LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – V.I.A.
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Transcript della presentazione:

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 1. Normativa comunitaria 2. Normativa nazionale 3. Normativa regionale 1

1. NORMATIVA COMUNITARIA 2

Direttiva CEE n.85/337 del 27.6.1985. La valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Principali contenuti normativi La direttiva riguarda progetti pubblici e privati. Essa contiene due allegati con la descrizione di due elenchi di opere: l’allegato I elenca le opere (di rilevante impatto) che necessariamente devono essere sottoposte a VIA; l’allegato II elenca le opere (di medio impatto) che, a discrezione degli Stati membri, possono essere sottoposte a VIA. Nella direttiva si specifica altresì quali informazioni devono essere fornite dal committente, nonché le modalità per rendere di pubblico dominio le informazioni affinché venga garantita a tutti gli interessati la possibilità di partecipare tramite memorie e osservazioni alla valutazione di impatto ambientale. La direttiva vincola tutti gli Stati membri a recepirla nei propri ordinamenti entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. 3

Direttiva UE n.97/11 del 3.3.1997. Modificazioni alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Principali contenuti normativi La direttiva n.97/11 sostituisce integralmente gli allegati della precedente direttiva n.85/337, ampliando e/o ridefinendo in maniera più dettagliata gli interventi da sottoporre a VIA. In essa sono inoltre contenuti due ulteriori allegati: l’allegato II contiene i criteri di selezione riguardanti le caratteristiche dei progetti, la loro localizzazione e le caratteristiche dell’impatto potenziale, al fine di fornire agli Stati membri elementi di decisione circa l’applicabilità delle procedure di VIA ai progetti contenuti nell’allegato I; l’allegato IV contiene un elenco delle informazioni che il committente deve fornire per i progetti da sottoporre a VIA. Nella direttiva viene prevista una sorta di istruttoria preliminare tale da consentire, già nella fase iniziale, l’interazione fra committente ed autorità competente. L’introduzione di questa analisi istruttoria è finalizzata ad evitare che si intervenga con la procedura di VIA già in una fase progettuale troppo avanzata. 4

2. NORMATIVA NAZIONALE 5

Legge n.349 dell’8.7.1986. Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale. L’art.6 della legge rimanda a specifiche norme future. Più che disciplinare la procedura di VIA, si introduce quindi la “pronuncia sulla compatibilità ambientale” dei progetti, rimessa al Ministero per l’ambiente (istituito con la presente legge). Questa pronuncia di compatibilità ambientale assume i connotati di un parere vincolante. 6

DPCM n.377 del 10.8.1988. Regolamento delle pronunce di compatibilità di cui all’art. 6 della legge n. 349 dell’8.7.1986, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale (aggiornato con il DPR 11.2.1998 che integra l’elenco delle opere da sottoporre a VIA, in adeguamento alle ultime disposizioni della direttiva UE n.97/11 del 3.3.1997). 7

Principali contenuti normativi Contiene l’elenco delle opere i cui progetti devono essere sottoposti alla procedura di VIA: a. raffinerie di petrolio greggio e impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t. al giorno di carbone; b. centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari; c. impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all’eliminazione definitiva dei residui radioattivi; d. acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio; e. impianti per l’estrazione di amianto; f. impianti chimici integrati; g. tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1500 mt. di lunghezza; autostrade e strade di scorrimento; h. porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.; i. impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra; 8

q. impianti di gassificazione e liquefazione; j. impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 mt. o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 mc, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole di altezza superiore a 10 mt. o che determinano un volume di invaso superiore a 100.000 mc.; k. elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.; l. oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km. e diametro superiore o uguale a 800 mm.; m. stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 mc.; n. impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW; o. impianti per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe e gli invasi direttamente asserviti; p. stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.; q. impianti di gassificazione e liquefazione; r. impianti destinati al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; s. attività minerarie per la ricerca, la coltivazione e il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera. 9

DPCM del 27.12.1988. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art.6 della legge n.349 dell’8.7.1986, adottate ai sensi dell’art.3 del DPCM n.377 del 10.8.1988. Principali contenuti normativi Per tutte le categorie di opere da sottoporre a VIA si definiscono: i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l’attività istruttoria e i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità; le componenti e i fattori ambientali (nell’allegato I); le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali e le relazioni esistenti tra questi, al fine dell’analisi e della valutazione del sistema ambientale (nell’allegato II); i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di opere (nell’allegato III); le procedure da applicare per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (nell’allegato IV). 10

DPR dell’11.2.1998. Disposizioni integrative al DPCM n.377 del 10.8.1988, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge n.349 dell’8.7.1986. Contiene un aggiornamento delle categorie di opere da sottoporre a VIA. 11

Procedura di VIA Il disposto combinato delle norme vigenti consente di delineare le principali fasi in cui si articola la procedura di VIA: il committente (e/o ente proponente) deve inviare al Ministero per l’ambiente, al Ministero per i beni culturali e alle regioni interessate la descrizione preliminare del progetto e il relativo SIA (studio di impatto ambientale); contestualmente alla comunicazione al Ministero, il committente (e/o ente proponente) provvede alla pubblicazione, sul quotidiano a maggior diffusione regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l’indicazione dell’opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; il committente (e/o l’ente proponente) provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione al Ministero presso il competente ufficio della regione, ai fini della consultazione da parte del pubblico; 12

il Ministero per l’ambiente, dopo aver ricevuto lo SIA e gli altri dettagli di un determinato progetto, ne richiede la valutazione ad una commissione di VIA; il Ministero per l’ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministero per i beni culturali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del committente (e/o ente proponente); in caso di decisione favorevole, il progetto può proseguire il suo iter per conseguire le altre approvazioni previste dalla legislazione vigente. 13

