La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
P r e s e n t a : Obiettivo Stage Io....Lavorerò a Lecce Lecce, 26 novembre 2011 presso LecceFiere in collaborazione con:
Advertisements

Il contratto di apprendistato
L'elevamento dell'obbligo di istruzione Dall'a.s l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita.
Legge Regionale n.23 del BURP n.109 supp del
l'alternanza scuola lavoro
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Prof. Bertolami Salvatore 1 Guida alla riforma Biagi D. Lgs 276/2003 Legge delega 14 febbraio 2003 n° 30.
Con la riforma dellordinamento universitario italiano: Con la riforma dellordinamento universitario italiano:..contenuti ed obiettivi dei percorsi formativi.
Lo stage Lo stage Il contratto di Il contratto di formazione e lavoro formazione e lavoro Lapprendistato Il riordino della Il riordino della formazione.
LA NORMATIVA DELLA FORMAZIONE. Formazione continua attività di qualificazione specifica diretta ad adeguare le proprie conoscenze per tutto larco della.
IL RAPPORTO DI LAVORO (contratti formativi di lavoro subordinato)
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
Obbligo formativo Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina.
Obbligo formativo Regolamento per lattuazione dellart. 68 della legge 17 maggio 1999 n.144 sullobbligo di frequenza di attività formative.
Decreto n.142 del Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Le finalità: Consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Gioacchino Genuardi Convegno annuale rete F.A.R.O Palermo, 14 Novembre 2005 DALLOBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO AL DIRITTO DOVERE ALLISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE.
Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 1 L'inquadramento dell'apprendista negli Studi Professionali.
Il nuovo contratto di lavoro intermittente La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è stata.
1A cura di UST CISL Torino07/10/09 Mercato del Lavoro TUTTE LE FORME DI FLESSIBILITA.
Art. 60. D.lgs 29/93 abrogato Orario di servizio e orario di lavoro. [1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche.
Il contratto di Apprendistato e lobbligo formativo Seminario FEDERLAZIO Roma 15 Dicembre
CONTRATTO DI LAVORO PREMESSA
Imprenditore datore di Lavoro
Marco Pinna 1 Guida alla riforma Biagi Legge delega 14 febbraio 2003 n° 30.
La riforma del mercato del lavoro. Premessa Italia ed Europa: continue trasformazioni sul lato della domanda e dellofferta nel mercato del lavoro Mondializzazione,
1 Alternanza scuola lavoro. 2 Legge 28 marzo 2003 n.53 Alternanza scuola lavoro articolo 4.
M.G.Bigardi C.S.A VR e TV L.E.P SCHEDA DI APPROFONDIMENTO.
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
CENTRI PER LIMPIEGO DELLA PROVINCIA DI VICENZA I nuovi Servizi Le opportunità per i giovani Lorientamento.
1 Contratto di inserimento Dalla formazione e lavoro all'inserimento: continuità e discontinuità Aprile 2007.
IL LAVORO INTERMITTENTE
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Dal Libro Bianco alla Legge delega n. 30/2003 Secondo il Libro Bianco i contratti formativi devono essere riformati al fine.
STAGE IN ITALIA.
Dote Tirocinio Scuole Fixo Destinatari Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla dote i giovani aventi i seguenti requisiti: residenti.
Apprendistato Professionalizzante
Il nuovo obbligo Questo lavoro è sotto una licenza
Lo stage Enrica Savoia.
Palazzo Lombardia - Auditorium Regionale
Alcune tipologie contrattuali
I contratti formativi.
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
Progetti di Alternanza Scuola/ Lavoro Liceo Carducci – Viareggio A. S
e delle Politiche Sociali
Apprendistato e formazione professionale in Lombardia Apprendistato e formazione professionale in Lombardia Varese Centro congressi Villa Ponti 22 febbraio.
Lavoro svolto da Sara Balestrieri, Luana Sansone e Luca Morano
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in base al quale il datore di lavoro è obbligato ad impartire e a far impartire una formazione che consenta.
Servizio Tirocini Aggiornamento di maggio contenuti Legge Regionale n°7 del 2013 Deroghe 1471/2013 e 1472/2013 alla LR n°7 Deroga 2024/2013 Deroga.
PIANO GIOVANI SICILIA – PRIORITÀ 2 «GIOVANI IN IMPRESA»
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO art. 4 - legge 28 marzo 2003, n.53
L’integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro Il Libretto formativo del cittadino CARATTERISTICHE, OPPORTUNITA’ E SISTEMI DI IMPLEMENTAZIONE.
programma Garanzia giovani
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l’Occupazione e la Formazione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE.
Corso Apprendisti extra-obbligo Doc. Gianluca Daffi.
L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 167/
La Via Italiana al Sistema Duale
Il contratto di apprendistato dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act
L’APPRENDISTATO – Schema decreto attuativo JOBS ACT
L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del.
Certificazione delle competenze
Stage/ tirocinio Lo stage in azienda è un percorso di formazione individuale che mira ad agevolare i giovani lavoratori nella scelta professionale al.
Decreto Legislativo ai sensi della Legge Biagi 14 febbraio 2003 n. 30 Il ruolo del Sindacato.
Il Fondo Sociale Europeo tra contrasto alla crisi e prospettive per il futuro Livorno 2 dicembre 2011 Il progetto GiovaniSì Tirocini e stage retribuiti.
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
Garanzia Giovani 3 dicembre Documenti di riferimento Raccomandazione Consiglio Europeo sull’istituzione di una garanzia per i giovani.
LE NUOVE OPPORTUNITÀ DELL’ APPRENDISTATO e del lavoro in provincia di Trento Trento 29 marzo 2012 dott. Luigi Pitton.
1 Apprendistato Regione Lombardia. 2 Apprendistato di 1° livello Dal 25/10/2011 (se interverranno le Regioni e i CCNL) Prima (tutti i contratti in essere.
1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di Apprendistato.
Transcript della presentazione:

