IL NUOVO SISTEMA CONTABILE: ALCUNI APPROFONDIMENTI SUL TEMA Matteo Barbero (Regione Piemonte) Corso di formazione “Armonizzazione dei sistemi contabili e ruolo dei Consigli regionali: i nuovi documenti contabili e la decisione legislativa, fra equilibrio di bilancio, vincoli di spesa, controlli Consiglio regionale Cagliari, 15 settembre 2015
L’ARMONIZZAZIONE
L’ARMONIZZAZIONE E’ STATA AVVIATA DALLA LEGISLAZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE ED E ENTRATA IN VIGORE DA QUEST’ANNO, DOPO UN TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE. ANDRA’ A REGIME DAL 2016, MENTRE PER IL 2015 E’ PREVISTO ANCORA UN PARZIALE AFFIANCAMENTO DELLA VECCHIA CONTABILITA’. PREVEDE MOLTI CAMBIAMENTI, CON UN IMPATTO ANCHE SUGLI ORGANI POLITICI, OLTRE CHE SULLE STRUTTURE TECNICHE.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il percorso normativo: VERSO L’ARMONIZZAZIONE Legge n. 42/09 (art. 2 c. 3, 4 e 7) Legge n. 196/2009 D.Lgs. n. 118/2011 DPCM n. 57624 del 28/12/2011 (sperimentazione 2012/2014) D.L. n. 102/2013) D. Lgs. “integrativo e correttivo” n.126/2014
IL PERCORSO NORMATIVO: LA SPERIMENTAZIONE Art.36 del D.Lgs.118/2011 (ora art.78 a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs.126/2014) A DECORRERE DAL 2012 per: Verificare l’effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive di finanza pubblica Individuare eventuali criticità Consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia
IL PERCORSO NORMATIVO: LA SPERIMENTAZIONE 2014) con la versione sperimentale dei principi contabili, degli schemi di bilancio 2014) con la versione sperimentale dei principi contabili, degli schemi di bilancio a sperimentazione è stata un’esperienza complessa, anche da un punto di vista a sperimentazione è stata un’esperienza complessa, anche da un punto di vista Confrontando infaO il testo definiAvo della riforma contabile (D. lgs. n. 126 del Confrontando infaO il testo definiAvo della riforma contabile (D. lgs. n. 126 del e del piano dei conA integrato (D. lgs. n. 118 del 2011) appare evidente il lavoro e del piano dei conA integrato (D. lgs. n. 118 del 2011) appare evidente il lavoro svolto nei tre anni di sperimentazione nell’aOvità di verifica, approfondimento svolto nei tre anni di sperimentazione nell’aOvità di verifica, approfondimento metodologico e adeguamento delle norme e dei principi con metodologico e adeguamento delle norme e dei principi con organizzaAvo, ma di assoluto valore. organizzaAvo, ma di assoluto valore. IL PERCORSO NORMATIVO: LA SPERIMENTAZIONE SPERIMENTAZIONE La sperimentazione è stata un’esperienza complessa, anche da un punto di vista organizzavo, ma di assoluto valore. Confrontando infatti il testo definitivo della riforma con la versione sperimentale dei principi contabili, degli schemi di bilancio e del piano dei conti integrato, appare evidente il lavoro svolto.
COME SI OTTIENE L’ARMONIZZAZIONE? ADOZIONE DI REGOLE UNIFORMI PIANO DEI CONTI INTEGRATO UTILIZZO SCHEMI DI BILANCIO COMUNI BILANCIO CONSOLIDATO CON I PROPRI ENTI, AZIENDE E SOCIETA’
STRUTTURA E CONTENUTO DEL DECRETO D.Lgs. N.118/2011, approvato il 09/06/2011, modificato dal D.Lgs.126 del 10/08/2014 TITOLO I – Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali (artt. da 1 a 18bis) TITOLO II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario (artt. da 19 a 35) TITOLO III – Ordinamento finanziario e contabili delle regioni (artt. da 36 a 73) TITOLO IV – Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale (artt. da 74 (modifiche TUEL) a 77) TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie (artt. da 78 a 80)
STRUTTURA E CONTENUTO DEL DECRETO D.Lgs. N.118/2011, approvato il 09/06/2011, modificato dal D.Lgs.126 del 10/08/2014 – N.17 ALLEGATI: ALLEGATO 1 – Principi generali e postulati ALLEGATO 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ALLEGATO 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ALLEGATO 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico/patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria ALLEGATO 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ALTRI ALLEGATI: determinazione F.P.V., Riaccertamento Residui, schemi di bilancio, ecc..
