ABUSO DI SOSTANZE VOLUTTUARIE

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ABUSO DI SOSTANZE VOLUTTUARIE PROFILI GENERALI E ABUSO DI SOSTANZE VOLUTTUARIE 1/67

DEFINIZIONI e CARATTERISTICHE GENERALI DELLE SOSTANZE VOLUTTUARIE SOSTANZE PSICOATTIVE SOSTANZE VOLUTTUARIE DROGHE

SOSTANZE PSICOATTIVE SOSTANZE VOLUTTUARIE DROGHE DEFINIZIONI GENERALI INDUCONO UNA MODIFICAZIONE DELLO STATO PSICHICO CHE E’ TIPICA E DIVERSA PER OGNI SOSTANZA SOSTANZE PSICOATTIVE IL CUI USO NON E’ MOTIVATO DA FINI DI CURA MA PER GLI EFFETTI PIACEVOLI CHE ESSE PROVOCANO SOSTANZE VOLUTTUARIE IL CUI USO E’ ILLECITO O STRETTAMENTE REGOLAMENTATO DROGHE

CONSEGUENZE DELL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE VOLUTTUARIE DANNOSITA’ DI ORDINE FISICO DANNI PSICHICI EFFETTI COMPORTAMENTALI NEGATIVI

DISTINZIONE DELLE SOSTANZE VOLUTTUARIE IL CUI USO E’ AMMESSO DALLA LEGGE NONOSTANTE I DANNI CHE POSSANO CAGIONARE (ALCOL, TABACCO, ETC) IL CUI CONSUMO E’ PROIBITO PER LEGGE (DROGHE, O STUPEFACENTI)

CARATTERISTICHE DELLE DROGHE O STUPEFACENTI DIPENDENZA NEUROADATTAMENTO (DENOMINAZIONE DELL’OMS) CAPACITA’ DI UNCINAMENTO (tipo di sostanza + caratteristiche biopsicologiche) SINDROME DA ASTINENZA

IL CONSUMO DI DROGA COME FENOMENO SOCIALE Anni ’60 - Anni della contestazione: la droga come forma di trasgressione del sistema Anni ’70 - Anni di piombo: mutamento degli interessi delle mafie. Sparisce il progetto politico Anni ’80 - Diffusione della cocaina il suo consumo si lega alla mentalità dell’ambizione, successo sociale e competizione Anni ’90/oggi – Droghe sintetiche, motivazioni culturali: necessità di divertimento in un brevissimo arco temporale; uso fine a se stesso

CAUSE DEL CONSUMO DI DROGA MODELLI DI SPIEGAZIONE MULTICAUSALI: BIOLOGICI; INTRAPERSONALI; INTERPERSONALI; SOCIOCULTURALI

DIVERSE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO CON LA DROGA CONSUMATORI USO SALTUARIO O IN SITUAZIONI ECCEZIONALI O ANCHE IN MODO RIPETUTO MA A DOSAGGI CONTENUTI POSSIBILITA’ DI INTERROMPERE L’ASSUNZIONE SENZA CONSEGUENZE

DIVERSE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO CON LA DROGA TOSSICODIPENDENTI COLORO NEI QUALI SI E’ INSTAURATA LA DIPENDENZA PER IL PROTRARSI DELL’USO SI E’ CREATO IN LORO IL ‘BISOGNO DELLA DROGA’

DIVERSE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO CON LA DROGA TOSSICOMANI L’ASSUNZIONE DI DROGA DIVENTA IMPERATIVA TANTO DA COSTITUIRE L’UNICA RAGIONE DI VITA RILEVANTI COMPROMISSIONI DI PERSONALITA’: LA DROGA E’ LA RAGIONE DI VITA

VARIE TIPOLOGIE DI DROGA: EROINA EROINA: derivato della morfina Effetto gratificante, elevato rischio di dipendenza (danni fisici e psichici) Non conciliabile con l’integrazione sociale: droga elettivamente criminogena

VARIE TIPOLOGIE DI DROGA: COCAINA COCAINA: si estrae dalle foglie di coca Ampio consumo tra la popolazione di tutte le estrazioni sociali e tra i delinquenti: potere uncinante variabile a seconda delle modalità di assunzione. Effetto eccitante (danni psichici e fisici). Conciliabile con l’integrazione sociale

