alunni con Bisogni Educativi Speciali

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alunni con Bisogni Educativi Speciali

BES DISABILITA’ (assegnazione insegnante di sostegno) DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento): discalculia, disgrafia, dislessia, disortografia DNSA: immaturità problemi di QI:sotto 70 = disabilità 70-85 = FIL (funzionamento intellettivo limite) 85-95 = ???? 95-105 = normalità svantaggio socio-economico svantaggio linguistico (stranieri e soprattutto NAI) ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività) AUTISMO

BES DISABILITA’ CERTIFICAZIONE assegnazione insegnante di sostegno Il CdC stende il PEI

BES CERTIFICAZIONE Il CdC stende il PDP DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento): discalculia, disgrafia, dislessia, disortografia DNSA: immaturità problemi di QI:sotto 70 = disabilità 70-85 = FIL (funzionamento intellettivo limite) 85-95 = ???? 95-105 = normalità ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività) AUTISMO CERTIFICAZIONE Il CdC stende il PDP

BES NON C’E’ CERTIFICAZIONE! Il CdC può stendere il PDP svantaggio socio-economico svantaggio linguistico (stranieri e soprattutto NAI) NON C’E’ CERTIFICAZIONE! (al limite documentazione dei servizi sociali per lo svantaggio socio-economico) Il CdC può stendere il PDP

ENTRO QUANDO il CdC stende il PEI/PDP? ENTRO META’ NOVEMBRE SETTEMBRE/OTTOBRE: OSSERVAZIONE i docenti passano (via mail) la loro “parte” al coordinatore o al docente di sostegno NOVEMBRE: il coordinatore stende PDP, lo passa al DS Il DS invia alle famiglie per firma, se lo ritiene necessario convocando n.b: -la modulistica è online alla pagina DOCENTI -la documentazione in presidenza

QUANDO DURANO il PEI/PDP? LA DURATA E’ ANNUALE MA il documento è rivisto ad ogni seduta di CDC, compresa quella di scrutinio quadrimestrale, e può e deve essere modificato al bisogno

Obiettivi Differenziati, NON riconducibili ai programmi della classe DISABILITA’ Gli alunni con disabilità possono svolgere il percorso di studi sulla base di tre possibili curricoli: Normale Semplificato o per obiettivi minimi riconducibili ai programmi della classe Differenziato Obiettivi Differenziati, NON riconducibili ai programmi della classe Si consegue il titolo di studio certificazione delle competenze acquisite (non è un titolo di studio!)

Percorso per obiettivi minimi Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o COMUNQUE AD ESSI GLOBALMENTE CORRISPONDENTI (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Quando viene deciso e da chi il tipo di percorso da far seguire all’alunno con disabilità? Il percorso da scegliere per l’alunno, salvo casi di grave disabilità cognitiva, dove la scelta è subito evidente, spetta al consiglio di classe. Questo, dopo un periodo di osservazione e comunque non prima della fine della scuola dell’obbligo (entro la fine del primo biennio), decide il percorso e lo comunica alla famiglia, la quale può decidere di accettare o non accettare il percorso proposto.

Prove equipollenti Il Consiglio di Stato nel parere n. 348/91 afferma che: “lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità […]. Non si può non configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite”. Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da “chi rimane sotto quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo” Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall’alunno e non il PERCORSO FATTO PER CONSEGUIRLE !!! Legge 104 art. 16

Prove equipollenti Le prove equipollenti sono utili per accertare se lo studente, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri studenti, ma adeguati alla situazione di disabilità e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare Le prove equipollenti devono, comunque, essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all’alunno con disabilità e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Prove equipollenti Più precisamente per prove equipollenti si intende che: la prova è svolta con mezzi diversi La prova è svolta con modalità diverse Colloquio diverso

Più precisamente per prove equipollenti si intende che: la prova è svolta con mezzi diversi È svolta con “mezzi diversi”: ad esempio, il computer. E’ POSSIBILE prevedere una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi.

Più precisamente per prove equipollenti si intende che: È svolta con “modalità diverse”: ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè con prove strutturate o in griglie. La prova è proposta dal docente curriculare con l’aiuto dell’insegnante di sostegno e può prevedere contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti da M.P.I. , ma ad essi equipollenti: la prova proposta deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale dell’alunno. Inoltre deve essere omogenea con il percorso di studi e deve poter essere svolta con modalità, tempi ed assistenza in base alle potenzialità e difficoltà dello studente. la prova è svolta con modalità diverse

Più precisamente per prove equipollenti si intende che: Colloquio diverso Per quanto riguarda la prova orale, essa si può realizzare anche mediante prove scritte, test, od altra strumentazione o tecnologia ed attraverso un operatore che medi tra l’alunno e l’insegnante. Ad esempio, un docente o assistente o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile all’alunno audioleso e viceversa.

Normativa DISABILITA’: Legge Quadro 104/92 art.3 comma 1 (disabilità) e 3 (disabilità grave) DSA: Legge 170/2010 BES: D.M. 27 dic. 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. STRANIERI: Nota Miur 10 sett 2015 e documento a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura – 10 raccomandazioni