DESTINATARI DEL DECRETO SOGGETTI ADEMPIMENTI REGIONI Affiancano alla CF un sistema di CEP e rilevano unitariamente i fatti gestionali; conformano la gestione ai principi contabili allegati (Allegato 1) ENTI LOCALI ENTI STRUMENTALI IN C.F. (Consorzi… art.30 TUEL) ORGANISMI STRUMENTALI (Istituzioni, … - art.114 TUEL Adottano il medesimo sistema contabile dell’ammInistrazione cui fanno parte ENTI STRUMENTALI in CEP (Aziende speciali… ) Conformano la gestione ai principi contabili allegati e al codice civile
DIFFERENZA TRA ORGANISMI E ENTI STRUMENTALI Organismi strumentali sono articolazioni organizzative degli enti, dotate di autonomia contabile e di bilancio ma prive di personalità giuridica propria (es. Istituzioni) Enti strumentali, sono enti istituiti per lo svolgimento di funzioni o servizi dell’ente: sono dotati di personalità giuridica propria (es. Consorzi di funzioni, Aziende Speciali, ecc.)
REGOLE CONTABILI UNIFORMI: I PRINCIPI CONTABILI
REGOLE CONTABILI UNIFORMI PRINCIPI CONTABILI, cui gli ordinamenti contabili delle amministrazioni pubbliche dovranno adeguarsi: PRINCIPI CONTABILI GENERALI, (competenza, annualità, universalità. Integrità, ecc…) PRINCIPI CONTABILI APPLICATI, quali norme tecniche di dettagli, di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, per favorire comportamenti uniformi e corretti
PRINCIPI GENERALI E POSTULATI ALLEGATO 1 D.Lgs.118/2011 s.m.i. Principio dell’annualità Principio dell’unità Principio dell’universalità Principio dell’integrità Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità Principio della significatività e della rilevanza Principio della flessibilità Principio della congruità Principio della prudenza
PRINCIPI GENERALI E POSTULATI Principio della coerenza Principio della continuità e della costanza Principio della comparabilità e della verificabilità Principio della neutralità Principio della pubblicità Principio dell’equilibrio di bilancio Principio della competenza finanziaria Principio della competenza economica Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
I PRINCIPI CONTABILI APPLICATI Art.3 – comma 1 – D.Lgs.118/2011 smi Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: della programmazione (allegato n. 4/1); della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO Pareggio complessivo di COMPETENZA e di CASSA attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio comporta la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE TIT. ENTRATE AVANZO di competenza di parte corrente Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2 Trasferimenti correnti 3 Entrate extratributarie 5 Entrate da riduzione attività finanziarie TIT. SPESE 1 Spese Correnti 2 parte TRASFERIMENTI in conto capitale 3 Spese per incremento attività finanziarie 4 Rimborso prestiti
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO EQUILIBRI C/CAPITALE TIT. ENTRATE Avanzo Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento 4 Entrate in conto capitale 6 Accensioni Prestiti TIT. SPESE 2 parte Spese in conto capitale (al netto Trasferimenti C/Capitale)
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO ALTRI EQUILIBRI DI BILANCIO TIT. SPESE 5 Chiusura anticipazioni ricevute TIT. ENTRATE 7 Anticipazioni da Tesoriere TIT. ENTRATE 9 Entrate per c/terzi e partite di giro TIT. SPESE 7 Spese per c/terzi e partite di giro
GLI STRUMENTI DEL BILANCIO REGIONALE
FINO AD OGGI DOCUMENTO DI PROGRAMMAIZONE ECONOMICO- FINANZIARIA REGIONALE (DPEFR) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E SUE VARIAZIONI (ASSESTAMENTO) BILANCIO PLURIENNALE PROGRAMMA OPERATIVO (VARIAMENTE DENOMINATO) RENDICONTO DELLA GESTIONE
D’ORA IN POI DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) BILANCIO UNICO TRIENNALE E SUE VARIAZIONI (ASSESTAMENTO) DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI RENDICONTO GENERALE
LA NUOVA STRUTTURA DI PREVENTIVO E RENDICONTO
LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO IL BILANCIO DI PREVISIONE E’ REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER LA PRIMA ANNUALITÀ DI SOLA COMPETENZA PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ATTENZIONE: NON PIU’ BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE, MA UN UNICO DOCUMENTO TRIENNALE