VARIE TIPOLOGIE DI DROGA: DROGHE LEGGERE CANNABIS INDICA: MAIJUANA e HASHISH, dalla pinata della canapa indiana Ampio consumo; effetto distensivo, euforico e sognante (danni psichici e fisici): dipendenza con l’uso prolungato e intenso. Conciliabile con l’integrazione sociale: relativa innocuità nei riflessi comportamentali e fisici = istanze di liberalizzazione

VARIE TIPOLOGIE DI DROGA: ALLUCINOGENI ALLUCINOGENI NATURALI O SINTETICI (LSD): provocano alterazioni delle percezioni Consumo limitato tra la popolazione. LSD non produce dipendenza fisica, ma psichica Rischi di gravi disturbi dell’attività mentale, psicosi avute; l’eccesso di dose e uso protratto: turbe mentali irreversibili. Conciliabile con l’integrazione sociale

VARIE TIPOLOGIE DI DROGA: AMFETAMINE AMFETAMINE: sostanze di sintesi chimica con azione eccitante del sistema nervoso Usi disparati: per dimagrire, eliminare il bisogno di sonno e sopprimere la sensazione di fatica e fame, doping sportivo. Inducono una tenace dipendenza e tolleranza. Danni: psicosi acute e rilevante decadimento fisico Conciliabile con l’integrazione sociale o meno a seconda di chi ne fa uso (tossicomani come sostitutivo dell’eroina)

VARIE TIPOLOGIE DI DROGA: ECSTASY METAMFETAMINE: derivati dall’amfetamina con azione eccitante del sistema nervoso Effetti afrodisiaci, piacevole stato sognante, alterazione della percezione della realtà Dipendenza e tolleranza diverse rispetto agli oppiacei: uso confinato nel week-end. Danni neurologici e psichici Conciliabile con l’integrazione sociale; correlazione diretta con incidenti stradali e atti vandalici, risse e violenze

ENHACEMENT (POTENZIAMENTO) E SMART DRUG (DROGHE INTELLIGENTI) uso, da parte di soggetti sani, di mezzi (della farmacologia, chirurgia, genetica) pensati per il trattamento di patologie vere e proprie, a scopi puramente competitivi. equivale ad una forma di potenziamento fisico e cognitivo

RINTAL e ADDERAL ARICEPT SMART DRUGS o DROGHE INTELLIGENTI migliorano le funzionalità del cervello: concentrazione, ragionamento, apprendimento, coordinazione e capacità mnemoniche, aumentano il tono dell’umore e diminuiscono la fatica mentale RINTAL e ADDERAL Da trattamento per il disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività A farmaci da studio nei campus universitari ARICEPT Da trattamento dell’Alzheimer A potenziamento di apprendimento e memoria

- nonché l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche DOPING: l. n. 376/2000 - Uso o somministrazione di farmaci o di sostanza biologicamente o farmacologicamente attive, - nonché l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell’organismo, allo scopo di aumentare artificiosamente il rendimento fisico e le prestazioni dell’atleta, ovvero allo scopo di modificare i risultati dei controlli antidoping

DROGA E CRIMINALITA’ Criminalità diretta; Criminalità dovuta a sindrome da carenza; Criminalità indiretta; Criminalità da ambiente.

STRUTTURA DEL MERCATO DELLA DROGA Tre livelli: 1) grosso traffico organizzato con ramificazioni internazionali; 2) traffico di medio livello con fisionomia meno precisa nei suoi confini; 3) spaccio al minuto o spaccio diretto di piccola entità.

STRATEGIE PER CONTRASTARE L’OFFERTA Lotta contro i monopoli criminali che controllano eroina e cocaina, al fine di: VERSANTE DELLA PRODUZIONE; VERSANTE DELLA TRASFORMAZIONE E TRAFFICO INTERNAZIONALE; VERSANTE DELLO SPACCIO AL MINUTO; VERSANTE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA:

STRATEGIE PER CONTRASTARELA RICHIESTA 1) Leggi inibenti il consumo: PENALIZZAZIONE DEL CONSUMO; LIBERALIZZAZIONE del consumo delle droghe leggere; 2) Diverse modalità di trattamento e recupero dei tossicodipendenti; 3) Prevenzione.