La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli professionali) Diventa strumento per lingresso e il reingresso nel mercato del lavoro (per accrescere la competitività Ue) Infine strumento di sviluppo delle capabilities – dilibertà del singolo (certificazione – continuità - Fse) Concezione della formazione come bene pubblico – destinato ai singoli e non alle imprese Collegata più allistruzione che al diritto al lavoro DIRITTO ALLA FORMAZIONE COME DIRITTO SOCIALE DI CITTADINANZA

E NELLA COSTITUZIONE –ARTICOLO 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. LA FORMAZIONE E UN DIRITTO FONDAMENTALE –STRUMENTALE RISPETTO AL DIRITTO AL LAVORO (COME DIRITTO AL REDDITO E COME DIRITTO ALLA SCELTA EFFETTIVA) –DI CARATTERE PROGRAMMATICO (VA V. LE TESI DEL SUO SUPERAMENTO FINO A CONFORMARE IL CONTRATTO DI LAVORO) –ART. 117 COST: ATTRIBUISCE LA COMPETENZA ALLE REGIONI

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA LEGISLAZIONE L. QUADRO 845/78 ART. 17 L. 196/97: prevede il riordino della materia e lintegrazione con il sistema scolastico Art. 45 l.n. 144/99 nuovo riordino

OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI – L.N. 144/99 –L.N. 53/03 – L.N. 296/06 Può essere adempiuto: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intende comunque assolto in 1O anni o con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata triennale.

Rapporti con finalità formative SINORA CONOSCEVAMO: lapprendistato Il contratto di formazione e lavoro Gli stage o tirocini ORA ABBIAMO: Contratti di apprendistato Contratti di inserimento Tirocini estivi di orientamento Gli stage o tirocini

Il vecchio CFL REQUISITI: Giovani tra i 16 e i 32 anni Approvazione del progetto da parte delle Commissioni regionali per limpiego Retribuzione ridotta tramite inquadramento a un livello inferiore Agevolazioni contributive differenziate per territorio, per settore e per tipo di contratto RIMANE SOLO PER LA P.A

CFL TIPO A 1) acquisizione di professionalità intermedie; con almeno 80 ore di formazione distinta dallattività lavorativa 2) acquisizione di professionalità elevate; con almeno 130 ore di formazione distinta dallattività lavorativa Hanno durata massima di 24 mesi

CFL TIPO B mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo Aveva durata massima di 12 mesi Formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica

Vecchio apprendistato Giovani tra i 16 e i 24/26 anni Autorizzazione dellispettorato del lavoro Durata da 18 a 48 mesi Impegno formativo tra 120 e 80 ore annue Limitazioni di orario Retribuzione in percentuale ridotta

Nuovo apprendistato a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Disciplina unica per tutti i tipi di apprendistato Obbligo di stipulare il contratto in forma scritta (indicazione della prestazione, del piano formativo e della qualifica finale) Limitazione del numero di apprendisti proporzionata al numero di lavoratori specializzati e qualificati presenti in azienda (100%) Divieto di retribuire il lavoratore a cottimo Recesso solo in presenza di g.c. o g.m. durante il rapporto e libero al termine del periodo di apprendistato Riconoscimento della qualifica professionale al termine del rapporto e dei crediti formativi registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Le modalità di riconoscimento saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome

Incentivi Retributivi: è previsto linquadramento al massimo di due livelli inferiore alla categoria Esclusione dal computo dei limiti numerici Previdenziali: sono temporaneamente confermati quelli vigenti, subordinati alla verifica delleffettivo svolgimento della formazione

SANZIONI In caso di mancata effettuazione della formazione: versamento dei contributi agevolati maggiorati del 100% Possibilità per il lavoratore di agire per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (problema del riconoscimento dei crediti)

contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Giovani che hanno compiuto i 15 anni Durata massima: 3 anni Fine: acquisizione di una qualifica professionale o del titolo di studio Formazione sia interna sia esterna allazienda che sarà definita a livello regionale sulla base dei limiti che verranno definiti a livello nazionale in attuazione della l.n. 53/03.