La nuova struttura dell’ENTRATA Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le entrate sono aggregate in: TITOLI: rappresentano la fonte di provenienza delle entrate (es.Tit.1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) TIPOLOGIE: individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte (Es.: Tip.101 Tributi diretti – Tip.102 Tributi indiretti, Tip.105 Campartecipazioni di tributi, ecc…) CATEGORIE: dettagliano l’oggetto dell’entrata (Es. Addizionale IRPEF – iRAP, ecc.)
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO La nuova struttura dell’ENTRATA La fonte UNITÀ DI VOTO AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO Titoli Tipologie La natura Categorie L’oggetto BILANCIO GESTIONALE E RENDICONTO Unità elementare da suddividere in articoli Capitoli La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.
La nuova struttura del bilancio: ENTRATA D.LGS.76/2000 BILANCIO ARMONIZZATO TITOLO I Tributarie Correnti di natura tributaria e contributiva TITOLO II Contributi e trasf.pubblici Trasferimenti correnti TITOLO III Extratributarie TITOLO IV Alienazioni, trasf. capitale e riscossioni crediti In conto capitale TITOLO V da riduzione di attività finanziarie Accensioni prestiti TITOLO VI Accensione prestiti TITOLO VII Anticip. da istituto tesoriere/cassiere Servizi per c/terzi TITOLO IX per c/terzi e partite di giro
La nuova struttura della SPESA La parte spesa del bilancio è articolata in: MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’amministrazione, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali PROGRAMMI: esprimono aggregati omogenei di attività volte a definire gli obiettivi nell’ambito delle missioni Nel bilancio di previsione le spese per missioni e programmi sono ulteriormente distinte in TITOLI. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in MACRO-AGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.
BILANCIO GESTIONALE E RENDICONTO La nuova struttura della SPESA Obiettivi strategici – Politiche di settore Missioni UNITÀ DI VOTO AUTORIZZAZIONE DEL C.C. Aggregati omogenei di attività Programmi Titoli Principali aggregati BILANCIO Macro aggregati Natura economica (primi 4 titoli) BILANCIO GESTIONALE E RENDICONTO Unità elementare da suddividere in articoli Capitoli La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati
La nuova struttura del bilancio: SPESA D.LGS.76/2000 BILANCIO ARMONIZZATO TITOLO I Correnti TITOLO II In c/capitale TITOLO III per incremento di attività finanziarie Rimborso prestiti TITOLO IV Rimborso di prestiti TITOLO V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (solo Missione 60) Servizi per c/terzi TITOLO VII per c/terzi e partite di giro (solo Missione 99)
La classificazione delle spese: LE MISSIONI 01 Serv.istituzionali e generali, di gestione e di contollo 13 Tutela della salute (solo Regioni) 02 Giustizia 14 Sviluppo economico e competitività 03 Ordine pubblico e sicurezza 15 Politiche x il lavoro e la formaz.prof. 04 Istruzione e diritto allo studio 16 Agricoltura, pol. agroalim. e pesca 05 Tutela e valoriz.beni e attività culturali 17 Energia e diversific.fonti energetiche 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 18 Relazioni con le altre autonomie loc 07 Turismo 19 Relazioni internazionali 08 Assetto territorio e edilizia abitativa 20 Fondi e accantonamenti 09 Sviluppo sost. e tutela territorio e amb. 50 Debito pubblico 10 Trasporti e diritto alla mobilità 60 Anticipazioni finanziarie 11 Soccorso civile 99 Servizi per conto terzi 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
La classificazione delle spese: I PROGRAMMI ESEMPIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI MISSIONE Servizi Istituzioni e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma Organi Istituzionali Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale ……….. 0103 Programma Gest. Economica, finanziaria, programmazione, ecc… Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
