La disciplina dei servizi di investimento tra MiFID I e II

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La disciplina dei servizi di investimento tra MiFID I e II Associazione Nazionale Promotori Finanziari Università degli Studi di Messina, 12 dicembre 2014 La disciplina dei servizi di investimento tra MiFID I e II Elio Conti Nibali Coordinatore regionale Anasf Sicilia www.anasf.it

MiFID (2004): obiettivi e riferimenti cronologici Scopo: introduzione di un sistema di regole uniformi per un mercato europeo dei servizi e degli strumenti finanziari (c.d. level playing field, cfr. Financial Services Action Plan, FSAP, 1999).  libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi in Europa. Punto di svolta: 21 aprile 2004, adozione direttiva MiFID (2004/39/CE). Obiettivi MiFID: tutela degli investitori, efficienza e integrità del mercato. I due ambiti principali: prestazione di servizi e attività di investimento; mercati (trading venues = sedi di esecuzione).  Norme di dettaglio stabilite dalla disciplina di secondo livello (direttiva 2006/73/CE). Recepimento della MiFID in Italia (2007): d.lgs. n. 164/2007: modifica della disciplina di rango primario (T.U.F., Testo Unico della Finanza); aggiornamento della regolamentazione Consob (Regolamento Intermediari, Regolamento Mercati). 2

I servizi di investimento Servizi e attività di investimento MiFID: ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; consulenza in materia di investimenti  prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente (operazioni relative a strumenti finanziari): requisito soggettivo. Raccomandazione adatta all’investitore / basata sulle sue caratteristiche (personalizzazione); requisito oggettivo. Riferimento a una specifica operazione su uno strumento finanziario. gestione di portafogli di investimento (mandato conferito dal cliente); servizi di collocamento; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 3

MiFID II: riferimenti cronologici Premessa: ottobre 2011, proposta della Commissione europea per la revisione della MiFID (c.d. MiFID Review o MiFID II). Punto di svolta: primi mesi del 2014, accelerazione dei lavori per la nuova direttiva. Adozione: 15 maggio 2014 (direttiva 2014/65/UE) e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 giugno). A completare la nuova disciplina è il Regolamento MiFIR. Scadenze per il recepimento : 3 luglio 2016, termine per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva; 3 gennaio 2017, termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nei singoli Stati membri.  saranno necessarie delle modifiche: i) al TUF; ii) ai Regolamenti Consob. 4

MiFID II: novità (prestazione dei servizi) Rafforzamento della disciplina MiFID I in tema di informativa pre- contrattuale per l’investitore e di profilatura del cliente. B) Introduzione di nuove regole di tutela (focus: mercato e politiche distributive). Tre pilastri: governance del prodotto; politiche remunerative; competenze e professionalità del personale. Estensione della valutazione di adeguatezza dalla fase finale del processo distributivo (consulenza e collocamento) alla fase di concepimento (design) del prodotto. Obiettivo: riduzione del rischio di mis-selling. 5

MiFID II: novità (mercati) Oltre alla prestazione dei servizi di investimento, la MiFID II innova la disciplina dei mercati: estensione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione (mercati regolamentati, MTF e internalizzatori sistematici) a strumenti finanziari diversi dalle azioni; istituzione e organizzazione degli OTF (organised trading facilities); introduzione dei “mercati di crescita per le PMI”; estensione agli MTF dei requisiti previsti per i mercati regolamentati; rafforzamento del quadro regolamentare per gli strumenti finanziari OTC. 6

I presidi per la tutela degli investitori La MiFID (I e II) stabilisce una serie di regole per la prestazione di servizi di investimento, pensate per la tutela degli investitori (principio generale: servire al meglio l’interesse del cliente). Informativa pre-contrattuale Requisiti di organizzazione  disciplina dei conflitti di interesse Incentivi (inducement) Valutazione di adeguatezza e di appropriatezza Obblighi di best execution  Quali novità introduce la MiFID II? 7

