzigen Schulstelle eingesetzt. ... Art. 17 Organizzazione delle attività educative e didattiche 4. ... Nella scuola primaria i singoli docenti insegnano di norma più discipline e in più classi, anche collegialmente e in forma modulare, e sono utilizzati possibilmente in un unico plesso. © 2009 HUBERT KAINZ

Anerkennung außerschulischer Riconoscimento di attività LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 18 Anerkennung außerschulischer Bildungsangebote 1. Die von den Instituten für Musikerziehung eingerichteten Musikschulen des Landes sind Bildungseinrichtungen des Bildungs- systems des Landes. Art. 18 Riconoscimento di attività formative extrascolastiche 1. Le scuole di musica istituite dagli istituti per l’educazione musicale costituiscono istituzioni formative del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione. 2. ... kann die autonome Schule im Schulprogramm Kriterien für die Formen der Zusammenarbeit mit den Musikschulen des Institutes für Musikerziehung festlegen. 2. … l’istituzione scolastica autonoma può determinare criteri per le forme di collaborazione con le scuole di musica dell’istituto per l’educazione musicale. © 2009 HUBERT KAINZ

LANDESGESETZ vom 16. Juli 2008, Nr. 5 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 16 luglio 2008 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Art. 19 und Art.20 Bewertung 1. Die Bewertung der Lernerfolge in sämtlichen Fächern und Tätigkeiten und des Verhaltens der Schülerinnen und Schüler sowie die Bescheinigung der erworbenen Kompetenzen erfolgen, aufgrund allgemeiner, von der Landesregierung festgelegter Kriterien, durch den Klassenrat in gemeinsamer Verantwortung. ... Art. 19 e Art. 20 Valutazione 1. La valutazione di tutti gli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni nonché la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. ... © 2009 HUBERT KAINZ