L’Irpef: soggetti passivi e determinazione dell’imposta

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L’Irpef: soggetti passivi e determinazione dell’imposta Avezzano aprile 2015 L’Irpef: soggetti passivi e determinazione dell’imposta

IRPEF : soggetti passivi Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato

RESIDENTI World wide income taxation: principio del reddito mondiale N.B. Entrano a comporre la base imponibile tutti i redditi ovunque prodotti

RESIDENTI: nozione (art. 2) Iscrizione nelle liste anagrafiche delle popolazione residente; Domicilio nel territorio dello Stato; Residenza nel territorio dello Stato. N.B. criterio della prevalenza temporale (183 gg.- 184 negli anni bisestili)

Non residenti La definizione di soggetto non residente si ricava in modo residuale: è soggetto non residente chi non soddisfa alcuno dei requisiti che identificano il soggetto residente. Il criterio di collegamento non è con il soggetto ma con il reddito: ne discende che vengono tassati solo per i redditi prodotti in Italia.

Segue esempio Residenza in Italia dal 1° gennaio al 31 marzo 90 gg. Residenza in Italia dal 21 agosto al 31 dicembre 133 gg. Totale dei giorni di residenza in Italia 223 gg. Il contribuente deve essere considerato residente in Italia

Italiani all’estero Iscrizione all’AIRE a meno che: ci si rechi all’estero per motivi di durata limitata e per un periodo non superiore a 12 mesi; il trasferimento avviene per lo svolgimento di attività stagionali; si tratta di dipendenti dello Stato in servizio all’estero;

Paradisi fiscali Art. 2, co. 2 .bis: introdotto dall’art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ai sensi del quale “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare in G.U.”

Modifica L. 24.12.2007, n. 244 Co. 2-bis: “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella G.U.”.

NON RESIDENTI Nozione: è soggetto non residente chi non soddisfa alcuno dei requisiti che identificano il soggetto residente; Tassazione: unicamente per i redditi che si considerano prodotti in Italia.

Criteri di collegamento territoriale (art. 23) Redditi fondiari; Redditi di capitale: il riferimento è al soggetto erogante; Reddito di lavoro dipendente: attività prestata nello stato Italiano; Reddito di lav. autonomo: idem Reddito d’impresa: presenza di una stabile organizzazione;

Segue : criteri di collegamento Redditi diversi: derivanti da un’attività o da un bene che si trova nello Stato italiano; Redditi di partecipazione: riferimento è al soggetto partecipato; Presunzione di produzione in Italia per redditi erogati dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti quali: pensioni, redditi assimilati ai red. lav. dipend.;ecc.

La famiglia Vale sempre il criterio della tassazione personale: Art. 4: dispone la tassazione in via autonoma e separata dei coniugi e degli altri membri della famiglia: Famiglia monoreddito: esigenza di non discriminazione.

Segue tassazione dei coniugi N.B. Tra i redditi dei coniugi in regime di comunione legale non possono essere ricompresi i proventi derivanti dall’attività separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente (cfr. Cass. 19.1.2005, n. 1034).

Redditi dei figli minori N.B. redditi dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori (art. 324 c.c.) sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore

Maggiore di età in corso d’anno Le frazioni dell’anno solare debbono costituire due distinti periodi d’imposta che generano due obbligazioni tributarie autonome.

Redditi prodotti in forma associata Società di persone residenti : principio di trasparenza Associazioni tra professionisti residenti: principio di trasparenza

Art. 5 del T.U. II.DD. Imputazione diretta ai soci, indipendentemente dalla effettiva percezione degli utili societari proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione; Analogo principio di imputazione delle perdite; Determinazione delle quote di partecipazione: nell’atto costitutivo, o altro atto avente data certa anteriore all’inizio del periodo d’imposta, in mancanza si considerano proporzionali all’ammontare dei conferimenti.

Segue art. 5 Esempio: S.n.c. con due soci: A e B (quote eguali) 100 utile societario 20 reinvestiti; 10 accantonati e solo 70 distribuiti tassazione di 50 in testa ad A e 50 in testa a B

Segue art. 5 Esempio : S.n.c. di due soci: A (30%) e B (70%) 140 utile, 20 accantonati a riserve e 20 reinvestiti tassazione in testa A per 42 e in testa a B per 98

Trasparenza opzionale ex art. 116 Piccole Società di capitali(s.r.l.): Ricavi < euro 5.160.000 (£ 10 miliardi); Soci persone fisiche; Numero di soci non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperativa).