Informativa pre-contrattuale per il cliente Riguarda l’impresa, i suoi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie d’investimento, le sedi di esecuzione, i costi.  Novità. Le informazioni su costi e oneri sono: distinte tra costi del servizio e costi dello strumento finanziario; presentate in forma aggregata  conoscibilità del costo totale e del suo effetto sul rendimento; fornite con periodicità regolare (almeno annuale). È ispirata al criterio della comprensibilità delle informazioni (con orientamenti e avvertenze sui rischi)  decisioni di investimento responsabili e informate. Novità. Specifica se gli strumenti finanziari sono destinati alla clientela retail o professionale (mercato di riferimento). 8

Requisiti di organizzazione. Conflitti di interesse Identificazione e prevenzione dei potenziali conflitti di interesse rispetto ai clienti. Novità. Sono ricompresi i conflitti legati a incentivi, remunerazioni e piani di incentivazione  remunerazioni e valutazione delle prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Disposizioni organizzative e amministrative per la gestione degli eventuali conflitti. Ove necessario, informazioni agli investitori sulla natura e/o sulle fonti di eventuali conflitti (c.d. disclosure). Adozione di una politica di gestione dei conflitti di interesse con procedure e misure adeguate alle caratteristiche e all’attività dell’intermediario. 9

Inducement Onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari pagati a o percepiti da terzi in relazione alla prestazione del servizio (c.d. third party payments) sono ammessi se: hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente (es., accesso ad una più ampia gamma di prodotti o di servizi); viene rispettato il dovere di agire nel miglior interesse del cliente; si osserva l’obbligo di disclosure (comunicazione al cliente prima della prestazione del servizio). Novità. La disciplina degli inducement conosce una sorta di “anticipazione” (inclusione direttamente nella direttiva di primo livello). Si pone un divieto assoluto di inducement per i servizi di consulenza su base indipendente e di gestione di portafogli. 10

Governance del prodotto Novità. Misure specifiche aventi ad oggetto gli strumenti finanziari  riduzione del rischio di mis-selling. Design del prodotto e processo di approvazione dello strumento finanziario: prodotti concepiti per un target di clienti finali; strategia di distribuzione coerente con il target. Riesame regolare degli strumenti finanziari offerti o commercializzati  coerenza fra target, strumento finanziario e strategia distributiva. Emittenti e distributori: flussi informativi sullo strumento finanziario e sul processo di approvazione. Nota bene: le regole sulla governance del prodotto integrano e non sostituiscono gli obblighi già previsti da MiFID I (informativa pre- contrattuale, adeguatezza e appropriatezza, conflitti di interesse, inducement). 11

Valutazione di adeguatezza: informazioni Servizi: consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli. L’intermediario ottiene dal cliente informazioni in merito: alle sue conoscenze ed esperienze. Elementi rilevanti: servizi, operazioni e strumenti finanziari con cui il cliente ha dimestichezza; natura, volume e frequenza delle operazioni realizzate dal cliente e periodo di esecuzione; livello di istruzione e professione. alla sua situazione finanziaria. Ove pertinenti, si considerano: fonte e consistenza del reddito, attività (anche liquide), investimenti e beni immobili, impegni finanziari.  Novità. Capacità di sostenere perdite e tolleranza al rischio; ai suoi obiettivi di investimento (ove pertinenti: holding period, preferenze in materia di rischio, finalità dell’investimento). 12

Valutazione di adeguatezza: obiettivi Consulenza e valutazione di adeguatezza: raccomandare servizi di investimento e strumenti finanziari adatti all’investitore. L’operazione raccomandata deve essere di natura tale per cui: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del risparmiatore; b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) il cliente possa comprendere i rischi inerenti alla stessa (focus sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti).  l’importanza del “questionario MiFID”. 13

Questionario MiFID: esperienze e conoscenze

Questionario MiFID: obiettivi di investimento

Questionario MiFID: situazione finanziaria

Questionario MiFID: assegnazione del profilo

Consulenza in materia di investimenti Novità. I consulenti devono possedere le conoscenze e le competenze necessarie ad adempiere agli obblighi volti alla tutela e all’informazione degli investitori. Novità. Informazioni da fornire al cliente prima della prestazione della consulenza: base della consulenza (indipendente o meno); analisi del mercato (ampio o più ristretta); eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza.  Consulenza su base indipendente (cfr. U.K., Retail Distribution Review): valutazione di una gamma sufficientemente diversificata di strumenti finanziari; divieto di inducement. 18

