Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto Di Alessandra Sartori 17 ottobre 2008
Il piano della lezione Lavoro subordinato e lavoro autonomo La subordinazione nella dottrina e nella giurisprudenza I criteri di qualificazione Le collaborazione coordinate e continuative nell’art. 409 c.p.c. La crisi della subordinazione e le teorie sul tertium genus La soluzione del legislatore: il lavoro a progetto ex artt. 61-69 d. lgs. n. 276/2003 Tipologie di lavoro occasionale La disciplina del lavoro a progetto Il lavoro a progetto nelle circolari ministeriali Gli orientamenti giurisprudenziali Riflessioni conclusive Soluzione di casi concreti
Lavoro subordinato e lavoro autonomo Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.): Collaborazione a) Personalità b) Professionalità 2. Inserimento 3. Eterodirezione 4. Continuità in senso giuridico 5. Retribuzione Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.): Lavoro prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione Professionalità Autonomia nel mercato Autonomia nell’esecuzione Prestazione resa uno actu o continuata nel tempo Corrispettivo
La subordinazione nella dottrina e nella giurisprudenza La subordinazione come dipendenza economica (Ghezzi e Romagnoli) La subordinazione come alienità dei mezzi e alienità del risultato (Mengoni e C. Cost. n. 30/1996) La subordinazione come inserimento strutturale nell’impresa (Napoli) La subordinazione come collaborazione inserita con continuità nell’organizzazione dell’impresa (Ghera) Giurisprudenza: → la subordinazione come soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro
I criteri di qualificazione Il metodo sussuntivo utilizzato dalla dottrina: → la sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta dell’art. 2094 c.c. Il metodo tipologico (o per approssimazione) utilizzato dalla giurisprudenza. Gli indici della subordinazione: Indici primari (esercizio del potere direttivo o disciplinare) Indici secondari (retribuzione in cifra fissa, orario di lavoro predeterminato, rischio d’impresa, alienità dei mezzi, obbligo di presenza, ecc.) La proposta di diversificazione delle tutele (Tosi)
Le collaborazione coordinate e continuative nell’art. 409 c.p.c. Requisiti: Collaborazione prevalentemente personale Continuità Coordinazione all’impresa del committente Nonostante i tentativi di una parte della dottrina di accreditarla come fattispecie sostanziale (G. Santoro Passarelli), il legislatore l’ha riconosciuta soltanto a fini processuale, contributivo e fiscale.
La crisi della subordinazione e le teorie sul tertium genus La rimodulazione delle tutele (Biagi, Ichino) L’estensione delle tutele (Alleva, Amato e Treu) Il lavoro sans phrase (Pedrazzoli)
La soluzione del legislatore: il lavoro a progetto ex artt. 61-69 d La soluzione del legislatore: il lavoro a progetto ex artt. 61-69 d. lgs. n. 276/2003 La fattispecie e il campo di applicazione: Collaborazione di tipo prevalentemente personale Continuità Coordinamento all’impresa del committente Esistenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso Assenza di vincoli temporali Obbligo di risultato Esclusioni 1) co.co.co. di carattere occasionale; 2) prestazioni professionali per cui è necessaria l’iscrizione ad un albo; co.co.co. rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche; amministratori di società; soggetti percipienti la pensione di vecchiaia; co.co.co. nella P.A..
Tipologie di lavoro occasionale Lavoro occasionale ex art. 61, co.2, d. lgs. n. 276/2003 co.co.co. durata non superiore a 30 gg. con il medesimo committente corrispettivo non superiore a 5000 € con il medesimo committente Lavoro occasionale di tipo accessorio (art. 70ss., d. lgs. n. 276/2003, recentemente riformato dal d.l. n. 112/2008) Riservato a particolari attività di tipo accessorio Compenso non superiore a 5000 € con il medesimo committente Modalità semplificate di pagamento del corrispettivo e dei contributi previdenziali (vouchers) Lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. Né coordinamento né continuità Esclusione dalla contribuzione previdenziale, salvo l’importo sia superiore a 5000 € (l. n. 326/2003)
La disciplina del lavoro a progetto (1) L’obbligo di forma scritta ad probationem per il contratto e i suoi elementi essenziali (art. 62, d. lgs. n. 276/2003) Corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, tenuto conto dei compensi per analoghe prestazioni nel luogo di esecuzione del rapporto (art. 63) Obbligo di riservatezza (art. 64) Disciplina delle invenzioni (art. 65)
La disciplina del lavoro a progetto (2) Altri diritti: Sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio di breve durata, nonché gravidanza (art. 66); proroga ex lege di 180 giorni in caso di gravidanza (art. 66); indennità di malattia (finanziaria 2007 – l. n. 296/2006); indennità di maternità (art. 64, d. lgs. n. 151/2001); congedi parentali (finanziaria 2007); diritto alla sicurezza a carico del committente per le prestazioni svolte nella sua organizzazione aziendale (art. 66, ora anche d. lgs. 81/2008). Applicazione di: disciplina del processo del lavoro; disciplina delle rinunce e transazioni del lavoratore ex art. 2113 c.c.; assicurazione alla gestione separata dell’INPS; assicurazione INAIL.
