Dal risultato di bilancio al reddito imponibile (e le novità della Finanziaria 2008) Marco Vantini – Corso si preparazione agli esami di Stato – Vicenza.

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Dal risultato di bilancio al reddito imponibile (e le novità della Finanziaria 2008) Marco Vantini – Corso si preparazione agli esami di Stato – Vicenza 14 marzo 2008 1

IL RAPPORTO TRA BILANCIO E NORME FISCALI Dal principio di “dipendenza rovesciata” ad un “(quasi) doppio binario” ed, infine, il ritorno al “binario unico” 2

Risultato economico del bilancio d’esercizio Analisi “retrospettiva” della evoluzione delle c.d. “interferenze fiscali” e del “principio di derivazione” La regola secondo la quale il reddito imponibile viene determinato applicando al risultato economico dell’esercizio le variazioni previste dalla normativa fiscale è solitamente indicata come “principio di derivazione” del reddito imponibile dal risultato economico dell’esercizio. Risultato economico del bilancio d’esercizio + / - variazioni “fiscali” Reddito imponibile X aliquote vigenti Imposta da versare 3

Variazioni in aumento ed in diminuzione Le variazioni in aumento sono la conseguenza: della contabilizzazione, nell’esercizio di riferimento, di voci di costo non deducibili ai fini delle imposte sui redditi; dell’imponibilità, nel periodo d’imposta di riferimento, di componenti positivi di reddito non contabilizzati tra le voci di ricavo in tale periodo. Le variazioni in diminuzione sono la conseguenza: della contabilizzazione nell’esercizio di riferimento di voci di ricavo non imponibili ai fini delle imposte sui redditi; della deducibilità, nel periodo d’imposta di riferimento, di componenti negativi di reddito non contabilizzati tra le voci di costo nell’esercizio di riferimento (riferiti a costi non dedotti in esercizi precedenti, compresi i costi dedotti extracontabilmente)

Il D.Lgs. 127/1991 e la c.d. “appendice fiscale” del bilancio (1) Al fine di comprendere le relazioni esistenti tra bilancio e imponibile fiscale va in primo luogo ricordato che, per la deduzione delle spese ed i componenti negativi dal reddito, il legislatore impone quale condizione necessaria – fatte salve eccezioni specificamente previste – il “transito” dal conto economico (art. 75, “vecchio” Tuir, oggi art. 109, Tuir). Per circoscrivere il possibile “inquinamento fiscale” a un’area limitata del conto economico, il D.lgs. 127/1991 aveva introdotto due voci (dopo il risultato ante imposte) deputate ad accogliere tutte le rettifiche e gli accantonamenti derivanti dall’applicazione di norme di natura fiscale 5

Il D.Lgs. 127/1991 e la c.d. “appendice fiscale” del bilancio (2) Estratto dell’art. 2425, c.c. Schema di conto economico (…) Risultato prima delle imposte (A – B +-C+-D+-E) 22) Imposte sul reddito dell’esercizio; 23) Risultato dell’esercizio; 24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie; 25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie 26) Utile (perdita) dell’esercizio “Appendice fiscale” D.Lgs 127/1991 6

Il D.Lgs. 127/1991 e la c.d. “appendice fiscale” del bilancio (3) Il risultato che precedeva la voce 22) era il “vero risultato” dell’esercizio prima delle imposte, perché era determinato sulla base delle sole regole dettate dalla normativa civilistica e dai principi contabili. Tutte le rettifiche dovute esclusivamente alla normativa tributaria (ammortamenti anticipati, svalutazioni solo fiscali, ecc…) venivano tenute separate dalle componenti reddituali civilisticamente “corrette”. 7

Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (1) L’art. 2-bis, D.L. 29/6/1994, n. 416 (convertito con modifiche con la L. 8/8/1994, n. 503): 1) Ha soppresso le voci 23, 24 e 25 (abolizione della c.d. “appendice fiscale”) del conto economico; 2) Ha introdotto il comma 2 dell’art. 2426, c.c. (“E’ consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”) 8

Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (2) 3) Ha aggiunto alla nota integrativa il “nuovo” punto 14, contenente: “i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico”. 9

Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (3) In vigenza delle norme introdotte con il D.L. 416/1994, quindi, il bilancio poteva essere redatto adottando criteri di valutazione e di determinazione delle rettifiche di valore previsti anche dalla sola norma tributaria, a condizione che di ciò si desse informazione in nota integrativa L’inquinamento fiscale “sopravvive”: anziché restare circoscritto nella c.d. “appendice fiscale” del conto economico, si confonde con le altre componenti reddituali. 10

Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (4) perché per effetto dell’iscrizione in bilancio di valori “fiscali” è il risultato civilistico a essere influenzato – cioè a dipendere – da quello fiscale, anziché il contrario perché l’imponibile fiscale si ottiene applicando al risultato “civilistico” le variazioni previste dalla normativa fiscale e, inoltre, il transito in conto economico è condizione necessaria per la deduzione fiscale del costo 11

Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (1) Nel 2003 (con decorrenza 2004) la disciplina civilistica sul bilancio è stata resa (quasi) completamente indipendente da quella fiscale per effetto di un duplice intervento effettuato con i decreti legislativi: - 17/1/2003, n. 6 (c.d. “Riforma del diritto societario”); - 12/12/2003, n. 344 (c.d. “Riforma del sistema fiscale). “depurazione” del bilancio dalle interferenze fiscali 12

Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (2) Art. 1, D.Lgs. 17/1/2003, n. 6 (c.d. “Riforma del diritto societario”) Abrogazione del secondo comma dell’art. 2426 c.c. (che consentiva di effettuare in bilancio rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie) e, conseguentemente, del n. 14) dell’art. 2427 c.c. 13

Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (3) Le modifiche introdotte nel codice civile hanno comportato la necessità di introdurre adeguate norme di coordinamento anche ai fini fiscali: Art. 1, D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 (c.d. “Riforma del sistema fiscale”) 14

Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (4) Pur conservando, in via generale, il “principio di derivazione” che governa la determinazione del reddito d’impresa, il legislatore ha introdotto la possibilità di dedurre extracontabilmente determinati componenti negativi (anche in difetto della previa imputazione a conto economico del relativo importo), mediante iscrizione degli stessi nel quadro EC della dichiarazione dei redditi Cfr. art. 109, co. 4, lett. b), Tuir 15

Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (5) Il “(quasi) doppio binario” sottolinea il fatto che la deduzione extra contabile è ammessa solo in casi circoscritti: la regola generale resta quella della previa imputazione a conto economico, come previsto dall’art. 109, co. 4, Tuir “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza” 16

La “svolta” della Legge Finanziaria 2008: il ritorno al “binario unico” Alla luce di alcuni problemi di carattere interpretativo, nonché di difficoltà connesse alla sua concreta applicazione, il legislatore ha ritenuto opportuno abrogare parte dell’art. 109, co. 4, lett. b), Tuir (con efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007), non consentendo più, quindi, la deduzione in via extracontabile degli oneri ivi richiamati. Cfr. art. 1, co. 33, lett. q), L. 24/12/2007, n. 244 17

La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (1) L’abrogazione delle deduzioni extracontabili è in linea con la volontà di avvicinare l’imponibile fiscale ed il risultato economico dell’esercizio emergente dal bilancio (“binario unico”, in contrapposizione con il “doppio binario”, quest’ultimo da intendersi come totale indipendenza del procedimento di quantificazione dell’imponibile fiscale da quello di determinazione del risultato civilistico e viceversa). 18

La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (2) La Legge Finanziaria 2008 contiene peraltro altre norme che confermano tale orientamento: 1) Modifiche all’art. 83, Tuir per i soggetti Ias: “(…) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/7/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili” Cfr. art. 1, co. 58-60, L. 24/12/2007, n. 244 19