D.P.R. 309/1990, T.U. IN MATERIA DI STUPEFACENTE REPRESSIONE PENALE TRATAMENTI ALTERNATIVI DI TIPO CURATIVO-RIABILITATIVO

PENALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E TRAFFICO ILLECITO D.P.R. 309/1990 PRE-RIFORMA 2006 PENALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E TRAFFICO ILLECITO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CHI FA USO PERSONALE DI DROGA (DOSE MEDIA GIORNALIERA) DISTINZIONE TRA DROGHE PESANTI (tabelle I e III) e DROGHE LEGGERE (tabelle II IV).

D.P.R. 309/1990 POST-RIFORMA 2006 PENALIZZAZIO-NE DELLA PRODUZIONE, TRAFFICO ILLECITO E DETENZIONE POLITICA CRIMINALE TESA AL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE SCOMPARE LA DISTINZIONE TRA DROGHE PESANTI e DROGHE LEGGERE. Solo 2 tabelle: tabella I sostanze vietate; tabella II medicinali

DISTINZIONE DROGHE LEGGERE E DROGHE PESANTI Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 : ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DEL 2006 PER ECCESSO DI DELEGA. VIENE RIPRISTINATA LA DISTINZIONE TRA DROGHE LEGGERE E PESANTI

DISTINZIONE DROGHE LEGGERE E DROGHE PESANTI PER LE DROGHE PESANTI TORNA IN VIGORE LA DISCIPLINA VALIDA DAL 1990 al 2006 TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU’ GRAVOSO (8 20 ANNI INVECE CHE 6 -20 ANNI) = Per il principio di irretroattività, per i casi precedenti alla declaratoria si applica la normativa incostituzionale

TRATTAMENTI TERAPEUTICI Trattamenti ambulatoriali; Trattamenti farmacologici; Ricoveri ospedalieri; Comunità alloggio di tipo aperto; Comunità chiuse

2) Campagne informative, materiale elaborato dal Ministero. PREVENZIONE Programmi rivolti a studenti e giovani in servizio di leva o gruppi giovanili spontanei; 2) Campagne informative, materiale elaborato dal Ministero. 3) Unità di strada.

CASO: RESPONSABILITA’ DELLO SPACCIATORE PER MORTE DELL’ASSUNTORE Tizio, Caio e Sempronio si accordano per acquistare eroina da consumare assieme. Tizio, raccolto il denaro, si reca da Mevio, che era stato suo fornitore anche in altre occasioni e acquista due dosi di eroina. Tornato dagli amici, Tizio, Caio e Sempronio assumono l’eroina. Caio si sente male e muore.

RESPONSABILITA’ DELLO SPACCIATORE PER MORTE DELL’ASSUNTORE Art. 586 Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

RESPONSABILITA’ DELLO SPACCIATORE PER MORTE DELL’ASSUNTORE SS.UU. N. 22676 DEL 2009: In caso di cessioni plurime, potrà ravvisarsi la colpa in capo al cedente indiretto quando il maggior rischio non dipende dall’identità e dalle caratteristiche personali dell’assuntore, ma è riconducibile alla QUANTITA’, NATURA E QUALITA’ dello stupefacente, ed in particolare alle modalità con le quali esso sia stato nel caso concreto eventualmente miscelato con altre sostanze tali da accentuarne in concreto la potenzialità lesiva.

CASO: CONSUMO DI GRUPPO TIZIO CAIO E SEMPRONIO si accordano per acquistare stupefacente e consumarla assieme. Tale condotta rileva ex art. 73 T.U. stupefacente?

CASO: CONSUMO DI GRUPPO Cass., Sez. VI, 2 marzo 2011, n. 8366: la codetenzione è penalmente irrilevante a condizione che: 1. Esista un mandato all’acquisto da parte del gruppo; 2.comune e originaria finalità, 3. Identità certa delle persone facenti parte del gruppo e dell’ora e luogo di consumazione della sostanza; 4. Cessione diretta tra mandante e mandatari.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO REQUISITO OGGETTIVO TIPICITA’ = il fatto rientri nell’ipotesi astratta descritta dalla norma REQUISITO SOGGETTIVO COLPEVOLEZZA = rimproverabilità del fatto al suo autore 2/67

IMPUTABILITA’ Art. 85 C.P. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. presupposto del rimprovero di colpevolezza, di “prima componente” del giudizio di colpevolezza 3/67

capacità di intendere e di volere IMPUTA-BILITA’ capacità di intendere e di volere L’espressione ‘capacità di intendere e di volere’ sintetizza l’insieme delle condizioni fisico-psichiche di normalità che consentono l’attribuzione di responsabilità all’autore di un fatto corrispondente ad una previsione legale, rendendolo meritevole di pena.

