ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

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Transcript della presentazione:

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Le Fonti del Diritto P. Caretti-U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2010 – F. Modugno, Lineamenti di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2008

Fonte del diritto Atto o Fatto caratterizzati da un certo contenuto, che consiste nel disporre in generale e astratto, ovvero ogni atto o fatto produttivo di norme giuridiche

Caratteristiche della norma giuridica GENERALITA’: i destinatari sono indeterminati e indeterminabili ASTRATTEZZA: non si riferisce ad un fatto concreto, né definito RIPETIBILITA’: applicazione reiterata nel tempo, non esurisce i propri effetti una tantum

Nozione di fonte si basa su: Carattere SOSTANZIALE: la nozione è ricavata dal contenuto del fatto o atto considerato Carattere FORMALE: attiene al procedimento di formazione di un atto e comprende l’autorità che emana l’atto, le modalità con cui avviene emanazione, il nomen dell’atto

IDENTIFICAZIONE delle fonti normative Assenza di un’elencazione esplicita Disposizioni preliminari del Codice civile del 1942: Art. 1: le leggi, i regolamenti, le “norme corporative”, gli usi; Art. 2: atti del Governo aventi forza di legge, le leggi di carattere costituzionale; Art. 3: il potere regolamentare del governo e di altre autorità, subordinato a “leggi particolari”;

La COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1948 disciplina una serie di fonti nuove rispetto a quelle elencate nel Codice civile: Leggi regionali, statuti regionali, regolamenti regionali, leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali, referendum abrogativo di leggi (ex art. 75 Cost.), atti aventi forza di legge, ecc.

Fonti ulteriori (non previste in Costituzione) Statuti enti locali, introdotti dalla legge n. 142/1990 e ora inseriti in Costituzione all’art. 114, II c. Cost. dalla legge cost. n.3/2001; Regolamenti autorità amministrative indipendenti; Si menzionano anche le fonti comunitarie che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

TIPOLOGIA Fonti del diritto FONTI DI COGNIZIONE: Atti scritti, formati da pubbliche autorità, ma privi di contenuto normativo, esclusivamente rivolti al fine di realizzare condizioni di conoscibilità (o di migliore conoscibilità) del diritto oggettivo vivente FONTI DI PRODUZIONE Dettano regole che vanno a comporre il diritto oggettivo FONTI DI PRODUZIONE in senso stretto; FONTI SULLA PRODUZIONE, fonti che regolano altre fonti (es. Costituzione)

In base alla Natura delle fonti di produzione: FONTI ATTO: - VOLONTARIETA’: sono fonti rivolte intenzionalmente alla creazione di un risultato normativo FONTI FATTO - Non includono la volontarietà Es. La Consuetudine: deriva dalla ripetizione costante e uniforme nel tempo di un comportamento, cui si associa il convincimento della sua doverosità giuridica.

IL PRINCIPIO GERARCHICO IL SISTEMA DELLE FONTI IL PRINCIPIO GERARCHICO Il sistema delle fonti è proprio degli ordinamenti giuridici di tipo legislativo, in quanto la legge è riconosciuta la fonte principale delle regole di formazione e di trasformazione dell’ordinamento. Da qui deriva la supremazia della legge sulle altre fonti e si delinea un sistema gerarchico delle fonti. Il criterio gerarchico ordina le fonti secondo la loro “forza”, definibile complessivamente come l’efficacia che è propria di ciascun tipo di fonte.

Sistema gerarchico delle fonti Livello costituzionale Livello primario Livello secondario

Il cd. Livello costituzionale La Costituzione Espressione della volontà del popolo, Atto scritto Carattere rigidità Fonte primaria dell’ordinamento (in quanto contiene principi, norme e istituti costituzionali) Principi supremi della Costituzione immodificabili (Sent. n. 1146/1988 Corte cost.)

Leggi di revisione costituzionale (ex. Art 138 Cost Leggi di revisione costituzionale (ex. Art 138 Cost.): modificano il testo della Costituzione Le “altre” leggi costituzionali: integrano o derogano la Costituzione o assolvono alle riserve costituzionali (es.: artt. 71-116, I c.-132-137).

Il cd. Livello primario Le leggi ordinarie (artt. 70-74 Cost.) Atti con forza di legge: Decreto legislativo (art. 76 Cost.) Decreto legge (art. 77 Cost.) Referendum abrogativo (art. 75 Cost.) Regolamenti parlamentari (ex art. 64 Cost.) Statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.) e Leggi regionali (art. 117 Cost.)

Il cd. Livello secondario Regolamenti dell’esecutivo Le fonti locali di livello secondario: Regolamenti regionali Statuti di Province e Comuni Regolamenti di Province eComuni

CRITERI per la risoluzione delle ANTINOMIE NORMATIVE CRITERIO GERARCHICO (lex sperior derogat inferiori) Effetto: ANNULAMENTO (ex tunc) CRITERIO CRONOLOGICO (lex posterior derogat priori) Effetto ABROGAZIONE (ex nunc) CRITERIO DI SPECIALITA’ (lex specialis derogat generali) CRITERIO DI COMPETENZA

RISERVA di LEGGE Istituto che attribuisce alla sola legge ordinaria la disciplina di una determinata materia La ratio dell’istituto della riserva di legge, come obbligo per il legislatore di normare su date materie, è legata alla natura parlamento-legislatore: potere elettivo, rappresentativo del popolo, istanza espressiva della democrazia. Tipologie di riserva di legge: ASSOLUTA (es. art. 13 Cost.) RELATIVA RINFORZATA (es. art. 16 Cost.)

PRINCIPIO DI LEGALITA’ Tipico dello Stato di diritto, compiutamente definito in ordinamenti di tipo legislativo, e si pone come limite al potere esecutivo. Esso si concretizza nella necessità che ogni atto dell’esecutivo concreto sia fondato su una previa norma. Principio di legalità in senso sostanziale e in senso formale