Consulenza e diversificazione del portafoglio Relazione positiva tra diversificazione delle attività finanziarie detenute e ricorso al servizio di consulenza MiFID. Fonte: Relazione Consob per l’anno 2013 (dati GfK Eurisko). 19

Best execution: finalità Eseguire gli ordini ottenendo il miglior risultato possibile per i clienti. Elementi rilevanti: prezzo; costi; rapidità e probabilità di esecuzione; dimensioni e natura dell’ordine. Novità. Clienti al dettaglio: miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale (prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione). Riferimento diretto alla disciplina dei conflitti di interesse (remunerazione) e degli inducement. 20

Best execution: modalità e informativa Modalità: l’intermediario definisce e attua una strategia di esecuzione degli ordini che specifica per ciascuna categoria di strumenti: le sedi di esecuzione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione …); i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione.  Obbligo di regolare valutazione di efficacia. Informativa. L’intermediario: fornisce informazioni appropriate al cliente sulla strategia di esecuzione; ottiene il consenso preliminare del cliente alla strategia; (Novità) effettua una sintesi e pubblica, annualmente e per ogni classe di strumenti finanziari, le prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazioni; deve poter dimostrare al cliente, su richiesta, l’esecuzione degli ordini in conformità della strategia di esecuzione. 21

Execution only Ambito: esclusivamente servizi di esecuzione o di ricezione e trasmissione di ordini; strumenti non complessi; iniziativa del cliente; requisiti di informativa all’investitore  Se si rispettano queste condizioni, non si richiede la valutazione di appropriatezza/adeguatezza. Novità. La MiFID II restringe il campo di applicazione della modalità execution only: lista più dettagliata dei prodotti per i quali si può applicare (esclusione dei fondi comuni strutturati e, in taluni casi, dei depositi strutturati). 22

Controllo e intervento sui prodotti Novità. Product intervention. Autorità nazionali: monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari dello Stato membro di riferimento. ESMA, la “Consob europea”: monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari U.E  poteri consistenti nel divieto temporaneo o nella limitazione della distribuzione di: i) strumenti finanziari; ii) attività o pratiche finanziarie. Obiettivi: protezione degli investitori, ordinato funzionamento e integrità dei mercati, stabilità del sistema finanziario. Condizioni: insufficienza dei requisiti informativi e delle misure adottate dalle autorità competenti. 23

MiFID II (2014): prospettive di attuazione. Al pari della MiFID I, anche le disposizioni della MiFID II andranno attuate mediante l’introduzione di una disciplina di dettaglio.  22 maggio – 1 agosto 2014: ESMA, consultazione per la definizione delle misure di attuazione MiFID II - MiFIR. L’introduzione di nuovi e più stringenti obblighi (es., di informazione e di registrazione) per gli intermediari determinerà dei vantaggi effettivi per i risparmiatori? 24

Novità MiFID II: alcune riflessioni Potenziali punti di forza Potenziali criticità Processi di approvazione e governance del prodotto. Conoscibilità e comprensibilità dei costi per il cliente. Limiti alla execution only. Consulenti: conoscenze e competenze. Tolleranza al rischio dell’investitore. Product intervention. “Auto-classificazione del cliente”. Comunicazione all’investitore: eccesso di informazioni? Effetti sulla pluralità dei modelli di business. 25

MiFID I: l’agente collegato La MiFID (2004) ha istituito la figura dell’agente collegato (tied agent). L’agente collegato opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di un solo intermediario (c.d. monomandato) e: promuove servizi di investimento, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari, presta consulenza.  Un dato “storico” significativo: lo statuto dell’agente collegato MiFID è ispirato a una figura tipica del mercato italiano, il promotore finanziario (art. 31, T.U.F.). 26

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