LA STRUTTURA DELLA SPESA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l’infanzia e per i minori TITOLO 1 Spese correnti TITOLO 2 Spese in conto capitale TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie PREVISIONI DI COMPETENZA PREVISIONI DI CASSA Di cui: Già impegnato Fondo pluriennale vincolato
La classificazione delle spese: I MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 1 Tributi in c/capitale a carico ente Acquisizione di attività finanziarie 2 Investimenti fissi lordi Concessione di crediti 3 Contributi agli investimenti Altre spese per incremento di attività finanziarie 4 Trasferimenti in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 1 Rimborso di titoli obbligazionari 2 Rimborso prestiti a breve termine 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Rimborso di altre forme di indebitamento
LA STRUTTURA DELLA SPESA Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.
LA STRUTTURA DELLA SPESA L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti integrato.
Nuovo Schema Bilancio di previsione
PROSPETTO ENTRATE
RIEPILOGO ENTRATE
PROSPETTO SPESE
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI
RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
LE VARIAZIONI DI BILANCIO: ENTRATE Spetta al Consiglio ogni variazione che modifichi la tipologia e il titolo. Spettano alla Giunta le variazioni compensative tra categorie all’interno delle stessa tipologia, le variazioni relative alle previsioni di cassa e quelle relative al fondo pluriennale vincolato. Spettano ai dirigenti le variazioni tra capitoli all’interno della stessa categoria e tra articoli all’interno dello stesso capitolo. La centralità del nuovo regolamento di contabilità.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO: SPESE Spetta al Consiglio ogni variazione che modifichi lo stanziamento di spesa del programma e della missione, come pure la ripartizione in titoli dello stanziamento del programma. Spettano alla Giunta le variazioni compensative tra macroaggregati all’interno dello stesso titolo dello stesso programma e missione, le variazioni degli stanziamenti di cassa, le variazioni relative al fondo di riserva, le variazioni relative al fondo pluriennale vincolato. Spettano ai dirigenti le variazioni tra capitoli all’interno della stessa categoria e tra articoli all’interno dello stesso capitolo. La centralità del nuovo regolamento di contabilità.
IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), attuando il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. (COMPETENZA POTENZIATA)
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: (a) la ragione del debito; (b) la determinazione della somma da pagare; (c) il soggetto creditore; (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio (e) la relativa scadenza.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del D.Lgs.163/2006.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Al fine di dare attuazione al principio della COMPETENZA FINANZIARIA, gli enti provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi RESIDUI ATTIVI: Entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate RESIDUI PASSIVI: Spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Prima la competenza finanziaria “anticipava” i fatti gestionali, adesso li contabilizza “a valle” del ciclo finanziario La liquidazione diviene più rilevante dell’impegno perché viene registrata quando l’obbligazione è esigibile certifica il “corretto” impegno Per questo motivo il principio contabile raccomanda: massima tempestività (gli impegni non liquidati vanno annullati e re-imputati) di verificare che i documenti siano conformi alla legge, che la prestazione risponda ai patti, che l’obbligazione non sia gravata da termini o condizioni
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione dello stesso fondo a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Diventa fondamentale il raccordo fra le contabilità dei diversi enti, con l’allineamento degli impegni a monte con gli accertamenti a valle. Ciò soprattutto in presenza di trasferimenti fra diversi livelli di governo.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.)
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è un’entrata vincolata a finanziamento di specifica spesa, che non è stata usata SALDO tra entrata acquisita e spesa utilizzata DISTINTO IN 2 QUOTE, per finanziamento spese correnti e per finanziamento spese di investimento
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti ENTRATA: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all’esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate; SPESA: F.P.V. per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO F.P.V. Spesa è determinato da un importo pari: Alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. Per questa parte del Fondo la copertura è garantita dalle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio. Alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi. Per questa parte del Fondo la copertura è garantita dalla quota di F.P.V. iscritta nella parte Entrata
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è un’entrata vincolata a finanziamento di specifica spesa, già impegnata, che non è stata usata SALDO tra entrata acquisita e spesa utilizzata DISTINTO IN 2 QUOTE, per finanziamento spese correnti e per finanziamento spese di investimento
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL PRIMO ANNO DI AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO (2015): F.P.V. da iscrivere in Entrata = differenza tra Residui Passivi reiscritti meno Residui Attivi reiscritti Il F.P.V. di entrata 2015 non sarà solo costituito solo da entrate vincolate reiscritte ma anche da entrate libere di anni precedenti non utilizzate
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Quando a fronte di un’entrata vincolata accertata in un determinato esercizio, la spesa pluriennale corrispondente genera F.P.V., piuttosto che Avanzo di amm/ne vincolato? FONDO PLURIENNALE VINCOLATO se la spesa pluriennale corrispondente risulta essere stata impegnata AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO quando non è ancora stato assunto l’impegno
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sia al bilancio di previsione che al rendiconto deve essere allegato un prospetto che evidenzia la composizione del Fpv per missioni e programmi. È assolutamente necessario che, in occasione della costituzione del Fpv, gli enti abbiano collegato gli impegni reimputati alla loro fonte di finanziamento (accertamenti o Fpv). Solo in questo modo, sarà “tracciare” la successiva dinamica del Fpv.
IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (F.C.D.E.)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale: Sanzioni amministrative al codice della strada; Oneri di urbanizzazione; I proventi derivanti dalla lotta all’evasione. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ L’ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione: della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio; della loro natura; dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: trasferimenti da altre P.A. entrate assistite da fideiussione entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa entrate riscosse per conto di un altro ente.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Prospetto dimostrativo della quantificazione, da presentare a livello di TIPOLOGIA di entrata E’ facoltà dell’Ente determinare il F.C.D.E. anche ad un livello di Piano dei conti inferiore (singolo Capitolo di Entrata), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell’apposito prospetto L‘ENTE E’ LIBERO di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, su cui quantificare il Fondo, distinguendole da quelle certe, e motivando la scelta.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO PRECEDENTE Si considerano gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio quindi, ai fini della quantificazione del F.C.D.E. sul bilancio 2015, QUINQUENNIO 2009/2013 INDIVIDUATA LA % DI NON RISCOSSO SUL QUINQUENNIO, si applica la stessa alle 3 annualità considerate dal bilancio (es.2015/2017)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Determinate le % di NON RISCOSSO sulle singole Tipologie di Entrata, e quantificati quindi i singoli importi da accantonare a complemento LA SOMMA di tutte le singole voci determina Il F.C.D.E. MINIMO richiesto dalla norma da monitorarsi nel corso dell’esercizio in base all’andamento, almeno in sede di verifica degli equilibri e di assestamento
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Il F.C.D.E. è uno stanziamento di competenza ad accantonamento delle entrate previste nell’esercizio Trattandosi di FONDO, su tale stanziamento non è possibile assumere impegni di spese. Alla chiusura dell’esercizio, le somme stanziate determinano economie, che confluiscono nella quota ACCANTONATA dell’Avanzo di Amministrazione Quindi per le poste a R.A., NO nuovo stanziamento a bilancio, ma ACCANTONAMENTO Avanzo
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ IL F.C.D.E. al 31/12 DEVE ESSERE ACCANTONATO ANCHE SE L’AVANZO NON HA CAPIENZA Quindi in questo caso il risultato di amministrazione potrebbe essere NEGATIVO, in quanto deve tenere conto di tutti i fondi accantonati e vincolati
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FONDO CASSA + RESIDUI ATTIVI + RESIDUI PASSIVI - Fondo Pluriennale Vincolato - AVANZO / DISAVANZO PARTE ACCANTONATA: - F.C.D.E. al 31/12 - Altri Fondi PARTE VINCOLATA PARTE PER INVESTIMENTI PARTE DISPONIBILE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Quota Avanzo di Amministrazione DISPONIBILE: Obbligo di utilizzo secondo l’ordine di priorità individuato nell’art. 42 del D. Lgs. 118: Copertura debiti fuori bilancio Provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri Finanziamento spese di investimento Finanziamento spese correnti a carattere non permanente Estinzione anticipata dei prestiti
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (ART. 167 T. U. E. L FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (ART.167 T.U.E.L. – Principio contabile all.4/2) Applicazione graduale del principio agli stanziamenti del Bilancio di previsione: 1° anno di applicazione (2015) quota pari al 36% 2° anno (2016) quota pari al 55% 3° anno (2017) quota pari al 70% 4° anno (2018) quota pari al 85% 5° anno (2019) quota pari al 100% OBBLIGO DI VERIFICA IN SEDE DI ASSESTAMENTO IN SEDE DI RENDICONTO, è stata riconosciuta la stessa flessibilità consentita a preventivo.
LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE INTEGRATA
CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA AFFIANCAMENTO DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE INTEGRATA alla contabilità finanziaria e applicazione dei relativi principi contabili. Contabilità principale, con funzione autorizzatoria: CONTABILITA’ FINANZIARIA Affiancata dalla CONTABILITA’ ECONOMICO / PATRIMONIALE a scopo informativo
l POSSIBILITA’ DI RINVIO AL 2016 (FACOLTA’) CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA l POSSIBILITA’ DI RINVIO AL 2016 (FACOLTA’) Art.11 – c.12 – D.Lgs.118/2011 smi L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.
CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA Art.11 – c.12 – D.Lgs.118/2011 smi Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, e' allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA Nel 2015 occorre comunque procedere: all’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale; all’aggiornamento dell’inventario; alla codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato; alla valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale.
IL BILANCIO CONSOLIDATO
IL BILANCIO CONSOLIDATO Esigenza di rappresentare i consumi di risorse dell’ente e delle sue società partecipate, controllate e collegate, enti controllati e partecipati, nell’erogazione dei servizi pubblici e nell’attività strumentale Approvato con deliberazione del Consiglio entro il 30 settembre dell’anno successivo Conti espressi in competenza economica, al netto delle partite reciproche
IL BILANCIO CONSOLIDATO Art.11-bis, comma 4, D.Lgs.118/2011 s.m.i. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.
IL BILANCIO CONSOLIDATO I termini di decorrenza dell’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato sono i seguenti: - 2015: gli enti sperimentatori sono tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2014; - 2016: tutti gli enti locali (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente) saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2015, salva la facoltà di cui al punto successivo; -2017: gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà prevista al c. 4 dell’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, che consente di rinviare la l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, dovranno predisporre il bilancio consolidato riferito al 31 dicembre 2016; - 2018: i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovranno predisporre il bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017, secondo quanto previsto dal punto 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011.
IL BILANCIO CONSOLIDATO L'obbligo di redazione del bilancio consolidato impone agli enti (capogruppo) una serie di attività preliminari, che rivestono una notevole importanza ai fini della successiva attuazione della fase del consolidamento. In particolare, occorre procedere ad una delimitazione del perimetro di consolidamento, per selezionare le realtà che vi partecipano ed i soggetti che, invece, ne sono esclusi. A tale scopo, ogni ente deve predisporre due distinti elenchi: da una parte, quello degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica sulla base dei criteri indicati (che prevedono l'inclusione degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati, degli enti strumentali partecipati, delle società controllate e partecipate) e, dall'altra parte, delle realtà che sono ricomprese nell'ambito del bilancio consolidato.
LE VERIFICHE IN ASSESTAMENTO
ASSESTAMENTO Da quest’anno, oltre che alle verifiche sull’anno in corso, occorre anche quantificare bene gli stanziamenti di competenza di quello venturo, tenuto anche conto del possibile esercizio provvisorio (o gestione provvisoria) durante il 2016. In base alle nuove regole, infatti, nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2016 nel bilancio di previsione 2015-2017. Nel 2016, quindi, gli enti, che al 31 dicembre 2015 non hanno deliberato il bilancio di previsione 2016, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (2015-2017), previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al D. Lgs. 118/2011.
ASSESTAMENTO Importante anche verificare le entrate e spese reimputate con il riaccertamento straordinario. Per gli accertamenti reimputati al 2015 è fondamentale attivare tutte le possibili azioni affinché l'esigibilità maturi nell'esercizio, trattandosi a tutti gli effetti di entrate di competenza che, come tali, garantiscono la copertura agli impegni imputati all’esercizio. Il loro mancato conseguimento, quindi, rischierebbe di compromettere sia gli equilibri di bilancio che quelli di Patto Inoltre, occorre verificare la corretta imputazione sul 2015 e sul 2016 degli impegni giuridicamente già perfezionatisi. È vero che, in base al punto 9.1 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, il responsabile del servizio finanziario può procedere ad un riaccertamento parziale al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario. Ma dovrebbe trattarsi di un’eccezione e non della regola, anche per evitare inutili appesantimenti di lavoro.
ASSESTAMENTO Infine, con l’assestamento occorre procedere a una verifica delle somme iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde), al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate, procedendo (se del caso) all'eventuale adeguamento dell’accantonamento. Pertanto, gli enti dovranno confrontare le previsioni definitive di entrata e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati nel bilancio di previsione. Dovranno essere utilizzati il livello di analisi (tipologia, capitolo ecc.) e il metodo di calcolo già utilizzati a preventivo, applicando la percentuale di accantonamento all'importo maggiore tra stanziamento definitivo ed accertamento. Per adeguare il fcde, si deve confrontare la percentuale relativa all’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo a preventivo (ossia quella “storica”, calcolata come media degli ultimi 5 anni), con l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e con l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti rilevate alla data della verifica.
ASSESTAMENTO Se la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) è inferiore all’incidenza degli incassi “storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è necessario adeguare il fcde, applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio (ossia il complemento a 100 della percentuale degli incassi “storica”) al maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede alla verifica. Se invece la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) è superiore all’incidenza degli incassi “storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fcde. A tal fine, si fa riferimento alla minore tra le due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) e si calcola il complemento a 100. Tale percentuale, applicata all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, determina l’importo congruo del fcde.
IL PAREGGIO DI BILANCIO
IL PAREGGIO DI BILANCIO ILa legge rinforzata sul pareggio di bilancio (l. 243/2012) richiede agli enti territoriali, dal 2016, l’equilibrio di bilancio da intendersi come saldo non negativo in termini nominali (e non strutturali, cioè tenendo conto degli effetti del ciclo e al netto delle misure una tantum): • complessivo (entrate finali e spese finali); • di parte corrente (entrate correnti e spese correnti) Ciò sia a preventivo che consuntivo (con ulteriore disincentivo a includere entrate di incerta esigibilità). Sono previsti a livello centrale meccanismi correttivi del ciclo.
IL PAREGGIO DI BILANCIO Per rendere compatibile il pareggio di bilancio con gli investimenti pubblici degli enti territoriali è prevista una golden rule limitata (e non piena come prima della L. Cost. 1/2012) 1) in senso intertemporale, mediante l’obbligo di definire piano di un piano di ammortamento; 2) ma soprattutto in senso territoriale, garantendo il pareggio di cassa per il complesso degli enti di ciascuna regione, sulla base di apposite intese fra gli stessi.
Grazie per l’attenzione!! Matteo Barbero 011-4322605 334-6009171 Matteo.barbero@regione.piemonte.it 99