Apprendistato professionalizzante Giovani tra i 19 e i 29 anni (17 per giovani che hanno già una qualifica professionale) Durata: è stabilita dai contratti collettivi tra i limiti di 2 e 6 anni (si computano anche gli eventuali periodi di apprendistato effettuati con il contratto di tipo a) Fine: conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali Formazione: sarà stabilita a livello regionale garantendo almeno 120 ore annue interne/esterne (come media?). Le modalità di erogazione saranno stabilite dai contratti collettivi in attesa della legislazione regionale

La legislazione regionale Leggi che disciplinano solo lapprendistato: –Puglia (aumento della formazione per contratti di 6 anni) –Lazio –Trento –Bolzano Leggi a contenuto più vasto (mercato del lavoro e formazione) –Marche –Toscana –Emilia-Romagna (rinvio pieno alla contrattazione collettiva sulla scelta interno/esterno) –Friuli Venezia Giulia –Sardegna –Lombardia

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Giovani tra i 18 e i 29 anni (17 per giovani che hanno già una qualifica professionale) Durata: non precisata – dovrebbero applicarsi le norme per lapprendisttao professionalizzante Fine: conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, o universitario o di alta formazione, specializzazione tecnica superiore Formazione: sarà definita a livello regionale in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative

Contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro E un contratto a termine Possono essere assunti : a) giovani tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata (da 12 mesi) da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Durata: da 9 a 18 mesi (elevati a 36 per i portatori di handicap)

Limitazioni avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti Possibilità di utilizzare i fondi interprofessionali per la formazione continua I contratti collettivi possono stabilire percentuali massime

Incentivi Retributivi: è previsto linquadramento al massimo di due livelli inferiore alla categoria Esclusione dal computo dei limiti numerici Previdenziali: sono temporaneamente confermati quelli vigenti per i CFL (ma non per i lavoratori giovani) Possibilità di utilizzare i fondi interprofessionali per la formazione continua

requisiti Obbligo di forma scritta Redazione del progetto individuale di inserimento, secondo le indicazioni che saranno elaborate dai contratti collettivi o, in mancanza, con d.m. In caso di effettuazione di formazione: obbligo di registrazione sul libretto formativo

sanzioni In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto: versamento dei contributi agevolati maggiorati del 100% Possibilità per il lavoratore di agire per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato Costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione dei requisiti di forma

TIROCINI TIROCINI O STAGE TIROCINI ESTIVI O DI ORIENTAMENTO Non sono rapporti di lavoro: Non vi è vincolo di subordinazione Non vi è retribuzione Finalità: realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

Limiti Limiti numerici: –a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; –b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; –c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente –.

limiti Limiti di durata: a) 4 mesi per studenti della scuola secondaria b) 6 mesi per inoccupati o disoccupati c) 6 mesi per allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; d) 12 mesi per gli studenti universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate della l.n. 381/91 f) 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Come si attivano Occorre una convenzione con unistituzione scolastica, di formazione o un centro per limpiego pubblico o privato autorizzato che indica: –a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; –b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; –c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3; –d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; –e) il settore aziendale di inserimento. Il soggetto promotore assicura il lavoratore allINAIL

Obblighi Del soggetto promotore: –Assicurare il lavoratore presso lINAIL –Designare un tutor Del soggetto ospitante : –Designare un responsabile

caratteristiche Il tirocinio può essere gratuito Oppure al lavoratore può essere corrisposta unindennità o un rimborso, che non ha carattere retributivo

TIROCINIO ESTIVO SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO MA: ha durata massima di tre mesi i compensi erogati al lavoratore non possono superare limporto di 600 euro I contratti collettivi possono modificare i limiti percentuali

LA FORMAZIONE CONTINUA Art. 5 l.n. 53/2000: congedo per la formazione (per la scuola dellobbligo o per altri titoli di studio o per attività formative diverse). Spetta ai lavoratori che hanno almeno 5 anni di anzianità aziendale, per un periodo anche frazionato di 11 mesi – non è retribuito ART. 6, L.N. 53/00: prevede percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in àmbito nazionale ed europeo – su iniziativa del lavoratore o del datore di lavoro – sulla base della contratatzione collettiva