A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Assistenza, rappresentanza, consulenza tributaria Articoli 46, 47, 48, 49 - Tariffa Professionale
2 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 46) Assistenza tributaria - Definizione Si definisce “Assistenza tributaria” la predisposizione, su richiesta e nell’interesse del cliente (anche attraverso l’analisi della legislazione, della giurisprudenza, della dottrina e la scelta dei comportamenti da tenere), di atti e documenti aventi rilevanza tributaria, sulla base di dati ed analitiche informazioni, forniti dal cliente che non richiedano particolare elaborazione. Conferimento dell’incarico Conseguenze per il cliente in caso di iniziative da lui non autorizzate Prestazioni complesse o dati non trasmessi dal cliente Prestazioni regolate congiuntamente dagli artt. 47 (assistenza) e 49 (consulenza)
3 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Onorari GRADUALI Onorari SPECIFICI Art. 47) Assistenza tributaria - Remunerazione Variano in funzione della complessità dell’atto o del documento predisposto, ed in accordo con le otto categorie di atti previste dalla tabella 2 (art. 47, I comma). Variano in relazione al valore della pratica secondo quanto previsto dalla tabella 3 (art. 47, II comma). Non si applica la limitazione dell’art. 21, II comma Viene remunerata con il cumulo di Previsti in relazione all’atto compiuto Previsti per le singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico
4 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Onorari specifici Sono determinati in funzione della complessità dell’atto o documento predisposto: A) Dichiarazione dei redditi propri e di terzi B) Dichiarazione IVA (senza elenchi) C) Elenchi relativi alle dichiarazioni IVA D) Dichiarazioni di successione E) Dichiarazioni INVIM F) Ricorsi, appelli, memorie alle commissioni di I e II grado (ora prov.li e reg.li) G) Ricorsi, appelli, memorie alla commissione centrale H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzate agli uffici finanziari Gli onorari indicati dalla tabella sono quelli minimi. L’applicazione degli onorari massimi, è regolata dall’art. 5 (incremento fino al 50% degli onorari minimi). Per una concreta collocazione tra il minimo ed il massimo si deve avere riguardo alle previsioni dell’art. 3
5 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Onorari specifici Sono determinati in funzione della complessità dell’atto o documento predisposto: A) Dichiarazione dei redditi propri e di terzi a) per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percipiente € 5,16 b) per ciascun documento allegato € 1,55 c) per la redazione di quadri e dati riepilogativi c1) dichiarazione persone fisiche € 15,49 c2) dichiarazione società di persone € 30,99 c3) dichiarazione redditi persone giuridiche € 51,65 c4) dichiarazione dei sostituti di imposta, con lavoratori dipendenti € 51,65, senza € 25,82 D) Dichiarazioni di successione a) per ogni cespite dichiarato € 25,82 b) per ogni passività dichiarata € 10,33
6 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Onorari massimi - criteri Natura e caratteristica della pratica svolta Durata della pratica Valore della pratica Risultato economico e vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente Delicatezza e riservatezza Originalità e accuratezza delle prestazioni Responsabilità assunte dal professionista Tutela del prestigio e della onorabilità del cliente Tutela della sua immagine nei confronti dei terzi
7 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Applicazione della maggiorazione - casi concreti Cliente che obbliga, con il suo comportamento, a numerosi rifacimenti e stesure della dichiarazione dei redditi Criterio della durata della prestazione Riduzione sensibile dell’imponibile e/o delle imposte, grazie all’opera del professionista Criterio del risultato economico conseguito dal cliente Risoluzione di particolari casi di diritto (in caso di controversie tributarie) Criterio dell’originalità della prestazione Ricalcolo dell’acconto II.DD. su base previsionale Verifica della congruità (studi di settore) per rideterminazione del reddito Confronto tra i vari metodi per la determinazione dell’IVA
8 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Onorari specifici L’individuazione degli onorari specifici applicabili ad atti e documenti non specificatamente indicati viene effettuata per analogia con atti aventi caratteristiche di complessità comparabili a quelli non elencati Dichiarazioni ICI Si applica l’onorario previsto per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, anche quando la dichiarazione sia presentata da una società. (onorario per ciascun quadro e per i quadri riepilogativi) Istanze ed i depositi previsti dalla attuale procedura di contenzioso tributario Si applica la lettera F della tabella 2 (ricorsi, appelli, memorie) ovvero, quando il loro contenuto di elaborazione sia modesto, la lettera H (esposti, memorie, istanze ad Uffici finanziari)
