Il processo tributario

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Transcript della presentazione:

Il processo tributario

Riferimenti normativi Decreto legislativo 545/1992 Decreto legislativo 546/1992 Disciplina l’ordinamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali La composizione delle commissioni Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria disciplina l’oggetto della giurisdizione tributaria Disciplina il processo tributario in tutti i suoi gradi

Disciplina delle commissioni tributarie Decreto legislativo 546/92 Disciplina delle commissioni tributarie

Gli organi di giurisdizione Gli organi di giurisdizione in materia tributaria sono: Le commissioni tributarie provinciali con sede nel capoluogo di ogni provincia Le commissioni tributarie regionali con sede nel capoluogo di ogni regione In comuni con sedi di corte d’appello o di sezioni e distanti almeno 100 km dal capoluogo regionale vi possono essere delle sezioni staccate di commissioni regionali

….segue Ad ogni commissione provinciale e regionale è divisa in sezioni con numero variabile in relazione al numero dei processi Ad ogni commissione provinciale e regionale è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione della commissione A ciascuna sezione è assegnato oltre al presidente , un vicepresidente e non meno di 4 giudici tributari

….segue Ogni sezione è divisa in collegi giudicanti preseduti dal presidente o dal vicepresidente oltre a due giudici; infatti il numero dei votanti deve essere di tre. Commissioni sezioni Collegi giudicanti

Requisiti presidenti e giudici tributari I presidenti delle commissioni tributarie sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari per come regolamentato dagli articoli 3,4,5 I presidenti di sezione, i vice presidenti, e i componenti delle commissioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione per più di 5 anni.

Requisiti presidenti e giudici tributari 2 I componenti delle commissioni tributarie devono possedere i requisiti dettati dall’art 7 e non devono trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità per come espresso dall’art 8 Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti; il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulle commissioni provinciali della sua stessa circoscrizione.

Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è l’organo di autogoverno dei giudici tributari È composto da undici elementi eletti dai giudici tributari, due eletti dalla camera dei deputati e due dal senato della repubblica Il consiglio dura in carica 4 anni

Ruoli del consiglio Il consiglio svolge diversi compiti per come disciplinato dall’art. 24 i più significativi sono: Predisposizione criteri per la formazione delle sezioni Promozione iniziative di formazione e aggiornamento dei giudici tributari Predisposizione di ispezioni per controllare l’operato delle commissioni

Disciplina del processo tributario Decreto legislativo 546/92 Disciplina del processo tributario

Organi e oggetto della giurisdizione tributaria Organi art 1 Oggetto art 2 Commissioni tributarie provinciali (I grado) Commissioni tributarie regionali (II grado) Competenza per territorio art 10 Tributi di ogni genere Sovraimposte e addizionali Sanzioni amministrative Oneri accessori e interessi Qualsiasi questione collegata o inerente ad una decisione presa da commissioni tributarie Le commissioni tributarie possono richiedere dati, informazioni e chiarimenti agli organi dell’amministrazione statale, agli enti locali ed anche al corpo della guardia di finanza

Le parti Ricorrente o attore Resistente o convenuto Il contribuente che ricevendo un atto impugnabile vuole fare ricorso all’amministrazione finanziaria diviene ricorrente Per controversia di valore superiore a 2582.28 euro il ricorrente necessita di un difensore abilitato L’amministrazione finanziaria Non necessita di un difensore abilitato solo nel ricorso per cassazione deve essere assistita dall’avvocatura dello stato.

l‘assistenza tecnica Il ricorrente per qualsiasi controversia può avvalersi di: Avvocati Dottori commercialisti Ragionieri Consulenti del lavoro Gli ex impiegati dell’amministrazione finanziaria con almeno 20 anni di servizio ù n.b. tutti devono essere iscritti in albi professionali

l‘assistenza tecnica Il ricorrente per materie più tecniche può alternativamente ai difensori prima indicati avvalersi di: Ingegneri Architetti Geometri Dottori agronomi n.b. iscritti in albi professionali

Litisconsorzio Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. LC attivo più attori e un convenuto LC passivo più convenuti e un attore LC misto più attori e più convenuti

Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Gli atti impugnabili L’avviso di accertamento del tributo L’avviso di liquidazione del tributo L’avviso di mora Il provvedimento sanzionatorio Il ruolo e la cartella di pagamento Il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi Ogni altro atto di natura tributaria

Il ricorso Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale contro un atto impugnabile L’atto emesso dall’amministrazione finanziaria deve contenere: il termine entro cui fare ricorso La commissione tributaria competente Le modalità per la presentazione del ricorso

I requisiti sono essenziali per la validità del ricorso Requisiti del ricorso SOSTANZIALI FORMALI Deve essere redatto in carta bollata e in lingua italiana Deve essere redatto in un originale e tante copie per quante sono le parti Deve contenere la procura che il ricorrente ha rilasciato al difensore Deve essere sottoscritto dal difensore deve avere nota di deposito Indicazione della commissione tributaria a cui è rivolto il ricorso Indicazione dei dati del ricorrente e del legale rappresentante Indicazione dei dati dell’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto Copia dell’atto impugnato I requisiti sono essenziali per la validità del ricorso

Petitum e motivi per cui si ricorre Il petitum è ciò che la parte ricorrente chiede e la sentenza sarà collegata proprio ad esso senza poterne fuoriuscire I motivi per cui si chiede l’ annullamento totale o parziale dell’atto posso essere: per ragioni di fatto per ragioni di diritto

La notifica del ricorso Il ricorso deve essere inviato all’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto per notificarlo. questo può avvenire in 3 modi: Tramite ufficiale giudiziario Con spedizione con raccomandata AR in plico All’ufficio protocollo dell’amministrazione finanziaria

Termine presentazione ricorso Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla dato di notificazione dell’atto TERMINE PERENTORIO

Costituzione in giudizio ricorrente Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso deposita nella segreteria della commissione tributaria o trasmette con raccomandata AR: Copia del ricorso Copia della ricevuta di deposito Copia dell’atto impugnato Documenti prodotti TERMINE PERENTORIO

Costituzione in giudizio resistente L’amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio proponendo presso la segreteria della commissione tributaria anche delle controdeduzioni TERMINE ORDINATORIO

Esame preliminare del ricorso Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso su Difetti di giurisdizione Assenza di elementi essenziali Impugnabilità dell’atto Solo dopo quest’esame il giudizio è avviato e all’interno della commissione viene nominato il relatore e alle parti è inviato il giorno in cui avverrà la trattazione della causa

La trattazione e la sentenza La trattazione generalmente avviene in camera di consiglio ma la parte ricorrente può richiedere la pubblica udienza così che il proprio difensore possa partecipare alla trattazione La sentenza viene presa in camera di consiglio dove vi sono i 3 giudici; il primo a votare è il relatore mentre l’ultimo è il presidente

Contenuto della sentenza Indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei difensori Breve esposizione del processo Richieste delle parti Breve esposizione dei motivi di fatto e di diritto Il dispositivo Data della delibera

Pubblicazione della sentenza La sentenza viene resa pubblica entro 30 giorni dalla data della deliberazione mediante il deposito nella segreteria della commissione tributaria Alle parti viene inviato SOLO il dispositivo cioè l’esito del ricorso

La conciliazione giudiziale Ciascuna delle parti può proporre all’altra la conciliazione totale o parziale della controversia. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza Se la conciliazione ha luogo viene redatto apposito verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta di sanzioni e di interessi

La conciliazione giudiziale Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo

I mezzi di impugnazione della sentenza di primo grado Una delle parti può ricorrere contro la sentenza di primo grado attrverso L’appello commissione tributaria regionale (II grado) Il ricorso per cassazione La revocazione

L’appello Per poter accedere al secondo grado di giudizio è necessario che la parte soccombente notifichi alla parte vincente la sentenza della commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dal deposito in segreteria (termine breve) o entro 1 anno e 46 giorni (termine lungo)

Contenuto dell’appello Commissione regionale a cui è diretto Appellante e controparte Estremi della sentenza impugnata Esposizione sommaria dei fatti accaduti Oggetto della domanda Motivi dell’impugnazione La notifica dell’atto di appello così come la costituzione in giudizio delle parti si svolgono con stessi termini e modalità del ricorso alla commissione tributaria provinciale

Rimessione alla commissione provinciale La commissione tributaria regionale per come disposto dall’art 59 può rimettere la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza quando tra gli altri: Manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado Riconosce che il collegio della commissione di primo grado non era legittimamente composto

Ricorso per cassazione Con la sentenza della commissione tributaria regionale, i gradi di giudizio sono finiti, è possibile però appellarsi in cassazione per SOLI MOTIVI DI DIRITTO cioè per violazione o erronea applicazione di norme di diritto. Nel ricorso in cassazione il ricorrente deve farsi difendere da un avvocato cassazionista mentre l’amministrazione finanziaria dall’avvocatura di Stato

La revocazione Le sentenze delle commissioni tributarie non più impugnabili in quanto è scaduto il termine per presentare l’appello possono essere revocate se: Vi è stato dolo di una delle parti o del giudice Il giudizio si è basato su prove dichiarate false dopo la sentenza Sono stati trovati documenti decisivi per una parte che precedentemente non aveva potuto produrre