La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (3) 2) art. 96 Tuir recante la disciplina di deducibilità degli interessi passivi. Al fine di calcolare il ROL, il comma 2 impone di fare riferimento ai dati ritraibili dal conto economico: “Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a) e b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti”. Cfr. art. 1, co. 33, lett. i), L. 24/12/2007, n. 244 20

La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (4) 3) abrogazione dell’art. 11-bis, D.Lgs. 446/1997 (che conteneva il principio “generale” in base al quale i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP devono assumersi apportandoci “le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi”. Tale regola vale ora solo per i soggetti Irpef in regime d’impresa e per i professionisti). Per i soggetti Ires vengono specificamente individuate le voci rilevanti ai fini del calcolo, da assumersi “così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”. Cfr. art. 1, co. 50, L. 24/12/2007, n. 244 21

NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA 22

NOVITA’ SOGGETTI IRES RIDUZIONE DAL 33% AL 27,5% ALIQUOTA IRES INTRODUZIONE DI LIMITAZIONI ALLADEDUZIONE INTERESSI PASSIVI PLUSVALENZE ESENTI MODIFICHE AI REQUISITI “PEX” 23

Riduzione aliquota Ires OBIETTIVO INVARIANZA DI GETTITO ALLARGAMENTO BASE IMPONIBILE STRUMENTI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO MODIFICHE QUOTA IMPONIBILE DIVIDENDI MODIIFICA QUOTA IMPONIBILE PLUSVALENZE 24

Effetti riduzione aliquota REVISIONE STANZIAMENTI OPERATI NEI PRECEDENTI ESERCIZI PER DIFFERENZE CHE SI RIVERSANO DAL 2008 FISCALITA’ DIFFERITA GLI STANZIAMENTI AL 31.12.2007 DEVONO GIA’ TENER CONTO DELLA NUOVA ALIQUOTA INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA 25

Imposte differite La rilevazione della fiscalità differita costituisce naturale applicazione di alcuni postulati fondamentali in materia di redazione del bilancio: principio di competenza: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, principio di prudenza: si possono iscrivere in bilancio solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Le imposte differite traggono origine dalle differenze temporanee che possono sorgere tra il risultato di conto economico ed il reddito imponibile fiscale: qualora la non imponibilità o l’indeducibilità hanno natura “non definitiva”, la differenza tra risultato d’esercizio e imponibile fiscale è temporanea, destinata, cioè, a riassorbirsi negli esercizi successivi. Si determinano, così, imposte: anticipate o differite attive: imposte esigibili nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi (es: spese di rappresentanza, manutenzione, compensi amministratori e imposte deducibili non pagate, interessi passivi, studi e ricerche e pubblicità e propaganda ex art. 108, riporto perdite,…), differite passive: imposte di competenza dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi (es: rateizzazione plusvalenze, deduzioni extracontabili quadro EC,…) 26

Imposte differite Imposte anticipate o differite attive: non possono essere contabilizzate se non sussiste la ragionevole certezza di un loro recupero futuro, ossia dell’esistenza, nei successivi periodi d’imposta, di redditi imponibili sufficienti ad assorbire le differenze temporanee deducibili (principio d prudenza) differite passive: vanno sempre rilevate in bilancio poiché rappresentano un onere a carico di esercizi futuri. Le imposte differite attive e passive vanno conteggiate sulla base delle aliquote Ires ed Irap in vigore al momento in cui le differite temporanee si riverseranno. L’Oic 25 prevede l’obbligo di adeguare la fiscalità differita in caso di variazione di aliquote rispetto agli esercizi precedenti, purchè la norma di legge modificativa sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio. La sopravvenienza attiva o passiva derivante dalla variazione di aliquota va imputata alla voce 22) del Conto Economico, con contropartita la voce B 2) del passivo “Fondo imposte differite” o la voce C II-ter dell’attivo “Attività per imposte anticipate”. 27

Variazione in diminuzione Imposte differite Esempio: la società X presenta attività per imposte anticipate derivanti da spese di rappresentanza sostenute nel 2005 e 2006, così dettagliate: Anno Spese di rappresentanza Variazione in aumento Variazione in diminuzione 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30.000 2.000 36.000 2.400 Imposte anticipate al 31.12.2006 1.639 894 Al 31.12.2007 sarà necessario procedere: al rigiro delle imposte anticipate assorbite nell’esercizio per € 1.639 [(2.000 + 2.400) x 37,25%], al loro adeguamento per tener conto della riduzione delle aliquote per € 654 (2.000+2.000+2.400+2.400+2.400) x (37,25% - 31,4%) allo stanziamento delle imposte anticipate per le spese 2007 per € 1.256 (5.000-1.000) x 31,4% 28

Dettaglio imposte anticipate Imposte differite Anno Spese di rappresentanza Variazione in aumento Variazione in diminuzione 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30.000 2.000 36.000 2.400 15.000 1.000 Imposte anticipate al 31.12.2007 1.696 1.068 314 Dettaglio imposte anticipate Importi Saldo imposte anticipate al 31.12.2006 [(2.000x3 + 2.400x4) x 37,25%] 5.811 Rigiro imposte anticipate 2007 (1.639) Adeguamento fiscalità anticipata pregressa (654) Stanziamento imposte anticipate 2007 1.256 Saldo imposte anticipate al 31.12.2007 4.774 29

Plusvalenze esenti (pex) INNALZAMENTO QUOTA ESENTE DALL’84% AL 95% RIDUZIONE PERIODO DI POSSESSO MINIMO PER PLUSVALENZE ESENTI DA 18 A 12 MESI NOVITA’ RESIDENZA FISCALE SOCIETA’ PARTECIPATA IN STATI O TERRITORI DI CUI ALLA “WHITE LIST” MANTENIMENTO ESENZIONE NELLA MISURA DELL’84% PER PLUSVALENZE RIFERITE A PARTECIPAZIONI OGGETTO DI SVALUTAZIONE DEDOTTA ANTE 2004, E FINO A CONCORRENZA DI TALI SVALUTAZIONI 30

Plusvalenze esenti (pex) Non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote di partecipazione con i seguenti requisiti: Requisito temporale: ininterrotto possesso Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso REQUISITI Residenza fiscale società partecipata in stati o territori non a regime fiscale privilegiato Esercizio da parte della partecipata di una impresa commerciale. Tale requisito non sussiste per le società immobiliari 31

Plusvalenze esenti: evoluzione normativa Il regime PEX introdotto nella sua prima versione dal DLgs 344/2003 prevedeva originariamente la totale esenzione delle plusvalenze con i requisiti di cui all’art. 87 Tuir. Successivamente l’art. 5, co. 1, lett. b) D.L n. 203/2005 aveva ridotto la percentuale di esenzione: 100% 95% 91% 84% 95% 4.10.2005 3.12.2005 1.1.2007 1.1.2008 32

Plusvalenze esenti (pex) SOGGETTI IRPEF: ESENZIONE 60% CONFERME MINUSVALENZE INDEDUCIBILI AL 100% (60% PER SOGGETTI IRPEF) 33

Regime transitorio Esempio: partecipazione acquistata per un costo di euro 1.000, svalutata ante 2004 per Euro 200, ceduta nel 2008 per 1.300. La plusvalenza, pari a 500, è suddivisa nelle seguenti due parti: Per 200 imponibile al 16% (quota corrispondente alle svalutazioni già dedotte) Per 300 imponibile al 5% 34

Decorrenza La “nuova” disciplina delle plusvalenze esenti si applica a decorrere dalle cessioni realizzate dall’1.1.2008 Non essendovi alcuna norma transitoria, si dovrebbe desumere, ad esempio, che una partecipazione acquisita nel novembre 2006 possa già accedere al regime di esenzione del 95%, se ceduta dall’1.1.2008 in quanto a tale data assumerebbe già rilievo il nuovo periodo di possesso minimo 35

Oneri accessori La riduzione della percentuale per i soggetti IRES dal 100% al 95% non muta il regime di “esenzione” del provento; restano pertanto operanti i limiti di deducibilità delle spese connesse ex art. 109, co. 5, TUIR ESENZIONE 95% Si distingue tra “oneri accessori di diretta imputazione”, i quali sono portati in diminuzione della plusvalenza, e “le spese afferenti la cessione della partecipazione”, i quali sono indeducibili ex art. 109, co. 5. Non esistono indicazioni chiare per la distinzione tra le due tipologie di oneri sopra indicati; i riflessi sulla determinazione del reddito d’impresa sono differenti. Infatti, per gli oneri accessori l’indeducibilità diventa del 95%, mentre per gli altri costi nulla è cambiato (vedi esempio slide seguente).

Participation exemption Oneri accessori diretta imputazione Costi afferenti la cessione Prezzo di vendita = 1.500 Costo acquisto = 1.000 Oneri accessori = 100 Plusvalenza = 400 Quota esente (95%) = 380 Prezzo di vendita = 1.500 Costo acquisto = 1.000 Costi afferenti = 100 Plusvalenza = 500 Quota esente (95%) = 475 Utile = 2.000 Imponibile = 2.000 – 475 + 100 = 1.625 Utile = 2.000 Imponibile = 2.000 – 380 = 1.620 La differenza, pari a 5, corrisponde al 5% degli oneri accessori di diretta imputazione

Interessi passivi TRE DISPOSIZIONI: THIN CAP (ART. 98) PRO-RATA “PEX” (ART. 97) PRO-RATA GENERALE (ART. 96) QUADRO NORMATIVO FINO AL 2007 ABROGAZIONE ARTT. 98 E 97 DI COMPLESSA APPLICAZIONE FINANZIARIA 2008 RISCRITTURA COMPLETA DELL’ART. 96, UNICA NORMA PER LA LIMITAZIONE ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI (EFFICACE SOLO PER SOGGETTI IRES) 38

Thin cap (art. 98) Sono indeducibili gli interessi passivi riferiti alla quota di finanziamenti erogati o anche solo garantiti dai soci qualificati e loro parti correlate, quando essi eccedono la soglia di 4 volte il PN di pertinenza del socio. La norma si applica esclusivamente ai contribuenti con volume di ricavi superiore alla soglia per l’applicazione degli studi di settore, ossia € 5.164.569,00. Si applica in ogni caso alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di pafrtecipazioni. Sono “parti correlate” al socio qualificato le società da qusti controllate ex art. 2359 c.c. e, se persona fisica, anche i familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado). Il socio è qualificato quando direttamente o indirettamente controlla ex art. 2359 c.c. il soggetto debitore o partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25% (concorrono anche le partecipazioni detenute da sue parti correlate)

Thin cap (art. 98) Esempio: 90 Finanziamento socio qualificato: 5 10 4 x 10 = 40 90 – 40 = 50 40/90 x 5 = 2,22 5 – 2,22 = 2,78 Esempio: Finanziamento socio qualificato: Interessi su finanziamento: Quota PN socio qualificato: Quota finanziamento con interessi deducibili: Quota finanziamento con interessi indeducibili: Interessi deducibili: Interessi indeducibili:

Pro rata patrimoniale (art. 97) Se alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni PEX eccede quello del PN contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle regole THIN CAP, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto tra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso PN contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni PEX. La finalità è di evitare che le imprese deducano oneri finanziari su finanziamenti idealmente finalizzati all’acquisto di partecipazioni che si qualificano per la partecipation exemption. Il possesso di partecipazioni con requisiti PEX deve essere innanzitutto finanziato dal PN contabile.

Pro rata patrimoniale (art. 97) Partecipazioni esenti meno Patrimonio netto contabile Pro rata = patrimoniale Attivo patrimoniale meno Patrimonio netto contabile rettificato Debiti commerciali

Pro rata patrimoniale (art. 97) Esempio: Dividendi percepiti da partecipazioni PEX 200 Interessi passivi 1.500 Interessi attivi 500 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO Partecipazioni PEX 25.000 Partecipazioni attivo circolante 2.500 Crediti 5.000 Cassa e banca 1.200 Impianti 18.000 Capitale sociale 10.000 Riserva legale 2.000 Riserva ordinaria 3.000 Patrimonio netto 15.000 Mutui passivi 25.000 Debiti commerciali 11.700 TOTALE ATTIVO 51.700 TOTALE PASSIVO E NETTO 51.700

Pro rata patrimoniale (art. 97) Conteggio eccedenza partecipazioni esenti: Valore di libro delle partecipazioni 25.000 Patrimonio netto 15.000 Eccedenza 10.000 Conteggio denominatore pro rata: Attivo patrimoniale 51.700 Patrimonio netto - 15.000 Debiti commerciali - 11.700 Differenza 25.000 Pro rata: 10.000 / 25.000 = 40% Interessi indeducibili: Interessi passivi 1.500 Interessi attivi 500 Dividendi 200 Quota dividendi tassabili (5%) 10 Interessi passivi – meno interessi attivi 1.000 Interessi indeducibili = 1.000 x 40% - 10 = 400 – 10 = 390

Pro rata generale (art. 96) La quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi: (ricavi e proventi imponibili) Interessi deducibili = ------------------------------------------------------------------------ (ammontare complessivo di tutti ricavi e proventi) Interessi passivi Thin cap (art. 98) Pro rata patrimoniale (art. 97) Pro rata generale (art. 96)

Riporto delle perdite e pro rata generale (art. 84) Il pro rata generale incide ai fini del riporto delle perdite fiscali. Ai sensi dell’art. 84, co. 1, Tuir la perdita d’esercizio può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto. Le perdite dei primi tre esercizi di costituzione sono riportabili senza limiti di tempo. Per i soggetti con redditi parzialmente o totalmente esenti la perdita è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. La perdita deve essere ridotta dei proventi esenti, diversi da quelli PEX, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli art. 96 (pro rata generale) e 109, co. 5 e 6, Tuir (spese generali) Il riporto non si applica se la maggioranza delle partecipazioni viene trasferita e venga modificata l’attività principale nel periodo d’imposta del trasferimento o nei due precedenti o successivi.

Riporto delle perdite e pro rata generale (art. 84) Esempio: Perdita fiscale 1.000 Plusvalenze esenti PEX 200 Spese generali indeducibili ex art. 109 Tuir 100 Proventi esenti 400 Interessi passivi indeducibili ex art. 96 Tuir 50 Perdita riportabile = 1.000 – (400 – 50 – 100) 750

Interessi passivi GENERALITA’ NUOVO ART. 96 TUIR INTERESSI PASSIVI “NETTI” SUPERIORI AL 30% DEL ROL INTERESSI PASSIVI “NETTI” NON SUPERIORI AL 30% DEL ROL INTERESSI DEDUCIBILI FINO AL 30% DEL ROL ECCEDENZA NON DEDUCIBILE NELL’ESERCIZIO INTERESSI DEDUCIBILI PER INTERO 48

Interessi passivi PARAMETRI PER IL CONTEGGIO NOZIONE DI INTERESSI NOZIONE DI ROL CO. 3 ART. 96 Oneri o proventi derivanti da: contratti di mutuo, contratti di leasing, l’emissione di obbligazioni e titoli similari derivanti da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (sono esclusi gli interessi impliciti da debiti di natura commerciale) Soggetti operanti con P.A.: tra gli attivi si considerano anche quelli virtuali ricollegabili ai ritardi nei pagamenti (calcolati al TUR + 1 punto) CO. 2 ART. 96 VALORE DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO A DEL C.E.) MENO COSTI DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO B DEL C.E., ad esclusione del numero 10, lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria) 49

Interessi passivi VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE RILEVANO I VALORI “RISULTANTI DAL CONTO ECONOMICO” (CO. 2 ART. 96 NON RILEVANO LE VARIAZIONI FISCALI OPERATE IN UNICO AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI COSTI DELLA PRODUZIONE ESCLUSI DAL ROL CANONI DI LEASING BENI STRUMENTALI 50

Interessi passivi INTERESSI CAPITALIZZATI ART. 110, CO. 1, LETT. B), TUIR INTERESSI ESCLUSI AD INCREMENTO DEL COSTO DELL’IMMOBILIZZAZIONE (per prestiti contratti per l’acquisto, ossia derivanti da “mutui di scopo”, ovvero quelli riferiti al periodo di costruzione dell’immobile e fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso) AD INCREMENTO DELLE RIMANENZE (IMMOBILI MERCE) (interessi passivi su prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile – per l’intero periodo di costruzione e comunque non oltre la data a partire dalla quale l’immobile è collocabile sul mercato) 51

ESEMPIO – CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI VALORE PRODUZIONE = 500.000 COSTI PRODUZIONE = 300.000 AMMORTAMENTI = 30.000 CANONI LEASING = 10.000 INTERESSI PASSIVI = 120.000 INTERESSI ATTIVI = 10.000 INTERESSI PASSIVI “NETTI” = 110.000 ROL = 500.000 – (300.000 – 30.000 – 10.000) = 240.000 INT. PASSIVI DED. = 240.000 X 30% = 72.000 INT. PASSIVI INDED. = 110.000 – 72.000 = 38.000 52

Interessi passivi LA QUOTA DI ROL PRODOTTO A PARTIRE DAL 2010 ECCEDENTE GLI INTERESSI DI COMPETENZA, PUO’ ESSERE PORTATA AD INCREMENTO DEL ROL DEI SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA ART. 96. CO. 1, ULTIMO PERIODO POSSIBILITA’ DI RIPORTO IN AVANTI DELLA QUOTA DI ROL NON SFRUTTATA PER LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 53

ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DEL ROL (DAL 2010) Interessi passivi ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DEL ROL (DAL 2010) 2010 2011 INTERESSI PASSIVI = 1.000 30% DEL ROL = 1.500 INTERESSI PASSIVI = 800 30% DEL ROL = 300 INTERESSI DEDUCIBILI = 800 INTERESSI DED. 100% ROL ECCEDENTE = 1.500 -1.000 = 500 300 (fino al 30% ROL 2011) 500 (da riporto ROL 2010) 54

LIMITARE L’IMPATTO DELLA NOVITA’ PER I PRIMI ESERCIZI Interessi passivi PER GLI ESERCIZI 2008 E 2009 IL LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI E’ AUMENTATO RISPETTIVAMENTE DI EURO 10.000 E EURO 5.000 NORMA TRANSITORIA ESEMPIO INTERESSI PASSIVI =6.000 30% DEL ROL =4.000 LIMITARE L’IMPATTO DELLA NOVITA’ PER I PRIMI ESERCIZI INTERESSI DED. “TEORICI” = 4.000 INT. DED. “EFFETTIVI” = 6.000 (4.000 + “franchigia” massima di 10.000, utilizzata solo per 2.000) 55

RIPORTO A NUOVO “ECCEDENZE” NON DEDOTTE (CO. 4 ART. 96) Interessi passivi RIPORTO NEI SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA, SENZA LIMITI TEMPORALI, A CONDIZIONE CHE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI L’ECCEDENZA SIA INFERIORE AL 30% DEL ROL RIPORTO A NUOVO “ECCEDENZE” NON DEDOTTE (CO. 4 ART. 96) NON SONO POSTE ALCUNE CONDIZIONI PER IL RIPORTO IN AVANTI (NO ISTANZA DI INTERPELLO) ECCEDENZA = Interessi passivi, al netto di quelli attivi, non dedotti in un certo esercizio 56

ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DELL’ECCEDENZA NON DEDOTTA Interessi passivi ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DELL’ECCEDENZA NON DEDOTTA 2008 2009 INTERESSI PASSIVI = 1.000 30% DEL ROL = 600 INTERESSI PASSIVI = 1.000 30% DEL ROL = 2.700 INTERESSI DEDUCIBILI 2009 = 1.000 ROL NON “SFRUTTATO” = 2.700 – 1.000 = 1.700 INTERESSI 2008 DEDUCIBILI 2009 = 400 (variazione in diminuzione modello Unico) INTERESSI DED. = 600 ECCEDENZA NON DED. = 400 57

Interessi passivi BANCHE ED ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (società di gestione, SIM, ecc.) IMPRESE DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ CAPOGRUPPO DI GRUPPI BANCARI O ASSICURATIVI SOGGETTI ESCLUSI (CO. 5 ART. 96) SOCIETA’ CONSORTILI COSTITUITE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI (EX ART. 96 DPR 554/1999) Non rientrano le holding “industriali” (art. 113 TUB) SOCIETA’ DI PROGETTO COSTITUITE EX ART. 156 D.LGS. N. 163/2006 SOCIETA’ COSTITUITE PER IL REALIZZO E L’ESERCIZIO DI INTERPORTI (LEGGE N. 240/1990) 58

Interessi passivi IMMOBILI NON STRUMENTALI (CD. “PATRIMONIO”) ART. 96 CO. 6 ART. 1 CO. 35 FINANZIARIA 2008 NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA RESTA FERMA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 90, CO. 2, TUIR TRA I COSTI INDEDUCIBILI EX ART. 90, CO. 2, NON RIENTRANO GLI INTERESSI DI FINANZIAMENTO INDEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI PER IMMOBILI PATRIMONIO 59

Interessi passivi IMMOBILI NON STRUMENTALI (CD. “PATRIMONIO”) NUOVO QUADRO NORMATIVO INTERESSI DI FUNZIONAMENTO INTERESSI DI FINANZIAMENTO INDEDUCIBILI EX ART. 90 CO. 2 TUIR APPLICAZIONE LIMITAZIONI ART. 96 (PRO-RATA GENERALE) 60

Interessi passivi imprese immobiliari Con apposito DM è istituita una Commissione di studio con il fine di proporre, entro il 30/6/2008, modifiche normative per semplificazione e razionalizzazione del vigente sistema di fiscalità diretta ed indiretta. Fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, resta ferma la NON RILEVANZA ai fini dell’art. 96 Tuir degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione La norma non prevede limitazioni all’applicazione dell’agevolazione: né con riferimento alla classificazione contabile dell’immobile (il quale potrebbe anche avere natura di “bene merce”, purchè destinato alla locazione, né con riferimento alla natura dell’immobile, il quale potrebbe essere a destinazione abitativa, industriale, commerciale 61

Immobiliari: le categorie di interessi passivi Sempre deducibili Deducibili previa verifica ex art. 96 Indeducibili Interessi passivi relativi a immobili strumentali Immobili destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca X Immobili destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca Immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca Immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca

Immobiliari: le categorie di interessi passivi Sempre deducibili Deducibili previa verifica ex art. 96 Indeducibili Interessi passivi relativi a immobili patrimonio Per l’acquisto di immobili destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca X Per l’acquisto di immobili destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca Per l’acquisto di immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca Per l’acquisto di immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca Per finanziamento per finalità diverse dall’acquisto Per il funzionamento della società

AMMORTAMENTI – LEASING – DEDUZIONI EXTRACONTABILI 64

Principali novità ABROGAZIONE DEDUZIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO ANTICIPATO E ACCELERATO AMMORTAMENTI MODIFICA DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO PER DEDUZIONE FISCALE CANONI LEASING AMMORTAMENTO FABBRICATI PREVISIONE DI UNA NORMA INTERPRETATIVA CON EFFETTO RETROATTIVO DEDUZIONI EXTRACONTABILI ABROGAZIONE E POSSIBILITA’ DI AFFRANCAMENTO ECCEDENZE PREGRESSE SPESE DI RAPPRESENTANZA MODIFICA DEL REGIME DI DEDUZIONE 65

Ammortamenti anticipati DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008, ANCHE PER I BENI ACQUISITI IN PERIODI D’IMPOSTA PRECEDENTI DECORRENZA INDEDUCIBILITA’ NON SI APPLICA LA RIDUZIONE ALLA META’ DEL COEFFICIENTE TABELLARE PER I BENI ACQUISTATI ED ENTRATI IN FUNZIONE NEL PERIODO D’IMPOSTA 2008 PERIODO D’IMPOSTA 2008 L’EVENTUALE DIFFERENZA TRA QUOTA IMPUTATA A C.E. E QUOTA DEDUCIBILE PUO’ ESSERE DEDOTTA TRAMITE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NEL MODELLO UNICO 66

Ammortamenti anticipati CONSEGUENZE ABROGAZIONE DEDUZIONE QUOTE ANTIICPATE NON INCIDE SUL QUANTUM DEDUCIBILE, MA ALLUNGA IL PERIODO DI DEDUCIBILITA’ FISCALE DEL BENE VEICOLI A DEDUCIBILITA’ LIMITATA L’ABROGAZIONE DELLA DEDUCIBILITA’ DELLE QUOTE ANTICIPATE ERA STATA GIA’ DISPOSTA DAL DL 223/06 Art. 164, co. 1, lett. b), del TUIR 67

Canoni leasing ALLUNGAMENTO DURATA MINIMA CONTRATTI DI LEASING NOVITA’ BENI INTERESSATI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, E IMMOBILI CONTRATTI STIPULATI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2008 DECORRENZA QUOTA INTERESSI IMPLICITA NEL CANONE SOGGETTA ALLE LIMITAZIONI DI DEDUZIONE DI CUI ALL’ART. 96 TUIR 68

Durata minima contratto OGGETTO CONTRATTO DURATA MINIMA FINO AL 31.12.2007 DURATA MINIMA DALL’1.1.2008 BENI MOBILI Metà del periodo di ammortamento 2/3 del periodo di ammortamento VEICOLI A DEDUCIBILITA’ LIMITATA Durata del periodo di ammortamento BENI IMMOBILI Metà del periodo di ammortamento, ma con un minimo di 8 ed un massimo di 15 anni Se aliquota ammortamento 3%, durata minima 15 anni Se 2/3 periodo di ammortamento determina risultato < 11 anni, durata minima 11 anni Se 2/3 periodo di ammortamento determina risultato > 18 anni, durata minima 18 anni Se aliquota ammortamento 3%, durata minima 18 anni 69

Imprese non Ias: contabilizzazione leasing con metodo patrimoniale Con il Dlgs n. 38/2005 le imprese che contabilizzavano i leasing con il metodo patrimoniale, ma non applicavano gli Ias, potevano dedurre la differenza tra la sommatoria di ammortamenti ed interessi, da una parte, e canoni di competenza, dall’altra, previa imputazione nel quadro EC. Ora, perderanno la possibilità di dedurre tale differenza a meno che non cambino metodo di contabilizzazione del leasing e utilizzino il metodo finanziario. Le imprese Ias devono obbligatoriamente utilizzare il metodo patrimoniale.

Automezzi art. 164 TUIR UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALE O USO PUBBLICO UTILIZZO PROMISCUO AL DIPENDENTE PER MAGGIOR PARTE PERIODO D’IMPOSTA ALTRI VEICOLI AZIENDALI LETT. A) ART. 164 TUIR LETT. B-BIS) ART. 164 TUIR LETT. B) ART. 164 TUIR DURATA MINIMA 2/3 PERODO DI AMMORTAMENTO DURATA MINIMA PERIODO DI AMMORTAMENTO DURATA MINIMA PERIODO DI AMMORTAMENTO 71

Deduzioni extracontabili ABROGAZIONE DEDUZIONI EXTRACONTABILI DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008 CO. 33, LETT. Q) CO. 34, OTTAVO PERIODO RESTA FERMO IL VINCOLO PATRIMONIALE SULLE RISERVE FORMATOSI FINO AL 2007 POSSIBILITA’ DI ELIMINAZIONE DEL VINCOLO PATRIMONIALE CON PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 1% CO. 34, NONO PERIODO RECUPERO A TASSAZIONE ECCEDENZE PREGRESSE CON PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA (maggiori valori riconosciuti dal 4° esercizio successivo per plus – D.M. 3.3.2008) CO. 48 72

Individuazione rettifiche ed accantonamenti Sono quelle previste da disposizioni fiscali di tipo “sovvenzionale” o “agevolative”, nonché di natura “forfetaria” AMMORTAMENTI ANTICIPATI (ART. 102) AMMORTAMENTI ORDINARI (102 E 103) SVALUTAZIONE CREDITI (106) SVALUT. RIMANENZE LAVORI DI DURATA ULTRANNUALE PER RISCHI CONTRATTUALI (90, CO. 3) ESEMPI ACCANTONAMENTI PER LAVORI CICLICI DI REVISIONE E MANUTENZIONE NAVI ED AEROMOBILI (107, CO. 1) ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI E CONCORSI A PREMI (107, CO. 3) DIFFERENZA TRA CANONI LEASING E SOMMA DI AMMORTAMENTI ED INTERESSI PASSIVI (109, CO. 4)

STRUTTURA QUADRO EC Il quadro EC si compone di 5 colonne: Eccedenze pregresse: maggiori deduzioni fiscali rispetto a valori civilisti, di cui si è beneficiato nei periodi precedenti Eccedenze di periodo: maggiori deduzioni fiscali rispetto ai valori civilistici, di cui si beneficia nel periodo di imposta Decrementi: riassorbimenti dell’eccedenza pregressa indicata in colonna 1 Valore civile e fiscale: valore civile e fiscale dei beni e dei fondi. La differenza deve corrispondere alla somma algebrica delle prime 3 colonne.

QUADRO EC – vincolo patrimoniale L’obbligo di compilazione del quadro EC non era l’unico degli obblighi posti a carico del contribuente ai fin della deduzione extracontabile. L’articolo 109 co. 4 Tuir, infatti, imponeva l’obbligo di vincolare parte delle riserve del patrimonio netto al fine di impedire il trasferimento ai soci della parte dell’utile che non ha scontato imposte in capo alla società. Il vincolo da porre sulle riserve è pari al costo dedotto extracontabilmente, al netto del fondo imposte differito calcolato con riferimento a tale costo.

QUADRO EC – vincolo patrimoniale Il vincolo sulle riserve: opera “per masse”: ciò significa che nella redazione del bilancio di esercizio non deve essere effettuato l’appostamento di una specifica riserva, ma dovrà essere verificata la presenza di riserve disponibili sufficienti a soddisfare tale vincolo in nota integrativa, deve essere data informazione dell’esistenza di tale vincolo (art. 2427, co. 1, n. 7-bis); opera anche se la società è in perdita, nel qual caso il vincolo è trasferito sulle riserve accantonate nei precedenti periodi d’imposta la riserva legale è esclusa dal vincolo, poiché l’art. 2430 c.c. rende indisponibile tale riserva, che rimane a presidio del capitale sociale secondo Assonime (Circ. 14.7.2004. n. 32), anche le riserve di capitale rientrano nel novero delle riserve vincolabili, poiché la norma fa riferimento alle riserve disponibili, anche se la ratio imporrebbe di monitorare solo riserve di utili

QUADRO EC – vincolo patrimoniale Il vincolo sulle riserve non significa divieto assoluto alla distribuzione, bensì comporta il venire meno della “sospensione d’imposta” qualora le riserve residue dopo la distribuzione non siano sufficienti a “coprire” il vincolo

Il rischio di “inquinamento fiscale” e le “contromosse” del legislatore Poiché, per effetto dell’abrogazione delle deduzioni extracontabili, sarà possibile dedurre solamente i componenti negativi di reddito iscritti a conto economico, è sorto il timore che i contribuenti, per continuare a fruire delle deduzioni fiscali nella maggior misura possibile, imputino a conto economico costi in misura superiore rispetto a quella civilisticamente corretta Misure 1) formulazione di una norma anti-abuso “deterrenti” 2) sanzioni per revisori

Il rischio di “inquinamento fiscale” e le “contromosse” del legislatore Art. 1, co. 34, Legge Finanziaria 2008: “(…) Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lett. q), n. 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”. Sia l’OIC n. 16 (beni materiali) sia il n. 24 (beni immateriali) ammettono l’utilizzo di piani ad aliquota non costante. Inoltre, la revisione dei piani d’ammortamento, al fine di tener conto del mutamento dei piani aziendali di utilizzo dei cespiti, è pienamente legittima sotto il profilo civilistico – contabile.

Eliminazione vincolo patrimoniale LIBERAZIONE RISERVE “VINCOLATE” EFFETTI NON AUMENTA IL VALORE FISCALE DEI BENI 1% E DEVE ESSERE VERSATA IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 16.6.2008 O 16.7.2008 (CON MAGGIORAZIONE 0,4%) IMPOSTA SOSTITUTIVA IL VINCOLO PATRIMONIALE SI ELIMINA CON IL RIASSORBIMENTO NATURALE DELLE ECCEDENZE PREGRESSE E QUINDI LA CONVENIENZA PUO’ ESSERCI IN PRESENZA DI DISTRIBUZIONI IMMEDIATE E NON “COPERTE” CONVENIENZA 80

Recupero eccedenze dedotte RIALLINEAMENTO VALORI FISCALI DEI BENI A QUELLI CIVILISTICI EFFETTI ELIMINAZIONE VINCOLO PATRIMONIALE PUO’ RIGUARDARE ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE ECCEDENZE E SI APPLICA NELLE SEGUENTI MISURE: 12% SU MAGGIORI VALORI FINO 5.000.000 EURO 14% SU MAGGIORI VALORI TRA 5.000.000 E 10.000.000 DI EURO 16% SU MAGGIORI VALORI ECCEDENTI 10.000.000 DI EURO IMPOSTA SOSTITUTIVA IRES/IRPEF E IRAP Pagamento in tre rate annuali (30% prima rata, 40% seconda e 30% terza; maggiorazione interessi 2,5% su seconda e terza rata) 81

Abrogazione deduzioni extra - contabili LE RICADUTE SUI BILANCI 2007 Rettificare imposte differite attive e passive: Per la riduzione dell’aliquota IRES al 27,50% e IRAP al 3,9% (31,4%), Per l’affrancamento delle differenze residue da quadro EC

Recupero eccedenze dedotte DECORRENZA MAGGIORI VALORI FISCALI A PARTIRE DALL’ESERCIZIO IN CUI E’ AVVENUTO IL RECUPERO, OSSIA DAL 2008 DEDUZIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO SUL MAGGIOR VALORE RICONOSCIUTO A SEGUITO DEL RECUPERO RIDUZIONE COSTO FISCALE DEI MAGIGORI VALORI FISCALI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E DELL’EVENTUALE AMMORTAMENTO DEDOTTO L’IMPOSTA SOSTITUTIVA E’ SCOMPUTATA DALL’IMPOSTA DOVUTA REALIZZO DEI BENI ENTRO IL QUARTO PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO 83

Spese di rappresentanza REVISIONE DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART. 108 CO. 2 TUIR) ART. 1, CO. 33, LETT. P) DEDUZIONE 100% SPESE DI RAPPRESENTANZA CONGRUE E INERENTI AUMENTO A EURO 50 DEL LIMITE ENTRO IL QUALE SONO COMUNQUE DEDUCIBILI LE SPESE PER OMAGGI 84

Spese di rappresentanza REQUISITI CHE DEVONO ESSERE INDIVIDUATI DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE CONGRUITA’ E INERENZA IL DECRETO DEVE TENER CONTO DEI SEGUENTI ASPETTI: NATURA E DESTINAZIONE DELLE SPESE VOLUME DEI RICAVI DELL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELL’IMPRESA 85

Introduzione della nuova white list L’art. 1, co. 83 – 90, della Finanziaria 2008, integra diverse disposizioni del TUIR che prevedono, a vario titolo, regimi fiscali di sfavore per i redditi che derivano dal possesso di attività in Stati a fiscalità privilegiata 86

Precedente assetto normativo Prima delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, erano previste tre black lists: DM 4.5.99: indica gli Stati o territori per i quali opera la presunzione di residenza in Italia per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente DM 21.11.2001: indica gli Stati o territori con riferimento ai quali opera la disciplina CFC DM 23.1.2002: individua gli Stati o territori per i quali opera il regime di indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10 e 11, del TUIR

WHITE LIST La Finanziaria 2008 introduce il nuovo art. 168-bis del TUIR, il quale dispone che con decreto ministeriale sono individuati gli Stati e territori che: Consentono un adeguato scambio di informazioni; Consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia

WHITE LIST La nuova white list costituirà il nuovo riferimento per tutte quelle ipotesi in cui una disposizione normativa pone quale discrimine l’appartenenza o meno ad una black list Il rapporto è pertanto “rovesciato”: ad esempio, l’indeducibilità dei costi ex art. 110 TUIR, deriva dal sostenimento degli stessi presso soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli inclusi nella white list (stesso dicasi per residenza partecipata ex art. 87 TUIR e per i dividendi percepiti)

CFC legislation (art. 167) Se un soggetto italiano detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa localizzata in Stati con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute. Ai fini del “controllo” si applica l’art. 2359 c.c. La norma non si applica se il soggetto residente dimostra, alternativamente che: La società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato in cui ha sede, Dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati sottoposti e regimi fiscali privilegiati. A tal fine serve apposito interpello preventivo all’Amministrazione Finanziaria. I redditi del soggetto non residente imputati al soggetto italiano sono assoggettati a tassazione separata non inferiore al 27%. Gli utili distribuiti dal soggetto estero partecipato non sono imponibili fino all’ammontare del reddito tassato e determinato come sopra.

Soggetti che adottano gli IAS La Finanziaria 2008 modifica il principio di derivazione di cui all’art. 83 del TUIR per i soggetti che adottano gli IAS, prevedendo che per tali soggetti, nella determinazione del reddito d’impresa, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS stessi.

NOVITA’ IRAP 92

Linee guida novità BASE IMPONIBILE (CO. 50) DECORRENZA (CO. 51) DICHIARAZIONE IRAP (CO. 52) DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008 RECUPERO A TASSAZIONE ECCEDENZE EXTRACONTABILI DEDOTTE AI FINI IRAP FINO AL 2007 DA PRESENTARE IN VIA AUTONOMA ALLA REGIONE O PROVINCIA COMPETENTE MODIFICHE CRITERI DI DETERMINAZIONE PER SOGGETTI IRES E SOGGETTI IRPEF 93

Base imponibile soggetti Ires BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRES (ART. 5 D.LGS. N. 446/97) PRINCIPIO GUIDA (CO. 5) I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SONO ACCERTATI SECONDO CRITERI DI CORRETTA QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE PREVISTI DAI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI DALL’IMPRESA 94

Base imponibile soggetti Ires DIFFERENZA VALORE DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO A) DEL CONTO ECONOMICO) COSTI DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO B) DEL CONTO ECONOMICO) Sono escluse le seguenti voci: B9) Costi del personale B10), lett. c) e d) Svalutazioni immobilizzazioni e svalutazione crediti B12) Accantonamenti per rischi B13) Altri accantonamenti 95

Base imponibile soggetti Ires ART. 5 CO. 3 NON SONO COMUNQUE AMMESSI IN DEDUZIONE I SEGUENTI COMPONENTI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO, CLASSIFICATO IN VOCI DIVERSE RISPETTO AL N. 9) AGGREGATO B) COMPENSI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO O IMPRESA COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO (O CO.CO.CO.) E COMPENSI AMMINISTRATORI COMPENSI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING PERDITE SU CREDITI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 96

Base imponibile soggetti Ires ALTRE PRECISAZIONI (CO. 3 ART. 5) CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (AD ESCLUSIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI) CONTRIBUTI EROGATI A NORMA DI LEGGE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE IMMOBILI “PATRIMONIO” CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (IN PRECEDENZA SOLO QUELLI STRUMENTALI) SONO DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE AD 1/18 DEL COSTO, INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO AMMORTAMENTO MARCHI E AVVIAMENTO 97

Deduzioni Irap MODIFICA DEDUZIONI PREVISTE DALL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 446/97 CO. 50 LETT. F) DEDUZIONE PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 11, CO. 1) RIDUZIONE IMPORTO SPETTANTE PER CIASCUN LAVORATORE DA EURO 5.000 A EURO 4.600 (DA 10.000 A 9.200 PER ALCUNE REGIONI) DEDUZIONE FORFETARIA VALORE DELLA PRODUZIONE (ART. 11, CO. 4-BIS1) RIDUZIONE IMPORTO SPETTANTE PER VALORE DELLA PRODUZIONE NON SUPERIORE A 400.000, DA EURO 2.000 A EURO 1.850 98

DEDUZIONE FORFETARIA ART. 11 CO. 4-BIS Deduzioni Irap DEDUZIONE FORFETARIA ART. 11 CO. 4-BIS BASE IMPONIBILE DEDUZIONE SPETTANTE SOGGETTI IRES INFERIORE A 180.759,91 7.350 (in precedenza 8.000) TRA 180.759,91 E 180.839,91 5.500 (in precedenza 6.000) TRA 180.839,91 E 180.919,91 3.700 (in precedenza 4.000) TRA 180.919,91 E 180.999,91 1.850 (in precedenza 2.000) BASE IMPONIBILE DEDUZIONE SPETTANTE SOGGETTI IRPEF INFERIORE A 180.759,91 9.500 (in precedenza 8.000) TRA 180.759,91 E 180.839,91 7.125 (in precedenza 6.000) TRA 180.839,91 E 180.919,91 4.750 (in precedenza 4.000) TRA 180.919,91 E 180.999,91 2.375 (in precedenza 2.000) 99

COMPENSI INDEDUCIBILI ABROGAZIONE ART. 11-BIS D.LGS. N. 446/97 Altre modifiche Irap COMPENSI ATTRIBUITI PER OBBLIGHI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE, DI CUI ALL’ART. 67, LETT. L). TUIR COMPENSI INDEDUCIBILI ELIMINAZIONE DISPOSIZIONE SECONDO CUI LE VARIAZIONI OPERATE AI FINI IRES/IRPEF RILEVANO ANCHE AI FINI IRAP COERENTE CON VOLONTA’ DI DARE RILEVANZA ALLE CORRETTE IMPUTAZIONI CONTABILI ABROGAZIONE ART. 11-BIS D.LGS. N. 446/97 ALIQUOTA RIDUZIONE DA 4,25% AL 3,9% 100

SCORPORO VALORE DELLE AREE Collegato alla Finanziaria 2007 (DL 262/06) Novità Finanziaria 2008 101

Ammortamento fabbricati strumentali AMMORTAMENTO TERRENI ART. 2, CO. 18, DL 262/06 Ammortamento fabbricati strumentali Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo del fabbricato deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che costituiscono pertinenza. Il costo di tali aree è quantificato nel maggiore tra i seguenti: Valore esposto in bilancio 20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali) Titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e dal regime contabili adottato SOGGETTI INTERESSATI 102 102

AMMORTAMENTO TERRENI Immobili acquistati dal 2006: data di acquisto DATA RIFERIMENTO CONFRONTO Immobili acquistati in periodi d’imposta precedenti al 4 luglio 2006: si prende a riferimento l’ultimo bilancio approvato ante 4 luglio 2006 103

AMMORTAMENTO TERRENI AMBITO OGGETTIVO: fabbricati strumentali per natura o per destinazione (art. 43, co. 1 e 2, del TUIR) C.M. N. 28/E/2006 e C.M. 1/E/2007 Rientrano anche gli impianti e macchinari infissi al suolo se realizzano un’unità immobiliare iscritta in catasto Immobili merce: costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa Impianti e macchinari infissi al suolo ma non iscritti in catasto IMMOBILI ESCLUSI Immobili “patrimonio”: non sono beni strumentali (abitativi diversi dagli immobili strumentali per destinazione) 104

ASPETTI CRITICI Comportamento contabile da adottare Ammortamenti pregressi Acquisto area separatamente dal terreno Fabbricati non cielo-terra Fabbricati industriali Immobili detenuti in leasing Immobili rivalutati e spese incrementative Vendita immobile 105

1) COMPORTAMENTO CONTABILE E’ opportuno scorporare anche contabilmente il valore del terreno: in caso affermativo, con che criteri? COMPORTAMENTO CONTABILE La norma non impone alcun obbligo contabile, anche se potrebbe essere opportuno per evitare ulteriori “doppi binari” con evidenti effetti sull’utile di bilancio 106

2) AMMORTAMENTI PREGRESSI AMMORTAMENTI DEDOTTI FINO AL 31.12.2005 Vanno imputati prioritariamente al fabbricato ESEMPIO n. 1: FABBRICATO 1.000 F.DO AMMORTAMENTO 31.12.2005 (800) Dal 2006 Costo fiscale fabbricato = 0 Costo fiscale terreno = 200 Ammortamento deducibile = 0 Fabbricato post scorporo = 800 Fondo amm. Post-scorporo = 800 Residuo ammortizzabile = 0 107

2) AMMORTAMENTI PREGRESSI AMMORTAMENTI DEDOTTI FINO AL 31.12.2005 Vanno imputati prioritariamente al fabbricato ESEMPIO n. 2: FABBRICATO 1.000 F.DO AMMORTAMENTO 31.12.2005 (900) Dal 2006 Costo fiscale fabbricato = 0 Costo fiscale terreno = 100 Ammortamento deducibile = 0 Fabbricato post scorporo = 800 Fondo amm. Post-scorporo = 900 Residuo ammortizzabile = 0 108

2) AMMORTAMENTI PREGRESSI In relazione all’esempio n. 2, l’eccedenza del fondo di ammortamento rispetto al costo post-scorporo comporta la riduzione del costo fiscale del terreno (in tal senso si esprime anche la C.M. n. 1/E/2007 e la Circolare Assonime n. 53/2006) 109

2) AMMORTAMENTI PREGRESSI AMMORTAMENTI DEDOTTI FINO AL 31.12.2005 Vanno imputati prioritariamente al fabbricato ESEMPIO n. 3: FABBRICATO 1.000 F.DO AMMORTAMENTO 31.12.2005 (600) Dal 2006 Costo fiscale fabbricato = 200 Costo fiscale terreno = 200 Ammortamento deducibile = 24 Fabbricato post scorporo = 800 Fondo amm. Post-scorporo = 600 Residuo ammortizzabile = 200 110

3) ACQUISTO SEPARATO AREA Lo scorporo deve essere eseguito anche in caso di indicazione separata del valore dell’area in quanto acquistata con il medesimo atto del fabbricato, ma con distinzione di prezzo AREA SEPARATA IN CONTABILITA’ Confronto tra quanto iscritto in contabilità e percentuale forfetaria (20 o 30%) Scorporo fiscale = 1.000 x 20% = 200 Ammortamento civilistico = 900 x 3% = 27 Ammortamento fiscale = 800 x 3% = 24 Variazione in aumento = 3 ESEMPIO: FABBRICATO 900 TERRENO 100 Nota bene: lo scorporo non va eseguito solo in presenza di aree acquistate autonomamente in precedenza 111