9 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Onorari graduali Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni Iva, dichiarazioni di successione e Invim. Corrispondono alle lettere da A) ad E) della tabella 2 (onorari specifici) Ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni tributarie. Corrispondono alle lettere F) e G) della tabella 2 Comunicazioni, esposti, denuncie, memorie, istanze, risposte a questionari indirizzati ad Uffici finanziari. Le “comunicazioni e denuncie” integrano quanto previsto dalla lettera H) della tabella 2 (esposti, memorie, istanze) e vengono remunerate con i soli onorari graduali qui previsti Si tratta, in pratica, dei documenti che debbono essere presentati agli Uffici Finanziari per segnalare avvenute variazioni riguardanti il contribuente, quali, ad esempio, variazione dati, inizio attività, ecc.. Sono quelli previsti dalla tabella 3 (art. 47, II comma) e sono addebitati in funzione del valore della pratica:
10 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Casi particolari - Visto di conformità L’apposizione del visto è: Attività contemporanea e successiva alla predisposizione della dichiarazione dei redditi Attività professionale diversa dalla sola predisposizione La tariffa non prevede alcun onorario specifico. Occorrerà, pertanto, ricondurre il caso ad altri previsti dalla Tariffa In ragione di ciò sarebbe opportuno preconcordare gli onorari
11 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Casi particolari - Visto di conformità Onorari applicabili Specifici determinati in base all’art. 31 (motivato parere sintetizzato nella dichiarazione di conformità della dichiarazione Graduali determinati in base all’art. 26, con la limitazione di cui all’art. 21 Valore della pratica Indeterminato valore massimo del terzo scaglione dell’art. 26 Valore del patrimonio netto trattandosi di prestazione resa a società Riduzione dal 30% al 50% perchè la prestazione rientra in altre più ampie previste da altri articoli
12 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Casi particolari - Trasmissione telematica delle dichiarazioni L’onorario per la trasmissione spetta solo in caso la dichiarazione non sia stata predisposta dal professionista, essendo in caso contrario compresa nelle altre prestazioni. Nel primo caso si applica l’onorario graduale di cui all’art. 26, punto II, lettera d) con il valore della pratica determinato in base al P/N della società o ai redditi delle persone fisiche Consegna al cliente copia della dichiarazione con l’impegno a trasmetterla e la ricevuta di presentazione Indennità art. 19, primo comma lettera c) (predisposizione copie conformi = € 2,58 per facciata) Protocollo della dichiarazione per il rilascio della ricevuta di presentazione Indennità art. 19, primo comma lettera b) (formazione fascicolo e rubricazione = € 51,65) Rilascio della copia dell’attestazione di ricevimento della dichiarazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria Solo su richiesta del cliente Indennità art. 19, primo comma lettera c)
13 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Onorari graduali
14 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Onorari graduali Gli onorari graduali devono essere addebitati più volte qualora, con un unico atto, si dichiarano tributi determinati in base a differenti criteri (ad esempio, dichiarazione dei redditi modello unico comprendente anche la dichiarazione Irap) Dichiarazione dei redditi di terzi (770) Ammontare complessivo delle ritenute operate Importo complessivo delle entrate lorde, ricavi o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate Dichiarazione dei redditi propri (730/740/750/760) Dichiarazione Iva Sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti. Non devono essere considerate operazioni al di fuori del campo di applicazione dell’Iva, nè quelle che non formano oggetto di dichiarazione (settore spettacolo, editoria,…) Dichiarazioni di successione e Invim Valore dichiarato dei beni Determinazione del valore della pratica
15 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Assistenza tributaria - Onorari graduali
16 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Onorari graduali - Criterio di interpolazione
17 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 47) Onorari graduali - Criteri di interpolazione Moltiplicare l’importo unitario per il valore della pratica e aggiungere l’onorario minimo
18 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Esempio (Dichiarazione dei redditi modello unico) I ricavi ammontano a Euro ,00 e sono stati compilati, per la dichiarazione dei redditi nr. 6 quadri. Ai fini IVA il volume d'affari ammonta a Euro ,00 e sono stati compilati nr. 8 quadri. Per la dichiarazione IRAP è stato compilato un quadro. Per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (senza lavoratori dipendenti) le ritenute operate ammontano a Euro ,00. I quadri compilati sono 4 ed i diversi percipienti sono 8. Per gli Studi di Settore il valore della pratica è determinato (per effetto dell'art. 47, secondo comma, lett. f) in analogia con i criteri previsti per gli altri atti e pertanto si è assunto l'ammontare dei ricavi. Sono stai compilati 5 quadri. Il patrimonio netto è di Euro ,00. Il professionista appone anche il visto di conformità e si occupa della trasmissione telematica della dichiarazione. Incarico per la dichiarazione UNICO 2004 relativa ai redditi dell'anno 2003 ed altri adempimenti ad essa collegati, di una società a responsabilità limitata soggetta agli studi di settore.
