Il quadro europeo in materia di immigrazione e asilo Milano, 4.9.15
Trattato di Maastricht 1992 Disciplina UE Trattato di Maastricht 1992 Terzo pilastro Primo pilastro, Art. 100C: elenco dei Paesi ai quali è richiesto il visto Passerella, art. 42 TUE
Disciplina UE Trattato di Amsterdam Comunitarizzazione: dal III al I pilastro; Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone; Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
IMMIGRAZIONE E ASILO NELLA UE Le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona: Trattato sulla Comunità europea ------ Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Composto di 358 articoli, in gran parte costituiti dagli articoli del TCE che risultano modificati, ricollocati o ampliati. Trattato sull’Unione europea ------ radicalmente modificato nel contenuto. Composto di 55 articoli contenenti le disposizioni comuni, i principi democratici, le regole relative alle istituzioni, le disposizioni finali (revisione, recesso, personalità giuridica). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico (art. 1, par. 3, TUE). Scomparsa della Comunità europea come soggetto giuridico e sua sostituzione da parte dell’UE, che acquisisce personalità giuridica anche nei settori della PESDC e GAI.
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Capo primo, disposizioni generali (artt. 67- 76); Capo secondo, Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione (artt. 77-80); Capo terzo, Cooperazione giudiziaria in materia civile (art. 81); Capo quarto, Cooperazione giudiziaria in materia penale (artt. 82-86); Capo V, Cooperazione di polizia (artt. 87-89)
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia In base all’art. 67, par. 2, Tfue l’Unione sviluppa una politica comune in materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo. Precedente art. 62 TCE attribuiva all’Unione la competenza ad adottare norme minime, ossia norme che lasciavano ampia discrezionalità agli Stati nella disciplina della materia. L’espressa qualificazione come comune consente di adottare qualsiasi degli atti legislativi dell’Unione, ossia decisioni, regolamenti e direttive. Art. 70 Tfue prevede espressamente che le disposizioni del nuovo titolo V Tfue non ostano all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Le modalità di attuazione: L’art. 68 Tfue espressamente prevede che il Consiglio europeo definisca gli orientamenti strategici generali per la pianificazione legislativa e operativa nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia; Competenza a definire gli orientamenti politici e generali da sviluppare sulla base di una programmazione quinquennale: Programma di Tampere (1999-2004); Programma dell’Aja (2004-2009) Programma di Stoccolma (2009-2014) Programma (2014-2019)
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Natura delle competenze : La competenza in questa materia è di natura concorrente. Titolarità sia degli Stati sia dell’UE (art. 4 Tfue). I primi possono legiferare liberamente fino a quando l’UE non sia intervenuta, dovendo altrimenti agire soltanto nella misura in cui l’Unione abbia deciso di cessare una competenza già avviata (art. 2, par. 2, Tfue). L’esercizio delle competenze di natura concorrente è limitato dai principi di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5, par. 2 e 3 TUE), entrambi disciplinati dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Le posizioni differenziate : Regno Unito e Irlanda: Non sono vincolati a meno che non decidano di aderire ad una singola misura adottata, notificandolo entro tre mesi dal momento della presentazione della proposta o in qualsiasi momento successivo all’adozione dell’atto; Danimarca: Esclusa dalle misure nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia ad eccezione delle misure in materia di determinazione degli Stati i cui cittadini devono possedere il visto per l’attraversamento delle frontiere esterne e di quelle che costituiscono uno sviluppo del c.d. acquis di Schengen (accordo di Schengen sull’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere interne e relativa Convenzione di applicazione).
Corte di Giustizia Ex art. 68 T CE Ricorso pregiudiziale solo per le giurisdizioni di ultima istanza Richiesta di interpretazione dal Consiglio, Commissione o uno Stato membro No in caso di ordine pubblico e sicurezza interna
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia La competenza della Corte di giustizia. Precedentemente limitata sia per le materie del Titolo IV TCE sia per il terzo pilastro; La Corte può adesso conoscere dei rinvii pregiudiziali presentati da qualsiasi giurisdizione, sia di prima sia di seconda sia di ultima istanza, sulla base dei presupposti fissati dall’art. 267 Tfue; Allorché il rinvio venga chiesto nell’ambito di un procedimento nel quale vi sia una questione relativa alla limitazione della libertà personale è possibile richiedere una procedura pregiudiziale di urgenza, introdotta proprio per accelerare i tempi normalmente richiesti.
ART. 67 La procedura Consultiva Codecisione, art. 251 T CE Per i primi 5 anni Iniziativa Commissione/Stati Unanimità Consiglio PE: ruolo meramente consultivo Codecisione, art. 251 T CE Visti Ingresso e modello uniforme: codecisione
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia In base all’art. 67, par. 2, Tfue l’Unione sviluppa una politica comune in materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo. Precedente art. 62 TCE attribuiva all’Unione la competenza ad adottare norme minime, ossia norme che lasciavano ampia discrezionalità agli Stati nella disciplina della materia.
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Frontiere e visti: L’Unione sviluppa una politica volta a eliminare i controlli alle frontiere interne e a garantire i controlli e la sorveglianza efficace alle frontiere esterne (art. 77, par. 1, Tfue). Frontex – Agenzia per i controlli alle frontiere, creata dall’Ue proprio con l’intento di regolare in modo più incisivo la sorveglianza e la gestione delle frontiere. Istituita il 1° maggio 2005 con il regolamento 2007/2004/CE, ed operativa dal 3 ottobre dello stesso anno. Non qualificata come politica comune: tutto ciò che concerne la gestione della politica delle frontiere e delle guardie di frontiera rimane di competenza degli Stati membri che tuttavia agiscono nell’ambito del quadro normativo dell’Unione europea.
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Asilo: L’UE sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessità di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento (art. 78, par. 1, Tfue); Tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati; Art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del TUE e del Tfue); Art. 19 Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Il sistema comune europeo di asilo: Uno status uniforme in materia di asilo a favore dei cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’UE; Uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza i beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; Un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; Procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria;
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Il sistema comune europeo di asilo: Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria; Norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; Il partenariato e la cooperazione con i paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Immigrazione: L’UE sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase (art. 79, par. 1, Tfue): La gestione efficace dei flussi migratori; L’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri; La prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La determinazione del volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo resta un diritto degli Stati membri.