“I controlli ufficiali nelle fasi di raccolta, essiccazione, stoccaggio dei cereali”. Camposampiero 20/08/2015 Dr. Aldo Montagna –SIAPZ- Az. ULSS15.

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“I controlli ufficiali nelle fasi di raccolta, essiccazione, stoccaggio dei cereali”. Camposampiero 20/08/2015 Dr. Aldo Montagna –SIAPZ- Az. ULSS15 Alta Padovana

Perché i controlli ufficiali Il “ Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” del 2000, sottolineava la necessità un “approccio completo e integrato” e ciò significa che si deve considerare l’intera catena alimentare. REG. CE 178/02 individua come livello prioritario di intervento, il controllo dell’intera filiera produttiva : “ dal campo alla tavola”

Regolamento (CE) N. 882/2004 : controlli ufficiali in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere animale Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1.Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a: a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

Alimenti e mangimi Reg. (CE)178/2002 Alimento: qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato, o non trasformato, destinato ad essere, o ragionevolmente dovrebbe essere ingerito da esseri umani ( sono esclusi animali vivi e vegetali prima della raccolta) Mangime: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformati parzialmente trasformati o non trasformati, destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione orale degli animali

Reg. CE 852 / 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari- Igiene alimentare: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto; Art. 1: a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare; b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; ……… Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti

Reg. CE 852 / 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari- Obblighi per gli operatori: Registrazione e comunicazione variazioni; I produttori primari devono garantire i requisiti dell’allegato I.(buone pratiche) Gli altri operatori quelli dell’allegatoII (autocontrollo) Sanzioni previste dal DL 193/07: mancata registrazione: da euro 1500 a 9000 mancato aggiornamento: da euro 500 a 3000 mancato rispetto all. I : da euro 250 a 1.500 mancato rispetto all. II : da euro 500 a 3000

Reg (CE) 183/2005 : che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi L'igiene dei mangimi: le misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Essi assicurano in particolare che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento.

Reg (CE) 183/2005 : che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi Obblighi per gli operatori: Registrazione e comunicazione variazioni; I produttori primari devono garantire i requisiti dell’allegato I.(buone pratiche) Gli altri operatori quelli dell’allegatoII (autocontrollo) Sanzioni previste dal DL 142/07: mancata registrazione: da euro 1500 a 9000 mancato aggiornamento: da euro 500 a 3000 mancato rispetto all. I : da euro 250 a 1.500 mancato rispetto all. II : da euro 500 a 3000

Produzione primaria Reg. 852/04 e Reg. 183/05: Coltivazione Raccolta Allevamento Pesca Trasporto dalla produzione al primo stabilimento

Produttori primari Trasporto: Dal campo al primo impianto : si Dall’essiccatoio ad altro impianto: no Essiccazione In campo si In essiccatoio no Produzione mangimi In azienda e senza additivi si In mangimificio no

PNAA PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI Obiettivi del PNAA: assicurare un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente, in applicazione dei Reg. (CE) 178/2002 e Reg. CE) 882/2004 che in particolare prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto del numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi della specie animale di destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell’uso del mangime

Piani straordinari in situazioni di emergenza o su valutazione dei rischi Disposizioni urgenti europee, nazionali e regionali per gestire il rischio: diossina nel 2013 micotossine nel 2012 BSE/TSE negli anni precedenti Allerte

Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF) Il meccanismo delle comunicazioni rapide, per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (autorità per la sicurezza alimentare) e gli stati membri dell'Unione.

Notifica di allerta per GRAVE RISCHIO IMMEDIATO NON si rende NECESSARIO l’intervento RAPIDO INFORMAZIONI PRODOTTI ALIMENTARI RESPINGIMENTO alle FRONTIERE

CRITERI CHE IDENTIFICANO IL RISCHIO GRAVE RISCHIO Presenza di Sostanze proibite Pesticidi Sostanze cancerogene, genotossiche, teratogene Funghi o tossine Contaminanti radioattivi OGM Nuovi alimenti Allergeni non indicati in etichetta VALUTAZIONE SCIENTIFICA PER DETERMINARE GRAVE RISCHIO Sostanze diverse da quelle menzionate Alimenti non autorizzati Alimenti che presentano rischio fisico/chimico Alimenti provenienti da stabilimenti di Paesi Terzi NON riconoscuti Alimenti pericolosi per popolazioni o generatori di rischi emergenti

Nel territorio ASL 15 20 strutture tra essiccatoi e centri di raccolta (controllati tutti almeno una volta all’anno) 80 Agromeccanici registrati ai sensi del Reg. 183/05 (controlli a campione) 587 Allevamenti di vacche da latte (controlli a campione) 12 Caseifici (sottoposti a controlli sistematici)