Art. 5 Associazioni tra professionisti Criterio di tassazione: principio di trasparenza delle società di persone Quote : possibile determinazione a consuntivo, in sede di dichiarazione dei redditi (per le associazioni) e per le società tra professionisti?

Società tra professionisti (s.t.p.) Ris. 28 maggio 2003, n. 118/E: Precisa che nonostante il richiamo alle norme sulla s.n.c. si tratta di una società non commerciale.

Impresa familiare Imputazione max 49% utile; Prestazione in modo continuativo e prevalente attività nell’impresa; Indicazione nominatim in atto pubblico o scrittura privata autenticata; Attestazione in dichiarazione corrispondenza apporto lavorativo alle quote di partecipazione utili

Base imponibile (Art. 3) L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto […] al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10. Ipotesi di tassazione separata per talune tipologie reddituali.

Esclusioni Non rientrano nella base imponibile: I redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli; Gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare; La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici ex art. 1 L. n. 544/1988; Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

art. 8 Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali minori e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. (il riporto delle perdite d’impresa nei cinque anni successivi trova applicazione solo per le imprese in contabilità ordinaria).

Segue art. 8 Le perdite delle società di persone e delle associazioni tra professionisti si sottraggono per ciascun socio e associato nella proporzione stabilita dall’art. 5 TUIR.

Oneri deducibili (art. 10) Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: Canoni, livelli, censi; Spese mediche e di asssistenza specifica nei casi di grave invalidità; Assegni periodici corrisposti ai coniugi; Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; Un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale; Ecc.;

Segue art. 10 Lett. d-bis): costituiscono oneri deducibili anche le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.

Deduzione per l’abitazione principale Deduzione per l’abitazione principale:è pari al massimo all’importo della rendita catastale e ha la finalità di neutralizzare la tassazione in testa al possessore dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2007 fino a 15.000,00 euro 23% oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro 27% oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro 38% oltre 55.000 e fino a 75.000,00 euro 41% oltre 75.000,00 euro 43%

Determinazione dell’imposta L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda: 1) le detrazioni ex artt. 12, 13, 15 e 16 2) dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta ex art. 165.

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12) Al fine di tenere conto della composizione del nucleo familiare il legislatore concede una detrazione per i familiari a carico (che hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). N.B. la finanziaria per il 2008 ha previsto una ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli (!!).La particolarità è che nel caso non vi sia capienza nell’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altre detrazioni (art. 13) Sono subordinate al possesso di particolari tipi di reddito, in particolare redditi di lavoro dipendente. Originariamente tale detrazione aveva la funzione di considerare forfetariamente le relative spese di produzione del reddito di lavoro dipendente. Questa logica è stata però stravolta e da tempo la detrazione si è trasformata in uno strumento di attenuazione della progressività.

Detrazioni per oneri Si tratta delle deduzioni per oneri trasformate in detrazioni d’imposta che vengono portate in diminuzione dell’imposta lorda per un importo pari al 19%.

Detrazioni per canoni di locazione (art. 16) La detrazione ha una evidente finalità antievasiva: portare alla luce i contratti di locazione degli immobili urbani attribuendo al locatore il vantaggio della detrazione. Novità finanziaria per il 2008

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165) Visti i rischi di doppia imposizione collegati al rilievo della territorialità nell’imposizione reddituale la norma concede ai residenti lo scomputo dalle imposte italiane delle imposte estere assolte su eventuali redditi prodotti all’estero.

Art. 22 Infine, l’imposta netta va confrontata con a) crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero; b) i versamenti in acconto; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto. N.B. a differenza delle detrazioni questi istituti possono dar luogo a un rimborso a favore del contribuente: si tratta di anticipazioni finanziarie, in attesa di conguaglio, mentre le detrazioni sono solo modalità per determinare l’imposta di periodo.

Tassazione separata Artt. 17 - 21 Su redditi che sono caratterizzati da una formazione pluriennale la tassazione segue regole diverse: l’imposta si applica separatamente. Sull’ammontare percepito trova applicazione una aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente

Segue Tassazione separata Per il TFR si tiene conto anche del numero di anni occorso a produrlo; Si tratta di regime opzionale: la scelta se utilizzarlo o meno è rimessa al contribuente.