Studio di Impatto Ambientale Lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura del committente e/o dell’ente proponente. Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni: la descrizione del progetto con indicazione dei parametri localizzativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso; l’impatto spaziale del progetto in relazione alle principali alternative esaminate; la descrizione dei differenti e potenziali impatti sull’ambiente, sia in relazione alle risorse naturali che a quelle antropiche; la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull’ambiente; la relazione con i programmi e piani di utilizzazione del territorio; una sintesi “non tecnica” delle informazioni prodotte, destinata ad informare il pubblico, con allegati grafici di agevole comprensione e riproduzione. 14

Fasi significative della VIA nell’ambito della Comunità Europea La VIA, secondo le direttive CEE, può articolarsi in tre fasi principali: valutazione: essa consiste nella descrizione delle caratteristiche fisiche del progetto, delle alternative da esaminare, delle categorie ambientali interessate da probabili impatti, dei potenziali impatti, delle possibili misure di mitigazione; consultazione: essa consiste nella consultazione delle autorità rispetto alla domanda di autorizzazione, nella consultazione delle parti interessate e più in generale nel coinvolgimento della popolazione; decisione: essa contiene i risultati e le motivazioni che hanno determinato la decisione. 15

Fasi significative dell’EIS negli Stati Uniti L’EIS (Environmental Impact Statement) del modello statunitense può articolarsi nelle seguenti tre fasi: identificazione: essa consiste nell’analisi del progetto e dell’ambiente in cui questo si inserisce, nell’analisi degli indicatori ambientali e nella preventiva descrizione degli impatti probabili; previsione: essa prevede l’individuazione delle possibili alternative e delle varianti di progetto, l’individuazione degli impatti potenziali causati dal progetto e la definizione di quadri evolutivi dell’ambiente con e senza l’intervento progettuale analizzato; valutazione: essa conclude il processo di analisi con la valutazione degli impatti e con l’illustrazione delle misure mitigative, presentando i risultati (dossier di impatto) alle autorità competenti. 16

17

3. NORMATIVA REGIONALE 18

Con il Dpr del 12.04.1996 “Atto di indirizzo e coordinamento”, la procedura di VIA è delegata alle Regioni. La Regione Puglia recepisce il Dpr con la Legge n.11 del 12.04.2001 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”. La legge regionale fa una distinzione fra le opere soggette a procedura di VIA obbligatoria e le opere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità. 19

Sono infatti assoggettati: alla procedura di VIA regionale i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato A, ovvero quelli identificati nell’allegato B qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all’interno di “aree protette”; alla procedura di verifica i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato B; alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art.5 del Dpr n.357/1997 e dell’art.6 del Dpr n.120/2003, i piani e i progetti ricadenti in ZPS (Zone di Protezione Speciale) o SIC (Siti di Importanza Comunitaria) di cui alle direttive n.79/409/CEE e n.92/43/CEE. 20

Legge Regionale n.17 del 14.06.2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” valutazione dell’impatto ambientale”. In virtù della presente legge è in corso l’attività di decentramento delle funzuioni amministrative a Province e Comuni. La Regione conserva presso l’assessorato all’Ambiente le sue competenze attraverso il Settore Ecologia e VIA. L’organo tecnico regionale per l’istruttoria, nominato ogni tre anni, é il Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale presieduto dall’Assessore regionale all’Ambiente. 21

Il sistema di protezione della natura Per proteggere e conservare la biodiversità, la normativa nazionale e regionale di settore prevede l’istituzione di aree protette. Le aree protette, infatti, sono dotate di regole che disciplinano l’esercizio delle attività consentite all’interno della zona istituita come area protetta e di un regime autorizzativo grazie al quale ogni tipo di intervento è sottoposto al nulla osta da parte dell’Ente gestore. Le leggi nazionali di riferimento sono la n.979/1982 e la n.394/1991. La legge regionale pugliese è la n.19/1997. La rete Natura 2000 si configura come un insieme di aree denominate Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che, ai sensi della direttiva n.92/43/CEE, sono destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione Europea ed, in particolare, alla tutela degli habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva stessa. 22

Questa rete, che si snoda su tutto il territorio europeo, si compone dei siti che ciascuno stato membro ha individuato nel proprio territorio, riconducibili a due tipologie e a due direttive europee differenti: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva n.79/409/CEE o “Uccelli”; i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), indivifuati ai sensi della direttiva n.92/43/CEE o “Habitat”. In Italia ad oggi (2004) sono stati censiti circa 2.500 siti attraverso il Progetto Bioitaly e su di essi si attende il parere della Commissione Europea circa il loro riconoscimento come ZSC. La Rete Natura 2000 in Puglia si compone di 77 SIC e 16 ZPS. Nel loro ambito è stato stimato un enorme patrimonio di habitat, di specie animali e vegetali, comprese quelle prioritarie contenute negli elenchi degli allegati alle direttive di riferimento. 23