FASE FILIERA PERICOLO PREVENZIONE-OSM NORME DI RIFERIMENTO AUTORITA’ COMPETENTE CONTROLLI UFFICIALI Produzione agricola Muffe di campo Rispetto buone pratiche Registrazione eventi negativi Tracciabilità Reg. CE 852, all. I Reg. CE 183 all.1 AVEPA (condizionalità) Ispettorari agrari Corpo Forest. Dello Stato SIAN- SERVET A campione: registrazione, igiene monitoraggio Campioni uff Alimentazione diretta animali mangimi non conformi, scorretto stoccaggio, contaminazione crociata diluizione (*) Come sopra più selezione fornitori; autocontrollo materie prime Corretto stoccaggio Come sopra Trasporto Contaminazione crociata Autocontrollo tracciabilità Reg. CE 183 all.2 Forze di Polizia Serv.Vet autocontrollo e tracciabilià Raccolta ed essicazione Raccolta prodotti non conformi, errori di lavorazione, stoccaggio, diluizione (*) pulitura Ispettorati agrari Nas Registrazione autocontrollo stoccaggio deterioramento da scorretto stoccaggio, contaminazione crociata diluizione Controllo Ur e T° verifiche autocontrollo tracciabilità mangimifici acquisto prodotti non conformi, scorretto stoccaggio, contaminazione crociata diluizione (*) SERVET verifiche autocontrollo Trasformazione prodotti origine animale (macelli, caseifici, centri imballo uova acquisto prodotti non conformi, contaminazione crociata Reg. 853 Ispezioni Verifica autocontrollo Campioni ufficiali

Lo strumento pratico : le check list operative: Check list operatori primari ATTIVITÁ 5 - produzione primaria di mangimi e operazioni correlate (art.5 comma 1 Reg.(CE) n. 183/2005). Disposizioni in materia di igiene …… Le operazioni sono gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi I prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sono protetti da contaminazioni e deterioramenti Vengono attuate disposizioni per il controllo degli elementi di pericolo tra cui: - misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall’aria, dal terreno, dall’acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti:- misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all’ambiente che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Se del caso l’operatore del settore dei mangimi: - mantiene i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi puliti e disinfettati - assicura ove necessario condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi - utilizza ove necessario acqua pulita - previene, nel limite del possibile, contaminazioni pericolose da animali o parassiti - manipola e immagazzina separatamente i rifiuti e le sostanze pericolose - opera affinché i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazioni per i mangimi

Tenuta di registri L’operatore del settore dei mangimi: - conserva registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericolo in modo appropriato e per un periodo appropriato commisuratamente alla natura e alla grandezza dell'impresa nel settore dei mangimi In particolare tiene registrazione di: - ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi - uso di sementi geneticamente modificate - ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei prodotti primari - i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei mangimi - la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita. Altre persone come veterinari, agronomi e tecnici delle aziende agricole assistono l’operatore del settore dei mangimi nella tenuta dei registri

Chek list operatori diversi dai primari Organigramma personale e formazione È presente e disponibile un organigramma in cui vengono definite le qualifiche e le responsabilità del personale (funzionigramma) SI NO Il personale è numericamente sufficiente per l’attività da svolgere Il personale è in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie per le proprie mansioni Il personale è informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, responsabilità e competenze E’prevista la formazione e l’aggiornamento del personale secondo piani prestabiliti e comunque ogni volta che intervenga una modifica dei prodotti, dell’attività o delle procedure E’ stato designato un responsabile del controllo di qualità

Separate da fonti di contaminazione Accesso controllato Recinzione Strutture   Gli impianti e le attrezzature sono concepiti in modo tale da : ridurre il rischio di errore e le contaminazioni, consentirne un’adeguata pulizia e disinfezione Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... SI NO I locali di produzione e stoccaggio e le loro immediate vicinanze sono tenuti puliti   SI NO  STRUTURE IDONEE Separate da fonti di contaminazione Accesso controllato Recinzione Pertinenze sgombre Superfici drenanti Esclusione infestanti Illuminazione adeguata Ufficio e laboratorio sufficienti Servizi igienici e spogliatoio

Ricevimento materie prime area di scarico idonea SI NO esame visivo del prodotto procedura di campionamento analisi previste dal piano HACCP relative registrazioni tracciabilità interna del lotto individuazione documentata di un responsabile della procedura, adeguatamente formato L’impresa ha, accesso ad un laboratorio (interno/esterno) dotato di personale e attrezzature adeguati