19 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Esempio (segue)
20 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Esempio - Prosecuzione
21 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 46) Rappresentanza tributaria - Definizione Interventi svolti in contradditorio con l’amministrazione finanziaria Su incarico del cliente che deve rilasciare mandato specifico o generale (anche necessario ai fini della rappresentanza tributaria) Intervento personale quale mandatario del cliente, presso gli Uffici tributari, presso le Commissioni tributarie ed in qualunque altra sede, in relazione a verifiche fiscali
22 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 48) Rappresentanza tributaria - Remunerazione Le prestazioni inerenti la rappresentanza tributaria vengono remunerate con i soli onorari graduali determinati in funzione del tempo impiegato (ore o frazioni) e del valore della pratica, come risulta dalla tabella seguente. Gli eventuali tempi di trasferimento sono determinati applicando il compenso minimo per un massimo di quattro ore.
23 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 48) Rappresentanza tributaria - Valore della pratica Il valore della pratica è determinato: in base all’importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovute o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza della determinazione delle imposte..ecc. (ad esempio in caso di mancata verbalizzazione dei rilievi grazie all’opera del professionista) il valore della pratica è determinato in relazione all’importo delle imposte che potrebbero essere accertate. In questo caso potrebbe essere opportuno rinviare l’emissione della parcella attendendo di disporre di elementi utili per l’esatta determinazione delle imposte. Qualora l’importo delle imposte risulti comunque intederminabile, il valore è determinato con riferimento al valore massimo del terzo scaglione dell’art. 26. Spettano inoltre: i rimborsi spese, le indennità di cui all’art. 19 e la maggiorazione dell’art. 23, ove ne ricorrano i presupposti si applicano gli artt. 6 (maggiorazioni per particolare importanza della pratica, per urgenza e disagio) e 7 (riduzioni). Non spettano, viceversa gli onorari graduali di cui alla tabella 1 prevista dall’art. 26
24 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 48) Rappresentanza tributaria - Casi particolari Attività prestate dal professionista in sede di conciliazione giudiziale o accertamento con adesione Assistenza tributaria Predisposizione di tutti gli atti e documenti necessari per addivenire alla conciliazione o all’adesione Onorari specifici ex art. 47 tabella 2 Onorari specifici ex art. 49 ed, eventualmente i graduali di cui all’art. 26 Onorari graduali ex art 47, tabella 3, in base all’importo delle imposte…dovute a seguito dell’atto impugnato Rappresentanza tributaria Consulenza tributaria Scelta dei comportamenti e delle difese piu’ opportuni (valutazione rapporto benefici/costi) Interventi presso la Commissione o gli Uffici Onorari graduali ex art. 48, tabella 4
25 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Esempio rappresentanza tributaria - Ricorso presso la Commissione Provinciale
26 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Esempio rappresentanza tributaria - Ricorso presso la Commissione Provinciale
27 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Esempio rappresentanza tributaria - Ricorso presso la Commissione Provinciale
28 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Esempio rappresentanza tributaria - Accertamento con adesione
29 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 46) Consulenza tributaria - Definizione E’ definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell’amministrazione finanziaria di problemi specifici: in sede di assistenza tributaria, in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione all’imposizione fiscale, anche in sede contenziosa. Si tratta, cioè, di mettere a disposizione del cliente le conoscenze in materia tributaria di carattere generale, derivanti dallo studio di base e dall’aggiornamento, nonchè delle conoscenze derivate dall’approfondimento di tematiche specifiche, attraverso l’analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie.
30 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Art. 49) Consulenza tributaria - Definizione La consulenza tributaria può essere prestata autonomamente o congiuntamente alle prestazioni di assistenza e/o rappresentanza tributaria. In quest’ultimo caso l’onorario per la consulenza tributaria potra’ essere addebitato una volta soltanto quando più prestazioni di assistenza e/o rappresentanza siano riconducibili al medesimo evento. Quando ciò avviene, si consiglia di procedere, nel corso dello svolgimento della pratica, al solo addebito degli onorari di cui agli articoli 47 e 48 (assistenza e rappresentanza), riservandosi di addebitare gli onorari per la consulenza tributaria al termine della pratica, dopo avere valutato l’esito della stessa. La consulenza tributaria viene remunerata, ai sensi dell’art. 49, con una percentuale tra 1% e 5% del valore della pratica.
31 A cura della Commissione Liquidazione Parcelle Se la consulenza è prestata congiuntamente a prestazioni di assistenza e rappresentanza in sede contenziosa Art. 49) Consulenza tributaria - Valore della pratica Importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti in base all’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso. Nessun dubbio interpretativo Consulenza resa disgiuntamente dalle prestazioni di assistenza e rappresentanza, ovvero congiuntamente ad assistenza per predisposizione di dichiarazioni fiscali Sola consulenza (individuazione del carico tributario di una specifica operazione) Consulenza e predisposizione comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risp.a questionari Consulenza congiunta a assistenza per predisposizione dichiarazioni Imposte che sarebbero dovute nel caso esaminato Imposte risultanti dalle dichiarazioni. In loro assenza, si possono solo applicare i graduali di cui all’art. 26 Imposte dovute risultanti dai documenti predisposti. In loro assenza = onorari graduali art. 26