Che cosa è “diritto” ? Alla ricerca di una definizione
Partendo dal dizionario Due accezioni 1) - complesso di norme sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità o si definiscono quelli fra comunità estranee 2)- scienza che ha per oggetto lo studio delle norme giuridiche 3) – facoltà, tutelata dalla legge, di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi
Una prima partizione Il diritto in senso “oggettivo” (- il complesso di regole della condotta; - la scienza che studia il predetto sistema di regole) Il diritto in senso “soggettivo” ( - le varie forme delle pretese dei soggetti; i diritti soggettivi)
Il diritto “in senso soggettivo” Una definizione approssimativa: la pretesa di un soggetto, contemplata da una norma del diritto oggettivo, che la riconosce e la tutela nei confronti di altri soggetti e dei pubblici poteri
Il diritto, anzi i diritti del soggetto : una partizione fondamentale Le libertà (i diritti di) (- prevalenza dell’aspetto “negativo”; - pretese al libero svolgersi di proprie facoltà, senza costrizioni (es.: libertà personale, libertà di circolazione: artt. 13 e 14 Cost.)
Una partizione fondamentale : segue Gli altri diritti - prevalenza dell’aspetto “positivo” - pretesa a determinati beni, servizi, prestazioni
Gli altri diritti : segue Alcune tipologie: a) I diritti sociali (e l’art. 3 Cost.) I diritti a prestazioni positive dello Stato e dei pubblici poteri (es.: diritto allo studio; il diritto all’assistenza sanitaria) b) I diritti politici I diritti alla partecipazione alla vita politica ed alla formazione delle decisioni pubbliche (es.: il diritto di voto)
- I diritti dei soggetti e le forme di stato : rinvio - Le altre “forme” delle pretese dei soggetti : le cd situazioni giuridiche soggettive (rinvio)
Il diritto in senso oggettivo Un complesso di regole della condotta …la cui funzione è disciplinare la convivenza, favorire regolarità, rendere prevedibile e certo lo svolgersi delle relazioni umane e le soluzioni dei conflitti, sottrarre parzialmente l’uomo all’incertezza del futuro
Le regole della condotta Le regole morali e/o religiose le regole sociali le regole giuridiche
I caratteri differenziali delle norme giuridiche Esteriorità (solo per le norme giuridiche?) Coercibilità e sanzione (sulla previsione di una conseguenza sfavorevole) Bilateralità o plurilateralità (e i doveri ? E i diritti assoluti ?)
segue Effettività Può essere requisito di giuridicità la mancata media osservanza ? Generalità ed astrattezza la ripetibilità e l’impersonalità
Dalla norma giuridica all’ordinamento giuridico Le norme giuridiche sono soltanto quelle che lo stesso ordinamento giuridico riconosce come tali L’ordinamento giuridico come “insieme di norme giuridiche” che organizzano una società o un corpo sociale in vista del perseguimento dei fini del medesimo corpo sociale
La pluralità degli ordinamenti giuridici La pluralità degli insiemi di norme in cui siamo immersi (es.: cittadini italiani, cittadini europei, fedeli di una religione, appartenenti ad una società sportiva etc.) La questione dei rapporti fra gli ordinamenti giuridici