Ricevimento materie prime Selezione fornitori: Registrazione 183 Archivio dati anni precedenti Personale responsabile e preparato che valuti: Documenti di accompagnamento Pulizia esterna ed interna dei mezzi Esame visivo della massa Campionamento secondo procedura

Impianti di essiccazione SI NO E’stata designata una persona qualificata responsabile della produzione Note: ..L’operatore prevede ed effettua una manutenzione appropriata dell’impianto Garantisce che il processo e il tipo di combustibile utilizzato non siano fonte di pericoli nei mangimi (soprattutto in caso di essiccazione diretta) Verifica che le temperature e il grado di essiccazione rispettino le specifiche stabilite I residui e i materiali non adatti all’alimentazione animale sono isolati, identificati e smaltiti in modo appropriato e documentato

Piano di autocontrollo /HACCP L’operatore pone in atto, gestisce e mantiene una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP. In tale procedura: è identificato ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili, in relazione al tipo di mangime e/o alla fase del processo; i pericoli vengono divisi in fisici, chimici e biologici; l’analisi dei pericoli è adeguata al processo e ai prodotti sono identificati i CCP nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili; la scelta dei CCP è idonea allo scopo sono stabiliti nei CCP, i limiti critici che discriminano l’accettabile e l’inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati; stabiliti da requisiti normativi stabiliti da specifiche dell’operatore la scelta dei limiti critici è idonea allo scopo sono stabilite ed applicate nei CCP procedure di monitoraggio efficaci; sono stabilite le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato CCP non è più sotto controllo; sono stabilite le procedure di verifica da svolgersi regolarmente al fine di accertare l’efficacia e la completezza del controllo effettuato nei CCP; è stabilito un sistema di documentazione delle procedure sviluppate e di registrazione delle misure messe in atto, commisurata all’attività; la documentazione è presente, reperibile e correttamente gestita; la procedura viene mantenuta aggiornata e comunque viene sottoposta a revisione e vengono apportati i necessari cambiamenti ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione; Data ultima revisione….…………………………………………………………

analisi di rischio e punti critici di controllo –HACCP Reg. 852/04 art analisi di rischio e punti critici di controllo –HACCP Reg. 852/04 art.5 -Reg. 183/05 art.6 analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP): principi a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati; d) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci; e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo; f) stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente; g) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f). 3. aggiornamento ad ogni modifica

Stoccaggio e trasporto Esistono sistemi di monitoraggio e lotta contro la presenza d’organismi nocivi e per il controllo degli animali infestanti (sia volanti che striscianti) SI NO Le porte, le finestre e tute le aperture sono predisposte contro l’intrusione di parassiti I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento Il trasporto viene effettuato con mezzi idonei alla tipologia di derrata da trasportare In caso di trasporto effettuato da un altro operatore del settore dei mangimi l’operatore ha evidenza della registrazione ai sensi del Reg.(CE) 183/05 di quest’ultimo E’presente una procedura per la pulizia dei contenitori, dei veicoli che trasportano mangimi in modo adeguato e periodico

Documenti relativi alla rintracciabilità ed etichettatura Registrazione di : nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e data di consegna SI NO Esiste un registro di rintracciabilità dei lotti in stoccaggio in relazione ai risultati dei monitoraggi effettuati I documenti di accompagnamento dei prodotti finiti riportano chiaramente il lotto di produzione e gli altri dati previsti dall‘ art. 15 del Reg. 767/09 GIUDIZIO FINALE ………………………………………………… ____________, li _____________________ Il Legale Rappresentante della Ditta I Verbalizzanti ………………………………………………… …………………………

Principali non conformità riscontrate Produttori primari Mancanza di formazione specifica Mancanza di procedura di igiene Carenze di registrazione Stoccaggio non protetto e non monitorato Programma di pest control non ben definito Insufficente tracciabilità interna ed in uscita Documentazione di accompagnamento incompleta

Principali non conformità riscontrate operatori diversi dai primari Pertinenze ingombre e mancata recinzione Zona di scarico con pavimentazione non idonea Stoccaggio temporaneo non protetto Mancanza procedura di formazione del campione Carenze di registrazione degli esiti dei controlli effettuati Piano di autocontrollo incompleto: Definizione dei compiti e formazione del personale Mancata definizione dei pericoli e delle azioni preventive Insufficiente monitoraggio dei punti critici Carenze nel programma di manutenzione degli impianti Stoccaggio non protetto e non monitorato Programma di pest control non ben definito Insufficiente tracciabilità interna ed in uscita Documentazione di accompagnamento incompleta

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Discutiamone…….