La disciplina del lavoro a progetto (3) La disciplina dell’estinzione del rapporto: 1) realizzazione del progetto; prima della scadenza del termine, recesso delle parti solo per g.c. o secondo le causali o modalità previste nel contratto. La conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: ex art. 69, co. 1°, in caso di mancanza del progetto; ex art. 69, co. 2°, nel caso in cui il giudice accerti la sussistenza della subordinazione nel concreto rapporto instaurato.
Il lavoro a progetto nelle circolari ministeriali La circolare Maroni n. 1/2004 La circolare Damiano n. 17/2006 sui call centers: differenze tra call centers operanti chiamate inbound e outbound La circolare ministeriale 4/2008 → il recepimento degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti e la presunzione di lavoro subordinato nei contratti di lavoro a progetto aventi per oggetto attività di carattere elementare.
Gli orientamenti giurisprudenziali Sulla mancanza del progetto → intesa sia in termini formali che sostanziali. (Cfr. T. Milano 23 febbraio 2006, LG, 2007, p. 68; T. Milano 18 gennaio 2007, OGL, 2007, I, p. 246) Sulle caratteristiche del progetto → specifico e non coincidente con l’intera attività del committente. (Cfr. T. Pistoia 17 marzo 2006, D&L, 2006, p. 1075) Sull’attività del lavoratore a progetto → tendente ad un risultato e non inserita in maniera continuativa e strumentale nel ciclo produttivo dell’impresa. (Cfr. T. Roma 5 giugno 2007, FI, 2008, I, c. 1002) Sull’apposizione del patto di prova → inammissibilità. (Cfr. T. Roma 6 dicembre 2006, D&L, 2007, p. 754). Sulla forma ad probationem → sia per l’intero contratto che per i singoli elementi; diversamente da quanto ritenuto da una parte della dottrina, in nessun caso è richiesta la forma ad substantiam. (Cfr. T. Ravenna 24 novembre 2005, RIDL, 2006, II, p. 329). Sulla configurazione giuridica del contratto → lavoro autonomo e non tertium genus. (Cfr. T. Pavia 13 febbraio 2007, D&L, 2007, p. 433). Sulla conversione ex art. 69, co.1° → secondo una parte della giurisprudenza, si tratta di una presunzione assoluta di subordinazione (cfr. T. Milano 5 febbraio 2007, RIDL, 2007, II, p. 809, e soprattutto A. Firenze 29 gennaio 2008, n.100, DPL, 2008, n.25), mentre un altro filone si esprime in termini di presunzione relativa (T. Torino 23 marzo 2007, RIDL, 2007, II, p. 809).
Riflessioni conclusive Il lavoro a progetto: tertium genus o tipologia di lavoro autonomo? → le differenti interpretazioni dottrinali.
Caso 1 Tra un istituto di vigilanza e un lavoratore viene stipulato in forma scritta un contratto di lavoro a progetto avente ad oggetto l’attività di guardia giurata presso un centro commerciale, svolta secondo turni prestabiliti e sotto la direzione di un caposquadra. Il lavoratore si reca presso il sindacato per un consulto. Racconta che nello svolgimento dei propri compiti deve rispettare turni prestabiliti, non può assentarsi liberamente, bensì deve richiedere ferie e permessi; inoltre, è tenuto a presentare un certificato medico in caso di malattia. Lavoro a progetto o lavoro subordinato? (Tribunale di Torino 17 maggio 2006, RGL 2007, II, p. 52)
Caso 2 Una lavoratrice viene assunta in un call center con un contratto di lavoro a progetto: in esso viene definito il progetto come fase della lavorazione dell’impresa, intesa come la risposta alle chiamate della clientela. La lavoratrice si reca presso un avvocato per un consulto. Ella racconta che ha la possibilità di concordare con l’impresa la variazione della fascia oraria della propria prestazione e viene remunerata sulla base delle telefonate effettivamente evase. In sala sono presenti coordinatori che verificano la corrispondenza delle risposte a quanto stabilito dagli script aziendali, e che organizzano le pause dei collaboratori. L’avvocato esprime la propria opinione sul suo caso: lavoro a progetto o lavoro subordinato? (Tribunale di Livorno 8 gennaio 2007, pubblicata nel sito della Fondazione Marco Biagi, voce call center)
Caso 3 Un lavoratore viene assunto da una società farmaceutica con un contratto di lavoro a progetto di informatore scientifico. Il progetto consiste nella visita a medici per informare gli stessi sui prodotti della società, con l’obbligo di riferire al committente sulla conoscenza da parte dei medesimi dei prodotti della società farmaceutica. Il lavoratore si reca presso un consulente del lavoro per un parere. La società gli ha fornito un elenco iniziale di medici, ma gli ha lasciato libertà nel suo aggiornamento e nella predisposizione delle visite ai medici stessi. La remunerazione è avvenuta sulla base delle visite effettuate. Lavoro a progetto o lavoro subordinato? (Tribunale di Milano 10 novembre 2005, RIDL 2006, II, p. 329)