L’imputabilità come capacità di intendere e di volere CONCETTO EMPIRICO, va ricostruito in base alle peculiarità del caso concreto CONCETTO NORMATIVO, è il codice penale che fissa le condizioni di rilevanza giuridica dei dati che vengono forniti dalle scienze empirico-sociali

LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà e quindi come capacità di comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative su terzi. CAPACITA’ DI INTENDERE il potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore. CAPACITA’ DI VOLERE 4/67

MINORI E IMPUTABILITA’ Art. 97. Minore degli anni quattordici Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni Art. 98. Minore degli anni diciotto E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

AUTORE DEL REATO > 18 anni AUTORE DEL REATO < 14 anni Art. 85: imputabile, salvo che si dia la prova contraria; (presunzione relativa) AUTORE DEL REATO Fra 14 e 18 anni Art. 98: L’imputabilità va provata caso per caso. AUTORE DEL REATO < 14 anni Art. 97: mai imputabile e non può darsi alcuna prova contraria (presunzione assoluta)

ART. 88. VIZIO TOTALE DI MENTE Art. 89. VIZIO PARZIALE DI MENTE L’INFERMITA’ DI MENTE ART. 88. VIZIO TOTALE DI MENTE Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. Art. 89. VIZIO PARZIALE DI MENTE Chi nel momento un cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderle la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita. 31/67

Paradigma psicologico APPORTO DELLA SCIENZA PSICHIATRICA NELLA RICOSTRUZIONE DEL CONCETTO DI INFERMITA’ DI MENTE: l’individuazione dei disturbi definibili malattia varia a seconda del paradigma che segue lo psichiatra è malattia solo il disturbo con substrato organico o biologico, come la psicosi Paradigma medico È malattia anche la semplice disfunzione psichica come i disturbi della personalità Paradigma psicologico È malattia anche il disturbo psichico di origine sociale, cioè dovuto a relazioni personali inadeguate nell’ambiente di vita e lavoro: ad esempio, le nevrosi Paradigma sociologico,

INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE META’ NOVECENTO MODELLO MEDICO infermità mentale soltanto il disturbo psichico che poggia su base organica o che possiede caratteri patologici così definiti da poter essere ricondotto a un preciso quadro nosografico. INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE ATTUALE MODELLO BIO-PSICOLOGICO Altre anomalie psichiche che, pur sfuggendo ad una puntuale classificazione nosografica, sono idonee ad influire sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente

STATI EMOTIVI E PASSIONALI Art. 90 - Stati emotivi o passionali. Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità. Cassazione penale, sez. V, 16 gennaio 2013, n. 9843 ai fini dell’imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di infermità, tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo.

DETERMINAZIONE IN ALTRI DELLO STATO DI INCAPACITA’ ART. 86 Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

STATO PREORDINATO D’INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE ART. 87 La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa. CASO: Tizio, per commettere un omicidio, assume deliberatamente sostanze stupefacenti al fine di allentare i freni inibitori.

L’UBRIACHEZZA Art. 91. - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.

L’UBRIACHEZZA Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

L’UBRIACHEZZA Art. 94 - Ubriachezza abituale. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. ART. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

ART. 186 CdS: GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL Sanzione amministrativa da euro 527 a euro 2.108 Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) Ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi Revoca della patente di guida, quando è accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), Accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l

ART. 186 CdS: GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.. RIFIUTO A SOTTOPORSI AD ACCERTAMEN-TO DEL TASSO ALCOLEMICO, art. 186, co. 7

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA e INCIDENTE STRADALE ART. 186 CdS: GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.. Accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l Raddoppio delle sanzioni previste dai co. 2 e 3, fermo amministrativo del veicolo sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA e INCIDENTE STRADALE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE