Development of Transnational Network for Supporting Children and Families and for Deistituzionalization of Child Care Sofia 26 – 29 maggio 2014.

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Development of Transnational Network for Supporting Children and Families and for Deistituzionalization of Child Care Sofia 26 – 29 maggio 2014

Il processo di deistituzionalizzazione in Italia Il sistema di protezione e tutela dei minori in Italia comprende tutti quei servizi il cui intervento discende da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, prevalentemente nelle sue competenze civili, nel momento in cui si presenta una necessità di protezione nei confronti di minori sottoposti a condotte gravemente rischiose o pregiudizievoli, messe in atto dai propri genitori.

La tutela dei minori risponde ad un’esigenza pubblica della società civile di garantire e difendere i diritti dei bambini e degli adolescenti nel momento in cui i soggetti che naturalmente dovrebbero assolvere a questa funzione, ossia i genitori, non riescono a garantire sufficientemente tale protezione. Questa necessità di porre al centro degli interessi della società il bambino, i suoi bisogni e diritti, ha portato, in Italia, nel sistema odierno di tutela, a concettualizzare la possibilità di proteggere il bambino dalla sua famiglia e contemporaneamente “curare” il sistema famiglia di cui egli stesso è parte, definendo con forza politiche pubbliche a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. 1

Il cambiamento di cultura nel processo di deistituzionalizzazione a partire dagli anni ’80 in Italia, si assiste ad un vero e proprio mutamento culturale attraverso il quale si è registrato un passaggio da una cultura prevalentemente adultocentrica 1 ad una cultura maggiormente predisposta ad entrare nel pensiero del bambino, per ascoltarlo, comprenderlo, riconoscendogli dignità, attendibilità e diritto al rispetto.

Provvedimenti legislativi del cambiamento culturale dalla mera assistenza al diritto all’erogazione dei benefici sociali 1

Nuova concezione dei servizi sociali rivolti ai minori dall’orientamento verso l’istituzionalizzazione a compiti educativi e di socializzazione dei servizi sociali, si rafforza una maggiore attenzione verso i bisogni di sostegno e aiuto alle famiglie, soprattutto in considerazione del nuovo ruolo all’interno della società svolto dalla madre lavoratrice. 1

Interventi legislativi del Processo di cambiamento Legge 1044/1971 sull’istituzione degli asili nido comunali Legge 151/1975 di riforma del diritto di famiglia Legge 405/1975 di istituzione dei consultori familiari Legge 698/75 sullo scioglimento dell’ONMI - Opera Nazionale Maternità Infanzia 1

l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia Ente parastatale specificatamente finalizzato all'assistenza sociale della maternità e dell‘infanzia, istituito nel L’Ente viene sciolto, in quanto, con l’avvento, negli anni 70/80 della nuova concezione sull’assistenza, si sviluppano in Italia molti consultori pubblici: materni, pediatrici …… istituiti con la riforma del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833/78), inoltre in applicazione dell’ordinamento regionale (1970) la Costituzione italiana stabilisce che tutte le competenze in precedenza affidate all'ONMI vengano trasferite alle regioni: dall'assistenza sanitaria di base all'assistenza sociale. 1

Interventi volti alla deistituzionalizzazione dei minori e di contrasto al disagio minorile e familiare prime forme di affido familiare Educativa domiciliare Centri di aggregazione sociale comunità educative (case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, comunità di tipo familiare, comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile …..) 1

Affido Familiare L'affido familiare In Italia disciplinato dalla Legge n. 184/83 che è stata poi modificata dalla Legge n. 149/01, si basa su un provvedimento temporaneo emesso dall’Autorità Giudiziaria Minorile, che si rivolge a bambini e adolescenti fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l’inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblica o privata. L'affidamento garantisce al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà. 1

Educativa domiciliare L’educativa domiciliare rappresenta una forma di intervento specifico per la prevenzione di situazioni di crisi e di rischio psico- sociale, individuale e familiare, con l’obiettivo di far fronte alle necessità di quei minori che vivono una situazione di difficoltà dovuta a fattori familiari, relazionali e sociali, che possono avere conseguenze temute di disagio quali l'emarginazione sociale o la messa in atto di comportamenti devianti. Il minore e la sua famiglia vengono affiancati da figure professionali (educatori ) che contribuiscono alla costruzione di un valido percorso di crescita che supporti le dinamiche relazionali all'interno e all'esterno della famiglia rispetto all'inserimento sociale. 1

Centri di aggregazione sociale I Centri di Aggregazione Giovanile ( CAG ) si propongono di promuovere l’ascolto, il confronto, la condivisione, l’approfondimento su tematiche di interesse dei minori che favoriscono lo sviluppo sia della dimensione relazionale di gruppo che quella individuale dal punto di vista pratico ed emotivo – affettivo - cognitivo, favorendo la costruzione di una rete sociale a sostegno dei minori, delle famiglie e dell’intera comunità e lo sviluppo di relazioni trasgenerazionali. 1

Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri Strutture a carattere residenziale esclusivamente per gestanti e ragazze madri in situazione di disagio familiare o sociale, con esigenze di ritrovare temporaneamente un luogo di accoglienza in grado di offrire sostegno psicologico, sociale ed economico (quando necessario ) e nel contempo una condizione di riservatezza. Dette strutture devono essere opportunamente dimensionate e tali, comunque, da non prevedere oltre venti ospiti, comprensivo dei figli. Devono, inoltre, pur localizzate preferibilmente in modo da favorire la condizione sopra esplicitata, garantire collegamenti con il centro urbano e consentire agli ospiti stessi di raggiungere eventuali luoghi lavorativi o sedi di socializzazione. 1

Comunità di tipo familiare Strutture residenziali finalizzate all’accoglienza temporanea di minori e nuclei familiari in situazione di disagio di ordine psicologico, sociale e morale, che consentono di salvaguardare l’integrità del nucleo familiare stesso. Le caratterizzazioni fondamentali delle suddette strutture devono rispondere ad esigenze d’urgenza e di transitorietà dovendo sempre perseguire l’obiettivo di un più sollecito e congruo reinserimento dei soggetti e nuclei familiari nel contesto di provenienza. Le comunità di tipo familiare non devono di norma accogliere oltre 20 ospiti 1

Comunità alloggio per minori La comunità alloggio per minori, alternativa al ricovero del minore in istituto, unitamente a tutti gli interventi che mirano al sostegno ed alla prevenzione del disagio del minore e del proprio nucleo familiare, sono strutture rivolte prioritariamente a minori a carico dei Servizi Sociali o con provvedimento dell’AGM, con caratteristiche di residenzialità. Il minore viene inserito in comunità secondo un progetto educativo individuale, elaborato dai servizi competenti, al fine di assicurare il mantenimento, l’educazione e l’istruzione come risposta alle difficoltà affettivo – relazionale ed ambientali che il minore presenta e per le quali necessita di essere allontanato, temporaneamente, dalla famiglia. le comunità alloggio, non devono di norma accogliere oltre 10 ospiti 1

Il DPR 616/1977 In questo processo evolutivo che coinvolge i servizi sociali rivolti alle famiglie e ai minori, il DPR 616/1977 dà piena attuazione al decentramento amministrativo, in particolare l’art. 23 definisce le funzioni trasferite dal Ministero di Giustizia all’Ente Locale, tra cui sono compresi gli interventi per i minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile nell’ambito della competenza civile e amministrativa. 1

Servizi sociali e magistratura A fronte di queste nuove competenze per l’Ente Locale, unitamente alla riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) e ai nuovi modelli d’intervento abbracciati dai servizi sociali che iniziano ad occuparsi di tutela minori, basati su un concetto di recuperabilità delle famiglie in crisi, la magistratura minorile si colloca come un nuovo soggetto con cui i servizi devono interfacciarsi, in quanto incaricati di dare attuazione ai provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni. 1

Convenzione di New York In Italia ratificata con la legge n. 135 del 1991, sancisce il diritto del minore, dotato di capacità di discernimento, di essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, principi successivamente attuati dalla Convenzione di Strasburgo (1996) sull’esercizio del diritto dei bambini sprovvisti di chi eserciti per loro la responsabilità genitoriale, ratificata poi con legge nazionale n. 77/2003. Attraverso queste norme internazionali, tra cui anche il Regolamento CE n. 2201/2003, si è confermata la centralità del minore, rinforzando la necessità di passare da un concetto di tutela a quello di responsabilità che si declina nelle forme della responsabilità familiare e della responsabilità sociale per le professioni che si occupano di minori. 1

Legge n. 149 del 2001 di riforma sull’adozione e l’affidamento dei minori introduce: la figura dell’avvocato per il minore nelle procedure relative alla limitazione della potestà genitoriale e all’adozione, affinché si possa tener conto anche della sua opinione nell’emanazione dei provvedimenti che lo riguardano l’obbligo dell’assistenza legale per i genitori nelle procedure di adozione di minori in stato di abbandono, con la possibilità di nominare un difensore d’ufficio, anche per i procedimenti di controllo della potestà. 1

Accoglienza per i bambini e adolescenti fuori dalla famiglia Attraverso la legge 149/2001 che ha decretato, fra l’altro la chiusura degli istituti per minori ed il loro trasferimento, entro il 31 dicembre 2006, presso case famiglia o comunità alloggio (servizi a dimensione familiare nei quali i minori stessi sono osservati e seguiti con metodologie aderenti alla prevenzione primaria) o presso famiglie affidatarie, si è realizzato, in Italia l’ampliamento dell’offerta in termini di accoglienza per i bambini e adolescenti fuori dalla famiglia. 1

I nuovi processi programmatori interistituzionali e interventi legislativi le leggi n. 66/1996 e n.269/1996 dirette a contrastare da un punto di vista penale e procedurale il fenomeno della violenza e dello sfruttamento sessuale dei minori (nel 1987 viene avviata la prima linea telefonica a livello nazionale di soccorso per i bambini vittime di violenza Telefono Azzurro 1

La legge 285/97 Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” per favorire la promozione dei diritti,la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, affidataria o adottiva 1

Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza Con la legge 451/1997 viene istituito “l’Osservatorio Nazionale sull’infanzia e l’adolescenza” che si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni del “Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza”. 1

Il Centro Nazionale di documentazioni e analisi per l’infanzia e l’adolescenza Il Centro e Nazionale supporta il Ministero delle Politiche Sociali per l’informazione, la promozione, la consulenza, il monitoraggio ed il supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge, collabora ed intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca anche con organismi europei ed internazionali, in particolare il Centro di studi e ricerche per l’assistenza all’infanzia UNICEF Office of delle funzioni del Centro Nazionale Research 1

L’Istituto degli Innocenti di Firenze La gestione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Centro Nazionale è affidata al Ministero delle Politiche Sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rapporto convenzionale con l’Istituto degli Innocenti di Firenze 1

GRAZIE 1