4) FABBRICATI NON CIELO TERRA Riferendosi al principio IAS n. 16, richiede lo scorporo solo per i fabbricati cielo-terra OIC Richiede lo scorporo per tutti i fabbricati strumentali per natura e per destinazione C.M. 28/E/2006 Conferma l’obbligo di scorporo anche per gli immobili non “cielo-terra”, per i quali i principi contabili non richiedono lo scorporo C.M. 1/E/2007 112

5) FABBRICATI INDUSTRIALI DEFINIZIONE NORMATIVA Sono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni Non viene quindi fatto riferimento ad una categoria catastale, bensì ad un concetto economico, anche se rientrano certamente i D1, i D7 e dovrebbero rientrare anche i laboratori C3 Fabbricati ad uso promiscuo commerciale-industriale: si deve far riferimento all’utilizzo prevalente (superficie) C.M. 1/E/2007 Fabbricati concessi in locazione: rileva l’utilizzo che ne fa il locatario 113

5) FABBRICATI INDUSTRIALI Immobili acquistati dopo il 4 luglio 2006: si fa riferimento all’utilizzo nel periodo d’imposta in cui è entrato in funzione DATA DI RIFERIMENTO Immobili acquistati prima del 4 luglio 2006: si fa riferimento all’utilizzo nel periodo d’imposta precedente al 4 luglio 2006 (generalmente 2005) La C.M. n. 1/E/2007 precisa che la qualificazione del fabbricato tra quelli industriali o meno non può essere successivamente modificata nel caso di un suo utilizzo diverso, nemmeno a seguito di variazione catastale della destinazione d’uso 114

6) IMMOBILI IN LEASING La norma richiede lo scorporo anche per i fabbricati detenuti in leasing OBBLIGO La percentuale forfetaria va applicata sulla quota capitale del canone di competenza dell’esercizio OGGETTO Per lo scorporo della quota interessi, si applica la stessa metodologia già utilizzata per l’Irap Costo sostenuto società di leasing x giorni durata periodo d’imposta (diviso) Giorni di durata del contratto CANONE DI COMPETENZA (MENO) 115

6) IMMOBILI IN LEASING LEASING STIPULATI DAL 2006 Applicazione della percentuale del 20% o del 30% alla quota capitale del canone di leasing di competenza LEASING STIPULATI ANTE 2006 La residua quota capitale deve essere dedotta lungo la durata residua del contratto di leasing 116

6) IMMOBILI IN LEASING Esempio: leasing ante 2006 fabbricato ind. Costo sostenuto società di leasing: 100.000 Prezzo di riscatto: 1.750 Canoni dedotti fino al 2005: 58.500 (interamente riferita al fabbricato) Quota capitale residua = (100.000 x 70%) – 58.500 – 1.750 = 9.750 L’importo di 9.750 rappresenta la quota capitale residua da dedursi lungo la durata residua del contratto di leasing: l’eccedenza di canone rappresenta la quota interessi indeducibile Al pari dell’acquisto diretto, i canoni dedotti in passato sono interamente riferiti all’immobile 117

6) IMMOBILI IN LEASING ACQUISTO AREA DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI LEASING In via autonoma rispetto al fabbricato (leasing appalto) Insieme all’immobile già ultimato Il dato da considerare al fine di individuare la % di canone (quota capitale) irrilevante fiscalmente non ha bisogno di alcun confronto con il dato forfetario Applicazione della % forfetaria alla quota capitale del canone 118

6) IMMOBILI IN LEASING ESEMPIO 1: LEASING APPALTO di 10 anni di durata Canone annuo complessivo = 10.500 Quota interessi = 500 Quota capitale = 10.000 Quota indeducibile canone = 4.000 Costo di acquisto area da parte della società di leasing = 40.000 Costo di costruzione = 60.000 Non va fatto alcun confronto in quanto l’area è stata acquisita autonomamente in precedenza 119

6) IMMOBILI IN LEASING ESEMPIO 2: LEASING ORDINARIO di 10 anni di durata Canone annuo complessivo = 10.500 Quota interessi = 500 Quota capitale = 10.000 Quota indeducibile canone = 2.000 (o 3.000 se fabbricato industriale) Costo di acquisto area e fabbricato da parte della società di leasing = 100.000 In tal caso lo scorporo si esegue con l’applicazione della percentuale forfetaria 120

7) IMMOBILI RIVALUTATI Il quantum rivalutato non costituisce base di calcolo per lo scorporo RIVALUTAZIONE Se oggetto di rivalutazione è stato il fabbricato, l’imposta sostituiva ha scontato il 12% QUESTIONE Dal 2008 (rilevanza fiscale della rivalutazione) una parte del costo rivalutato non sarà deducibile in quanto riferita al terreno. L’eccedenza di imposta (6%) può essere recuperata? 121

7) SPESE INCREMENTATIVE Non rilevano ai fini dello scorporo La percentuale del 20% o del 30% va applicata sul costo al netto delle spese incrementative capitalizzate (ad esempio, spese di manutenzione straordinaria, oneri di urbanizzazione, ecc.) 122

8) VENDITA IMMOBILE L’importo dell’ammortamento non dedotto in ciascun periodo d’imposta, in quanto riferito al valore del terreno, sarà recuperato in sede di vendita del bene, attraverso una variazione in diminuzione pari alla differenza tra fondo di ammortamento civilistico e fondo di ammortamento (minore) fiscale (si veda l’esempio nella slide successiva)

8) VENDITA IMMOBILE COSTO STORICO IMMOBILE (ACQUISTO 2006) = 1.000 AMMORTAMENTO CIVILISTICO = 30 (1.000 x 3%) AMMORTAMENTO FISCALE = 24 (800 x 3%) ALIENAZIONE IMMOBILE NEL 2011 PER 1.500 COSTO RESIDUO AMMORTIZZABILE CIVILISTICO = 1.000 – 150 = 850 COSTO RESIDUO FISCALE = 1.000 – 120 = 880 PLUSVALENZA CIVILISTICA = 1.500 – 850 = 650 PLUSVALENZA FISCALE = 1.500 – 880 = 620 VARIAZIONE IN DIMINUZIONE = 30 (corrispondente alla differenza tra fondo di ammortamento civilistico e fondo ammortamento fiscale)

Ammortamento fabbricati ART. 1 CO. 81 NORMA DI CARATTERE INTEPRETATIVO ELIMINA LA RETROATTIVITA’ DELL’ART. 36 CO. 8 DEL DL 223/06 (PER AMMORTAMENTI E CANONI LEASING) LE QUOTE DEDOTTE FINO AL 31.12.2005 SONO RIFERITE PROPORZIONALMENTE AL COSTO DEL FABBRICATO ED AL FONDO DI AMMORTAMENTO FA SALVI GLI EFFETTI PRODOTTI DAL DL 118/07 NON CONVERTITO ART. 1 CO. 82 125

Ammortamento fabbricati MODALITA’ DI RECUPERO QUOTE DI AMMORTAMENTO O CANONI LEASING NON DEDOTTI NEL PERIODO D’IMPOSTA 2006 SOGGETTI CHE HANNO APPLICATO IL DL 118/07 SOGGETTI CHE NON HANNO APPLICATO IL DL 118/07 CREDITO D’IMPOSTA QUADRO RX DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE, PARI ALLA MAGGIORE IRES E IRAP PAGATA APPLICAZIONE CO. 81 FINANZIARIA 2008 PRESENTAZIONE UNICO INTEGRATIVO ENTRO 31.7.2008 PER REECUPERO MAGGIORI IMPOSTE PAGATE (QUADRO RX) 126